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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1894/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Con l'avv. Andrea Aufiero RICORRENTE contro
(CF ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Controparte_2 Con l'avv. Vittorio Giancecchi RESISTENTE
e C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4 Con l'avv. Ilaria De Luca TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno concluso come segue Per Parte ricorrente Come da ricorso introduttivo NEL MERITO, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore Controparte_1 del ricorrente Ing. Parte_1
1) alla restituzione di € 14.000,00 quale acconto indebitamente percepito;
2) al rimborso delle spese di indagine per € 1.728,00;
3) al rimborso delle spese del CTP per € 4.880,00;
4) al rimborso delle spese di CTU per € 2.440,00 di acconto ed € 3.953,94 di saldo (così per totali € 6.393,94);
5) alla corresponsione di € 6.122,00 a titolo di risarcimento per le spese di sistemazione odontoiatrica;
6) alla corresponsione di € 191,80 a titolo di risarcimento del danno per ITP al 50%; pagina 1 di 10 7) alla corresponsione di € 822,00 a titolo di risarcimento per ITP al 25%;
8) alla corresponsione di € 18.900,00 a titolo di sofferenza e personalizzazione del danno psicofisico per tutto il periodo aprile 2022-ottobre 2023, oppure al pagamento di quella somma, maggiore e/o minore, che sarà quantificata dal Giudice;
9) alla corresponsione delle spese di lite della fase di ATP e delle spese di lite del presente giudizio, come per legge. Il tutto come da risultanze della CTU svolta in sede di Accertamento Tecnico Preventivo depositata in data 16 novembre 2023 IN SUBORDINE, condannare al pagamento delle voci indicate nelle conclusioni ai numeri 1-2-3-4- Controparte_1 5-6-7 e 9; per quanto riguarda la voce numero 8, in subordine, si chiede che la stessa venga quantificata secondo giustizia e, in ogni caso, quantomeno, in via equitativa. Le voci di restituzione e rimborso dovranno prevedere anche interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso dell'Ing. fino all'effettivo pagamento al ricorrente da parte di . Pt_1 Controparte_1 Le voci di risarcimento dovranno prevedere anche interessi e rivalutazione dalla condanna all'effettivo pagamento a favore del ricorrente.
Per parte resistente Controparte_1 Come da comparsa di costituzione e risposta Voglia il Tribunale di Bologna, ogni contraria difesa, istanza ed eccezione respinte:
■ in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di , con sede in Controparte_3 Milano, Via Clerici n. 14, codice fiscale differendo la prima udienza, attualmente fissata P.IVA_2 per il 23.04.2024, allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine previsto dall'art. 281 undecies c.p.c.;
■ nel merito in via principale, rigettare le domande proposte da nei confronti di Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di al Controparte_1 Parte_1 rimborso del compenso e delle spese di lite, anche della procedura ex art. 696 bis c.p.c., di
[...] e di;
CP_1 Controparte_3
■ nel merito in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Pt_1 nei confronti di dichiarare obbligata e condannare
[...] Controparte_1 Controparte_3
a tenere indenne da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare, a ogni e più
[...] Controparte_1 ampio titolo, a con condanna della medesima anche al Parte_1 Controparte_3 rimborso del compenso e delle spese di lite, pure della procedura ex art. 696 bis c.p.c., sostenute da Controparte_1
Per la terza chiamata Controparte_5 Come dai precedenti scritti difensivi NEL MERITO In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi della in quanto non Controparte_1 provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
pagina 2 di 10 - con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi della Società chiamante, limitare l'esposizione della Concludente Controparte_1 Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile alla con esclusione di quella parte di responsabilità che Controparte_1 le possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dalla stessa cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
- Con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 8 L. 24/2017 ed art. 281-decies cod. proc. civ. del 12 febbraio 2024, Pt_1 radicava di fronte al Tribunale di Bologna il giudizio volto all'accertamento della
[...] responsabilità di in relazione al trattamento sanitario da questa eseguito, con Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti. Tale giudizio veniva instaurato successivamente alla conclusione del procedimento di ATP (n. 4296/2023 RG – Tribunale di Bologna), svoltosi di fronte al Tribunale di Bologna e conclusosi con la perizia del dott. e Per_1 Per_2
A fondamento della propria domanda, il ricorrente allegava:
- di essersi rivolto alla clinica per problemi di occlusione e fonetica, con anamnesi Controparte_1 di bruxismo, al fine di ripristinare funzione ed estetica dentale;
di non soffrire, a tale data, di sensibilità dentale o gengivale;
- di aver ricevuto dal dott. presso la clinica la proposta di un piano di Controparte_2 CP_1 trattamento per l'importo complessivo di € 28.000,00, di cui il ricorrente versava un acconto pari ad € 14.000,00; in relazione a tale piano, tuttavia, non venivano indicati né i materiali che sarebbero stati impiegati né che sarebbero stati oggetto di protesi i denti dell'arcata inferiore, con conseguente violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente;
- di aver lamentato, fin dall'applicazione dei modelli provvisori, la mancata risoluzione delle criticità estetiche e funzionali;
ciononostante, in data 2 dicembre 2022, i supporti dentali venivano cementati (n. 14 corone singole su tutti i denti superiori e n. 4 corone singole sui molari inferiori 36, 37 e 46, 47) senza previa verifica clinica dell'apparecchio nella bocca del paziente (cd. prova biscotto) né rivalutazione endodontica, prima di terminare definitivamente la riabilitazione protesica;
- di aver, in conclusione, ricevuto un trattamento inadeguato in considerazione dei persistenti problemi di occlusione, fonetico ed estetico, che hanno determinato la mancata approvazione da parte del paziente;
e ciò, in particolare, in ragione del fatto che le corone definitive in zirconia sull'arcata superiore non risultavano adattabili, avevano caratteristiche incongrue (margini imprecisi, debordanti, presenza di scalini) ed erano dissimili per forme e colore rispetto alla arcata inferiore (mancato rispetto della ampiezza biologica, mancata integrazione nella funzione occlusiva del paziente), con condizione di forte disagio clinico nel paziente dalla data di cementazione delle stesse;
pagina 3 di 10 - che le protesi in oggetto avevano determinato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente – condizione a tutt'oggi perdurante - a causa del disagio estetico e fonetico, difficoltà occlusale, sensibilità dentinale, con sintomatologia gengivale prima non presente;
- che l'intervento demolitivo subito aveva compromesso la vitalità pulpare degli incisivi centrali superiori 11 e 21, che andavano probabilmente devitalizzati;
- di necessitare, oggi e con urgenza, dell'intera ri-esecuzione del piano di trattamento protesico incongruamente posto in essere;
- che il grave inadempimento imputabile alla clinica dentistica era stato accertato nel procedimento di ATP svolto ante causam;
- che, in conclusione, la resistente andava condannata: a) alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad
€ 14.000,00; b) al rimborso delle spese di indagine medica sostenute (€ 1.728,00); c) al risarcimento del costo della rimozione dei manufatti installati (€ 6.122,00); d) al risarcimento del danno biologico temporaneo, come accertato in ATP, ed e) al risarcimento del danno morale (sofferenza soggettiva), quantificato in grado medio, per il periodo compreso tra aprile 2022 – ottobre 2023; f) al rimborso dei costi di CTU (€ 6.393,94) e quelli di CTP (€ 4.880,00); g) al rimborso delle spese legali della fase cautelare e del presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo del 11 aprile 2024 si costituiva in giudizio contestando innanzitutto la narrazione in fatto del ricorrente in Controparte_1 relazione ai seguenti profili:
- sintomatologia del paziente: non corrispondeva a verità l'affermazione relativa all'assenza di sensibilità dentale o gengivale del ricorrente, che aveva fin dalla prima visita lamentato dolore alle gengive dei molari già trattati in precedenza, nonché gonfiore gengivale, arrossamento, sanguinamento ed alitosi;
- condivisione delle scelte terapeutiche e consenso informato: non corrispondeva al vero nemmeno quanto affermato in relazione alla mancanza di adeguate informazioni sugli interventi necessari ed i materiali impiegati, atteso che era stato coinvolto in tutte le fasi, sia ideative che Parte_1 esecutive dell'intervento, come testimoniato dalle e-mail inviate;
vi era perciò un consenso pienamente informato.
