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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice EL TT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2110/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc in data 21/7/2025, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente tra
T R A
(cf. ) e (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costabile
ATTORI
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo CP_1 C.F._3
CONVENUTI
E
, contumaci Controparte_2
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione ex art.404 cpc
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 9.12.2019, e hanno proposto opposizione ordinaria ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 404 e 407 cpc, avverso la sentenza n.274/06 emessa nel proc. n.585/93 dal Tribunale di
Cosenza il 6/2/2006, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che unici ed esclusivi proprietari dell'immobile sito in RO IN, piazza Metastasio nn. 7-11, in catasto al foglio 33 n.370, sub 1, costituito da piano 1, per complessivi vani 7 ed accessori;
piano 2 per complessivi vani 6,5 compresi accessori, oltre soffitta, sono gli esponenti per acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione e che nessun diritto sullo stesso bene, potrà vantare
[...]
; conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione della CP_1
sentenza a favore di e , in comune e pro indiviso, perché coniugi e Parte_1 Parte_2
l'usucapione si è maturata in costanza di matrimonio, ed all'UTE competente di eseguirne la voltura,
con esonero da ogni responsabilità; in subordine, previa CTU, al fine di quantificare l'incremento di valore dell'immobile a seguito degli interventi effettuati dagli esponenti, atteso che era allo stato rustico;
in via ulteriormente subordinata quantificare il costo dei materiali e della mano d'opera occorsi e sostenuti dai ricorrenti sullo immobile;
condannare al pagamento della somma CP_1
accertata relativamente all'incremento di valore subito dall'immobile, oppure al costo dei materiali e della manodopera occorsi per la realizzazione delle attività poste in essere sull'immobile.
A sostegno della domanda, hanno rappresentato che con atto di citazione del 19.03.1993,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, per sentire dichiarare CP_1 CP_2
erede testamentario di e per questo beneficiario degli immobili CP_1 Persona_1
identificati nell'atto; dunque in suo favore tutti i diritti dominicali sugli stessi cespiti;
per l'effetto ordinarsi al convenuto il rilascio degli stessi in suo favore, con accessori, aggiunte, pertinenze,
essendone unico legittimo titolare;
che tale domanda è stata fondata sul presupposto della chiamata testamentaria all'eredità di deceduta a Roma l'1.1.91, che, a sua volta era Persona_1
divenuta erede testamentaria del marito, , deceduto in Roma il 25/12/1987, Persona_2
pagina 2 di 12 intestatario del bene oggetto del giudizio;
che però, nel presentare la denuncia di Persona_1
successione al marito, ha esposto un asse ereditario in cui il bene di causa non era presente, poichè il bene non era nel possesso del suo dante causa, che del resto, l'aveva nominata erede senza attribuire alcun bene;
che la presenza tra i beni relitti era stata curata dal suo successore, , sul CP_1
rilievo che il bene appartenesse all'asse ereditario relitto, ma senza promuovere alcun accertamento giudiziale;
che in tale giudizio si è costituito il quale assumeva di essere lui il CP_2
proprietario del bene;
che il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda, ordinando a di CP_2
lasciare l'immobile libero e sgombro a favore del che sono seguiti gli altri gradi di giudizio, CP_1
appello e cassazione, nei quali non si decideva nel merito, in quanto il rigetto dei gravami era stato determinato da questioni relative alla legittimazione, essendo intervenuta nelle more la morte di CP_2
che l'immobile oggetto di quel giudizio, comunque, era posseduto, ancor prima dello inizio del
[...]
