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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1518/2022 RGAC trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 20.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché per Parte_1
mandato dall'Avv. Elvira Pirillo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
ATTORE IN RIASSUNZIONE
nato a [...] l'[...] residente in [...], Località Controparte_1
Rossano, Contrada Attica n. 256
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis: condannare
l'imputato – convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, quale parte civile nel Controparte_1 processo penale indicato in citazione, dei danni prodottigli con i reati riguardo ai quali è stata ritenuta nella sentenza d'appello la responsabilità di esso imputato ai fini civilistici, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per un importo di € 8.000,00 o, comunque, tendente ad € 8.000,00, da decurtare, eventualmente, nella misura ritenuta equa, in rapporto alla esclusione della responsabilità riguardo al reato di danneggiamento, in ragione della sua intervenuta depenalizzazione, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
2) condannare l'imputato – convenuto al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile costituita, odierno attore;
3) ove ritenuto, alle condizioni di cui in citazione, condannare, a conferma della sentenza di primo grado, il medesimo imputato al pagamento alla parte civile - odierno attore delle relative spese;
4) condannare l'imputato – convenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte civile costituita, odierno attore;
5) condannare l'imputato – convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio”.
§1) La vicenda controversa e i precedenti gradi di giudizio
Con decreto di citazione a giudizio del 30.09.2008, è stato tratto in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), per i seguenti reati: ““a) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 614, 1° e 2° comma, C.P., perché si introduceva e si tratteneva nello Studio Professionale dell'Avv. , luogo di privata dimora, contro la volontà espressa del predetto. Con Parte_1
l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di compiere il delitto di cui al capo c); b) del reato di cui all'art. 635 C.P., perché, nel frangente di cui al capo a), sbattendo violentemente contro il telaio fisso la porta interna scorrevole della stanza dello Studio dell'Avv. per procurarsi Parte_1
l'accesso in tale locale, così provocando la rottura delle chiave della serratura, che si spezzava nell'impatto; c) del reato di cui agli artt. 56, 610, C.P., perché subito dopo aver compiuto le condotte di cui ai capi che precedono, con violenza e minaccia perpetrata nei confronti dell'Avv. , Parte_1 consistite nel profferire ripetutamente le frasi “non mi mandare più nessuna carta, perché io non devo pagare niente altrimenti ti faccio vedere io”, contemporaneamente toccandolo più volte alle braccia ed al torace, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere il predetto Avv.
ad omettere l'esecuzione degli atti di precetto precedentemente notificategli in relazione Parte_1 alla sentenza n. 620/07 del 23.03.2007 della Corte di Appello di Catanzaro, non riuscendo nell'intento esclusivamente in ragione della ferma opposizione della p.o., che si determinava a chiamare le Forze dell'Ordine”.
Nel giudizio penale si è costituito parte civile. Parte_1
Il giudizio di primo grado, si è concluso con la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ha così statuito “visti gli artt. 533 e 535 c.p.c. dichiara colpevole dei reati ascrittigli in rubrica, unificati dal vincolo dalla continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi di dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
condanna CP_1
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che liquida in € 8.000,00,
[...] nonché alla refusione delle spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in € 1.440,00, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge;
visto l'art. 544, comma 3, c.p.c. indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo l'assoluzione ed ha Controparte_1 invocato la declaratoria di prescrizione che ha ritenuto essere maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata;
ha domandato altresì, in ogni caso, la riforma delle statuizioni civili, per insussistenza del diritto della parte civile ad essere risarcita e comunque, per difetto di prova del danno subito da Parte_1
La Corte di Appello di Catanzaro Prima Sez. Penale con sentenza n. 262/2020 del 27.01.2020 resa nell'ambito del procedimento penale RG 1562/2017 ha così statuito: “Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari assolve dal reato di cui Controparte_1 all'art. 635 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto, essendo gli altri reati a lui ascritti in rubrica estinti per intervenuta prescrizione. Ridetermina l'entità del risarcimento del danno accordato alla costituita parte civile in € 4.000,00. Giorni novanta per il deposito della motivazione”.
