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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43073/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa dal Sig. nato a Synai, in [...], il Parte_1
20.10.1998, C.F. , CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Di C.F._1 C.F._2
Veroli e dall'Avv. Romelda Prence, nei confronti del , Controparte_1
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
OGGETTO: ricorso ex art. 32 comma 3 avverso il diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. D. L.vo 286/98
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, l'odierno ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il
Decreto Cat. A.11/2024 Prot. n. 423/2024, emesso in data 20.06.2024 e notificato il 23.09.2024, con cui la Questura di , previo parere negativo della Commissione, reso in data 16.10.2023, CP_1
ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza presentata in data 09.02.2023.
Il sig. con il presente ricorso, in via preliminare, ha eccepito la nullità del provvedimento Pt_1 di diniego emesso dalla Questura in quanto sullo stesso non sarebbe stata apposta l'attestazione di conformità nonché per la mancata traduzione del decreto nella lingua del suo destinatario.
Ha evidenziato, inoltre, che il decreto impugnato è stato adottato in totale violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione in quanto non è stato tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Invero, il Sig. vive stabilmente in Italia dal luglio del 2021 e, il motivo principale Parte_1 che l'ha spinto ad abbandonare il suo paese di origine è stato il trasferimento dei genitori e della sorella in Italia.
Ha dedotto, invero, di svolgere un'attività lavorativa che gli consente di condurre un'esistenza dignitosa e un eventuale rientro in Albania lo condurrebbe ad una grave difficoltà economica, in quanto perderebbe il suo posto di lavoro, e personale, poiché si troverebbe lontano dalla sua famiglia di origine che risiede in Italia, oltre a perdere tutti i legami che ha stretto in sette anni in
Italia con i propri amici e gli affetti personali, con un inevitabile lesione della sfera personale e dei rapporti sorti.
Il ricorrente ha riferito di aver avviato, nelle more del procedimento, un serio e positivo percorso di integrazione sociale: lo stesso, invero, ha cominciato a lavorare, come operaio metalmeccanico, a tempo determinato, presso la società S.N. Impianti Srls.
La Questura di con provvedimento del 20.06.2024, notificato il 23.09.2024, previo parere CP_1
negativo della Commissione reso in data 16.10.2023, 07.06.2024, ha rigettato la domanda sulla scorta della insussistenza di motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e per poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
L'istante, nell'impugnare il diniego, ha concluso rappresentando che un eventuale allontanamento lo esporrebbe alla perdita di lavoro e dei rapporti con la sua famiglia che risiede regolarmente in
Italia, nonché ad un allontanamento da tutti i rapporti costruiti nel corso dei sette anni in cui ha vissuto in Italia.
Alla luce di tali considerazioni, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 423/2024 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 20.06.2024 e notificato il 23.09.2024al Sig. Parte_1
- in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. . Parte_1
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. CP_1
Diritto
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, vanno analizzate le eccezioni sollevate dal ricorrente relative alla nullità del decreto impugnato. In relazione alla mancata attestazione di conformità, si ritiene che tale eccezione sia destituita di fondamento.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, anche se in ordine a un decreto di espulsione, ma tale principio può sicuramente essere esteso al decreto di diniego della richiesta di protezione speciale,
“In merito all'asserita nullità del provvedimento di espulsione privo di attestazione di conformità da parte del Prefetto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha chiarito che: “Quanto al resto, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 06/12/2019)” (Sez. 1, Ordinanza n. 2874/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023).
Si ritiene, inoltre, che anche l'eccezione di nullità del provvedimento per la sua mancata traduzione nella lingua del destinatario del decreto non possa trovare accoglimento.
Sulla relata di notifica della Questura di , il verbalizzante ha annotato specificamente che “il CP_1 cittadino straniero di cui in narrativa parla e comprende la lingua italiana”.
Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 i provvedimenti relativi a ingresso, soggiorno ed espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta.
Ebbene, secondo il dettato normativo il decreto di diniego andava comunicato in una lingua conosciuta dal ricorrente: come espressamente indicato nella relata, regolarmente sottoscritta dall'interessato, questi conosce e parla la lingua italiana.
Appare evidente la superfluità della traduzione del decreto odierno impugnato.
