Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, n.q. di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Cerva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- dei provvedimenti prott. nn. -OMISSIS- e aventi ad oggetto la decadenza delle autorizzazioni -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Cerva nn. -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IA De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di decadenza delle autorizzazioni -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Cerva.
2. Rappresentano i ricorrenti che lo stesso -OMISSIS- – già titolare delle autorizzazioni -OMISSIS- nn. -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Cerva e con rimessa per n. -OMISSIS- ubicata in -OMISSIS--, aveva conferito detti titoli, ex art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. L. 21 alla società cooperativa -OMISSIS- (di cui è socio); che il Comune di Cerva, vista la relazione di servizio del -OMISSIS- degli agenti della Polizia municipale redatta sulla base della documentazione di cui all’eseguita attività ispettiva sul mezzo e sui locali da adibire a rimessa, aveva rilevato l’esistenza di plurime irregolarità e, in particolare, sul c.d. “ vincolo di territorialità ” in quanto “ dal controllo effettuato sui fogli di servizio non risultano comande dal Comune di Cerva… Dal sopralluogo effettuato sulla rimessa risulta a-OMISSIS- ed è condivisa con altro titolare NCC ”; che, in data 10.3.2025, il Comune di Cerva aveva comunicato l’avvio dei procedimenti di decadenza dei titoli ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale NCC; che, con plurime richieste datate -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, i ricorrenti avevano inviato al Comune resistente la documentazione idonea a provare lo svolgimento del servizio sul territorio della provincia di -OMISSIS- e sul resto della -OMISSIS- [costituita in particolare da: - n. 28 fogli di servizio attestanti servizi NCC resi giorni e nei mesi precedenti dalla rimessa ubicata in Cerva per il Comune di Cerva, oltre che per altre destinazioni in -OMISSIS-, nella provincia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in -OMISSIS- e in altre località italiane; - contratto di fornitura di servizi NCC in essere dal 7.1.2025 con l’albergo “ -OMISSIS- ”, ubicato in -OMISSIS-; - n. 7 fogli di servizio attestanti servizi NCC resi nel mese di maggio 2025 dalla rimessa ubicata in Cerva per il Comune di Cerva, oltre che per altre destinazioni in -OMISSIS-, nella provincia di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in -OMISSIS- e in altre località italiane; - biglietto aereo del 14.5.2025 da -OMISSIS- per un cliente prelevato dal Comune di Cerva]; che, con comunicazione del 3.6.2025, il Comune di Cerva aveva disposto la decadenza delle suddette n. 4 autorizzazioni NCC ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale NCC per la violazione del “ vincolo di territorialità ” in quanto dai fogli di servizio non sarebbero risultate presenti prenotazioni originati dal Comune di Cerva e sarebbe, quindi, emersa l’assenza di un collegamento stabile e continuativo con la comunità locale.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1) Violazione dell’art. 31 bis del regolamento comunale di cerva per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente – Violazione dell’art. 24 Cost ” e il secondo “ 2) Insussistenza della violazione contestata – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria e di motivazione - Illogicità e contraddittorietà manifesta ”, i ricorrenti hanno denunciato che il Comune di Cerva avrebbe omesso di effettuare la preventiva comunicazione dell’atto di diffida come previsto dall’art. 31 bis del Regolamento comunale NCC; che non sussisterebbe alcuna violazione del vincolo territoriale in quanto la sfera di operatività dell’NCC sarebbe costituita dal territorio della Provincia alla quale appartiene il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e i ricorrenti avrebbero fornito prova del prevalente svolgimento del servizio sia per la comunità locale di Cerva che per quella della Provincia di Catanzaro; che le sanzioni applicate in ordine alla regolarità della rimessa non sarebbero rilevanti ai fini della valutazione del suddetto vincolo; che le disposizioni applicate dal Comune avrebbero effetti discriminatori rispetto ai parametri euro-unitari; che gli impugnati provvedimenti avrebbero cagionato danni all’attività esercitata dai ricorrenti.
4. Nel costituirsi il Comune di Cerva ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che a carico di -OMISSIS- era stato avviato il procedimento penale RGNR -OMISSIS- concernente alcune autorizzazioni per il servizio NCC richieste da imprenditori residenti in [...]e con sede dell'impresa a -OMISSIS-, in altri Comuni (tra cui quello di Cerva) e, quindi, al di fuori del Comune di -OMISSIS- e con rimesse indicate in modo fittizio; che il Tribunale di -OMISSIS- aveva adottato un decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., delle autorizzazioni n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e delle targhe metalliche e che lo stesso Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS-, aveva dichiarato il non doversi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., disponendo il dissequestro delle autorizzazioni; che la documentazione prodotta non sarebbe stata idonea a provare lo svolgimento del servizio sul territorio comunale di Cerva e che sarebbe stato fatto un uso fittizio della rimessa.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del requisito del “ fumus boni iuris ” (stante la prevalenza in fase cautelare degli accertamenti disposti dall’amministrazione comunale rispetto alle produzioni dei ricorrenti).
6. Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. La censura formulata sulla presunta violazione dell’art. 31 bis del Regolamento comunale sul servizio NCC per il mancato invio della diffida, pur a fronte delle comunicazioni di avvio dei procedimenti di decadenza del 10.3.2025, è infondata.
7.1. Il Collegio osserva che, secondo le previsioni regolamentari, la diffida viene inviata al titolare dell’autorizzazione nelle ipotesi tipizzate dall’art. 31 bis tra le quali non è compresa l’autonoma e diversa sanzione della decadenza dall’autorizzazione che opera, infatti, in presenza dei presupposti di cui all’art. 37.
7.2. I provvedimenti impugnati, infatti, non hanno natura sanzionatoria stricto sensu , ma costituiscono atti di “ revoca-decadenza ” adottati non con finalità punitiva, afflittiva o preventiva, bensì semplicemente rimediale - all’interno di un rapporto di durata, di natura pubblicistica, subordinato a certi presupposti e conformato secondo certe regole e obblighi; ne segue che laddove l’Amministrazione dovesse accertare il venir meno dei presupposti fondamentali nonché il non corretto espletamento dell’attività da parte dell’interessato, verrebbero meno le ragioni fondanti il titolo abilitativo, dando luogo così a una fattispecie di “ decadenza ” dello stesso, appunto, e (solo) lato sensu di sua revoca “ sanzione ”, in quanto conseguenza degli inadempimenti dell’interessato (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2025, n. 6195).
7.3. Nel caso di specie il Comune di Cerva, avendo proceduto, nel rispetto del principio del contraddittorio procedimentale, alla previa notifica dei provvedimenti di preavviso di decadenza dalle autorizzazioni ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha verificato, in ragione dei disposti accertamenti, la mancanza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni in capo all’interessato e, quindi, il venire meno dei presupposti fondanti le rilasciate autorizzazioni con conseguente decadenza dei titoli autorizzati ai sensi dell’art 37 del Regolamento comunale.
8. Parimenti è infondata la censura in ordine all’inesistenza della violazione del c.d. “ vincolo di territorialità ”.
8.1 Negli impugnati provvedimenti il Comune, tra le plurime irregolarità contestate, ha rilevato la violazione del “..cosiddetto “vincolo di territorialità”, in quanto dai fogli di servizio non risultano prenotazioni originanti dal Comune di Cerva ”, evidenziando che la documentazione fornita dal titolare (prot. -OMISSIS-;-OMISSIS-;-OMISSIS;) “ non comprova un’effettiva operatività a vantaggio prevalente della comunità locale; dalle ispezioni emerge la mancata operatività della rimessa nel territorio comunale di Cerva e l’assenza di cartellonistica informativa che consenta l’utilizzo in loco del servizio; i contratti con soggetti terzi dimostrano un’attività abitualmente svolta al di fuori del territorio comunale ”.
8.2. Osserva il Collegio che il Regolamento comunale del servizio NCC tra gli impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell’autorizzazione individua nell’art. 8, lett. m), l’ipotesi costituita dallo: “ Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l’attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva ”.
8.3. Ebbene quanto al vincolo di territorialità del servizio NCC la giurisprudenza del Giudice di appello ha osservato che: “ la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come il regime di cui alla legge n. 21 del 1992, e in particolare degli artt. 3 e 11, comporta che “l’attività di NCC abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici” (Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5481). In tale contesto “Tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, nonché di quanto argomentato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020, in merito al collegamento stabile con il territorio e la comunità di riferimento, questa Sezione si è ripetutamente pronunciata nel senso che il servizio ha necessariamente una dimensione locale (sebbene estesa alla provincia piuttosto che limitata allo stretto ambito comunale), che è possibile non fare rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro, per elementari ragioni di proporzionalità e ragionevolezza (nonché per espressa previsione legislativa), ma che deve essere conservato un ‘vincolo territoriale’ con la comunità di riferimento, senza poter soddisfare indistintamente richieste di prestazioni di trasporto su tutto il territorio nazionale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 1703/2021, dove, ribadendo quanto già affermato dalla sentenza n. 5481/2020, si precisa che, a ritenere il contrario, tali prestazioni ‘finirebbero per concentrarsi laddove la domanda dell’utenza è maggiore e non soddisfatta dal solo servizio taxi, del quale sarebbe surrogato, senza però subire tutte le limitazioni delle quali quest’ultimo è gravato’) e quindi senza poter omettere il ritorno nella sede di servizio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.3381/22, dove si precisa che «accanto ai necessari requisiti organizzativi di ‘sede operativa’ e ‘rimessa’ (entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali ‘fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) permangono in qualche modo anche i requisiti funzionali relativi all’esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all’interno del territorio comunale di riferimento (pur con i temperamenti indicati dalla stessa Corte costituzionale)»)” (Cons. Stato, V, 6 novembre 2023, n. 9567). Se ne ricava la chiara e permanente sussistenza, nell’impianto normativo vigente, del cd. “vincolo di territorialità”, espresso non solo in termini strutturali e organizzativi, a fronte della necessità di una sede operativa e rimessa nel territorio del Comune autorizzante (art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, l. n. 21 del 1992), presso la quale devono essere effettuate ex art. 11, comma 4, l. n. 21 del 1992 le prenotazioni, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (oltreché, in origine, l’inizio e termine di ogni servizio, salvo quanto infra, alla luce di Corte cost. n. 56 del 2020), ma anche in termini funzionali, quale necessità cioè che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno e a beneficio del territorio comunale di riferimento ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2025, n. 3516).