In particolare la Corte d'appello, dopo avere dato atto che il reato di danneggiamento era stato depenalizzato e che questo precludeva al giudice penale anche la pronuncia sugli effetti civili del reato, ha poi proceduto alla verifica della fondatezza dei motivi di appello concernenti i reati per i quali era maturata la prescrizione solo ai fini della conferma delle statuizioni civili ed è giunta alla conclusione che i motivi di appello non valevano a scalfire la ricostruzione operata dal giudice di primo grado quanto alla condotta di abusivo trattenimento nello studio dell'avv. dopo che Pt_1 questi aveva espresso il suo dissenso e alla finalizzazione della condotta alla coartazione della volontà della persona offesa, che voleva indurre a non esercitare il proprio diritto di credito. 1
Avverso la suddetta decisione, ha proposto ricorso ex art. 576 c.p.p. innanzi alla Suprema Parte_1
Corte affidandolo a tre motivi chiedendone l'annullamento con o senza rinvio, sul punto specifico della mancata condanna dell'imputato a pagare alla parte civile le spese del secondo grado e della rideterminazione dei danni in € 4.000,00.
Con il primo motivo, è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. C.), cod. proc. Pen., indicate negli artt. 541 e 578 cod. proc. Pen. e nell'art. 91 cod. proc. Civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire sulle spese e sui compensi dovuti alla parte civile per il giudizio di appello.
Con il secondo motivo, è stato dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed E) cod. proc. Pen.), a cagione della totale omissione di argomentazioni relative alla mancata statuizione sulle spese processuali per il grado di appello.
Con il terzo motivo, richiamando gli artt. 125 e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. Pen. e l'art. 111
Cost., sono stati allegati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione con riguardo alla liquidazione dei danni morali.
Con Ordinanza n. 23337/2022 del 23.03.2022 depositata in Cancelleria il 15.06.2022, la Suprema
Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale ha così provveduto: “annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello”.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha evidenziato che né la dichiarazione di intervenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento né quella di prescrizione degli altri reati sono ostative al riconoscimento delle spese di lite alla parte civile, non valendo le dette pronunce a configurare la soccombenza della parte civile.
In relazione poi alla riduzione del risarcimento del danno operata dalla Corte d'appello, la Corte di cassazione ha evidenziato che la stessa appariva del tutto immotivata, considerando che la depenalizzazione aveva colpito il reato meno grave e che con riferimento alle ipotesi di reato per le quali era stata solo dichiarata la prescrizione l'entità del risarcimento appariva irrisoria e non adeguatamente motivata.
Ha quindi rimesso a questa Corte d'Appello la rideterminazione del risarcimento del danno e la liquidazione delle spese di lite del giudizio penale
§2) Il presente grado di giudizio e le valutazioni della Corte ha riassunto la causa davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato ad rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Dopo una serie di rinvii necessari per l'acquisizione del fascicolo penale di primo grado, la Corte con
Ordinanza del 10 luglio 2023, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2024.
L'udienza del 13 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
parte appellante ha depositato le note e con provvedimento del 18 novembre 2024 comunicato in data 20.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1 Questioni Preliminari
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il quale benché evocato in Controparte_1 giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo Raccomandata A/R del
12.10.2022 rifiutata dal destinatario. Deve qui darsi atto che nel corso del giudizio la Corte aveva disposto la rinnovazione della notificazione citazione in appello sul presupposto che la prima non fosse andata a buon fine e che la citazione così rinnovata non risulta perfezionata. L'ordinanza del 2 marzo 2023 deve essere, tuttavia, revocata sul rilievo che la prima notificazione si era regolarmente perfezionata per effetto del rifiuto del destinatario di riceverla, attestato dall'ufficiale postale. Tanto vale a rendere irrilevante il mancato perfezionamento della seconda notificazione e a giustificare la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
2.2
Venendo al merito della trattazione deve evidenziarsi che il perimetro del presente giudizio è segnato dalle statuizioni fin qui adottate dal giudice penale e dalla specifica verifica rimessa a questa Corte dalla Corte di Cassazione.