In merito ai danni vantati, la società resistente contestava le voci di danno non patrimoniale domandate da parte attrice, invocando le risultanze della CTU. Inoltre, ai sensi dell'art. 1227, co. 2 cod. civ., veniva eccepita l'inerzia del paziente nel provvedere tempestivamente ad un intervento di ri- esecuzione e completamento del trattamento protesico. Quanto al danno patrimoniale, veniva censurata la richiesta di restituzione di quanto pagato a titolo di acconto (€ 14.000,00), atteso che parte ricorrente non aveva proposto una domanda di risoluzione per grave inadempimento, preliminare rispetto a tali richieste di restituzione. Inoltre, veniva censurata la mancata prova delle spese sostenute per consulenze ed indagini (€1.728,00), di cui risultavano solo le fatture e non le prove dei relativi versamenti. Con riferimento al “costo emergente per emendare le problematiche indotte dalla incongrua terapia odontoprotesica relativamente ai costi per la rimozione di tutte le corone protesiche, night- guard, più rivalutazione rx grafica più provvisori per entrambe le arcate” (€ 6.122,00), veniva contestata la debenza di tali somme, in quanto comunque necessarie per curare le originarie patologie dentali;
Con riferimento al compenso dovuto al CTP nella procedura di accertamento tecnico ante pagina 4 di 10 causam (€ 4.880,00), si contestava l'eccessività oltre che la non debenza in virtù dell'accertamento del CTU, che aveva disatteso gran parte delle voci di danno richieste. Con riferimento ai costi di CTU (€ 6.393,94), veniva eccepita la mancata prova del relativo pagamento. Infine, veniva censurata la carenza di adeguata allegazione in riferimento alle seguenti poste di danno: i) somme necessarie ad eseguire un nuovo trattamento protestico;
ii) danno biologico permanente;
iii) sofferenza soggettiva (cd. danno morale); iii) il danno estetico;
iv) il lucro cessante;
v) la sopravvenuta patologia cardiaca, asseritamente conseguente all'intervento in esame;
Veniva, inoltre, censurata la quantificazione del danno biologico temporaneo, sia in relazione alle modalità di calcolo che ai presupposti per applicare l'aumento per la personalizzazione.
Veniva, infine, proposta domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice di cui veniva richiesta la chiamata in giudizio;
tale chiamata veniva Controparte_3 autorizzata.
3. Con comparsa del 24 giugno 2024 si costituiva in giudizio Controparte_3 riconoscendo la propria posizione di garante, ma richiamando le seguenti limitazioni di polizza per i seguenti pregiudizi:
- danni derivanti dalla violazione della disciplina sul consenso informato;
- danni derivanti dalla “mancata rispondenza della terapia sperimentale o dal mancato raggiungimento dell'obbiettivo”;
- danni imputabili ai coobbligati, con limitazione della manleva alla sola quota di responsabilità imputabile all'assicurato, come accertato in sentenza o nella misura presunta dagli artt. 1298 e 2055 cod. civ.;
- restituzioni conseguenza dell'inadempimento contrattuale;
- spese di assistenza legale dell'assicurato. Si associava per il resto alle difese svolte dalla resistente Controparte_1
4. All'udienza del 25 giugno 2024, il giudice i) acquisiva il fascicolo del procedimento di ATP RG n. 4296/2023 del Tribunale di Bologna;
ii) dichiarava inammissibile la memoria non autorizzata depositata da parte attrice e iii) concedeva i termini ex art. 281-duodecies, co. 4 cod. proc. civ. All'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice non ammetteva le istanze di prova costituenda richieste dalle parti e formulava la seguente proposta conciliativa: “chiudere la vertenza con il riconoscimento di €14.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad €13.000,00 di ATP oltre ad
€3.300,00 per il giudizio semplificato ed €2.230,00 oltre accessori”. Tale proposta veniva accettata dalla resistente e dalla terza chiamata, ma non dal ricorrente. All'udienza del 20 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità della clinica nei confronti di Controparte_1 in relazione al trattamento sanitario (dentistico) cui quest'ultimo si è sottoposto tra Parte_1 aprile e dicembre 2022. Non è controverso che il trattamento sia avvenuto, quanto piuttosto che vi siano inadempimenti imputabili alla resistente e che sussistano le singole poste di danno vantate dal ricorrente. Ciò premesso, va preliminarmente richiamata la disciplina di cui all'art. 7, co. 1 della L. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), ai sensi della quale la responsabilità della struttura, convenuta dal paziente che lamenti un danno in conseguenza del trattamento sanitario ricevuto, va qualificata come “contrattuale” (cd. contratto atipico di spedalità) ai pagina 5 di 10 sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., con conseguente applicabilità del relativo regime giuridico. Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato la condanna di parte resistente al pagamento di somme a diverso titolo (restituzioni e risarcimento del danno), le quali debbono perciò essere esaminate separatamente.