procedimento, da , sin dalla nascita, vivendo nello immobile considerato nella sua Parte_1
interezza, fino all'anno 1985, e poi, a seguito della separazione dei genitori, possedeva da solo la parte interessata, fissandovi dall'anno 1991 la sua residenza e, successivamente, dall'anno 1998, insieme con la moglie, ; che l'immobile è comunicante, attraverso accesso interno, con l'altra Parte_2
parte dello stabile abitata da con la sua famiglia di origine ed è stato utilizzato come Parte_1
deposito e sebbene non rifinito e con infissi precari esterni, come camera da letto, per gli ospiti;
che
è anche proprietario possessore intestatario di altri due locali al piano terreno al disotto Parte_1
delle camere dette con annesso bagno;
che l'immobile sia unico si ricava dal fatto che ancora oggi è
servito da un unico contatore che si trova installato nell'altra parte dello stabile;
che dagli inizi dell'anno 1991 ha eseguito lavori di completamento, ristruttura- zione e costruzione, per renderlo abitabile, dotandolo di tutti servizi ed impianti, con l'intento di trasferirsi definitivamente come abitazione, senza incontrare ostacoli e/o resistenza, da parte di alcuno, nonostante i lavori siano stati tantissimi e visibili dalla abitazione dei familiari del presso i quali, nel periodo festivo, si recava CP_1
e senza ricevere atti aventi efficacia interruttiva del decorso del tempo necessario per usucapire;
che pagina 3 di 12 egli ha proceduto nel 1991 al consolidamento piano seminterrato con sostituzione delle travi in legno con travi in ferro e realizzazione di solai in calcestruzzo, con travi in ferro e tavelloni, per garantire la stabilità ai piani superiori con la ditta , alla rimozione scala in legno dal piano terra al CP_3
primo piano e chiusura botola di accesso, all'elevazione doppi muri con camera d'aria al piano seminterrato per evitare la risalita capillare delle acque;
al rifacimento balconi di tutto lo stabile;
al rifacimento, con coibentazione e messa in opera di guaine dei terrazzi di copertura;
alla realizzazione porticato in legno lamellare al terzo piano, con relativa pavimentazione, alla realizzazione nuove canne fumarie;
al rifacimento intonaco delle scale, installazione di marmi su alzata e pedata;
all'impianto elettrico vano scale, con sostituzione dei vecchi infissi in legno con infissi in alluminio di nuova generazione, alla realizzazione canne fumarie e delle colonne montanti inesistenti al 2° e 3° piano e relativo attacco alla rete fognaria;
alla realizzazione bagni al secondo piano;
al rifacimento impianto idrico con l'originario unico allaccio alla rete idrica pubblica, all'impianto elettrico e impianto di riscaldamento, al consolidamento muro esterno lato sud con costruzione porticato piano strada,
recinzione immobile con muri e inferriate anche motorizzate e impianto elettrico, caldaia a condensazione per risparmio energetico, sostituzione del vecchio camino, con altro dotato di rivestimento interno in ghisa, installato durante la ristrutturazione del 1997, impianto di termo camino a norma, sostituzione inferriate dei balconi del secondo piano, tranne una su piazza Metastasio,
comunque restaurata e messa a nuovo più nuove inferriate ai balconi del terzo piano, ampliamento di tutti i balconi dell'immobile, con sostituzione delle vecchie travi in ferro ormai corroso e inserimento di nuove travi con conseguente utilizzo di nuovi laterizi e massetti, nuova pavimentazione di tutti i balconi, con inserimento di reti in acciaio elettrosaldate e guaine impermeabili, ampliamento soffitta,
installazione di telai per porte a scrigno e relativa realizzazione di tramezzi divisori al secondo piano,
rifacimento totale del tetto con la ditta Raddi, intonaco esterno, acquisto e messa in opera parquet dalla ditta al secondo piano, intonaco esterno con pitturazione, pitturazione interna, realizzazione Pt_3
camere d'aria murarie con coibentazione lato nord, rimozione fili Enel dalla facciata di piazza pagina 4 di 12 Metastasio, elevazione muri di alcuni terrazzi, illuminazione esterna, infissi interni, infissi esterni in alluminio e vetro camera, installazione di tende da sole su misura, rifaci- mento totale del tetto con rimozione vecchie tegole, sostituzione delle strutture in legno delle falde, trasporto con la ditta Raddi,
installazione di tubi pluviali e gronde per la raccolta delle acque piovane, costruzione vano per installazione di serbatoio per l'acqua, realizzazione di locale per impianto autoclave, realizzazione tramezzi secondo piano, intonaco, pavimentazione con messe in opera di rete metallica in acciaio elettrosaldato necessarie al consolidamento dei solai, pavimentazione e realizzazione di due bagni;
che tali opere sono state compiute senza alcuna autorizza-zione di contro il quale, anzi, era CP_2
stata presentata querela, quando aveva tentato di eseguire dei lavori edili nell'immobile e proposto azione possessoria;
che la parte di rustico non poteva essere utilizzata neanche come deposito, non possedendo alcun bene adiacente cui potesse essere asservito, vivendo lontano dai CP_2
luoghi, mentre esso istante lo ha utilizzato come deposito di legna, per essiccare i salumi e per andarvi a dormire;
che tale immobile, quindi, non gli è pervenuto per causa di morte, in quanto egli non ha accettato l'eredità di che nel nostro ordinamento successorio, il possesso e la rinunzia CP_2
sono compatibili ed in ogni caso laddove il bene fosse ereditario, la rinunzia all'eredità integra ipotesi d'interversione, sia pur considerando che la relazione materiale con il bene fosse a causa di morte;
che l'azione di restituzione del bene è stata presentata in data 28/5/2018, anche sotto tale fattispecie il termine decorso ha fatto maturare l'invocata usucapione;
che risiede nel fabbricato dal Parte_1