Va qui precisato che se è vero che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. consequenziale alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione il giudice civile deve procedere ad una autonoma valutazione delle condotte e verificare se ricorrono in concreto gli elementi per il riconoscimento di un illecito civile, nel caso all'esame di questa Corte avviene che:
1) Il giudice penale di primo grado ha non solo riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato ma ha anche compiutamente liquidato il danno, non limitandosi al riconoscimento di una semplice provvisionale;
2) Il giudice d'appello – in disparte la pronuncia sulla depenalizzazione del reato di danneggiamento non oggetto della odierna domanda – ha espressamente vagliato la fondatezza dei motivi di appello dell'imputato in relazione ai capi di reato prescritti, pervenendo al riconoscimento della loro infondatezza e alla consequenziale parziale conferma
( seppure limitatamente ai reati prescritti ) della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della parte civile al risarcimento del danno, limitandosi esclusivamente a ridurre l'entità di detto danno. Deve allora ritenersi che sul diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno si sia formato ormai il giudicato e che questa Corte dovrà quindi limitarsi alla determinazione di detto danno, secondo le regole civilistiche e senza che, tuttavia, in detta liquidazione proprio perché da effettuare secondo i canoni civilistici possano svolgere alcuna incidenza né le statuizioni del giudice penale di primo grado ( che invece espressamente vengono invocate dall'attore in riassunzione come criterio di determinazione del danno ) né le argomentazioni svolte dalla Cassazione in ordine alla insufficienza della diversa quantificazione operata dal
Corte d'Appello.
Tutto ciò premesso, nulla avendo allegato né provato l'attore in riassunzione in ordine al pregiudizio concretamente subito per effetto della condotta prevaricatrice del convenuto, consistita nell'entrare e nel trattenersi contro la volontà dell'avente diritto nel suo studio professionale e nel pretendere con violenza che questi rinunciasse alla tutela dei propri diritti, considerato che i fatti si svolsero in un contesto temporale tutto sommato circoscritto e che, in difetto di ulteriori allegazioni, altrettanto transeunte deve ritenersi fu il perturbamento della persona offesa rispetto a dette condotte, la Corte stima equo fissare la misura del risarcimento del danno nell'importo di € 6000,00 somma determinata secondo all'attualità e secondo un criterio equitativo puro.
In ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione deve qui altresì procedersi alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile che, in applicazione dei parametri medi
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 e con riduzione del 50% in ragione della particolare semplicità delle questioni, vengono così determinate: per il primo grado per tutte le fasi in € 1797,per il secondo grado, escludendo la fase dibattimentale/ istruttoria perché non tenuta in € 1419 e per la Cassazione € 3167.
