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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3411/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
SA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da ricorso in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L proponeva appello nei confronti del verbale d'udienza del Parte_1
23.01.2025, emesso dal Giudice di Pace di Bologna a definizione del procedimento R.G. n. 2796/2024, che dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e compensava tra le parti le spese di lite.
pagina 1 di 5 In particolare, nel primo grado di giudizio il ricorrente aveva proposto opposizione in Parte_2 data 14.03.2024 nei confronti del verbale n. V00068630 del 09.02.2024, emesso dalla Polizia Locale
Reno-Galliera, che gli contestava la violazione dell'art. 193 comma 2 CdS, poiché il contravventore circolava su veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa;
il ricorrente lamentava di essere stato vittima di truffa.
Si costituiva in giudizio l' con memoria di costituzione dell'8.01.2025, Parte_1 affermando l'esattezza dell'accertamento e chiedendo la conferma del verbale opposto.
Successivamente alla costituzione, la Cancelleria del GdP registrava sul fascicolo telematico il deposito di una nota di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, avendo lo stesso pagato la sanzione.
L'udienza del 23.01.2025 veniva celebrata con la sola presenza del difensore dell' Parte_1
; all'esito della discussione, il Giudice di Pace definiva il giudizio dichiarando l'estinzione
[...] del processo ex art. 306 c.p.c. e compensando tra le parti le spese di lite.
2. Nel ricorso in appello l' deduce che la declaratoria di estinzione del Parte_1 giudizio è errata, in quanto il GdP, nell'ordinanza stesa in calce al verbale che l'ha pronunciata, ha provveduto non già alla mera liquidazione delle spese, come previsto dall'art. 306 c.p.c., bensì alla loro regolamentazione, compensandole;
rileva, pertanto, che il provvedimento, avendo carattere decisorio, è impugnabile mediante actio nullitatis o appello.
Inoltre, l'appellante deduce che l'ordinanza ex art. 306 c.p.c. è erronea, non avendo il ricorrente rinunciato ritualmente agli atti di causa;
sostiene che il GdP, valutata la mancata comparizione dell'opponente, avrebbe dovuto convalidare il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 7, comma 9, lett. b), D.L.vo n. 150/2011, ovvero dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta oblazione della sanzione;
in ogni caso, il GdP avrebbe dovuto regolare le spese secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., non già compensarle tra le parti in causa.
In conclusione, parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato e la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato avanti al Giudice di Pace, con condanna di controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
3. All'udienza del 24.10.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia di
[...]
. Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente all'udienza. Pt_2
pagina 2 di 5 La parte appellante rinunciava alla lettura del dispositivo in udienza, e pertanto il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico del dispositivo (in calce al verbale d'udienza) e della motivazione.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di Pace di Bologna, con ordinanza resa in sede di verbale d'udienza del 23.01.2025, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente, in assenza dei presupposti di legge. Dagli atti e dai documenti del processo di primo grado risulta che non era Parte_2 comparso all'udienza del 23.01.2025 e che una persona recante il suo nome aveva inviato all'ufficio una mail con la quale aveva dichiarato di rinunciare al ricorso.
La dichiarazione di rinuncia non presentava, pertanto, i requisiti prescritti dall'art. 306 c.p.c., ed in particolare non era stata fatta dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, verbalmente in udienza o con atto sottoscritto e notificato alle altre parti.
Inoltre, il Giudice di Pace, nell'ordinanza con cui dichiarava l'estinzione del processo, disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali, in violazione dell'art. 306 comma 4 c.p.c., che attribuisce al Giudice il potere di procedere alla mera liquidazione delle spese, non già di provvedere alla relativa regolamentazione. Infatti, ai sensi dell'art. 306 co. 4 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, in mancanza di alcun potere discrezionale del giudice, in quanto la norma contiene una disciplina speciale, derogatoria della previsione di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c., attribuendo al giudice la sola funzione di “liquidazione” delle spese, e non anche quella di “condanna” al rimborso delle stesse, volta ad individuare la parte da considerare soccombente, alla quale farne carico, né le funzioni previste dall'art. 92 co. 1 e 2 c.p.c. di riduzione e di compensazione delle spese a seconda della loro utilità o del livello di responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi (Cass. civ. n. 21707 del 10.10.2006; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21933 del
12.10.2006; Cass. civ. n. 4849 del 27.02.2009; Cass. civ. n. 5756 del 10.03.2011).
Il provvedimento del Giudice di pace, poiché disattendendo le suindicate disposizioni ha assunto contenuto decisorio, è impugnabile con apposita actio nullitatis o con l'appello (Cass. civ. n.