Sulla domanda di restituzione dell'acconto Parte ricorrente ha domandato la restituzione delle somme versate a titolo di acconto (€14.000,00) alla resistente, senza tuttavia formulare esplicitamente una domanda di risoluzione del contratto. Ferma restando l'autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella di risoluzione del contratto, con conseguente ammissibilità di domandare il risarcimento di tutti i danni patiti pur senza chiedere la caducazione del contratto (Cass. civ. 36497/2023, indicata da parte ricorrente), va nel caso di specie preliminarmente fatto uso del potere di interpretazione della domanda di parte spettante al giudice, che induce a ritenere implicitamente proposta una domanda di risoluzione. Va, sul punto, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. civ., Sez. III, n. 4237 del 2024). Che la corretta interpretazione della domanda del ricorrente sia nel senso indicato discende dai seguenti indici: i) il riferimento alla “restituzione” delle somme versate in quanto acconto piuttosto che quale parametro atto a determinare l'ammontare del danno da lesione dell'interesse contrattuale positivo (cfr. 36497/2023, supra cit.); ii) l'utilizzo della locuzione “grave inadempimento”, che evidentemente richiama il dettato dell'art. 1455 cod. civ. (punto 17 del ricorso introduttivo); iii) la più volte evidenziata perdita di interesse del paziente – creditore ad ottenere la prestazione sanitaria da parte della clinica resistente, a conferma della volontà di domandare la caducazione del contratto. Ciò premesso, il contratto in esame è il citato contratto atipico di spedalità, sorto tra la clinica e l'odierno ricorrente, In virtù di tale rapporto, la struttura è tenuta Controparte_1 Parte_1 a fornire una prestazione sanitaria adeguata, evidentemente offerta tramite i propri ausiliari, del cui operato questa è tenuta a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ. Il grave inadempimento lamentato da parte ricorrente attiene al trattamento dentistico cui si è sottoposta, a suo dire inadeguato a risolvere le problematiche che l'avevano spinta a rivolgersi alla clinica Controparte_1 Sul punto occorre richiamare le conclusioni cui è giunta la CTU redatta dalle dott. sse Per_3 e nel procedimento di ATP ante causam (RG n. 4296/2023 – Tribunale di
[...] Persona_4 Bologna). Trattasi, infatti, di elaborato estremamente completo e scrupoloso, che ha esaminato l'attività della clinica (e, per essa ex art. 1228 cod. civ., del dott. nella sua interezza, Controparte_2 giungendo a ritenere gravemente deficitaria l'esecuzione delle protesi dentarie, pur a fronte di una corretta scelta della tipologia di intervento, del materiale impiegato e delle tempistiche di adattamento (pag. 42 – 43 dell'elaborato peritale).
“Al di là della intrinseca difficoltà di soluzione delle problematiche pre-esistenti lamentate dal sig. le operazioni peritali hanno consentito di evidenziare che i dispositivi protesici erogati Pt_1 (n.14 corone protesiche singole in zirconia ceramica integrale superiori + n. 8 corone protesiche singole in zirconia ceramica integrale inferiori) – ancorché correttamente indicati e consigliabili - non sono stati confezionati e posizionati a regola d'arte e non sono congrui, sia per un inadeguato sigillo marginale valutato sia clinicamente che radiograficamente, sia per la dimensione spesso debordante e non complementare ai monconi coronali sottostanti. pagina 6 di 10 Inoltre, la riabilitazione protesica erogata ad entrambe le arcate non risulta congrua nemmeno sotto il profilo della occlusione creata con le stesse protesi, le quali non sono bene bilanciate (vedi pre- contatti patologici), costringono il paziente ad una posizione di eccessivo arretramento mandibolare (con un rapporto incisale sfavorevole) e non gli consentono movimenti di lateralità e di disclusione normali (con blocco evidenziato nella lateralità mandibolare verso sinistra). La persistenza della sintomatologia disfunzionale evidenziata sul paziente porta anche a valutare l'incongruità della riabilitazione protesica erogata sotto il profilo della scelta della dimensione verticale protesica, per cui nella nuova definizione ideale occorreranno complessi studi clinici futuri. L'intera riabilitazione protesica fornita dal dr. deve oggi venire rimossa e sostituita con una CP_2 analoga (ma più corretta) riabilitazione protesica delle intere arcate dentali”. Tale perizia ha evidenziato le plurime criticità dell'intervento dentistico, tale da renderlo fortemente inadeguato per il paziente ed imporre una nuova operazione in tempi celeri per evitare il peggioramento del quadro clinico. Si tratta, dunque, di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., tale da fondare la risoluzione del contratto di spedalità, con conseguente obbligo della clinica di restituire l'acconto già percepito pari ad € 14.000,00 ex art. 1458 cod. civ., ai sensi del quale la risoluzione opera retroattivamente tra le parti.
Sul risarcimento dei danni patiti L'accertato inadempimento della clinica determina, ai sensi degli art. 1218 e 1228 cod. civ., altresì l'obbligo di risarcire i danni da esso conseguenti ex artt. 1223 e 1225 cod. civ.
Sul danno patrimoniale Vanno, innanzitutto, riconosciute a titolo di danno emergente le spese di indagine sostenute, nella somma richiesta di € 1.728,00. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, tali poste di danno sono ampiamente provate, atteso che sono state depositate in atti le fatture e le distinte di bonifico. Inoltre, tali somme sono state espressamente considerate congrue dalla CTU disposta ante causam (pag. 58, in risposta alle osservazioni di CTP resistente). Ancora, vanno riconosciute, ma in misura inferiore alla richiesta di parte ricorrente (€ 6.122,00), le “spese di sistemazione odontoiatrica”, volte a rimuovere le conseguenze dannose dell'inadempimento, in quanto spese che il danneggiato dovrà affrontare, qualora intenda rimuovere le protesi difettose attualmente presenti. Dalla quantificazione effettuata dal collegio dei CTU (pag. 46) occorre infatti detrarre le spese di installazione dei “provvisori” (€2.700,00), in quanto si tratta di spese afferenti al nuovo intervento di protesizzazione con altro professionista, che rimangono a carico del ricorrente. In conclusione, spettano a tale titolo € 3.422,00.
Sul danno non patrimoniale Quanto al danno non patrimoniale, lo stesso è stato stimato dalle CTU soltanto con riferimento all'invalidità temporanea (giorni 7 al 50% e giorni 60 al 25%), quali postumi del futuro intervento di rimozione delle protesi dentali attualmente installate. Non è, invece, stato riconosciuto alcun danno permanente, in ragione della reversibilità degli interventi eseguiti presso a seguito di CP_1 una nuova protesizzazione. Trattasi di quantificazione congrua, da cui non vi è motivo di discostarsi. Tale danno, se monetizzato in applicazione degli importi indicati dal DM 18 luglio 2025 (micropermanenti) va riconosciuto per i seguenti importi: i) € 196,63 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; ii) € 842,70 a titolo di invalidità temporanea al 25%. Non può, invece, essere riconosciuta un'ulteriore voce di risarcimento a titolo di danno morale, atteso che parte ricorrente si è limitata ad affermazioni del tutto generiche, inidonee, secondo la pagina 7 di 10 giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 6444/2023), a fondare l'automatico riconoscimento di tale voce di danno, specie se accompagnata a lesione permanenti di limitata entità (a fortiori, in assenza di lesioni permanenti, come nel caso di specie). Va, inoltre, osservato che la richiesta di danno morale conseguente agli interventi dentistici è smentita dal comportamento inerte di che non Parte_1 ha provveduto a rimuovere le protesi scorrettamente installate – profilo non contestato in giudizio dal ricorrente – e che ha così dimostrato la tollerabilità del disagio conseguente all'intervento mal eseguito. Sulle spese di ATP Vanno, infine, considerate le spese sostenute dal ricorrente nella fase di ATP, le quali, analogamente alle spese del presente giudizio, sono regolate secondo l'art. 91 cod. proc. civ. (Cass. civ. 35510/2021). Va, nel caso di specie, evidenziato che parte ricorrente ha, da un lato, ritenuto di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta sostanzialmente coincidente con quanto poi riconosciuto in sentenza;
e, dall'altro, la stessa CTU ha dato atto di un comportamento contraddittorio di parte ricorrente, che ha dapprima dichiarato di accettare la proposta conciliativa, per poi sollevare
“problematiche (…) in parte neanche discusse nel corso del contraddittorio tecnico e peraltro poco supportate e non documentate” (pag. 58). Alla luce degli artt. 88, 91, co. 1 secondo periodo e 92 cod. proc. civ., va, dunque, disposta compensazione nella misura del 50% delle spese legali, di CTP e CTU sostenute dalla ricorrente;
la resistente è tenuta a rifondere il 50% di tali spese, liquidate nell'intero in € 2.337,00 a titolo di spese legali per la fase di ATP, € 4.880,00 per CTP di parte ricorrente ed € 6.393,94 per il compenso delle CTU.
Su rivalutazione ed interessi compensativi Va innanzitutto esclusa la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di restituzione (€ 14.000,00), atteso che si tratta di debito di valuta (Cass. civ. 14289/2018). Su tale somma, vanno riconosciuti unicamente gli interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo. In relazione alle voci di danno patrimoniale, occorre rivalutare e riconoscere interessi compensativi sui soli esborsi già sostenuti (€ 1728,00), considerando una data intermedia tra i due bonifici di acconto e saldo (gennaio e aprile 2023), per cui si perviene all'importo arrotondato di € 1.930,00. Con riferimento al danno futuro, va invece applicata unicamente la rivalutazione monetaria, dell'importo di €3.422 riconosciuto dal CTU, dal gennaio 2024 ad oggi, pari ad € 3.490. Quanto al danno non patrimoniale (€ 1.040) lo stesso è stato calcolato all'attualità sulla scorta delle tabelle 2025, dunque nulla è dovuto per rivalutazione;
aggiungendo l'importo dovuto a titolo di interessi compensativi, tale somma va equitativamente determinata in € 1.100.
Sulla manleva della terza chiamata L'assicurazione terza chiamata ha sollevato plurime eccezioni relative ad esclusioni dalla CP_3 copertura della polizza, quali: i) la presenza di una franchigia pari ad € 5.000,00; ii) la limitazione della propria responsabilità, in caso di responsabilità solidale, ai soli danni imputabili alla propria assicurata;
iii) l'esclusione delle ripetizioni per inadempimento contrattuale;
iv) le spese di difesa legale, in quanto la scelta dei legali da parte della resistente non è stata concordata con la società assicuratrice. Tali eccezioni sono parzialmente fondate, nei termini che seguono. È, innanzitutto, corretto scomputare dal danno risarcibile la somma (€ 5.000,00) prevista dalle condizioni generali di contratto a titolo di franchigia. È altresì corretto escludere dalla copertura assicurativa le somme (€14.000,00) che la resistente è tenuta a restituire al ricorrente in conseguenza della risoluzione del contratto, atteso che si tratta di “restituzioni”, la cui natura giuridica esula dall'oggetto dell'assicurazione, come definito alla clausola 1 e 2.2.1 delle condizioni generali del contratto, evidentemente limitato al solo risarcimento pagina 8 di 10 del danno cagionato a terzi. Vanno, invece, disattese tanto l'eccezione di limitazione di copertura della polizza in caso di responsabilità solidale (clausola 4.4) che quella di inoperatività della polizza rispetto alle spese legali (clausola 6.2 delle condizioni generali). Quanto alla prima, il tenore della clausola 2.2.1 citata, relativa all'oggetto del contratto, evidenzia che la copertura riguarda “Danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (ndr. L'assicurato, ossia la clinica o da persone delle quali debba CP_1 rispondere (ossia il dott. ex art. 1228 cod. civ. La clausola 4.4, dunque, va letta alla luce CP_2 dell'art. 1370 cod. civ., come relativa ai soli danni cagionati da terzi corresponsabili che non siano inseriti nella struttura dell'assicurato e che, dunque, non rientrino tra gli ausiliari di cui all'art. 1228 cod. civ. Quanto, invece, alla difesa legale (spese di resistenza), parte resistente ha dato prova (doc. 9, 10 e 12 depositati con la memoria del 12.7.2024) di aver più volte, tramite il proprio difensore, tentato di contattare la compagnia assicuratrice per concordare la strategia difensiva ed ottenere l'approvazione della nomina del proprio difensore. Deve, in assenza di prova circa la contraria volontà della compagnia assicuratrice, desumersi che la nomina del legale e del CTP sia stata approvata dalla compagnia ai sensi della clausola citata. Ancora, devono ritenersi incluse nella polizza le cd. spese di soccombenza alla luce dei citati artt. 1 e 2.2.1 delle condizioni generali di contratto;
ossia le somme spese dal ricorrente in sede di ATP (spese legali, di CTP e di CTU) qui riconosciute nella misura del 50% in virtù della compensazione più sopra disposta. In conclusione, l'assicurazione terza chiamata è tenuta a manlevare delle Controparte_1 seguenti poste di danno:
- spese di indagine;
- danno patrimoniale e non patrimoniale;
- spese di resistenza e di soccombenza Detratta la franchigia.
Sulle spese di lite Le spese di lite tra ricorrente e resistente, per i motivi in precedenza illustrati, che vedono, da un lato, una soccombenza reciproca parziale e, dall'altro, un accoglimento della domanda in misura sostanzialmente equivalente alla proposta ex art. 185-bis cod. proc. civ., sono liquidate, secondo i valori medi dello scaglione da € 5200 a 26.000 (DM 147 del 13/08/2022) nell'intero in € 5.077 e sono compensate per la metà. Le spese di lite, liquidate come sopra, tra la resistente e la terza chiamata vanno poste CP_5 integralmente a carico di quest'ultima per i motivi più sopra evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda della ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto
2. CONDANNA a restituire a la somma di € 14.000, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dal versamento dell'acconto al saldo.
3. CONDANNA a risarcire a i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali subiti, pari ad € 6560,00. Su tale somma, interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
4. CONDANNA a rifondere a la metà delle spese legali, di CTP e Controparte_1 Parte_1 CTU sostenute in sede di ATP, quantificate nell'intero in € 13.610.