Nel merito, quanto al profilo della integrazione, va tenuto conto che l'art. 19, comma 1.1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di “vita privata” di cui all'articolo 8 della Cedu, il quale tutela oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n. 57433/15, c. Italia, sent. Per_1
14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59, CEDU
2006-XII).
La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è «ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» ( c. Germania, ric. n° 13710/88 sent. 16/12/1992, Per_2
§ 29; c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; Peck c. Regno Unito, ric. n° Per_3
44647/1998, sent. 28/01/03, § 57), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [GC], ric. n° CP_2 CP_3 Per_4
25358/12, sent. 24/01/17, § 159). Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre: c. Persona_5
Germania (n. 2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in Per_6
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § Persona_7
71; e c. , § 42) o commerciali ( e Per_8 Per_9 Per_10 Parte_2
Satamedia Oy c. Finlandia [GC], § 129-131).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico, a tempo determinato, presso la società
S.N. IMPIANTI SRLS, con relative buste paga e comunicazione unilav. Ha depositato altresì copia di un successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'11 febbraio 2025, attestante l'attività lavorativa in qualità di manovale edile presso la ditta S.N. IMPIANTI SRLS, con copia della busta paga di febbraio 2025.
Si rileva, ancora, che, come ampiamente dimostrato mediante idonea documentazione a supporto, tutta la famiglia, padre, madre e sorella minore, si sono trasferiti in Italia, anche prima del ricorrente, e che hanno un regolare permesso di soggiorno nonché il padre è titolare di una ditta individuale e di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
“In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978).
Dunque, tenuto conto del dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia e del richiedente, valutato l'ingresso nel mondo del lavoro e, conseguentemente, l'inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, appaiono evidenti gli effetti lesivi che produrrebbe il rimpatrio sul ricorrente e sull'intero nucleo familiare. Invero, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate in ragione della rilevanza ai fini della decisione rivestita dall'attività lavorativa svolta in epoca successiva alla domanda.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a Synai, in [...], il [...], C.F. Parte_1
, CUI il diritto al riconoscimento della protezione speciale e C.F._1 C.F._2
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3,
d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 04 marzo 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa dal Sig. nato a Synai, in [...], il Parte_1
20.10.1998, C.F. , CUI rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Di C.F._1 C.F._2
Veroli e dall'Avv. Romelda Prence, nei confronti del , Controparte_1
rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
OGGETTO: ricorso ex art. 32 comma 3 avverso il diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. D. L.vo 286/98
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, l'odierno ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il
Decreto Cat. A.11/2024 Prot. n. 423/2024, emesso in data 20.06.2024 e notificato il 23.09.2024, con cui la Questura di , previo parere negativo della Commissione, reso in data 16.10.2023, CP_1
ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto con istanza presentata in data 09.02.2023.
Il sig. con il presente ricorso, in via preliminare, ha eccepito la nullità del provvedimento Pt_1 di diniego emesso dalla Questura in quanto sullo stesso non sarebbe stata apposta l'attestazione di conformità nonché per la mancata traduzione del decreto nella lingua del suo destinatario.
Ha evidenziato, inoltre, che il decreto impugnato è stato adottato in totale violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione in quanto non è stato tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Invero, il Sig. vive stabilmente in Italia dal luglio del 2021 e, il motivo principale Parte_1 che l'ha spinto ad abbandonare il suo paese di origine è stato il trasferimento dei genitori e della sorella in Italia.
Ha dedotto, invero, di svolgere un'attività lavorativa che gli consente di condurre un'esistenza dignitosa e un eventuale rientro in Albania lo condurrebbe ad una grave difficoltà economica, in quanto perderebbe il suo posto di lavoro, e personale, poiché si troverebbe lontano dalla sua famiglia di origine che risiede in Italia, oltre a perdere tutti i legami che ha stretto in sette anni in
Italia con i propri amici e gli affetti personali, con un inevitabile lesione della sfera personale e dei rapporti sorti.
Il ricorrente ha riferito di aver avviato, nelle more del procedimento, un serio e positivo percorso di integrazione sociale: lo stesso, invero, ha cominciato a lavorare, come operaio metalmeccanico, a tempo determinato, presso la società S.N. Impianti Srls.
