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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 4667/2021 R.G., riservata per la decisione con termini ex art 190 c.p.c.
con ordinanza del 10.10.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Sante Giuseppe Mascolo, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Barletta, Via L. De Nittis n. 5, giusto mandato alle liti in atti;
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall' avv. FR M. Mazzola, ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barletta, Via Imbriani n. 150, giusto mandato alle liti in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come da note sostitutive di udienza del 9.10.2024, comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.09.2021, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 04.07.2002 in Barletta (BT); che dalla unione sono Controparte_1
nati tre figli : , nato il [...], FR, nato il [...], nato il [...]; Per_1 Per_2
che la vita coniugale è andata gradualmente deteriorandosi a causa di dissapori e incomprensioni tra i coniugi, dovuti al comportamento del;
che, infatti, quest' ultimo ha nascosto alla CP_1
famiglia, per lungo tempo, le sue reali condizioni economiche, fino alla scoperta di un conto corrente ad egli intestato e avente un saldo attivo di oltre €30.000,00; che detto “tradimento economico” ha comportato la disgregazione della famiglia, causando il venir meno dell' affectio coniugalis;
di essere disoccupata contrariamente al CA, il quale lavora presso la società CO.RI.ME. s.r.l. con sede in Barletta come muratore specializzato e percepisce uno stipendio di circa €2.000,00; che l'abitazione coniugale sita in Barletta è di proprietà esclusiva del resistente pur avendo la stessa contribuito, seppur in minima parte con i propri risparmi, all' acquisto- ha chiesto disporsi la separazione giudiziale da , con affidamento condiviso dei figli minori e Controparte_1
collocamento di questi ultimi presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale;
quindi, porsi a carico del resistente il versamento di un contributo mensile per il mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché di un assegno a titolo di contributo al suo mantenimento di € 450,00 mensili.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 31.12.2021 si è costituito , Controparte_1
il quale, nelle sue difese, ha contestato le avverse deduzioni, dichiarando di lavorare come operaio edile presso la ditta CORIME s.r.l., percependo un reddito annuo di circa € 23.000,00 lordi;
che,
invece, la lavora presso una ditta per confezioni sita in Barletta alla via degli Ulivi 112, Pt_1 percependo mediamente la somma mensile di circa €1.200,00, oltre a svolgere l' attività di volontaria presso l' associazione “ Mani del Soccorso”, con un rimborso mensile di circa €300,00, e quella di rappresentanza e vendita “porta a porta” di prodotti cosmetici per conto della ditta Avon, percependo un compenso provvigionale sulle vendite di circa €500,00/600,00 mensili;
di aver acquistato nell'
anno 2020 l' abitazione coniugale utilizzando in parte i propri risparmi, per altra parte, contraendo un mutuo ipotecario ventennale con una rata mensile di €528,03; che la moglie ha iniziato a manifestare odio e astio nei suoi confronti a seguito della sua richiesta di dedicarsi maggiormente alle esigenze domestiche e familiari, rivedendo i suoi impegni lavorativi che la tenevano spesso lontano da casa.
Per tali ragioni, il resistente ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge, con addebito della stessa alla , statuendo l'affido condiviso dei figli minori e il Pt_1
collocamento degli stessi presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale a suo favore, onerando la ricorrente del versamento dell'assegno di mantenimento di €200,00 per ciascun figlio o in subordine rendendosi disponibile a versare tale importo per ciascun figlio alla ricorrente,
nulla disponendo a titolo di mantenimento per la . Pt_1
Il Presidente f.f., rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
22.01.2022, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, affidando la prole minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui ha assegnato la casa familiare, con regolamentazione degli incontri padre -figli. In ordine ai rapporti economici, ha disposto, a carico del resistente, il versamento, a titolo di concorso nel mantenimento della prole,
della somma mensile di € 250,00 ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
e da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data del ricorso;
infine, ha posto a carico dei genitori il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani.
Successivamente, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo. Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 25.01.2022 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate le memorie integrative, autorizzate le memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., fallito il tentativo di addivenire ad una definizione consensuale della controversia, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, con ordinanza del
10.10.2024, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza,
ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle reciproche domande di addebito
Certamente non meritevole di accoglimento è la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente,
quest' ultima, infatti, è inammissibile in quanto tardiva, con conseguente esonero del collegio dal dovere di pronuncia sulla stessa. Essa, infatti, è stata introdotta per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.1, che consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre nuove domande. Peraltro, la domanda non è stata successivamente reiterata dalla ricorrente né in sede di precisazione delle conclusioni né nei successivi atti e quindi va intesa come rinunciata. La domanda di addebito avanzata dal resistente, invece, va rigettata per difetto di prova.
Sul punto, va precisato che il giudice istruttore correttamente con ordinanza del 23.03.2023, che il
Collegio ritiene di far propria, ha rigettato tutte le richieste di prova orali, risultando i capitoli di prova formulati dal resistente assolutamente generici e irrilevanti. Ad ogni buon conto, giova osservare che nessuno dei capitoli di prova articolati dal resistente, anche ove ammesso e provato oralmente, sarebbe stato idoneo a provare la domanda di addebito proposta dal , CP_1
vertendo su altre circostanze.
Né i documenti acquisiti agli atti hanno fornito alcun riscontro probatorio alla domanda avanzata dal resistente, trattandosi di messaggi che, anche qualora vi fosse l'univoca riconducibilità della provenienza degli stessi dalla ricorrente, sono al più risalenti al 21.12.2021, dunque ad alcuni mesi dopo l'introduzione del giudizio di separazione, avvenuto il 28.9.2021 e quindi sicuramente successivi all'insorgenza della crisi coniugale tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
La stessa deve ritenersi rinunciata con esonero dal Collegio dal doversi pronunciare in merito, in quanto non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (nota scritta del 9.10.2024) né in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica (sul punto, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16840 del
05/07/2013, secondo cui: “la mancata riproposizione della domanda, o eccezione, nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa”).
Nel procedimento di separazione come in quello di divorzio trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/2001).
Sull'affido dei figli (nato il [...]) e (nato il Persona_3 Persona_4
16.04.2014). Orbene, nelle more del giudizio il figlio delle parti è diventato maggiorenne, dunque, ogni Per_1
istanza e/o provvedimento in ordine all'affido deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi dei minori FR e
, va premesso che è principio ormai pacifico che: “In tema di separazione personale dei Per_2
coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può
ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte e di tutte le risultanze istruttorie raccolte in corso di giudizio, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia la migliore soluzione.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la sopraggiunta richiesta concorde dei coniugi di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre (come richiesto dal resistente a partire dalle note di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2024),
sussistendo per entrambi conflitto in relazione a soli fattori economici, l'ascolto dei minori si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Va, altresì, confermato anche il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale dei figli,
come richiesto da entrambe le parti, con assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in
Barletta alla Via delle Querce n.222, in quanto, convivendo in detta abitazione la madre con i figli, il provvedimento in questione si appalesa conforme all'interesse dei minori a continuare a vivere nel proprio habitat domestico ex art. 155 quater c.c.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non convivente, con i minori, in considerazione dell'età di FR e , possono confermarsi integralmente le Per_2
modalità di incontro statuite con ordinanza presidenziale del 20.01.2022 in quanto idonee a garantire la presenza del padre nella vita dei minori.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne.
Principiando dal mantenimento verso la prole minore, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere ad essi.
Convivendo gli stessi con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli minori, non essendovi tra le parti contestazioni sull' an ma solo sul quantum, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età dei ragazzi e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e dalle risultanze istruttorie, in secondo luogo, convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alla capacità reddituale del padre, va rilevato che il , sin dall'epoca CP_1
dell'introduzione del giudizio svolge la mansione di operaio edile, con un reddito annuo medio di circa €21.000,00, pari ad una retribuzione mensile di €2.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi allegati), sostiene il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale (di circa € 528,00) il cui godimento è riservato sin dalla fase presidenziale alla ricorrente che vi coabita con i minori.
Per questi motivi
, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., a seguito di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, considerate le capacità patrimoniali del resistente, le esigenze della prole minore in età scolastica, considerata anche la capacità lavorativa e l'esperienza professionale del resistente, la cui retribuzione in costanza di matrimonio ha sempre rappresentato una fondamentale fonte di reddito per il nucleo familiare, si stima congrua la somma mensile di €
200,00 per ciascun figlio ( pari all'importo complessivo di €400,00) da corrispondersi alla Pt_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dell'an dalla domanda, della riduzione dalla presente sentenza in quanto derivante dalla nuova valutazione di tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio.
Va, altresì, posto a carico del CA l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Trani.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto maggiorenne in corso Per_1
di giudizio, vi è contrasto tra le parti in ordine alla spettanza di tale assegno.
Sul punto, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza,
l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi,
in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata (ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa
(Cass. 18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì
esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del
2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva,
attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione. Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio,
deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” ( Cass.
12952/2016).
