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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2709/2024
Oggi, 04/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Domenico DE LIGUORI, per gli attori, il quale aderisce all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta;
avv.to Ugo D'ANGELO, per , il quale si riporta alle approntate difese e chiede CP_1 di dichiararsi l'incompetenza per le ragioni analiticamente esposte nel corpo della comparsa di risposta.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2709/2024 R.G., avente ad oggetto “diritti reali”, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , rappresentati e difesi, come da
[...] Parte_4 mandato in calce all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Domenico De Liguori e Maria
Battipaglia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sarno alla via
Nunziante, n. 24/D;
- ATTORI -
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla CP_1 comparsa di risposta, dagli Avv.ti Ugo D'Angelo ed Angela D'Angelo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Laudisio, n. 37;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
;
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 4.6.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
e preliminarmente esposto:
[...] Parte_4
- che essi istanti, in quanto “unici eredi della signora ”, sono “comproprietari, Persona_1
per la quota di ¼, del fondo agricolo sito in San Valentino Torio, alla via Carlo Pisacane 5, ex via
Tuoro, riportato in Catasto al fg. 02, p.lla 104, di are 5,95”;
- che, tuttavia, il predetto appezzamento di terreno è detenuto “in maniera del tutto abusiva, illegittima e senza alcun titolo” dai sig.ri e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
cugini di essi attori;
- che i sig.ri e , ad onta delle plurime diffide loro CP_1 Controparte_2 Controparte_3 inoltrate già dal dante causa di essi esponenti, lungi dall'aver restituito il predio de quo, avevano concesso lo stesso in affitto al sig. Controparte_4
- che, in assenza di qualsivoglia riscontro, essi istanti avevano convocato le sig.re e Controparte_5
“questa ultima quale tutrice della signora , dinanzi all'Organismo di CP_1 Per_1
Mediazione “Ne litis”;
- che l'instaurata procedura era conclusasi con verbale negativo in ragione della mancata comparizione delle parti invitate in mediazione;
hanno convenuto in giudizio i sig.ri , ed CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 onde sentirli condannare “al rilascio immediato del fondo” testé identificato, nonché “al
[...] risarcimento dei danni” che avrebbero subito in conseguenza della “perdita di disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo”. A suffragio delle azionate pretese, la difesa degli attori – dato preliminarmente atto che gli stessi sarebbero comproprietari dell'appezzamento di terreno sito in San Valentino Torio alla via Carlo Pisacane, n. 5 – ha dedotto che i testé citati convenuti deterrebbero sine titulo il descritto predio.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha provveduto a costituirsi la sig.ra CP_1
chiedendo il rigetto delle avverse domande. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della
[...]
prefata convenuta ha in limine eccepito l'improcedibilità della domanda per esser il tentativo di mediazione stato esperito soltanto nei confronti di alcuni dei convenuti;
sempre in via preliminare, ha sollevato eccezione d'incompetenza per materia dell'adito Tribunale, sostenendo che la presente controversia avrebbe dovuto essere incardinata dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto la sig.ra deterrebbe il fondo per cui è causa “in qualità di CP_1 affittuario”, essendo la stessa succeduta “nel contratto di affitto agrario verbale stipulato tra la madre
pagina 3 di 7 , coltivatrice diretta, e la zia , risalente al 1971, con pagamento Controparte_5 Persona_1 dell'estaglio di Lire 20.000”.
Di là dall'aver approntato le dianzi illustrate difese, la predetta convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale preordinata a sentir “accertare la legittimità nella detenzione del fondo de quo per sussistenza del contratto di affitto agrario in capo alla de cuius e la legittima Controparte_5
continuazione della detenzione in capo ad essa , ricorrendo i presupposti e condizioni di CP_1 cui alla L. 203/82 e s.s.”.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, i sig.ri ed Controparte_2 Controparte_3 CP_4
non hanno provveduto a costituirsi.
[...]
All'udienza celebrata in data 4.6.25, il procuratore degli attori ha prestato espressa adesione alla formulata eccezione d'incompetenza; successivamente, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed è stata ordinata la discussione orale della causa.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia dei sig.ri , ed i quali, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
pur se ritualmente evocati in giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Ciò posto, deve indugiarsi sull'eccezione d'incompetenza formulata dalla convenuta . A CP_1 tal fine, pare opportuno preliminarmente rilevare che l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/11, premesso al I comma che “le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, statuisce al II comma che competenti a conoscere siffatte controversie sono “le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320”. Corollario dell'opzione legislativa testé illustrata è quello per il quale la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il Tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione ordinaria
(monocratica o collegiale che sia) costituisce questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario.
Tanto premesso, si ritiene, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, che la competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che presuppongano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, segnatamente, alle liti che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto. Peraltro, detta competenza è esclusa solo quando dagli atti risulti, prima facie, e quindi senza necessità di ulteriori indagini al riguardo, che l'eccepita questione circa l'agrarietà del contratto appaia manifestamente infondata, e che l'eccezione d'incompetenza sia pagina 4 di 7 stata formulata a scopo meramente dilatorio (in tal senso, ex multis, Cass. n. 2069/15; Cass., ord. n.