32771/2021; Cass. civ. n. 21707/2006).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello proposto dall' avverso Parte_1
l'ordinanza del Giudice di Pace di Bologna che ha dichiarato l'estinzione del processo e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Invero risulta che ha proposto avanti al Giudice di Pace l'opposizione avverso al verbale Parte_2 di contestazione dell'infrazione in data 14.03.2024, dopo che aveva già provveduto all'oblazione, pagina 3 di 5 mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta (con acconto del 28.02.2024 e saldo del
02.03.2024). Conseguentemente l'opposizione proposta risulta inammissibile, in base all'orientamento maggioritario della Suprema Corte - che si ritiene di condividere - secondo cui in tema di violazioni al codice della strada, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, che determina l'estinzione della stessa secondo la costruzione normativa dell'art. 202 CdS, non preclude il ricorso al
Prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta un'incompatibilità a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico (Cass. civ. n.
37999/2021; Cass. S.U. n. 20544/2008).
Ne consegue che il provvedimento del Giudice di Pace deve essere riformato, in quanto emesso in violazione di legge, per le ragioni esposte, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. V00068630 emesso dalla Polizia Parte_2
Locale Reno-Galliera in data 09.02.2024.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., e pertanto debbono essere poste a carico di sia nel giudizio avanti al Giudice di Parte_2
Pace, sia nel presente grado di appello;
esse vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.100) e applicando gli importi minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività professionale effettivamente svolta e alla limitata entità delle questioni trattate;
trova applicazione l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 1 bis, come richiesto dall'appellante, in considerazione delle modalità di redazione degli atti difensivi.
Non va riconosciuta la maggiorazione delle spese di cui all'art. 4 comma 8, non ravvisandosi la manifesta fondatezza delle ragioni della parte appellante, alla luce delle questioni giuridiche affrontate e delle soluzioni prospettate dall'appellante, anche in alternativa tra loro, per la soluzione della controversia.
Le anticipazioni vanno liquidate in conformità alla richiesta, in quanto documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso in appello proposto da avverso il verbale d'udienza del 23.01.2025, emesso dal Giudice di Pace Parte_1
pagina 4 di 5 di Bologna a definizione del procedimento R.G. n. 2796/2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
-in accoglimento dell'appello, riforma il provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da avanti al Giudice di Pace di Bologna;
Parte_2
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese Parte_2 Parte_1 relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 224,90 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali);
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite Parte_2 Pt_1 Parte_1 relative al presente grado d'appello, che liquida in € 82,33 per esborsi ed € 431,60 per compensi (oltre
IVA, CPA e 15 % per spese generali).
Bologna, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3411/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
SA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da ricorso in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L proponeva appello nei confronti del verbale d'udienza del Parte_1
23.01.2025, emesso dal Giudice di Pace di Bologna a definizione del procedimento R.G. n. 2796/2024, che dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e compensava tra le parti le spese di lite.
pagina 1 di 5 In particolare, nel primo grado di giudizio il ricorrente aveva proposto opposizione in Parte_2 data 14.03.2024 nei confronti del verbale n. V00068630 del 09.02.2024, emesso dalla Polizia Locale
Reno-Galliera, che gli contestava la violazione dell'art. 193 comma 2 CdS, poiché il contravventore circolava su veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa;
il ricorrente lamentava di essere stato vittima di truffa.
Si costituiva in giudizio l' con memoria di costituzione dell'8.01.2025, Parte_1 affermando l'esattezza dell'accertamento e chiedendo la conferma del verbale opposto.
Successivamente alla costituzione, la Cancelleria del GdP registrava sul fascicolo telematico il deposito di una nota di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, avendo lo stesso pagato la sanzione.
L'udienza del 23.01.2025 veniva celebrata con la sola presenza del difensore dell' Parte_1
; all'esito della discussione, il Giudice di Pace definiva il giudizio dichiarando l'estinzione
[...] del processo ex art. 306 c.p.c. e compensando tra le parti le spese di lite.
2. Nel ricorso in appello l' deduce che la declaratoria di estinzione del Parte_1 giudizio è errata, in quanto il GdP, nell'ordinanza stesa in calce al verbale che l'ha pronunciata, ha provveduto non già alla mera liquidazione delle spese, come previsto dall'art. 306 c.p.c., bensì alla loro regolamentazione, compensandole;
rileva, pertanto, che il provvedimento, avendo carattere decisorio, è impugnabile mediante actio nullitatis o appello.
Inoltre, l'appellante deduce che l'ordinanza ex art. 306 c.p.c. è erronea, non avendo il ricorrente rinunciato ritualmente agli atti di causa;
sostiene che il GdP, valutata la mancata comparizione dell'opponente, avrebbe dovuto convalidare il provvedimento opposto, ai sensi dell'art. 7, comma 9, lett. b), D.L.vo n. 150/2011, ovvero dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta oblazione della sanzione;
in ogni caso, il GdP avrebbe dovuto regolare le spese secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., non già compensarle tra le parti in causa.
In conclusione, parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato e la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato avanti al Giudice di Pace, con condanna di controparte al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
3. All'udienza del 24.10.2025 il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia di
[...]
. Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente all'udienza. Pt_2
pagina 2 di 5 La parte appellante rinunciava alla lettura del dispositivo in udienza, e pertanto il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando la pubblicazione della sentenza mediante il deposito nel fascicolo telematico del dispositivo (in calce al verbale d'udienza) e della motivazione.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di Pace di Bologna, con ordinanza resa in sede di verbale d'udienza del 23.01.2025, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente, in assenza dei presupposti di legge. Dagli atti e dai documenti del processo di primo grado risulta che non era Parte_2 comparso all'udienza del 23.01.2025 e che una persona recante il suo nome aveva inviato all'ufficio una mail con la quale aveva dichiarato di rinunciare al ricorso.
La dichiarazione di rinuncia non presentava, pertanto, i requisiti prescritti dall'art. 306 c.p.c., ed in particolare non era stata fatta dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, verbalmente in udienza o con atto sottoscritto e notificato alle altre parti.
Inoltre, il Giudice di Pace, nell'ordinanza con cui dichiarava l'estinzione del processo, disponeva la compensazione tra le parti delle spese processuali, in violazione dell'art. 306 comma 4 c.p.c., che attribuisce al Giudice il potere di procedere alla mera liquidazione delle spese, non già di provvedere alla relativa regolamentazione. Infatti, ai sensi dell'art. 306 co. 4 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, in mancanza di alcun potere discrezionale del giudice, in quanto la norma contiene una disciplina speciale, derogatoria della previsione di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c., attribuendo al giudice la sola funzione di “liquidazione” delle spese, e non anche quella di “condanna” al rimborso delle stesse, volta ad individuare la parte da considerare soccombente, alla quale farne carico, né le funzioni previste dall'art. 92 co. 1 e 2 c.p.c. di riduzione e di compensazione delle spese a seconda della loro utilità o del livello di responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi (Cass. civ. n. 21707 del 10.10.2006; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21933 del
12.10.2006; Cass. civ. n. 4849 del 27.02.2009; Cass. civ. n. 5756 del 10.03.2011).
Il provvedimento del Giudice di pace, poiché disattendendo le suindicate disposizioni ha assunto contenuto decisorio, è impugnabile con apposita actio nullitatis o con l'appello (Cass. civ. n.
32771/2021; Cass. civ. n. 21707/2006).
Ne consegue l'ammissibilità dell'appello proposto dall' avverso Parte_1
l'ordinanza del Giudice di Pace di Bologna che ha dichiarato l'estinzione del processo e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Invero risulta che ha proposto avanti al Giudice di Pace l'opposizione avverso al verbale Parte_2 di contestazione dell'infrazione in data 14.03.2024, dopo che aveva già provveduto all'oblazione, pagina 3 di 5 mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta (con acconto del 28.02.2024 e saldo del
02.03.2024). Conseguentemente l'opposizione proposta risulta inammissibile, in base all'orientamento maggioritario della Suprema Corte - che si ritiene di condividere - secondo cui in tema di violazioni al codice della strada, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, che determina l'estinzione della stessa secondo la costruzione normativa dell'art. 202 CdS, non preclude il ricorso al
Prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta un'incompatibilità a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata, sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico (Cass. civ. n.
37999/2021; Cass. S.U. n. 20544/2008).
Ne consegue che il provvedimento del Giudice di Pace deve essere riformato, in quanto emesso in violazione di legge, per le ragioni esposte, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione n. V00068630 emesso dalla Polizia Parte_2
Locale Reno-Galliera in data 09.02.2024.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo il principio generale di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., e pertanto debbono essere poste a carico di sia nel giudizio avanti al Giudice di Parte_2
Pace, sia nel presente grado di appello;
esse vanno liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.100) e applicando gli importi minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività professionale effettivamente svolta e alla limitata entità delle questioni trattate;
trova applicazione l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 1 bis, come richiesto dall'appellante, in considerazione delle modalità di redazione degli atti difensivi.
Non va riconosciuta la maggiorazione delle spese di cui all'art. 4 comma 8, non ravvisandosi la manifesta fondatezza delle ragioni della parte appellante, alla luce delle questioni giuridiche affrontate e delle soluzioni prospettate dall'appellante, anche in alternativa tra loro, per la soluzione della controversia.
Le anticipazioni vanno liquidate in conformità alla richiesta, in quanto documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso in appello proposto da avverso il verbale d'udienza del 23.01.2025, emesso dal Giudice di Pace Parte_1
pagina 4 di 5 di Bologna a definizione del procedimento R.G. n. 2796/2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
-in accoglimento dell'appello, riforma il provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da avanti al Giudice di Pace di Bologna;
Parte_2
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese Parte_2 Parte_1 relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 224,90 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali);
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite Parte_2 Pt_1 Parte_1 relative al presente grado d'appello, che liquida in € 82,33 per esborsi ed € 431,60 per compensi (oltre
IVA, CPA e 15 % per spese generali).
Bologna, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 5 di 5