La Questura di con provvedimento del 20.06.2024, notificato il 23.09.2024, previo parere CP_1
negativo della Commissione reso in data 16.10.2023, 07.06.2024, ha rigettato la domanda sulla scorta della insussistenza di motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni e per poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
L'istante, nell'impugnare il diniego, ha concluso rappresentando che un eventuale allontanamento lo esporrebbe alla perdita di lavoro e dei rapporti con la sua famiglia che risiede regolarmente in
Italia, nonché ad un allontanamento da tutti i rapporti costruiti nel corso dei sette anni in cui ha vissuto in Italia.
Alla luce di tali considerazioni, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 423/2024 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 20.06.2024 e notificato il 23.09.2024al Sig. Parte_1
- in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. . Parte_1
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. CP_1
Diritto
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, vanno analizzate le eccezioni sollevate dal ricorrente relative alla nullità del decreto impugnato. In relazione alla mancata attestazione di conformità, si ritiene che tale eccezione sia destituita di fondamento.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, anche se in ordine a un decreto di espulsione, ma tale principio può sicuramente essere esteso al decreto di diniego della richiesta di protezione speciale,
“In merito all'asserita nullità del provvedimento di espulsione privo di attestazione di conformità da parte del Prefetto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha chiarito che: “Quanto al resto, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 06/12/2019)” (Sez. 1, Ordinanza n. 2874/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023).
Si ritiene, inoltre, che anche l'eccezione di nullità del provvedimento per la sua mancata traduzione nella lingua del destinatario del decreto non possa trovare accoglimento.
Sulla relata di notifica della Questura di , il verbalizzante ha annotato specificamente che “il CP_1 cittadino straniero di cui in narrativa parla e comprende la lingua italiana”.
Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 i provvedimenti relativi a ingresso, soggiorno ed espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta.
Ebbene, secondo il dettato normativo il decreto di diniego andava comunicato in una lingua conosciuta dal ricorrente: come espressamente indicato nella relata, regolarmente sottoscritta dall'interessato, questi conosce e parla la lingua italiana.
Appare evidente la superfluità della traduzione del decreto odierno impugnato.
Nel merito, quanto al profilo della integrazione, va tenuto conto che l'art. 19, comma 1.1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), del d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di “vita privata” di cui all'articolo 8 della Cedu, il quale tutela oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n. 57433/15, c. Italia, sent. Per_1
14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59, CEDU
2006-XII).
La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è «ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» ( c. Germania, ric. n° 13710/88 sent. 16/12/1992, Per_2
§ 29; c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; Peck c. Regno Unito, ric. n° Per_3
44647/1998, sent. 28/01/03, § 57), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia [GC], ric. n° CP_2 CP_3 Per_4
25358/12, sent. 24/01/17, § 159). Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre: c. Persona_5
Germania (n. 2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in Per_6
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § Persona_7
71; e c. , § 42) o commerciali ( e Per_8 Per_9 Per_10 Parte_2
Satamedia Oy c. Finlandia [GC], § 129-131).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di operaio metalmeccanico, a tempo determinato, presso la società
S.N. IMPIANTI SRLS, con relative buste paga e comunicazione unilav. Ha depositato altresì copia di un successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'11 febbraio 2025, attestante l'attività lavorativa in qualità di manovale edile presso la ditta S.N. IMPIANTI SRLS, con copia della busta paga di febbraio 2025.
Si rileva, ancora, che, come ampiamente dimostrato mediante idonea documentazione a supporto, tutta la famiglia, padre, madre e sorella minore, si sono trasferiti in Italia, anche prima del ricorrente, e che hanno un regolare permesso di soggiorno nonché il padre è titolare di una ditta individuale e di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
“In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978).
Dunque, tenuto conto del dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia e del richiedente, valutato l'ingresso nel mondo del lavoro e, conseguentemente, l'inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, appaiono evidenti gli effetti lesivi che produrrebbe il rimpatrio sul ricorrente e sull'intero nucleo familiare. Invero, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande
Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate in ragione della rilevanza ai fini della decisione rivestita dall'attività lavorativa svolta in epoca successiva alla domanda.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a Synai, in [...], il [...], C.F. Parte_1
, CUI il diritto al riconoscimento della protezione speciale e C.F._1 C.F._2
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3,
d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 04 marzo 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni