Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2024, n. 7280
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Sentenza 19 marzo 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da Sangiorgio Angelo avverso la sentenza n. 966/2020 della Corte di Appello di Catania. La controversia traeva origine da una domanda volta ad ottenere il rilascio di un'unità immobiliare, oggetto di un contratto preliminare di compravendita del 1999, mai perfezionato in contratto definitivo e ormai inefficace per decorso del tempo, con richiesta di frutti civili sull'immobile detenuto dal Sangiorgio. Il Tribunale di Catania aveva inizialmente respinto la domanda. La Corte di Appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato il Sangiorgio al rilascio dell'immobile e gli appellanti alla restituzione del prezzo riscosso, rinviando la causa per la quantificazione dell'indennità di occupazione. Il ricorrente, Sangiorgio Angelo, lamentava con il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tempestivo l'appello, nonostante la notifica fosse avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla sentenza di primo grado, a causa di un primo tentativo di notifica fallito per irreperibilità del destinatario. Il ricorrente sosteneva che l'errore nell'indicazione dell'indirizzo fosse imputabile agli appellanti e non al pubblico ufficiale notificante. Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla tempestività dell'appello. Ha infatti affermato che, secondo un orientamento consolidato, la ripresa del procedimento notificatorio oltre il termine di decadenza è possibile solo se la prima notifica non è andata a buon fine per cause non imputabili al notificante. Nel caso di specie, la prima notifica dell'appello era fallita per irreperibilità del destinatario in un indirizzo diverso da quello eletto a domicilio dal procuratore della controparte, errore che la Corte ha ritenuto imputabile agli appellanti stessi, i quali non avevano fornito alcuna giustificazione per tale erronea indicazione. La Corte ha altresì chiarito che il dovere del pubblico ufficiale di fare ricerche per superare incertezze sull'indirizzo è limitato alle indagini da svolgere nel luogo della notifica e non si estende alla ricerca di fonti esterne come l'albo professionale, onere che incombe sul notificante. Pertanto, non avendo la prima notifica avuto esito positivo per errore imputabile agli appellanti, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, dichiarando l'inammissibilità dell'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soli controricorrenti, mentre quelle del secondo grado sono state poste a carico degli appellanti soccombenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2024, n. 7280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7280
    Data del deposito : 19 marzo 2024

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