1991 e lo ha utilizzato, nella conoscenza e consapevolezza che viveva altrove, a CP_2
RO IN, dove aveva fissato la sua residenza fino alla sua morte il 26.05.1998; che CP_1
fosse a conoscenza del fatto che non abitasse nel bene di causa, si evince dall'atto di CP_2
citazione del 1993 in quanto lo ha notificato in RO IN via della Fonte 1; che il possesso fosse pubblico, rileva dal fatto che dalla dichiarazione di successione del l'immobile era CP_1
totalmente rustico, ora è stato trasformato, rifinito all'interno e all'esterno, abitato dal ricorrente;
che essi siano divenuti proprietari a titolo originario, per intervenuta usucapione, sia se si parte dall'anno pagina 5 di 12 1985, quando il è divenuto maggiorenne, sia dall'anno 1991 che dalla data di apertura della CP_2
successione di del 26/5/1998, in quanto il primo atto rivolto ad essi istanti è del CP_2
28/5/2018, quando , nel presentare denunzia contro il nel settembre 2008 sostiene CP_1 CP_2
che l'immissione nel possesso da parte del denunziato è avvenuto in data che non sa precisare, pur sottolineando che il fabbricato si presenta finito a quella data (2008) e che vi sono tutte le utenze domestiche e che il paga le tasse compreso l'ICI come unità abitativa;
che dalle ricevute delle CP_2
utenze relative al gas ed all'enel, e le copie dei buoni di consegna di lavori e materiali effettuati ed impiegati nell'immobile a partire dall'anno 1992, dimostrano che il è nel fabbricato da molto CP_2
prima; che qualora il diritto dei ricorrenti non fosse riconosciuto, tutte le attività e le opere edili effettuate nell'immobile, dai coniugi e devono essere pagate, ai sensi dell'art. 1150 cc. CP_2 Pt_2
si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda attorea, deducendo di avere CP_1
proposto con esito positivo contro che aveva occupato gli immobili allora allo stato CP_2
rustico, azione possessoria dinanzi la Pretura di San AR GE ed un giudizio petitorio dinanzi al Tribunale di Cosenza per il riconoscimento della proprietà dei beni per cui è causa;
che allorquando aveva dato inizio alla azione esecutiva sono entrati in scena gli attori, opponendosi alla esecuzione della sentenza, facendo valere un presunto possesso ad usucapionem mai fatto valere in passato;
che gli attori si sono insinuati abusivamente nei beni di causa nel 2008, ricevendo da parte sua diffide stragiudiziali e denuncia/querela ai Carabinieri da cui è scaturito un giudizio penale dinanzi il Giudice
di Pace di San AR GE ed una denuncia al Sindaco del Comune di RO IN;
che gli attori non hanno esercitato alcun possesso utile ad usucapire essendo stata la loro azione nel 2008
clandestina, approfittando del fatto che egli viveva stabilmente in Roma con la propria famiglia;
che egli aveva pagato tasse e imposte comunali sui beni e nel 1995 aveva ottenuto concessione in sanatoria dei due appartamenti rustici e annessa soffitta, pagando i relativi oneri finanziari.
pagina 6 di 12 Con sentenza non definitiva n.123/2022 del 25.01.2022, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e ai sensi dell'art.404 cpc e rimetteva la causa sul ruolo Parte_1 Parte_2
dovendo l'istruttoria proseguire in ordine alla domanda subordinata spiegata dagli attori.
Avverso tale sentenza, quest'ultimi hanno proposto appello, innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro.
Intanto, con la sentenza n. 475/2023 del 15.03.2023, anche essa gravata di appello, il Tribunale di
Cosenza ha rigettato la domanda subordinata degli attori volta ad ottenere il pagamento relativo all'incremento di valore apportato sull'immobile oppure il costo di materiali e della manodopera occorsi per la realizzazione delle attività poste in essere sull'immobile.
Con la sentenza n.696/2024 del 20.05.2024, la Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n.123 del 25.1.2022, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, derivata dalla mancata citazione in giudizio di , e CP_2
ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza.
Con ricorso dell'11.07.2024, e hanno riassunto il giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale, riproponendo le conclusioni del giudizio annullato, sulla base delle medesime argomentazioni ed integrando il contraddittorio nei confronti degli eredi di CP_2
si è costituito ed ha resistito alla domanda, riportandosi alle difese già svolte e sopra CP_1
riportate.
Integrato il contraddittorio, gli eredi di non si sono costituiti in giudizio e sono stati CP_2
dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 26.5.2025, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, avendo le parti concordemente richiesto l'acquisizione dell'istruttoria espletata nel proc. RG. 5099/2019, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc del 21/7/2025, la causa è stata assegnata in decisione concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche. pagina 7 di 12 //////////////////////////////
Tanto premesso, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato che gli odierni attori avessero acquisito, per effetto di possesso ventennale, la proprietà dei beni che il tribunale di Cosenza, con la sentenza n.274/06 del 6/2/2006, oramai passata in cosa giudicata, ha riconosciuto essere di proprietà di . CP_1
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà, sì che in definitiva tale diritto non può essere acquistato per usucapione (cfr. Cass. 3464/88).
Il requisito della non equivocità del possesso, benchè non espressamente previsto dal codice civile, è
comunque necessario, in quanto postulato dalla stessa connotazione del possesso, che se incerto nei suoi contorni fattuali non potrebbe dar luogo ad usucapione (cfr. Cass. 1238/16, in motivazione).
Nella specie, l'espletata istruttoria ha riscontrato che gli odierni attori hanno svolto, nel corso degli anni, attività astrattamente riconducibili all'esercizio di poteri dominicali.
Tuttavia, dalle risultanze processuali è emerso che ha contemporaneamente mantenuto CP_1
con i beni per cui è causa un rapporto, tradottosi nello svolgimento, a partire dall'anno 1991, di attività
idonee a manifestare in capo ad esso una persistenza della titolarità del diritto dominicale.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, è emerso:
- che in data 15/04/1991, ha proposto contro che aveva occupato gli CP_1 CP_2
immobili per cui è causa, azione di reintegra nel possesso dinanzi la Pretura di San AR GE;
pagina 8 di 12 - che tale giudizio si è concluso con la sentenza n.33/2000 del 28/4/2000 di accoglimento del ricorso ed ordine al di reintegrare nel possesso;
CP_2 CP_1
- che in data 23/10/1991 ha presentato la dichiarazione di successione quale erede CP_1
testamentario di;
Persona_1
- che in data 19/3/1993, quest'ultimo ha proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio per il riconoscimento della proprietà dei beni per cui è causa e con sentenza n.274/2006 del 13/2/2006,
veniva dichiarato proprietario esclusivo dei beni per cui è causa;
- che, a seguito dell'appello proposto da e poi, in seguito al suo decesso, proseguito dalla CP_2
LI , si è costituito nel giudizio di appello, che è terminato con la Controparte_4 CP_1
sentenza n.361/2013, che dichiarava inammissibile l'appello;
- che il a fronte del ricorso presentato da , si è costituito, nell'anno 2013, nel CP_1 Controparte_4
giudizio di Cassazione, che veniva definito con la sentenza n. 470/2017 del 11/1/2017 di inammissibilità del ricorso;
- che il in data 29/7/1996, a seguito della presentazione di domanda e di trasmissione della CP_1
documentazione chiesta a completamento della pratica di condono edilizio n.1021 del 27/2/1995
nonchè del pagamento di una somma di circa cinque milioni di lire a titolo di “oblazione abusivismo edilizio”, e della dichiarazione sullo stato dei lavori resa in data 2/6/1996, ha ottenuto concessione in sanatoria dei due appartamenti rustici e annessa soffitta;
- che in data 11/9/2008, ha presentato denuncia/querela ai Carabinieri da cui è scaturito CP_1
un giudizio penale dinanzi il Giudice di Pace di San AR GE ed una denuncia al Sindaco del
Comune di RO IN;
- che in data 6/3/2009, a sostegno della denuncia querela forniva ai Carabinieri CP_1
documentazione;
pagina 9 di 12 - che in data 10/3/2010, ha presentato altra denuncia-querela contro gli amministratori CP_1
del e contro i dipendenti dell'ufficio tecnico e Comando dei Vigili del fuoco Controparte_5
per comportamento omissivo;
- che in data 11/3/2010, ha notificato mediante ufficiale giudiziario agli odierni attori CP_1
diffida stragiudiziale di rilascio degli immobili per cui è causa;
- che in data 06/04/2010, ha presentato all'Ufficio Tecnico di RO IN CP_1
richiesta di rilascio di “copia della documentazione relativa all'eventuale verbale dell'eventuale accesso, verifica, dei lavori sicuramente abusivi posto in essere sugli immobili di cui sopra da Pt_1
e ”;
[...] Parte_2
- che ha provveduto a pagare l'imposta comunale sugli immobili per cui è causa.
Alla luce del quadro fattuale delineato dalle richiamate risultanze istruttorie, in alcun modo contestate,
le attività svolte dai coniugi non assumono, dunque, la connotazione di possesso utile CP_2
all'usucapione, mancando, per quanto sopra detto, il requisito della non equivocità.
Infatti, con la documentazione innanzi menzionata, il convenuto ha fornito la prova di avere tenuto una condotta attiva e di avere esercitato i poteri domenicali sin dal 1991, epoca in cui (cfr pag. Parte_1
2 della memoria di replica) asserisce di avere iniziato a possedere il bene uti dominus.
Proprio in tale anno, egli ha dimostrato di avere proposto, a difesa del possesso dei beni per cui è causa,
azione di spoglio contro e di avere perseverato in tale attività negli anni a seguire CP_2
portando avanti il giudizio possessorio fino alla sua definizione nell'anno 2000, instaurando nel contempo nel 1993 altro giudizio a difesa del diritto di proprietà e costituendosi nel 2006 e nel 2013
rispettivamente nei giudizi di appello e di Cassazione, promossi da e dalla sua erede CP_2
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, per rivendicare sempre il suo diritto di Controparte_4
proprietà.
pagina 10 di 12 Intento che ha dimostrato di avere perseguito e tutelato reiteratamente nel tempo proponendo molteplici denunzie dinanzi all'autorità amministrativa (Ufficio Tecnico del comune di RO IN) e a quella giudiziaria (denuncia querela).
