Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento dell’obbligo
dell’Amministrazione intimata di provvedere, in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti, alla presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
e per il risarcimento del danno
risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 535 del 18/07/2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. US IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 17/06/2025 e depositato il successivo 30/06/2025, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- sono i genitori del piccolo -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-;
- in data 11.06.2021, al minore, a seguito di una visita eseguita presso il GOM di Reggio Calabria, è stato diagnosticato “un -OMISSIS-” (doc. 1);
- è stato, pertanto, ricoverato dal 22.06.2021 al 26.06.2021 presso l’UOC di -OMISSIS- per esami più approfonditi, all’esito dei quali seguiva una diagnosi di un “ -OMISSIS-, -OMISSIS- ”, presentando “ -OMISSIS- ” (doc. 2);
-in data 22.07.2021, i sig.ri -OMISSIS- chiedevano all’ASP di Reggio Calabria la presa in carico (doc. 3), e veniva redatto il Piano di Assistenza Individuale diagnosticando un “ -OMISSIS- ”;
- da agosto 2021, il minore veniva preso in carico presso il centro di riabilitazione convenzionato dell’Associazione di -OMISSIS- per la logopedia e la psicomotricità (doc. 4);
- con verbali del 25.10.2021, la commissione medica dell’INPS riconosceva al minore lo status di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92 (doc. 6), nonché l’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento (doc. 5);
- alla visita dell’11.01.2022, presso l’UOC di -OMISSIS- veniva prescritto l’avvio di terapia cognitivo-comportamentale con metodo Denver (ESDM), consigliata per i minori sino a 3 anni, prima di intraprendere il metodo ABA (doc. 7);
- non essendo prevista tale terapia in convenzione con l’ASP di Reggio Calabria, la famiglia avviava tale terapia privatamente presso il centro della dott.ssa -OMISSIS-, presso la quale continua ad essere seguito anche per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA per 6 ore settimanali (doc. 8);
- alla successiva visita presso l’UOC di -OMISSIS- del 27.07.2022, veniva prescritta la prosecuzione dei trattamenti abilitativi praticati (doc. 9);
- anche alla visita del 12.10.2022 presso l’UOC di -OMISSIS- veniva prescritta la prosecuzione della terapia considerati gli ampi benefici rilevati (doc. 10); - a seguito dei controlli genetici, in data 22.01.2024 al minore veniva diagnosticato “ -OMISSIS- ” (doc. 11);
- a seguito di ulteriori accertamenti, alla visita del 12.09.2024, veniva diagnosticato un “ -OMISSIS-, -OMISSIS-, con -OMISSIS- ed -OMISSIS- (-OMISSIS-) in paziente con -OMISSIS- ” e veniva prescritta la prosecuzione della terapia (doc. 12);
- le terapie poste al recupero di questo gap tra l’età anagrafica e quella dell’effettivo sviluppo psicomotorio devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle “ Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti ”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2023 (doc. 13);
- nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA (doc. 14), secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, la Regione Calabria non garantisce tali servizi e tali cure;
- tale disservizio comporta delle disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono, in quanto le terapie sono molto costose e i genitori non posso garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi;
- nel caso di specie, -OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 6 ore settimanali di terapia e non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori;
- i genitori non vengono supportati e non vengono formati ad essere “genitori di -OMISSIS-”, mentre sopportano un notevole impegno che costringe almeno uno dei due genitori a non poter svolgere una professione, in quanto costretto a seguire 24 ore su 24 il medesimo figlio minore; - il forte stress a cui i genitori di -OMISSIS- sono sottoposti a causa dell’assenza di assistenza ed alla frustrazione derivante dal non poter garantire economicamente al proprio figlio le cure necessarie (che dovrebbero essere gratuite) ha comportato agli stessi genitori dei -OMISSIS-;
- entrambi i genitori non possono avere una normale vita coniugale, né sociale, sono costretti a continui viaggi fuori regione, in quanto in Calabria non è presente il dipartimento di neuropsichiatria infantile;
- i ricorrenti, dal 2024, hanno già sostenuto una spesa per la terapia con metodologia ABA di € 4.718,44 (doc. 15);
- con diffida del 20.03.2025, inviata a mezzo p.e.c. all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, hanno chiesto un immediato intervento con la presa in carico del minore con l’erogazione della terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa (doc. 16), ma né l’ASP né la Regione hanno mai riscontrato la missiva, né è mai stato comunicato l’avvio del procedimento di presa in carico del minore;
1.1. Per quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene contestata l’inerzia delle amministrazioni resistenti per il seguente articolato motivo di diritto: “ violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
I ricorrenti chiedono di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A., con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderlo in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti così garantendogli l’erogazione del trattamento riabilitativo quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il -OMISSIS-, mediante la metodologia ABA, indicata dalle “ Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti ” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015, ovvero riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del presente ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari ad € 4.718,44, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a loro stessi.
2. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. All’esito della camera di consiglio del giorno 16/7/2025, il Tribunale disponeva una C.T.U., fissando, ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a., per il prosieguo della trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 gennaio 2026.
4. In data 8/11/2025, il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati, cui ha fatto seguito il successivo deposito di memoria da parte ricorrente in data 26/11/2025.
5. All’udienza pubblica del 9/1/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. Va premesso che il thema decidendum del presente giudizio verte, in base al cd. petitum sostanziale, non tanto sul silenzio della P.A, quanto sull’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo in parola, al rimborso delle spese già sostenute per la terapia riabilitativa erogata privatamente e al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e da ritardo asseritamente subìto dai ricorrenti.
7.1. Ed al riguardo, va, quindi, richiamata, come già indicato con l’ordinanza n. 535/2025 di questo Tribunale resa nel corso del presente giudizio, l’ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1781 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sicchè va affermato che in relazione alla domanda di accertamento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
Ciò nella misura in cui la tutela del diritto del minore affetto da “-OMISSIS-” ad essere “curato” dal Servizio Sanitario Nazionale «implica l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica” dell’amministrazione sanitaria “con la conseguenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Riv. 658855-01)» (così ordinanza Sez. Unite n. 1781/2022).
La statuizione circa l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione cd. esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a., legittima, dunque, il giudice amministrativo all’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo del minore “-OMISSIS-” ad essere sottoposto al trattamento terapeutico specificamente richiesto a ciò non ostando, proprio in considerazione della natura “esclusiva” della giurisdizione in parola, la discrezionalità esistente in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato a fronte della patologia diagnosticata (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 12/04/2016).
8. La domanda dei ricorrenti ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto del minore affetto da -OMISSIS- ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
8.1. La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 640 del 24/09/2025 (cfr. in particolare §§ 13-15), che va richiamata quanto alla ricostruzione della disciplina vigente in materia ai sensi degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a., alle quali si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale nonché per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla terapia e della connessa domanda risarcitoria.
8.2. Ciò posto, che il piccolo -OMISSIS- sia affetto da -OMISSIS- (come da certificazione medica in atti) e possa vantare il diritto ad essere prese in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. emerge dagli esiti della CTU disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
8.3. Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso rispettivamente quanto segue:
« a) il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-, -OMISSIS-, con -OMISSIS- ed -OMISSIS- (-OMISSIS-) in paziente con -OMISSIS-” ed ha ottenuto un buon miglioramento soprattutto del comportamento e del mantenimento dell’attenzione con terapia ABA iniziata nell’anno 2023;
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
c) tenendo in considerazione le condizioni cliniche del minore e la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA con le attuali tre/quattro ore di trattamento settimanale è inerente alle stesse ma è di scarsa intensità;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, lo stesso necessita, per la sua età e per le condizioni cliniche in cui versa, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, vista ancora l’assenza del linguaggio, i deficit cognitivi e la presenza di -OMISSIS-, è da considerare almeno fino all’età di 10 (dieci) anni, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia. »; precisando, inoltre, che « il bambino necessitava di trattamento ABA fin dal novembre 2022, dopo la visita di controllo del 12.10.2022 presso l’UOC di -OMISSIS-: veniva evidenziato l’esito degli esami genetici con riscontro di una variante patogenetica -OMISSIS- (all.10 agli atti). -OMISSIS- ha iniziato terapia ABA privatamente nel gennaio 2023 ma con basso numero di ore settimanali. ».