5. CONDANNA a rifondere la metà delle spese legali del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, quantificate nell'intero in € 5.077, oltre spese generali, IVA e CPA. pagina 9 di 10 6. ACCOGLIE la domanda di verso nei Controparte_1 Controparte_3 limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
7. CONDANNA a tenere indenne delle Controparte_3 Controparte_1 somme sub. 3, 4 e 5, detratta la quota della franchigia.
8. CONDANNA a rifondere a le spese di lite Controparte_3 Controparte_1 del presente giudizio, quantificate in € 5.077, oltre spese generali, IVA e CPA.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1894/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Con l'avv. Andrea Aufiero RICORRENTE contro
(CF ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Controparte_2 Con l'avv. Vittorio Giancecchi RESISTENTE
e C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4 Con l'avv. Ilaria De Luca TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti hanno concluso come segue Per Parte ricorrente Come da ricorso introduttivo NEL MERITO, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore Controparte_1 del ricorrente Ing. Parte_1
1) alla restituzione di € 14.000,00 quale acconto indebitamente percepito;
2) al rimborso delle spese di indagine per € 1.728,00;
3) al rimborso delle spese del CTP per € 4.880,00;
4) al rimborso delle spese di CTU per € 2.440,00 di acconto ed € 3.953,94 di saldo (così per totali € 6.393,94);
5) alla corresponsione di € 6.122,00 a titolo di risarcimento per le spese di sistemazione odontoiatrica;
6) alla corresponsione di € 191,80 a titolo di risarcimento del danno per ITP al 50%; pagina 1 di 10 7) alla corresponsione di € 822,00 a titolo di risarcimento per ITP al 25%;
8) alla corresponsione di € 18.900,00 a titolo di sofferenza e personalizzazione del danno psicofisico per tutto il periodo aprile 2022-ottobre 2023, oppure al pagamento di quella somma, maggiore e/o minore, che sarà quantificata dal Giudice;
9) alla corresponsione delle spese di lite della fase di ATP e delle spese di lite del presente giudizio, come per legge. Il tutto come da risultanze della CTU svolta in sede di Accertamento Tecnico Preventivo depositata in data 16 novembre 2023 IN SUBORDINE, condannare al pagamento delle voci indicate nelle conclusioni ai numeri 1-2-3-4- Controparte_1 5-6-7 e 9; per quanto riguarda la voce numero 8, in subordine, si chiede che la stessa venga quantificata secondo giustizia e, in ogni caso, quantomeno, in via equitativa. Le voci di restituzione e rimborso dovranno prevedere anche interessi e rivalutazione monetaria dall'esborso dell'Ing. fino all'effettivo pagamento al ricorrente da parte di . Pt_1 Controparte_1 Le voci di risarcimento dovranno prevedere anche interessi e rivalutazione dalla condanna all'effettivo pagamento a favore del ricorrente.
Per parte resistente Controparte_1 Come da comparsa di costituzione e risposta Voglia il Tribunale di Bologna, ogni contraria difesa, istanza ed eccezione respinte:
■ in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di , con sede in Controparte_3 Milano, Via Clerici n. 14, codice fiscale differendo la prima udienza, attualmente fissata P.IVA_2 per il 23.04.2024, allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine previsto dall'art. 281 undecies c.p.c.;
■ nel merito in via principale, rigettare le domande proposte da nei confronti di Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna di al Controparte_1 Parte_1 rimborso del compenso e delle spese di lite, anche della procedura ex art. 696 bis c.p.c., di
[...] e di;
CP_1 Controparte_3
■ nel merito in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di Pt_1 nei confronti di dichiarare obbligata e condannare
[...] Controparte_1 Controparte_3
a tenere indenne da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare, a ogni e più
[...] Controparte_1 ampio titolo, a con condanna della medesima anche al Parte_1 Controparte_3 rimborso del compenso e delle spese di lite, pure della procedura ex art. 696 bis c.p.c., sostenute da Controparte_1
Per la terza chiamata Controparte_5 Come dai precedenti scritti difensivi NEL MERITO In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi della in quanto non Controparte_1 provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurata nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
pagina 2 di 10 - con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 20 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi della Società chiamante, limitare l'esposizione della Concludente Controparte_1 Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile alla con esclusione di quella parte di responsabilità che Controparte_1 le possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dalla stessa cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale e della franchigia indicati nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito.
- Con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 8 L. 24/2017 ed art. 281-decies cod. proc. civ. del 12 febbraio 2024, Pt_1 radicava di fronte al Tribunale di Bologna il giudizio volto all'accertamento della
[...] responsabilità di in relazione al trattamento sanitario da questa eseguito, con Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti. Tale giudizio veniva instaurato successivamente alla conclusione del procedimento di ATP (n. 4296/2023 RG – Tribunale di Bologna), svoltosi di fronte al Tribunale di Bologna e conclusosi con la perizia del dott. e Per_1 Per_2
A fondamento della propria domanda, il ricorrente allegava:
- di essersi rivolto alla clinica per problemi di occlusione e fonetica, con anamnesi Controparte_1 di bruxismo, al fine di ripristinare funzione ed estetica dentale;
di non soffrire, a tale data, di sensibilità dentale o gengivale;
- di aver ricevuto dal dott. presso la clinica la proposta di un piano di Controparte_2 CP_1 trattamento per l'importo complessivo di € 28.000,00, di cui il ricorrente versava un acconto pari ad € 14.000,00; in relazione a tale piano, tuttavia, non venivano indicati né i materiali che sarebbero stati impiegati né che sarebbero stati oggetto di protesi i denti dell'arcata inferiore, con conseguente violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente;
- di aver lamentato, fin dall'applicazione dei modelli provvisori, la mancata risoluzione delle criticità estetiche e funzionali;
ciononostante, in data 2 dicembre 2022, i supporti dentali venivano cementati (n. 14 corone singole su tutti i denti superiori e n. 4 corone singole sui molari inferiori 36, 37 e 46, 47) senza previa verifica clinica dell'apparecchio nella bocca del paziente (cd. prova biscotto) né rivalutazione endodontica, prima di terminare definitivamente la riabilitazione protesica;
- di aver, in conclusione, ricevuto un trattamento inadeguato in considerazione dei persistenti problemi di occlusione, fonetico ed estetico, che hanno determinato la mancata approvazione da parte del paziente;
e ciò, in particolare, in ragione del fatto che le corone definitive in zirconia sull'arcata superiore non risultavano adattabili, avevano caratteristiche incongrue (margini imprecisi, debordanti, presenza di scalini) ed erano dissimili per forme e colore rispetto alla arcata inferiore (mancato rispetto della ampiezza biologica, mancata integrazione nella funzione occlusiva del paziente), con condizione di forte disagio clinico nel paziente dalla data di cementazione delle stesse;
pagina 3 di 10 - che le protesi in oggetto avevano determinato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente – condizione a tutt'oggi perdurante - a causa del disagio estetico e fonetico, difficoltà occlusale, sensibilità dentinale, con sintomatologia gengivale prima non presente;
- che l'intervento demolitivo subito aveva compromesso la vitalità pulpare degli incisivi centrali superiori 11 e 21, che andavano probabilmente devitalizzati;
- di necessitare, oggi e con urgenza, dell'intera ri-esecuzione del piano di trattamento protesico incongruamente posto in essere;
- che il grave inadempimento imputabile alla clinica dentistica era stato accertato nel procedimento di ATP svolto ante causam;
- che, in conclusione, la resistente andava condannata: a) alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad
€ 14.000,00; b) al rimborso delle spese di indagine medica sostenute (€ 1.728,00); c) al risarcimento del costo della rimozione dei manufatti installati (€ 6.122,00); d) al risarcimento del danno biologico temporaneo, come accertato in ATP, ed e) al risarcimento del danno morale (sofferenza soggettiva), quantificato in grado medio, per il periodo compreso tra aprile 2022 – ottobre 2023; f) al rimborso dei costi di CTU (€ 6.393,94) e quelli di CTP (€ 4.880,00); g) al rimborso delle spese legali della fase cautelare e del presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo del 11 aprile 2024 si costituiva in giudizio contestando innanzitutto la narrazione in fatto del ricorrente in Controparte_1 relazione ai seguenti profili:
- sintomatologia del paziente: non corrispondeva a verità l'affermazione relativa all'assenza di sensibilità dentale o gengivale del ricorrente, che aveva fin dalla prima visita lamentato dolore alle gengive dei molari già trattati in precedenza, nonché gonfiore gengivale, arrossamento, sanguinamento ed alitosi;
- condivisione delle scelte terapeutiche e consenso informato: non corrispondeva al vero nemmeno quanto affermato in relazione alla mancanza di adeguate informazioni sugli interventi necessari ed i materiali impiegati, atteso che era stato coinvolto in tutte le fasi, sia ideative che Parte_1 esecutive dell'intervento, come testimoniato dalle e-mail inviate;
vi era perciò un consenso pienamente informato.