8.4. Orbene il Collegio ritiene che, applicando le suindicate coordinante ermeneutiche al caso di specie, non risulti essere stato dimostrato il prevalente svolgimento dei servizi NCC sia per la comunità locale del Comune di Cerva che per quella della Provincia di Catanzaro.
8.5. E, infatti, dai verbali dell’ispezione effettuata in data -OMISSIS- presso l’autorimessa del -OMISSIS-, è dato inferire che uno dei dipendenti non aveva cognizione di dove fosse ubicata la rimessa e che lo stesso, unitamente agli altri dipendenti, aveva riferito che nessuna “ comanda ” fosse stata presa dal Comune di Cerva; lo stesso -OMISSIS- aveva dichiarato di non avere preso “ comande ” dal Comune suddetto ma dai Comuni di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
8.5.1. Parimenti si rileva che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente involge documentazione costituita da ricevute per servizi prestati dal Comune di Cerva per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025 e, quindi, in riferimento a periodi successivi all’accertamento effettuato in data -OMISSIS- in cui sia il titolare della rimessa che i dipendenti avevano dichiarato che nessun servizio era stato prestato dal Comune di Cerva.
8.6. Trattasi, quindi, di fatti che, seppure documentalmente allegati dalla parte ricorrente, non rendono verosimile la circostanza che il -OMISSIS- abbia prestato il servizio in modo prevalente a favore del Comune di Cerva dovendo, altresì, valorizzarsi, in termini di mancata dimostrazione della prestazione prevalente del servizio in favore della locale comunità, l’ulteriore circostanza costituita dalla contestata assenza di cartellonistica nella rimessa che vale a corroborare il dato dell’assenza di “ comande ” dal Comune di Cerva.
8.7. Né assume rilievo contrario il richiamo all’art. 11, comma 4, terzo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (« Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione »), che si limita a prevedere il regime di “ prelevamento ” e “ arrivo a destinazione ” dell’utente, fermo restando il vincolo territoriale in relazione alla sede e rimessa, e alla prestazione in funzione della comunità territoriale.
8.7.1. Il che parimenti vale per il comma 3 dell’art. 11 che, nel prevedere che « Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi », e « In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa » non oblitera perciò il vincolo di territorialità, né in relazione alla dotazione di sede e rimessa in loco (art. 3, comma 3, cit.), né tanto meno allo svolgimento del servizio in favore della comunità territoriale, nei sensi suindicati.
8.8. In tale prospettiva, l’accertamento compiuto in merito al mancato svolgimento del servizio in via prevalente a favore della comunità locale è determinante anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha confermato che il servizio di NCC ha vocazione locale e ‘ mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione’ . Da ciò consegue l’infondatezza anche del richiamo alla stessa sentenza n. 56 del 2020 (oltreché delle successive ordinanza n. 35 e sentenza n. 36 del 2024, che non si soffermano specificamente sul profilo della territorialità, ciò che vale anche per la successiva sentenza n. 137 del 2024) per sostenere l’espunzione dall’ordinamento del vincolo di territorialità nella organizzazione e prestazione del servizio di N.C.C. (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2023, n. 4795).
9. Inoltre va disattesa la censura in ordine alla configurata contrarietà del vincolo territoriale rispetto alla libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 TFUE.