13644/06). Apertis verbis, per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria è sufficiente che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, “senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso – analogo a quello in esame – in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario)” (Cass. n. 7358/97).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, la sollevata eccezione d'incompetenza non può che essere accolta, poiché la prospettazione della difesa della sig.ra per la quale CP_1 quest'ultima disporrebbe del fondo in contesa “in qualità di affittuario” non pare prima facie manifestamente peregrina, tenuto conto che gli stessi attori hanno aderito claris litteris all'eccezione de qua.
All'esito del solcato sentiero argomentativo, deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Nocera Inferiore in relazione alle domande proposte nei confronti della sig.ra . CP_1
Per le medesime ragioni non può che essere dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra . CP_1
Venendo alle domande proposte dagli attori nei riguardi dei convenuti contumaci, non può tacersi che, nel caso, come quello in esame, di azione esperita da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius,
l'istante è tenuto a dar prova – restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (ex multis, Cass. n. 13738/05; Cass. ord. n. 10519/24) – sia della delazione dell'eredità che dell'accettazione della stessa.
Quanto al primo profilo, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ. (così, da ultimo, Cass. ord. n. 30505/19; nel medesimo senso, ex pluribus, Cass. n. 13738/05; Cass. n. 4414/99; Cass. n. 1484/95).
pagina 5 di 7 Con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi (id est, con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di un agente medio),
l'accettazione deve ritenersi implicita “nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. n. 868/17).
Alla luce di quanto osservato, le domande proposte dai germani nei confronti dei convenuti CP_1
contumaci – pur prescindendosi, in ossequio al principio della ragione più liquida, da qualsivoglia valutazione in ordine all'idoneità degli elementi di prova forniti dagli attori ad assolvere l'onere di offrire la c.d. probatio diabolica, gravante su colui che esperisca l'azione di rivendicazione – non possono che essere rigettate, giacché gli odierni istanti non hanno fornito adeguata prova della delazione dell'eredità e, quindi, di esser titolari del lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, essendosi a tal fine limitati a produrre la denuncia di successione della defunta genitrice, originaria proprietaria del fondo per cui è disputa: ebbene, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte,
l'onere della prova della qualità di erede legittimo è soddisfatto – non già dalla presentazione della denuncia di successione, atto avente finalità meramente fiscali, bensì – dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali può desumersi il rapporto di parentela con il de cuius (Cass. ord. n. 10519/24).
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato evidenziando che la convenuta , lungi CP_1 dall'aver contestato che gli attori siano eredi della sig.ra , ha apprestato difese Persona_1 che logicamente presuppongono l'adesione alla prospettazione attorea concernente la titolarità del lato attivo del rapporto. A tale argomentazione sarebbe agevole replicare che, se è vero che l'onere di provare la titolarità attiva (o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio (elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione) gravante sull'attore possa ritenersi assolto allorquando il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la negazione della stessa (Cass. n. 16904/18), parimenti inconfutabile è che il contumace non possa subire gli effetti pregiudizievoli dalla altrui non contestazione: infatti, se, come previsto espressamente dall'art. 115
c.p.c., il principio di non contestazione non opera in danno alla parte contumace, non avendo il legislatore processuale equiparato la scelta di non costituirsi in giudizio ad una ficta confessio, a
pagina 6 di 7 fortiori il litisconsorte contumace non può subire gli effetti pregiudizievoli dell'altrui non contestazione, vieppiù considerando che, secondo l'indirizzo esegetico più accreditato in seno alla
Corte di nomofilachia, in ipotesi (ravvisabile nel caso in esame) di litisconsorzio facoltativo, la confessione – che si sostanzia senz'altro in una condotta processuale più inequivoca di un'omissione significativa per espressa previsione del legislatore – resa da uno dei litisconsorti può fornire meramente argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti (Cass. ord. n. 24187/14).
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale intercorso tra gli attori e la sig.ra le stesse devono essere integralmente compensate in ragione della CP_1
soccombenza reciproca.
Con riguardo al rapporto processuale instauratosi tra gli odierni istanti ed i convenuti contumaci, nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendo questi ultimi risultati soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Parte_3 Parte_4
così provvede:
1. dichiara la contumacia di ed Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2. dichiara l'incompetenza del Giudice adito a conoscere delle domande proposte dagli attori nei confronti di in favore della Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di CP_1
Nocera Inferiore;
3. dichiara l'incompetenza del Giudice adito a conoscere della proposta domanda riconvenzionale in favore della Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
4. rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti contumaci;
5. fissa in mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
6. compensa integralmente le spese tra gli attori e;
CP_1
7. nulla per le spese in relazione alla posizione processuale dei convenuti contumaci.
Nocera Inferiore, 4.6.2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo pagina 7 di 7