In merito ai danni vantati, la società resistente contestava le voci di danno non patrimoniale domandate da parte attrice, invocando le risultanze della CTU. Inoltre, ai sensi dell'art. 1227, co. 2 cod. civ., veniva eccepita l'inerzia del paziente nel provvedere tempestivamente ad un intervento di ri- esecuzione e completamento del trattamento protesico. Quanto al danno patrimoniale, veniva censurata la richiesta di restituzione di quanto pagato a titolo di acconto (€ 14.000,00), atteso che parte ricorrente non aveva proposto una domanda di risoluzione per grave inadempimento, preliminare rispetto a tali richieste di restituzione. Inoltre, veniva censurata la mancata prova delle spese sostenute per consulenze ed indagini (€1.728,00), di cui risultavano solo le fatture e non le prove dei relativi versamenti. Con riferimento al “costo emergente per emendare le problematiche indotte dalla incongrua terapia odontoprotesica relativamente ai costi per la rimozione di tutte le corone protesiche, night- guard, più rivalutazione rx grafica più provvisori per entrambe le arcate” (€ 6.122,00), veniva contestata la debenza di tali somme, in quanto comunque necessarie per curare le originarie patologie dentali;
Con riferimento al compenso dovuto al CTP nella procedura di accertamento tecnico ante pagina 4 di 10 causam (€ 4.880,00), si contestava l'eccessività oltre che la non debenza in virtù dell'accertamento del CTU, che aveva disatteso gran parte delle voci di danno richieste. Con riferimento ai costi di CTU (€ 6.393,94), veniva eccepita la mancata prova del relativo pagamento. Infine, veniva censurata la carenza di adeguata allegazione in riferimento alle seguenti poste di danno: i) somme necessarie ad eseguire un nuovo trattamento protestico;
ii) danno biologico permanente;
iii) sofferenza soggettiva (cd. danno morale); iii) il danno estetico;
iv) il lucro cessante;
v) la sopravvenuta patologia cardiaca, asseritamente conseguente all'intervento in esame;
Veniva, inoltre, censurata la quantificazione del danno biologico temporaneo, sia in relazione alle modalità di calcolo che ai presupposti per applicare l'aumento per la personalizzazione.
Veniva, infine, proposta domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice di cui veniva richiesta la chiamata in giudizio;
tale chiamata veniva Controparte_3 autorizzata.
3. Con comparsa del 24 giugno 2024 si costituiva in giudizio Controparte_3 riconoscendo la propria posizione di garante, ma richiamando le seguenti limitazioni di polizza per i seguenti pregiudizi:
- danni derivanti dalla violazione della disciplina sul consenso informato;
- danni derivanti dalla “mancata rispondenza della terapia sperimentale o dal mancato raggiungimento dell'obbiettivo”;
- danni imputabili ai coobbligati, con limitazione della manleva alla sola quota di responsabilità imputabile all'assicurato, come accertato in sentenza o nella misura presunta dagli artt. 1298 e 2055 cod. civ.;
- restituzioni conseguenza dell'inadempimento contrattuale;
- spese di assistenza legale dell'assicurato. Si associava per il resto alle difese svolte dalla resistente Controparte_1
4. All'udienza del 25 giugno 2024, il giudice i) acquisiva il fascicolo del procedimento di ATP RG n. 4296/2023 del Tribunale di Bologna;
ii) dichiarava inammissibile la memoria non autorizzata depositata da parte attrice e iii) concedeva i termini ex art. 281-duodecies, co. 4 cod. proc. civ. All'udienza del 22 ottobre 2024, il giudice non ammetteva le istanze di prova costituenda richieste dalle parti e formulava la seguente proposta conciliativa: “chiudere la vertenza con il riconoscimento di €14.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad €13.000,00 di ATP oltre ad
€3.300,00 per il giudizio semplificato ed €2.230,00 oltre accessori”. Tale proposta veniva accettata dalla resistente e dalla terza chiamata, ma non dal ricorrente. All'udienza del 20 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità della clinica nei confronti di Controparte_1 in relazione al trattamento sanitario (dentistico) cui quest'ultimo si è sottoposto tra Parte_1 aprile e dicembre 2022. Non è controverso che il trattamento sia avvenuto, quanto piuttosto che vi siano inadempimenti imputabili alla resistente e che sussistano le singole poste di danno vantate dal ricorrente. Ciò premesso, va preliminarmente richiamata la disciplina di cui all'art. 7, co. 1 della L. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), ai sensi della quale la responsabilità della struttura, convenuta dal paziente che lamenti un danno in conseguenza del trattamento sanitario ricevuto, va qualificata come “contrattuale” (cd. contratto atipico di spedalità) ai pagina 5 di 10 sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., con conseguente applicabilità del relativo regime giuridico. Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato la condanna di parte resistente al pagamento di somme a diverso titolo (restituzioni e risarcimento del danno), le quali debbono perciò essere esaminate separatamente.