Inoltre, il ha dimostrato nel corso degli anni utili agli attori ad usucapire, di avere esercitato i CP_1
poteri domenicali non solo sotto il profilo della difesa del diritto di proprietà dagli attacchi di terzi, ma anche sotto il profilo della cura dei suoi beni a fini fiscali ed amministrativi, allorquando, siccome è
emerso dalle risultanze processuali, nel 1991 ha proceduto alla presentazione della dichiarazione di successione, nel 1995/1996 ha curato la regolarità urbanistica dei beni, ottenendo, dopo avere presentato la domanda di condono edilizio e pagato la relativa oblazione, la concessione in sanatoria dei due appartamenti, in ordine ai quali inoltre ha provveduto a pagare l'imposta comunale, ricevendo anche un accertamento ICI nell'anno 2009 per gli anni d'imposta 2006 e 2007 per versamento insufficiente con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative.
In definitiva, i beni di causa non possono essere usucapiti dagli attori, poiché non è stata riscontrata la condizione necessaria della condotta inerte da parte del legittimo proprietario e della mancata reazione da parte di quest'ultimo avverso il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, dovendosi infine evidenziare a tal riguardo che lo spossessamento dei beni di causa così prolungato nel tempo,
circa trenta anni, non è stato causato dal disinteresse e dall'inerzia del convenuto, il quale, piuttosto,
pur avendo reagito nell'immediatezza, lo ha subito a causa della durata del giudizio di rivendica definito soltanto nel 2017, con l'ulteriore conseguenza che l'asserito possesso degli attori, iniziato a loro dire “con opere visibili e permanenti, sin dall'anno 1991” (cfr pag. 2 della memoria di replica),
sarebbe stato intrapreso, quando il era stato già spogliato. Nella sentenza n.33/200 del Tribunale CP_1
di Cosenza, sezione distaccata di San AR Arg., si legge infatti che nel mese di aprile del 1991 era stato già attuato lo spoglio in danno di mediante sostituzione della serratura dei CP_1
portoncini di ingresso e muratura di un accesso ad opera di il quale si proclamava CP_2
proprietario dei beni, grazie ad una scrittura di compravendita con cui il figlio , quale Parte_1
pagina 11 di 12 procuratore generale di , glieli avrebbe venduto. Peraltro, quest'ultima circostanza, Persona_2
giammai contestata da e come tale da ritenersi pacifica, contraddice l'assunto che il Parte_1
possesso ad usucapionem fosse iniziato nel 1991.
Per tali ragioni, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta dagli attori ai sensi dell'art. 404 cpc;
spesa al definitivo.
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
EL TT
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice EL TT, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2110/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc in data 21/7/2025, concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche, e vertente tra
T R A
(cf. ) e (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Costabile
ATTORI
E
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo CP_1 C.F._3
CONVENUTI
E
, contumaci Controparte_2
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione ex art.404 cpc
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi pagina 1 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 9.12.2019, e hanno proposto opposizione ordinaria ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 404 e 407 cpc, avverso la sentenza n.274/06 emessa nel proc. n.585/93 dal Tribunale di
Cosenza il 6/2/2006, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che unici ed esclusivi proprietari dell'immobile sito in RO IN, piazza Metastasio nn. 7-11, in catasto al foglio 33 n.370, sub 1, costituito da piano 1, per complessivi vani 7 ed accessori;
piano 2 per complessivi vani 6,5 compresi accessori, oltre soffitta, sono gli esponenti per acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione e che nessun diritto sullo stesso bene, potrà vantare
[...]
; conseguentemente, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione della CP_1
sentenza a favore di e , in comune e pro indiviso, perché coniugi e Parte_1 Parte_2
l'usucapione si è maturata in costanza di matrimonio, ed all'UTE competente di eseguirne la voltura,
con esonero da ogni responsabilità; in subordine, previa CTU, al fine di quantificare l'incremento di valore dell'immobile a seguito degli interventi effettuati dagli esponenti, atteso che era allo stato rustico;
in via ulteriormente subordinata quantificare il costo dei materiali e della mano d'opera occorsi e sostenuti dai ricorrenti sullo immobile;
condannare al pagamento della somma CP_1
accertata relativamente all'incremento di valore subito dall'immobile, oppure al costo dei materiali e della manodopera occorsi per la realizzazione delle attività poste in essere sull'immobile.
A sostegno della domanda, hanno rappresentato che con atto di citazione del 19.03.1993,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, per sentire dichiarare CP_1 CP_2
erede testamentario di e per questo beneficiario degli immobili CP_1 Persona_1
identificati nell'atto; dunque in suo favore tutti i diritti dominicali sugli stessi cespiti;
per l'effetto ordinarsi al convenuto il rilascio degli stessi in suo favore, con accessori, aggiunte, pertinenze,
essendone unico legittimo titolare;
che tale domanda è stata fondata sul presupposto della chiamata testamentaria all'eredità di deceduta a Roma l'1.1.91, che, a sua volta era Persona_1
divenuta erede testamentaria del marito, , deceduto in Roma il 25/12/1987, Persona_2
pagina 2 di 12 intestatario del bene oggetto del giudizio;
che però, nel presentare la denuncia di Persona_1
successione al marito, ha esposto un asse ereditario in cui il bene di causa non era presente, poichè il bene non era nel possesso del suo dante causa, che del resto, l'aveva nominata erede senza attribuire alcun bene;
che la presenza tra i beni relitti era stata curata dal suo successore, , sul CP_1
rilievo che il bene appartenesse all'asse ereditario relitto, ma senza promuovere alcun accertamento giudiziale;
che in tale giudizio si è costituito il quale assumeva di essere lui il CP_2
proprietario del bene;
che il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda, ordinando a di CP_2
lasciare l'immobile libero e sgombro a favore del che sono seguiti gli altri gradi di giudizio, CP_1
appello e cassazione, nei quali non si decideva nel merito, in quanto il rigetto dei gravami era stato determinato da questioni relative alla legittimazione, essendo intervenuta nelle more la morte di CP_2
che l'immobile oggetto di quel giudizio, comunque, era posseduto, ancor prima dello inizio del
[...]
procedimento, da , sin dalla nascita, vivendo nello immobile considerato nella sua Parte_1
interezza, fino all'anno 1985, e poi, a seguito della separazione dei genitori, possedeva da solo la parte interessata, fissandovi dall'anno 1991 la sua residenza e, successivamente, dall'anno 1998, insieme con la moglie, ; che l'immobile è comunicante, attraverso accesso interno, con l'altra Parte_2
parte dello stabile abitata da con la sua famiglia di origine ed è stato utilizzato come Parte_1
deposito e sebbene non rifinito e con infissi precari esterni, come camera da letto, per gli ospiti;
che
è anche proprietario possessore intestatario di altri due locali al piano terreno al disotto Parte_1
delle camere dette con annesso bagno;
che l'immobile sia unico si ricava dal fatto che ancora oggi è
servito da un unico contatore che si trova installato nell'altra parte dello stabile;
che dagli inizi dell'anno 1991 ha eseguito lavori di completamento, ristruttura- zione e costruzione, per renderlo abitabile, dotandolo di tutti servizi ed impianti, con l'intento di trasferirsi definitivamente come abitazione, senza incontrare ostacoli e/o resistenza, da parte di alcuno, nonostante i lavori siano stati tantissimi e visibili dalla abitazione dei familiari del presso i quali, nel periodo festivo, si recava CP_1
e senza ricevere atti aventi efficacia interruttiva del decorso del tempo necessario per usucapire;
che pagina 3 di 12 egli ha proceduto nel 1991 al consolidamento piano seminterrato con sostituzione delle travi in legno con travi in ferro e realizzazione di solai in calcestruzzo, con travi in ferro e tavelloni, per garantire la stabilità ai piani superiori con la ditta , alla rimozione scala in legno dal piano terra al CP_3
primo piano e chiusura botola di accesso, all'elevazione doppi muri con camera d'aria al piano seminterrato per evitare la risalita capillare delle acque;
al rifacimento balconi di tutto lo stabile;
al rifacimento, con coibentazione e messa in opera di guaine dei terrazzi di copertura;
alla realizzazione porticato in legno lamellare al terzo piano, con relativa pavimentazione, alla realizzazione nuove canne fumarie;
al rifacimento intonaco delle scale, installazione di marmi su alzata e pedata;
all'impianto elettrico vano scale, con sostituzione dei vecchi infissi in legno con infissi in alluminio di nuova generazione, alla realizzazione canne fumarie e delle colonne montanti inesistenti al 2° e 3° piano e relativo attacco alla rete fognaria;
alla realizzazione bagni al secondo piano;
al rifacimento impianto idrico con l'originario unico allaccio alla rete idrica pubblica, all'impianto elettrico e impianto di riscaldamento, al consolidamento muro esterno lato sud con costruzione porticato piano strada,
recinzione immobile con muri e inferriate anche motorizzate e impianto elettrico, caldaia a condensazione per risparmio energetico, sostituzione del vecchio camino, con altro dotato di rivestimento interno in ghisa, installato durante la ristrutturazione del 1997, impianto di termo camino a norma, sostituzione inferriate dei balconi del secondo piano, tranne una su piazza Metastasio,
comunque restaurata e messa a nuovo più nuove inferriate ai balconi del terzo piano, ampliamento di tutti i balconi dell'immobile, con sostituzione delle vecchie travi in ferro ormai corroso e inserimento di nuove travi con conseguente utilizzo di nuovi laterizi e massetti, nuova pavimentazione di tutti i balconi, con inserimento di reti in acciaio elettrosaldate e guaine impermeabili, ampliamento soffitta,