9.1. E, infatti, secondo la giurisprudenza del Giudice di Appello - cui il Collegio aderisce integralmente-: “ Anche su tale profilo questa Sezione si è già soffermata ponendo in risalto, da un lato, come "vada esclusa 'l'incidenza della disciplina nazionale concernente il N. sui principi di matrice euro-unitaria invocati dal ricorrente … rilevando che "la Corte di Giustizia europea (sez. III), con decisione 13.2.2014 (c-162/12 e 163/12), ha statuito, in via di pregiudizialità, che dette controversie sono irricevibili, atteso che l'art. 49 Tfue (concorrenza) e, in specie, libertà di stabilimento non è applicabile ad attività, come quelle di specie, che non presentano alcun collegamento con una situazione prevista dal diritto comunitario, rappresentando, invece, una questione interna dello Stato in punto di modalità di concessione delle autorizzazioni" (cfr. Cons. di Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2539)" (Cons. Stato, V, 1 marzo 2021, n. 1703 e richiami ivi; il passaggio è ripreso espressamente anche da Cons. Stato, n. 4795 del 2023, cit., nonché da Id., 11 luglio 2022, n. 5756, che sviluppa l'argomento). Dall'altro che, anche a voler considerare "le esigenze legate alla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), e dunque a voler considerare se la contestata normativa interna (L. n. 21 del 1992) risulti sostanzialmente conforme a principi di non discriminazione e proporzionalità nonché dettata da motivi imperativi di interesse generale", questa Sezione ha escluso profili di disallineamento o criticità, osservando che (cfr. Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; Id., n. 4795 del 2023, cit.): "3.1. In primo luogo, come affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 56 del 2020 il meccanismo contemplato dalla L. n. 21 del 1992 non costituisce una 'discriminatoria restrizione della concorrenza’ ma, piuttosto, un 'limite intrinseco alla stessa natura del servizio’. I requisiti richiesti (sede e rimessa territorialmente circoscritti) costituiscono in altre parole 'misure indistintamente applicabili’ inidonee, in quanto tali, a porre in essere qualsivoglia discriminazione dal momento che l'accesso a simili attività è consentito alle medesime condizioni richieste dall'ordinamento italiano nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 49 TFUE). Del resto, questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare che 'l'attività di N. non è un'attività liberalizzata, ma soggetta ad autorizzazione’ (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1703; 21 settembre 2020, n. 4581). Autorizzazione che viene rilasciata al ricorrere di determinati requisiti che non hanno natura 'soggettiva’ (es. precedenti penali, capacità finanziaria, competenze professionali, e per i quali troverebbe pacificamente applicazione il principio del c.d. home country control) ma piuttosto 'oggettiva’ in quanto legati a determinati standard di tipo organizzativo ('sede operativa’ e 'rimessa’ entrambi da collocare nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione quali 'fattori spia’ di tale dimensionamento territoriale) e di tipo funzionale (relativi all'esigenza di prestare il servizio di noleggio prevalentemente all'interno del territorio provinciale di riferimento). Ancora questa stessa sezione ha avuto al riguardo modo di affermare che: a) '… non si è in presenza, nel caso concreto, di un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, atteso che, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di N.. La necessità dell'ubicazione della rimessa in ambito comunale non attiene a un requisito soggettivo dell'operatore economico, ma costituisce un requisito oggettivo e intrinseco dell'attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l'istituzione del servizio mira a soddisfare’ (Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2806); b) 'Contrariamente a quanto assume l'appellante, non si è in presenza di un requisito discriminatorio o restrittivo della concorrenza su base soggettiva (id est: attinente all'operatore economico), ma di un requisito oggettivo e intrinseco dell'attività da svolgere (inerendo alle modalità, conformate dal legislatore, del suo esercizio), giustificato dalle finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare’ (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1703)” e che “Né, ancora, è predicabile un'irragionevolezza della disciplina che pone il vincolo di territorialità deducendo la possibilità che esercenti attività di N. provenienti da altro Stato membro possano liberamente stabilirsi sul territorio: al di là di quanto suesposto in ordine alla non diretta rilevanza, in relazione alla libertà di stabilimento ex art. 49 Tfue, del regime qui in rilievo, resta il fatto che, come pure già posto in risalto, le dotazioni necessarie alla prestazione del servizio (i.e., sede operativa e rimessa in loco), così come le relative modalità di espletamento, hanno portato oggettivo, sono "indistintamente applicabili" e insite nell'attività (soggetta ad autorizzazione, non già "liberalizzata") in capo a qualsivoglia operatore (cfr. ancora Cons. Stato, n. 5756 del 2022, cit.; di recente, su tutto quanto sopra, Cons. Stato, V, 23 aprile 2025, n. 3515 e 3516) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2025, n. 6248).
10. In conclusione il ricorso va rigettato e con esso la domanda risarcitoria, per evidente difetto, in via derivata, dei relativi presupposti.
11. Le spese di lite sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e respinge altresì la domanda risarcitoria.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del Comune resistente, che quantifica in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DR, Presidente
IC Ciconte, Referendario
IA De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De NN | AR DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.