Sulla domanda di restituzione dell'acconto Parte ricorrente ha domandato la restituzione delle somme versate a titolo di acconto (€14.000,00) alla resistente, senza tuttavia formulare esplicitamente una domanda di risoluzione del contratto. Ferma restando l'autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella di risoluzione del contratto, con conseguente ammissibilità di domandare il risarcimento di tutti i danni patiti pur senza chiedere la caducazione del contratto (Cass. civ. 36497/2023, indicata da parte ricorrente), va nel caso di specie preliminarmente fatto uso del potere di interpretazione della domanda di parte spettante al giudice, che induce a ritenere implicitamente proposta una domanda di risoluzione. Va, sul punto, richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione” (Cass. civ., Sez. III, n. 4237 del 2024). Che la corretta interpretazione della domanda del ricorrente sia nel senso indicato discende dai seguenti indici: i) il riferimento alla “restituzione” delle somme versate in quanto acconto piuttosto che quale parametro atto a determinare l'ammontare del danno da lesione dell'interesse contrattuale positivo (cfr. 36497/2023, supra cit.); ii) l'utilizzo della locuzione “grave inadempimento”, che evidentemente richiama il dettato dell'art. 1455 cod. civ. (punto 17 del ricorso introduttivo); iii) la più volte evidenziata perdita di interesse del paziente – creditore ad ottenere la prestazione sanitaria da parte della clinica resistente, a conferma della volontà di domandare la caducazione del contratto. Ciò premesso, il contratto in esame è il citato contratto atipico di spedalità, sorto tra la clinica e l'odierno ricorrente, In virtù di tale rapporto, la struttura è tenuta Controparte_1 Parte_1 a fornire una prestazione sanitaria adeguata, evidentemente offerta tramite i propri ausiliari, del cui operato questa è tenuta a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ. Il grave inadempimento lamentato da parte ricorrente attiene al trattamento dentistico cui si è sottoposta, a suo dire inadeguato a risolvere le problematiche che l'avevano spinta a rivolgersi alla clinica Controparte_1 Sul punto occorre richiamare le conclusioni cui è giunta la CTU redatta dalle dott. sse Per_3 e nel procedimento di ATP ante causam (RG n. 4296/2023 – Tribunale di
[...] Persona_4 Bologna). Trattasi, infatti, di elaborato estremamente completo e scrupoloso, che ha esaminato l'attività della clinica (e, per essa ex art. 1228 cod. civ., del dott. nella sua interezza, Controparte_2 giungendo a ritenere gravemente deficitaria l'esecuzione delle protesi dentarie, pur a fronte di una corretta scelta della tipologia di intervento, del materiale impiegato e delle tempistiche di adattamento (pag. 42 – 43 dell'elaborato peritale).
“Al di là della intrinseca difficoltà di soluzione delle problematiche pre-esistenti lamentate dal sig. le operazioni peritali hanno consentito di evidenziare che i dispositivi protesici erogati Pt_1 (n.14 corone protesiche singole in zirconia ceramica integrale superiori + n. 8 corone protesiche singole in zirconia ceramica integrale inferiori) – ancorché correttamente indicati e consigliabili - non sono stati confezionati e posizionati a regola d'arte e non sono congrui, sia per un inadeguato sigillo marginale valutato sia clinicamente che radiograficamente, sia per la dimensione spesso debordante e non complementare ai monconi coronali sottostanti. pagina 6 di 10 Inoltre, la riabilitazione protesica erogata ad entrambe le arcate non risulta congrua nemmeno sotto il profilo della occlusione creata con le stesse protesi, le quali non sono bene bilanciate (vedi pre- contatti patologici), costringono il paziente ad una posizione di eccessivo arretramento mandibolare (con un rapporto incisale sfavorevole) e non gli consentono movimenti di lateralità e di disclusione normali (con blocco evidenziato nella lateralità mandibolare verso sinistra). La persistenza della sintomatologia disfunzionale evidenziata sul paziente porta anche a valutare l'incongruità della riabilitazione protesica erogata sotto il profilo della scelta della dimensione verticale protesica, per cui nella nuova definizione ideale occorreranno complessi studi clinici futuri. L'intera riabilitazione protesica fornita dal dr. deve oggi venire rimossa e sostituita con una CP_2 analoga (ma più corretta) riabilitazione protesica delle intere arcate dentali”. Tale perizia ha evidenziato le plurime criticità dell'intervento dentistico, tale da renderlo fortemente inadeguato per il paziente ed imporre una nuova operazione in tempi celeri per evitare il peggioramento del quadro clinico. Si tratta, dunque, di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., tale da fondare la risoluzione del contratto di spedalità, con conseguente obbligo della clinica di restituire l'acconto già percepito pari ad € 14.000,00 ex art. 1458 cod. civ., ai sensi del quale la risoluzione opera retroattivamente tra le parti.
Sul risarcimento dei danni patiti L'accertato inadempimento della clinica determina, ai sensi degli art. 1218 e 1228 cod. civ., altresì l'obbligo di risarcire i danni da esso conseguenti ex artt. 1223 e 1225 cod. civ.
Sul danno patrimoniale Vanno, innanzitutto, riconosciute a titolo di danno emergente le spese di indagine sostenute, nella somma richiesta di € 1.728,00. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, tali poste di danno sono ampiamente provate, atteso che sono state depositate in atti le fatture e le distinte di bonifico. Inoltre, tali somme sono state espressamente considerate congrue dalla CTU disposta ante causam (pag. 58, in risposta alle osservazioni di CTP resistente). Ancora, vanno riconosciute, ma in misura inferiore alla richiesta di parte ricorrente (€ 6.122,00), le “spese di sistemazione odontoiatrica”, volte a rimuovere le conseguenze dannose dell'inadempimento, in quanto spese che il danneggiato dovrà affrontare, qualora intenda rimuovere le protesi difettose attualmente presenti. Dalla quantificazione effettuata dal collegio dei CTU (pag. 46) occorre infatti detrarre le spese di installazione dei “provvisori” (€2.700,00), in quanto si tratta di spese afferenti al nuovo intervento di protesizzazione con altro professionista, che rimangono a carico del ricorrente. In conclusione, spettano a tale titolo € 3.422,00.
Sul danno non patrimoniale Quanto al danno non patrimoniale, lo stesso è stato stimato dalle CTU soltanto con riferimento all'invalidità temporanea (giorni 7 al 50% e giorni 60 al 25%), quali postumi del futuro intervento di rimozione delle protesi dentali attualmente installate. Non è, invece, stato riconosciuto alcun danno permanente, in ragione della reversibilità degli interventi eseguiti presso a seguito di CP_1 una nuova protesizzazione. Trattasi di quantificazione congrua, da cui non vi è motivo di discostarsi. Tale danno, se monetizzato in applicazione degli importi indicati dal DM 18 luglio 2025 (micropermanenti) va riconosciuto per i seguenti importi: i) € 196,63 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; ii) € 842,70 a titolo di invalidità temporanea al 25%. Non può, invece, essere riconosciuta un'ulteriore voce di risarcimento a titolo di danno morale, atteso che parte ricorrente si è limitata ad affermazioni del tutto generiche, inidonee, secondo la pagina 7 di 10 giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 6444/2023), a fondare l'automatico riconoscimento di tale voce di danno, specie se accompagnata a lesione permanenti di limitata entità (a fortiori, in assenza di lesioni permanenti, come nel caso di specie). Va, inoltre, osservato che la richiesta di danno morale conseguente agli interventi dentistici è smentita dal comportamento inerte di che non Parte_1 ha provveduto a rimuovere le protesi scorrettamente installate – profilo non contestato in giudizio dal ricorrente – e che ha così dimostrato la tollerabilità del disagio conseguente all'intervento mal eseguito. Sulle spese di ATP Vanno, infine, considerate le spese sostenute dal ricorrente nella fase di ATP, le quali, analogamente alle spese del presente giudizio, sono regolate secondo l'art. 91 cod. proc. civ. (Cass. civ. 35510/2021). Va, nel caso di specie, evidenziato che parte ricorrente ha, da un lato, ritenuto di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice, proposta sostanzialmente coincidente con quanto poi riconosciuto in sentenza;
e, dall'altro, la stessa CTU ha dato atto di un comportamento contraddittorio di parte ricorrente, che ha dapprima dichiarato di accettare la proposta conciliativa, per poi sollevare
“problematiche (…) in parte neanche discusse nel corso del contraddittorio tecnico e peraltro poco supportate e non documentate” (pag. 58). Alla luce degli artt. 88, 91, co. 1 secondo periodo e 92 cod. proc. civ., va, dunque, disposta compensazione nella misura del 50% delle spese legali, di CTP e CTU sostenute dalla ricorrente;
la resistente è tenuta a rifondere il 50% di tali spese, liquidate nell'intero in € 2.337,00 a titolo di spese legali per la fase di ATP, € 4.880,00 per CTP di parte ricorrente ed € 6.393,94 per il compenso delle CTU.