installazione di telai per porte a scrigno e relativa realizzazione di tramezzi divisori al secondo piano,
rifacimento totale del tetto con la ditta Raddi, intonaco esterno, acquisto e messa in opera parquet dalla ditta al secondo piano, intonaco esterno con pitturazione, pitturazione interna, realizzazione Pt_3
camere d'aria murarie con coibentazione lato nord, rimozione fili Enel dalla facciata di piazza pagina 4 di 12 Metastasio, elevazione muri di alcuni terrazzi, illuminazione esterna, infissi interni, infissi esterni in alluminio e vetro camera, installazione di tende da sole su misura, rifaci- mento totale del tetto con rimozione vecchie tegole, sostituzione delle strutture in legno delle falde, trasporto con la ditta Raddi,
installazione di tubi pluviali e gronde per la raccolta delle acque piovane, costruzione vano per installazione di serbatoio per l'acqua, realizzazione di locale per impianto autoclave, realizzazione tramezzi secondo piano, intonaco, pavimentazione con messe in opera di rete metallica in acciaio elettrosaldato necessarie al consolidamento dei solai, pavimentazione e realizzazione di due bagni;
che tali opere sono state compiute senza alcuna autorizza-zione di contro il quale, anzi, era CP_2
stata presentata querela, quando aveva tentato di eseguire dei lavori edili nell'immobile e proposto azione possessoria;
che la parte di rustico non poteva essere utilizzata neanche come deposito, non possedendo alcun bene adiacente cui potesse essere asservito, vivendo lontano dai CP_2
luoghi, mentre esso istante lo ha utilizzato come deposito di legna, per essiccare i salumi e per andarvi a dormire;
che tale immobile, quindi, non gli è pervenuto per causa di morte, in quanto egli non ha accettato l'eredità di che nel nostro ordinamento successorio, il possesso e la rinunzia CP_2
sono compatibili ed in ogni caso laddove il bene fosse ereditario, la rinunzia all'eredità integra ipotesi d'interversione, sia pur considerando che la relazione materiale con il bene fosse a causa di morte;
che l'azione di restituzione del bene è stata presentata in data 28/5/2018, anche sotto tale fattispecie il termine decorso ha fatto maturare l'invocata usucapione;
che risiede nel fabbricato dal Parte_1
1991 e lo ha utilizzato, nella conoscenza e consapevolezza che viveva altrove, a CP_2
RO IN, dove aveva fissato la sua residenza fino alla sua morte il 26.05.1998; che CP_1
fosse a conoscenza del fatto che non abitasse nel bene di causa, si evince dall'atto di CP_2
citazione del 1993 in quanto lo ha notificato in RO IN via della Fonte 1; che il possesso fosse pubblico, rileva dal fatto che dalla dichiarazione di successione del l'immobile era CP_1
totalmente rustico, ora è stato trasformato, rifinito all'interno e all'esterno, abitato dal ricorrente;
che essi siano divenuti proprietari a titolo originario, per intervenuta usucapione, sia se si parte dall'anno pagina 5 di 12 1985, quando il è divenuto maggiorenne, sia dall'anno 1991 che dalla data di apertura della CP_2
successione di del 26/5/1998, in quanto il primo atto rivolto ad essi istanti è del CP_2
28/5/2018, quando , nel presentare denunzia contro il nel settembre 2008 sostiene CP_1 CP_2
che l'immissione nel possesso da parte del denunziato è avvenuto in data che non sa precisare, pur sottolineando che il fabbricato si presenta finito a quella data (2008) e che vi sono tutte le utenze domestiche e che il paga le tasse compreso l'ICI come unità abitativa;
che dalle ricevute delle CP_2
utenze relative al gas ed all'enel, e le copie dei buoni di consegna di lavori e materiali effettuati ed impiegati nell'immobile a partire dall'anno 1992, dimostrano che il è nel fabbricato da molto CP_2
prima; che qualora il diritto dei ricorrenti non fosse riconosciuto, tutte le attività e le opere edili effettuate nell'immobile, dai coniugi e devono essere pagate, ai sensi dell'art. 1150 cc. CP_2 Pt_2
si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda attorea, deducendo di avere CP_1
proposto con esito positivo contro che aveva occupato gli immobili allora allo stato CP_2
rustico, azione possessoria dinanzi la Pretura di San AR GE ed un giudizio petitorio dinanzi al Tribunale di Cosenza per il riconoscimento della proprietà dei beni per cui è causa;
che allorquando aveva dato inizio alla azione esecutiva sono entrati in scena gli attori, opponendosi alla esecuzione della sentenza, facendo valere un presunto possesso ad usucapionem mai fatto valere in passato;
che gli attori si sono insinuati abusivamente nei beni di causa nel 2008, ricevendo da parte sua diffide stragiudiziali e denuncia/querela ai Carabinieri da cui è scaturito un giudizio penale dinanzi il Giudice
di Pace di San AR GE ed una denuncia al Sindaco del Comune di RO IN;
che gli attori non hanno esercitato alcun possesso utile ad usucapire essendo stata la loro azione nel 2008
clandestina, approfittando del fatto che egli viveva stabilmente in Roma con la propria famiglia;
che egli aveva pagato tasse e imposte comunali sui beni e nel 1995 aveva ottenuto concessione in sanatoria dei due appartamenti rustici e annessa soffitta, pagando i relativi oneri finanziari.
pagina 6 di 12 Con sentenza non definitiva n.123/2022 del 25.01.2022, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e ai sensi dell'art.404 cpc e rimetteva la causa sul ruolo Parte_1 Parte_2
dovendo l'istruttoria proseguire in ordine alla domanda subordinata spiegata dagli attori.