8.4. La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
9. La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei limiti che seguono.
10. I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutte le spese riferibili a detto trattamento e prestate da un centro privato (-OMISSIS-) e da terapisti privati (-OMISSIS- e -OMISSIS-) nel periodo da gennaio 2023 al mese di agosto 2025, che quantificano con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica in un importate totale complessivo di € 5.961,84.
10.1. La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
10.2. Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince, come indicato anche dal CTU, che il minore “ necessitava di trattamento ABA fin dal novembre 2022, dopo la visita di controllo del 12.10.2022 presso l’UOC di -OMISSIS- ”.
Ed infatti, premesso che in data 11.06.2021 il minore è stato visitato presso il GOM dell’ASP di Reggio Calabria (con diagnosi di “ -OMISSIS- ”) e in data 22.07.2021 preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria, con redazione del Piano di Assistenza Individuale e diagnosi di “ -OMISSIS- ”, anche alla luce degli esami genetici presso l’UOC di -OMISSIS- nel mese di ottobre 2022, il quadro clinico e la terapia necessaria erano chiare e prevedibili da quella data (e, dunque, come pur concede il CTU, certamente dal successivo mese di “novembre 2022”).
10.3. Di contro, a fronte della suddetta diagnosi, non risulta alcuna prescrizione di trattamento terapeutico idoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, mentre sarebbe stato necessario che il minore venisse preso in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta ancora una volta dal CTU “scientificamente valida” ed idonea ad apportare “un concreto beneficio alla salute del minore” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti).
10.4. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire al minore, fin dal mese di novembre 2022, un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato privatamente, come da fatture in atti.
10.5. In ordine alla quantificazione delle spese spettanti, dopo attenta disamina della documentazione in atti e all’esito degli opportuni conteggi, il Collegio osserva che dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 15 del 30/06/2025 e ulteriore documentazione depositata in data 26/11/2025) risultano documentate fatture (nonché una ricevuta fiscale n. 3 del 9.1.2023 della terapista -OMISSIS-) per un importo complessivo pari ad € 4.949,24.
10.6. Alla somma in questione dovranno essere detratte gli importi che l’ASP ha eventualmente comunque corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
11. I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dai genitori, nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quali genitori in termini di ansia, stress e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
11.1. La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
11.2. La mancata predisposizione nei confronti della minore della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936)” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748).
11.3. Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare, in favore dei ricorrenti la somma complessiva di € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascun genitore) a titolo di danni non patrimoniali subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore stesso.
12. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dal minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto - sostengono i ricorrenti - di “appena 6 ore settimanali” (mentre il CTU sottolinea che si tratta di “tre/quattro ore di trattamento settimanale”), con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, in termini di mancati progressi nelle aree dell’autonomia personale e comunicativa (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita di chance” subìto dal minore).
12.1. La domanda va accolta per come di seguito esposto.
12.2. Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata alcune ore settimanali) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità del minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo il c.d. id quod plerumque accidit , la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo della minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
12.3. Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che il minore avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico ABA pari n. 15 ore settimanali, molte di più rispetto a quelle assicurate presso la struttura privata.
Senza dire che il consulente ha indicato che per le condizioni cliniche in cui si trova il bambino, e per la sua età, tali quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA vadano effettuate “anche in ambito scolastico e familiare”.
12.4. Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
12.5. Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto il minore beneficiava mercé l’intervento del privato, la somma complessiva di € 2.000.00.
13. Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. IC D’Agostino, e ciò di n. 15 ore settimanali da effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e almeno fino all’età di 10 (dieci) anni, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 4.949,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato o comunque rimborsato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti quali genitori del minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 2.000,00, ossia € 1.000,00 per ciascun genitore;
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dal minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
14. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico dell’ASP di Reggio Calabria e a favore dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
16. Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. IC D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 oltre accessori – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 535/2025) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, che risulta già versato (cfr. fattura di acconto, in atti: doc. n. 19 del 26/11/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. IC D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 15 ore settimanali fino all’età di 10 (dieci) anni, con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche del bambino e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in loro favore dell’importo complessivo di € 4.949,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascun genitore), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dal predetto minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. IC D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo già corrisposto da questi al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare loro nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT TI, Presidente
IC Gaglioti, Primo Referendario
US IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US IC | AT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.