Su rivalutazione ed interessi compensativi Va innanzitutto esclusa la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di restituzione (€ 14.000,00), atteso che si tratta di debito di valuta (Cass. civ. 14289/2018). Su tale somma, vanno riconosciuti unicamente gli interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo. In relazione alle voci di danno patrimoniale, occorre rivalutare e riconoscere interessi compensativi sui soli esborsi già sostenuti (€ 1728,00), considerando una data intermedia tra i due bonifici di acconto e saldo (gennaio e aprile 2023), per cui si perviene all'importo arrotondato di € 1.930,00. Con riferimento al danno futuro, va invece applicata unicamente la rivalutazione monetaria, dell'importo di €3.422 riconosciuto dal CTU, dal gennaio 2024 ad oggi, pari ad € 3.490. Quanto al danno non patrimoniale (€ 1.040) lo stesso è stato calcolato all'attualità sulla scorta delle tabelle 2025, dunque nulla è dovuto per rivalutazione;
aggiungendo l'importo dovuto a titolo di interessi compensativi, tale somma va equitativamente determinata in € 1.100.
Sulla manleva della terza chiamata L'assicurazione terza chiamata ha sollevato plurime eccezioni relative ad esclusioni dalla CP_3 copertura della polizza, quali: i) la presenza di una franchigia pari ad € 5.000,00; ii) la limitazione della propria responsabilità, in caso di responsabilità solidale, ai soli danni imputabili alla propria assicurata;
iii) l'esclusione delle ripetizioni per inadempimento contrattuale;
iv) le spese di difesa legale, in quanto la scelta dei legali da parte della resistente non è stata concordata con la società assicuratrice. Tali eccezioni sono parzialmente fondate, nei termini che seguono. È, innanzitutto, corretto scomputare dal danno risarcibile la somma (€ 5.000,00) prevista dalle condizioni generali di contratto a titolo di franchigia. È altresì corretto escludere dalla copertura assicurativa le somme (€14.000,00) che la resistente è tenuta a restituire al ricorrente in conseguenza della risoluzione del contratto, atteso che si tratta di “restituzioni”, la cui natura giuridica esula dall'oggetto dell'assicurazione, come definito alla clausola 1 e 2.2.1 delle condizioni generali del contratto, evidentemente limitato al solo risarcimento pagina 8 di 10 del danno cagionato a terzi. Vanno, invece, disattese tanto l'eccezione di limitazione di copertura della polizza in caso di responsabilità solidale (clausola 4.4) che quella di inoperatività della polizza rispetto alle spese legali (clausola 6.2 delle condizioni generali). Quanto alla prima, il tenore della clausola 2.2.1 citata, relativa all'oggetto del contratto, evidenzia che la copertura riguarda “Danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (ndr. L'assicurato, ossia la clinica o da persone delle quali debba CP_1 rispondere (ossia il dott. ex art. 1228 cod. civ. La clausola 4.4, dunque, va letta alla luce CP_2 dell'art. 1370 cod. civ., come relativa ai soli danni cagionati da terzi corresponsabili che non siano inseriti nella struttura dell'assicurato e che, dunque, non rientrino tra gli ausiliari di cui all'art. 1228 cod. civ. Quanto, invece, alla difesa legale (spese di resistenza), parte resistente ha dato prova (doc. 9, 10 e 12 depositati con la memoria del 12.7.2024) di aver più volte, tramite il proprio difensore, tentato di contattare la compagnia assicuratrice per concordare la strategia difensiva ed ottenere l'approvazione della nomina del proprio difensore. Deve, in assenza di prova circa la contraria volontà della compagnia assicuratrice, desumersi che la nomina del legale e del CTP sia stata approvata dalla compagnia ai sensi della clausola citata. Ancora, devono ritenersi incluse nella polizza le cd. spese di soccombenza alla luce dei citati artt. 1 e 2.2.1 delle condizioni generali di contratto;
ossia le somme spese dal ricorrente in sede di ATP (spese legali, di CTP e di CTU) qui riconosciute nella misura del 50% in virtù della compensazione più sopra disposta. In conclusione, l'assicurazione terza chiamata è tenuta a manlevare delle Controparte_1 seguenti poste di danno:
- spese di indagine;
- danno patrimoniale e non patrimoniale;
- spese di resistenza e di soccombenza Detratta la franchigia.
Sulle spese di lite Le spese di lite tra ricorrente e resistente, per i motivi in precedenza illustrati, che vedono, da un lato, una soccombenza reciproca parziale e, dall'altro, un accoglimento della domanda in misura sostanzialmente equivalente alla proposta ex art. 185-bis cod. proc. civ., sono liquidate, secondo i valori medi dello scaglione da € 5200 a 26.000 (DM 147 del 13/08/2022) nell'intero in € 5.077 e sono compensate per la metà. Le spese di lite, liquidate come sopra, tra la resistente e la terza chiamata vanno poste CP_5 integralmente a carico di quest'ultima per i motivi più sopra evidenziati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda della ricorrente, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto
2. CONDANNA a restituire a la somma di € 14.000, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali dal versamento dell'acconto al saldo.
3. CONDANNA a risarcire a i danni patrimoniali e non Controparte_1 Parte_1 patrimoniali subiti, pari ad € 6560,00. Su tale somma, interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
4. CONDANNA a rifondere a la metà delle spese legali, di CTP e Controparte_1 Parte_1 CTU sostenute in sede di ATP, quantificate nell'intero in € 13.610.
5. CONDANNA a rifondere la metà delle spese legali del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, quantificate nell'intero in € 5.077, oltre spese generali, IVA e CPA. pagina 9 di 10 6. ACCOGLIE la domanda di verso nei Controparte_1 Controparte_3 limiti di cui in motivazione e, per l'effetto,
7. CONDANNA a tenere indenne delle Controparte_3 Controparte_1 somme sub. 3, 4 e 5, detratta la quota della franchigia.
8. CONDANNA a rifondere a le spese di lite Controparte_3 Controparte_1 del presente giudizio, quantificate in € 5.077, oltre spese generali, IVA e CPA.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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