Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
In tema di distanze nelle costruzioni la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva nel senso che una volta iniziata la costruzione sulla linea di confine egli è obbligato, nel sopraelevare l'opera, a costruire in corrispondenza della stessa linea su cui ha innalzato i piani inferiori, oppure a distanza non inferiore a quella legale prescritta per le costruzioni, giacché se gli fosse consentito di realizzare una scelta variabile tra i vari piani del fabbricato costringerebbe il vicino prevenuto ad elevare a sua volta un edificio con muri perimetrali a linea spezzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GL ES, FU NA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MASULLO, difesi dagli avvocati CESARE SOPRANO, RAFFAELE SOPRANO, giusta delega in atti;
-ricorrenti-
contro
MA AN MA, MA IA, MA CE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUOPREMA di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GENNARO IOVINO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 2621/96 della Corte d'appello di NAPOLI, depositata il 7/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'avvocato IOVINO Gennaro, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1984 RE MA, proprietario di un fondo rustico inedificato in Nola, contrada Madonna delle Grazie, dichiarò - per quanto occorre, in relazione all'odierno ricorso - che i coniugi ST IA e NA NO, proprietari del terreno contiguo al suo, avevano costruito sul confine un fabbricato e poi, su questo, una sopraelevazione (un corpo di scale) in arretramento di 5 metri rispetto al confine;
poiché tale sopraelevazione era illegittima, perché avrebbe dovuto essere collocata sul confine oppure ad una distanza da questo pari ad otto metri come stabilito dal locale regolamento edilizio, col predetto atto li convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli e chiese la loro condanna ad arretrare di tre metri la sopraelevazione oppure ad avanzarla fino al confine. ST IA si costituì in giudizio e contestò la domanda chiedendone il rigetto;
chiese, in via subordinata, di essere condannato ad elevare sul confine un muro di fabbrica in prolungamento del muro della costruzione eretta a piano terra. NA NO non si costituì in giudizio, per cui fu dichiarata la sua contumacia.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 4 luglio 1992, rigettò la domanda.
A seguito dell'impugnazione proposta dal MA il contraddittorio si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 7 novembre 1996, così - tra l'altro - provvide: in accoglimento dell'appello condannò il IA e la NO ad arretrare ad otto metri dal confine la porzione arretrata del loro fabbricato (corpo scale), con facoltà di avanzarla sul predetto confine.
Contro la decisione ST IA e NA NO hanno proposto ricorso per cassazione e formulato un solo motivo d'impugnazione, poi illustrato con memoria.
NA MA, RI e FE MA, credi di RE MA, deceduto nelle more del giudizio, hanno depositato controricorso. Motivi della decisione.
1. Va dichiarata innanzi tutto l'inammissibilità del deposito di documenti effettuato dai ricorrenti, dato che gli stessi non riguardano le ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c.
2. I ricorrenti denunziano omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 832 e 873) c.c., nonché dell'art. 20 del regolamento edilizio locale;
affermano che la Corte d'appello non ha considerato che il fondo del MA era inedificato, che il regolamento edilizio imponeva obblighi di distanza solo in caso di intercapedine tra casa e casa, e che, pertanto, in difetto di "confrontanza" con un fabbricato e in mancanza di un obbligo di distanza dal confine, essi non erano tenuti alla limitazione affermata dalla Corte d'appello.
Le doglianze sono infondate.
Accertato - per mezzo della disposta consulenza tecnica d'ufficio - lo stato dei luoghi (corrispondente alla descrizione fattane dagli attori in domanda), acclarato altresì che secondo l'art. 20 del regolamento edilizio locale, pacificamente in vigore all'epoca della costruzione (come da documentazione allegata alla relazione tecnica) il distacco tra fabbricati era fissato in otto metri, ritenuta infondata la tesi degli odierni ricorrenti secondo cui il distacco doveva essere pari alla metà, la Corte d'appello ha osservato che gli autori della costruzione, nell'esercizio della loro facoltà di prevenzione, non potevano seguire una linea verticale a zigzag, ponendo il piano inferiore sul confine e distaccandosi di cinque metri da questo nella sopraelevazione, perché così facendo avrebbero illegittimamente imposto al vicino prevenuto un analogo comportamento.
Era necessario, pertanto, secondo la Corte d'appello, condannare i coniugi IA-NO ad arretrare la parte sopraelevata del loro edificio (il torrino delle scale) fino alla distanza di otto metri dal confine, pari all'intero distacco previsto dal regolamento edilizio, oppure ad avanzare tale sopraelevazione fino al confine in corrispondenza della stessa linea verticale seguita nella costruzione del piano inferiore.
La decisione in tal modo adottata si sottrae alle censure dei ricorrenti, essendo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale ha già avuto modo di affermare che in tema di distanze nelle costruzioni la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che una volta iniziata la costruzione sulla linea di confine, egli è obbligato, nel sopraelevare l'opera, a costruire in corrispondenza della stessa linea su cui ha innalzato i piani inferiori oppure a distanza non inferiore a quella legale prescritta per le costruzioni, giacché, se gli fosse consentito di adottare una scelta variabile tra i vari piani del fabbricato, costringerebbe il vicino prevenuto ad elevare a sua volta un edificio con muri perimetrali a linea spezzata. A differenza di quanto affermano i ricorrenti la motivazione addotta dalla Corte d'appello è sufficiente e non contraddittoria, per cui il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate nella complessiva somma di L. 133.750 oltre a L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 29 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999