Applicando i suddetti principi al caso di specie per quanto riguarda , è incontestato che egli Per_1
conviva ancora con la madre, che pertanto è legittimata a chiedere il mantenimento in suo favore.
Nel merito, non può dirsi ancora venuto meno l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento di , appena ventunenne. Ed infatti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni il Per_1
resistente ha allegato genericamente che lo stesso sarebbe divenuto indipendente, svolgendo attività
lavorativa, per cui ha richiesto “dato il tempo trascorso dall'inizio del giudizio, accertare attraverso formale informativa presso l'ARPAL e/o presso l'Inps e presso l'agenzia delle Entrate, la sussistenza di assunzioni quale lavoro subordinato o interinale, alle dipendenze di ditte private e la percezione dei redditi dal 2002 a seguire”.
La richiesta istruttoria è stata disattesa in quanto del tutto esplorativa.
Ed infatti, in primo luogo, va osservato che l'allegazione essendo assolutamente generica non determinerebbe neppure l'onere di contestazione in capo alla controparte, ciò nonostante va rilevato che la in comparsa conclusionale ha espressamente affermato che non svolge Pt_1 Per_1
attività lavorativa e dunque, contrariamente a quanto asserito dal resistente, il raggiungimento dell'indipendenza economica di non è un dato incontestato. Per_1
Né il resistente ha provato tale aspetto, essendosi limitando a chiedere l'espletamento di indagini tributarie sulla posizione economico reddituale del figlio.
Sul punto, va condivisa anche in questa sede la scelta del giudice istruttore di rigettare la richiesta del di disporre indagini di polizia tributaria relative alla posizione economico CP_1
reddituale di in quanto esplorativa, non essendo fondata su adeguate Controparte_2
allegazioni. Ed infatti il potere del giudice di disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria non costituisce una deroga alle ordinarie regole sull'onere della prova, per cui l'esercizio di tale potere non può mai sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito,
informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza deve basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr. Cass. n.1987
del 23.1.2023).
Alla luce di quanto esposto, quindi, la domanda del resistente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di va rigettata, non avendo il resistente fornito prova, come era Per_1
suo onere fare, della conseguita indipendenza economica del figlio, non essendo poi stata mai neppure dedotta la colpevole inerzia del giovane.
Per questi motivi
entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento di , la madre in via diretta, il padre mediante il versamento di Per_1
un assegno periodico per la cui determinazione soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter c.c.
applicabili anche in sede di separazione. In ordine al quantum, per le ragioni su sintetizzate, il resistente va onerato del versamento della somma di €200,00 da corrispondere alla , genitore Pt_1
convivente, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dell'an dalla domanda, della riduzione dalla presente sentenza in quanto derivante dalla nuova valutazione di tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio, oltre rivalutazione Istat e il 50%
delle spese straordinarie
Quanto alla richiesta di versamento diretto in favore del figlio della somma prevista per Per_1
il suo mantenimento, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” Cass., ordinanza n.
34100 del 12.11.2021. In definitiva, il coniuge obbligato al mantenimento non può chiedere di versare l'importo direttamente al figlio, in assenza di domanda di quest'ultimo, pertanto, tale richiesta va disattesa.
Sulla domanda di risarcimento avanzata dal resistente.
La stessa va dichiarata inammissibile, come già rilevato dal giudice istruttore all'udienza del
6.4.2022, in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere ("separazione personale"), non potendo coesistere, nel caso di specie, la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi.
Invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34,
35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione,
restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, accertamento - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerata la rinuncia della ricorrente alle domande di addebito e di mantenimento in proprio favore e quella del resistente alla richiesta di collocamento dei figli presso di sé, tenuto conto dell'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dal , nonché dell'infondatezza CP_1
della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne e di addebito avanzate dal resistente, quest'ultimo va condannato alle spese di lite, in quanto prevalentemente soccombente che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra €26.000,01 a €
52.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 per le quattro fasi, per assenza di questioni di particolare complessità e ciò in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, garantito l'intervento del pm, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi- e - ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151 comma I c.c.; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria,
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barletta per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 194, parte II, Serie
A, anno 2002);
- dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- affida i figli minori della coppia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- disciplina il diritto- dovere di frequentazione del padre con i figli nei termini di cui in parte motiva da intendersi in questa sede interamente trascritti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e Controparte_1 Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza come in parte motiva, somma che andrà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese Controparte_1
straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Trani;
- condanna al pagamento della complessiva somma di euro €3808,00 a Controparte_1
titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge e ciò in favore di , oltre ad €125,00 per spese vive. Parte_1
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Emanuela Gallo dott. Giuseppe Rana