In applicazione del principio di soccombenza all'attore vanno infine riconosciute le spese di lite di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo qui riconosciuto a titolo di risarcimento del danno e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda di risarcimento del danno da reato proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 in accoglimento della domanda condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Pt_1 di € 6000,00 a titolo di risarcimento del danno;
[...] condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_1 Parte_1 costituzione di parte civile che liquida per il primo grado in € 1797, per il secondo grado in
€ 1419 e per la fase di Cassazione in € 3167; condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore in riassunzione delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 264 per spese vive ed € 2906,00 per onorari di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve ritenersi che la Corte d'Appello penale si sia mossa nel solco dell'orientamento della Cassazione penale da ultimo ribadito nella sentenza . 29156 /2024 “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual- penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1518/2022 RGAC trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 20.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché per Parte_1
mandato dall'Avv. Elvira Pirillo giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
ATTORE IN RIASSUNZIONE
nato a [...] l'[...] residente in [...], Località Controparte_1
Rossano, Contrada Attica n. 256
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis: condannare
l'imputato – convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, quale parte civile nel Controparte_1 processo penale indicato in citazione, dei danni prodottigli con i reati riguardo ai quali è stata ritenuta nella sentenza d'appello la responsabilità di esso imputato ai fini civilistici, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per un importo di € 8.000,00 o, comunque, tendente ad € 8.000,00, da decurtare, eventualmente, nella misura ritenuta equa, in rapporto alla esclusione della responsabilità riguardo al reato di danneggiamento, in ragione della sua intervenuta depenalizzazione, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
2) condannare l'imputato – convenuto al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile costituita, odierno attore;
3) ove ritenuto, alle condizioni di cui in citazione, condannare, a conferma della sentenza di primo grado, il medesimo imputato al pagamento alla parte civile - odierno attore delle relative spese;
4) condannare l'imputato – convenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte civile costituita, odierno attore;
5) condannare l'imputato – convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio”.
§1) La vicenda controversa e i precedenti gradi di giudizio
Con decreto di citazione a giudizio del 30.09.2008, è stato tratto in giudizio innanzi Controparte_1 al Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), per i seguenti reati: ““a) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 614, 1° e 2° comma, C.P., perché si introduceva e si tratteneva nello Studio Professionale dell'Avv. , luogo di privata dimora, contro la volontà espressa del predetto. Con Parte_1
l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di compiere il delitto di cui al capo c); b) del reato di cui all'art. 635 C.P., perché, nel frangente di cui al capo a), sbattendo violentemente contro il telaio fisso la porta interna scorrevole della stanza dello Studio dell'Avv. per procurarsi Parte_1
l'accesso in tale locale, così provocando la rottura delle chiave della serratura, che si spezzava nell'impatto; c) del reato di cui agli artt. 56, 610, C.P., perché subito dopo aver compiuto le condotte di cui ai capi che precedono, con violenza e minaccia perpetrata nei confronti dell'Avv. , Parte_1 consistite nel profferire ripetutamente le frasi “non mi mandare più nessuna carta, perché io non devo pagare niente altrimenti ti faccio vedere io”, contemporaneamente toccandolo più volte alle braccia ed al torace, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere il predetto Avv.
ad omettere l'esecuzione degli atti di precetto precedentemente notificategli in relazione Parte_1 alla sentenza n. 620/07 del 23.03.2007 della Corte di Appello di Catanzaro, non riuscendo nell'intento esclusivamente in ragione della ferma opposizione della p.o., che si determinava a chiamare le Forze dell'Ordine”.
Nel giudizio penale si è costituito parte civile. Parte_1
Il giudizio di primo grado, si è concluso con la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ha così statuito “visti gli artt. 533 e 535 c.p.c. dichiara colpevole dei reati ascrittigli in rubrica, unificati dal vincolo dalla continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi di dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
condanna CP_1
al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che liquida in € 8.000,00,
[...] nonché alla refusione delle spese di costituzione e giudizio, che si liquidano in € 1.440,00, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge;
visto l'art. 544, comma 3, c.p.c. indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione”.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo l'assoluzione ed ha Controparte_1 invocato la declaratoria di prescrizione che ha ritenuto essere maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata;
ha domandato altresì, in ogni caso, la riforma delle statuizioni civili, per insussistenza del diritto della parte civile ad essere risarcita e comunque, per difetto di prova del danno subito da Parte_1
La Corte di Appello di Catanzaro Prima Sez. Penale con sentenza n. 262/2020 del 27.01.2020 resa nell'ambito del procedimento penale RG 1562/2017 ha così statuito: “Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari assolve dal reato di cui Controparte_1 all'art. 635 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto, essendo gli altri reati a lui ascritti in rubrica estinti per intervenuta prescrizione. Ridetermina l'entità del risarcimento del danno accordato alla costituita parte civile in € 4.000,00. Giorni novanta per il deposito della motivazione”.
In particolare la Corte d'appello, dopo avere dato atto che il reato di danneggiamento era stato depenalizzato e che questo precludeva al giudice penale anche la pronuncia sugli effetti civili del reato, ha poi proceduto alla verifica della fondatezza dei motivi di appello concernenti i reati per i quali era maturata la prescrizione solo ai fini della conferma delle statuizioni civili ed è giunta alla conclusione che i motivi di appello non valevano a scalfire la ricostruzione operata dal giudice di primo grado quanto alla condotta di abusivo trattenimento nello studio dell'avv. dopo che Pt_1 questi aveva espresso il suo dissenso e alla finalizzazione della condotta alla coartazione della volontà della persona offesa, che voleva indurre a non esercitare il proprio diritto di credito. 1
Avverso la suddetta decisione, ha proposto ricorso ex art. 576 c.p.p. innanzi alla Suprema Parte_1
Corte affidandolo a tre motivi chiedendone l'annullamento con o senza rinvio, sul punto specifico della mancata condanna dell'imputato a pagare alla parte civile le spese del secondo grado e della rideterminazione dei danni in € 4.000,00.
Con il primo motivo, è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. C.), cod. proc. Pen., indicate negli artt. 541 e 578 cod. proc. Pen. e nell'art. 91 cod. proc. Civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di statuire sulle spese e sui compensi dovuti alla parte civile per il giudizio di appello.
Con il secondo motivo, è stato dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed E) cod. proc. Pen.), a cagione della totale omissione di argomentazioni relative alla mancata statuizione sulle spese processuali per il grado di appello.
Con il terzo motivo, richiamando gli artt. 125 e 546 comma 1, lett. e), cod. proc. Pen. e l'art. 111
Cost., sono stati allegati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione con riguardo alla liquidazione dei danni morali.
Con Ordinanza n. 23337/2022 del 23.03.2022 depositata in Cancelleria il 15.06.2022, la Suprema
Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale ha così provveduto: “annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello”.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha evidenziato che né la dichiarazione di intervenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento né quella di prescrizione degli altri reati sono ostative al riconoscimento delle spese di lite alla parte civile, non valendo le dette pronunce a configurare la soccombenza della parte civile.
In relazione poi alla riduzione del risarcimento del danno operata dalla Corte d'appello, la Corte di cassazione ha evidenziato che la stessa appariva del tutto immotivata, considerando che la depenalizzazione aveva colpito il reato meno grave e che con riferimento alle ipotesi di reato per le quali era stata solo dichiarata la prescrizione l'entità del risarcimento appariva irrisoria e non adeguatamente motivata.
Ha quindi rimesso a questa Corte d'Appello la rideterminazione del risarcimento del danno e la liquidazione delle spese di lite del giudizio penale
§2) Il presente grado di giudizio e le valutazioni della Corte ha riassunto la causa davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato ad rassegnando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Dopo una serie di rinvii necessari per l'acquisizione del fascicolo penale di primo grado, la Corte con
Ordinanza del 10 luglio 2023, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 novembre 2024.
L'udienza del 13 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
parte appellante ha depositato le note e con provvedimento del 18 novembre 2024 comunicato in data 20.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1 Questioni Preliminari
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il quale benché evocato in Controparte_1 giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo Raccomandata A/R del
12.10.2022 rifiutata dal destinatario. Deve qui darsi atto che nel corso del giudizio la Corte aveva disposto la rinnovazione della notificazione citazione in appello sul presupposto che la prima non fosse andata a buon fine e che la citazione così rinnovata non risulta perfezionata. L'ordinanza del 2 marzo 2023 deve essere, tuttavia, revocata sul rilievo che la prima notificazione si era regolarmente perfezionata per effetto del rifiuto del destinatario di riceverla, attestato dall'ufficiale postale. Tanto vale a rendere irrilevante il mancato perfezionamento della seconda notificazione e a giustificare la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
2.2
Venendo al merito della trattazione deve evidenziarsi che il perimetro del presente giudizio è segnato dalle statuizioni fin qui adottate dal giudice penale e dalla specifica verifica rimessa a questa Corte dalla Corte di Cassazione.
Va qui precisato che se è vero che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. consequenziale alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione il giudice civile deve procedere ad una autonoma valutazione delle condotte e verificare se ricorrono in concreto gli elementi per il riconoscimento di un illecito civile, nel caso all'esame di questa Corte avviene che:
1) Il giudice penale di primo grado ha non solo riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato ma ha anche compiutamente liquidato il danno, non limitandosi al riconoscimento di una semplice provvisionale;
2) Il giudice d'appello – in disparte la pronuncia sulla depenalizzazione del reato di danneggiamento non oggetto della odierna domanda – ha espressamente vagliato la fondatezza dei motivi di appello dell'imputato in relazione ai capi di reato prescritti, pervenendo al riconoscimento della loro infondatezza e alla consequenziale parziale conferma
( seppure limitatamente ai reati prescritti ) della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della parte civile al risarcimento del danno, limitandosi esclusivamente a ridurre l'entità di detto danno. Deve allora ritenersi che sul diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno si sia formato ormai il giudicato e che questa Corte dovrà quindi limitarsi alla determinazione di detto danno, secondo le regole civilistiche e senza che, tuttavia, in detta liquidazione proprio perché da effettuare secondo i canoni civilistici possano svolgere alcuna incidenza né le statuizioni del giudice penale di primo grado ( che invece espressamente vengono invocate dall'attore in riassunzione come criterio di determinazione del danno ) né le argomentazioni svolte dalla Cassazione in ordine alla insufficienza della diversa quantificazione operata dal
Corte d'Appello.
Tutto ciò premesso, nulla avendo allegato né provato l'attore in riassunzione in ordine al pregiudizio concretamente subito per effetto della condotta prevaricatrice del convenuto, consistita nell'entrare e nel trattenersi contro la volontà dell'avente diritto nel suo studio professionale e nel pretendere con violenza che questi rinunciasse alla tutela dei propri diritti, considerato che i fatti si svolsero in un contesto temporale tutto sommato circoscritto e che, in difetto di ulteriori allegazioni, altrettanto transeunte deve ritenersi fu il perturbamento della persona offesa rispetto a dette condotte, la Corte stima equo fissare la misura del risarcimento del danno nell'importo di € 6000,00 somma determinata secondo all'attualità e secondo un criterio equitativo puro.
In ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione deve qui altresì procedersi alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile che, in applicazione dei parametri medi
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 e con riduzione del 50% in ragione della particolare semplicità delle questioni, vengono così determinate: per il primo grado per tutte le fasi in € 1797,per il secondo grado, escludendo la fase dibattimentale/ istruttoria perché non tenuta in € 1419 e per la Cassazione € 3167.
In applicazione del principio di soccombenza all'attore vanno infine riconosciute le spese di lite di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo qui riconosciuto a titolo di risarcimento del danno e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda di risarcimento del danno da reato proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 in accoglimento della domanda condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Pt_1 di € 6000,00 a titolo di risarcimento del danno;
[...] condanna al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_1 Parte_1 costituzione di parte civile che liquida per il primo grado in € 1797, per il secondo grado in
€ 1419 e per la fase di Cassazione in € 3167; condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore in riassunzione delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 264 per spese vive ed € 2906,00 per onorari di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Deve ritenersi che la Corte d'Appello penale si sia mossa nel solco dell'orientamento della Cassazione penale da ultimo ribadito nella sentenza . 29156 /2024 “Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual- penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.”