Avverso tale sentenza, quest'ultimi hanno proposto appello, innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro.
Intanto, con la sentenza n. 475/2023 del 15.03.2023, anche essa gravata di appello, il Tribunale di
Cosenza ha rigettato la domanda subordinata degli attori volta ad ottenere il pagamento relativo all'incremento di valore apportato sull'immobile oppure il costo di materiali e della manodopera occorsi per la realizzazione delle attività poste in essere sull'immobile.
Con la sentenza n.696/2024 del 20.05.2024, la Corte d'Appello di Catanzaro, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n.123 del 25.1.2022, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, derivata dalla mancata citazione in giudizio di , e CP_2
ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza.
Con ricorso dell'11.07.2024, e hanno riassunto il giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale, riproponendo le conclusioni del giudizio annullato, sulla base delle medesime argomentazioni ed integrando il contraddittorio nei confronti degli eredi di CP_2
si è costituito ed ha resistito alla domanda, riportandosi alle difese già svolte e sopra CP_1
riportate.
Integrato il contraddittorio, gli eredi di non si sono costituiti in giudizio e sono stati CP_2
dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 26.5.2025, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, avendo le parti concordemente richiesto l'acquisizione dell'istruttoria espletata nel proc. RG. 5099/2019, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter cpc del 21/7/2025, la causa è stata assegnata in decisione concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche. pagina 7 di 12 //////////////////////////////
Tanto premesso, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato che gli odierni attori avessero acquisito, per effetto di possesso ventennale, la proprietà dei beni che il tribunale di Cosenza, con la sentenza n.274/06 del 6/2/2006, oramai passata in cosa giudicata, ha riconosciuto essere di proprietà di . CP_1
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e,
dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà, sì che in definitiva tale diritto non può essere acquistato per usucapione (cfr. Cass. 3464/88).
Il requisito della non equivocità del possesso, benchè non espressamente previsto dal codice civile, è
comunque necessario, in quanto postulato dalla stessa connotazione del possesso, che se incerto nei suoi contorni fattuali non potrebbe dar luogo ad usucapione (cfr. Cass. 1238/16, in motivazione).
Nella specie, l'espletata istruttoria ha riscontrato che gli odierni attori hanno svolto, nel corso degli anni, attività astrattamente riconducibili all'esercizio di poteri dominicali.
Tuttavia, dalle risultanze processuali è emerso che ha contemporaneamente mantenuto CP_1
con i beni per cui è causa un rapporto, tradottosi nello svolgimento, a partire dall'anno 1991, di attività
idonee a manifestare in capo ad esso una persistenza della titolarità del diritto dominicale.
In particolare, dalla documentazione versata in atti, è emerso:
- che in data 15/04/1991, ha proposto contro che aveva occupato gli CP_1 CP_2
immobili per cui è causa, azione di reintegra nel possesso dinanzi la Pretura di San AR GE;
pagina 8 di 12 - che tale giudizio si è concluso con la sentenza n.33/2000 del 28/4/2000 di accoglimento del ricorso ed ordine al di reintegrare nel possesso;
CP_2 CP_1
- che in data 23/10/1991 ha presentato la dichiarazione di successione quale erede CP_1
testamentario di;
Persona_1
- che in data 19/3/1993, quest'ultimo ha proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio per il riconoscimento della proprietà dei beni per cui è causa e con sentenza n.274/2006 del 13/2/2006,
veniva dichiarato proprietario esclusivo dei beni per cui è causa;
- che, a seguito dell'appello proposto da e poi, in seguito al suo decesso, proseguito dalla CP_2
LI , si è costituito nel giudizio di appello, che è terminato con la Controparte_4 CP_1
sentenza n.361/2013, che dichiarava inammissibile l'appello;
- che il a fronte del ricorso presentato da , si è costituito, nell'anno 2013, nel CP_1 Controparte_4
giudizio di Cassazione, che veniva definito con la sentenza n. 470/2017 del 11/1/2017 di inammissibilità del ricorso;
- che il in data 29/7/1996, a seguito della presentazione di domanda e di trasmissione della CP_1
documentazione chiesta a completamento della pratica di condono edilizio n.1021 del 27/2/1995
nonchè del pagamento di una somma di circa cinque milioni di lire a titolo di “oblazione abusivismo edilizio”, e della dichiarazione sullo stato dei lavori resa in data 2/6/1996, ha ottenuto concessione in sanatoria dei due appartamenti rustici e annessa soffitta;
- che in data 11/9/2008, ha presentato denuncia/querela ai Carabinieri da cui è scaturito CP_1
un giudizio penale dinanzi il Giudice di Pace di San AR GE ed una denuncia al Sindaco del
Comune di RO IN;
- che in data 6/3/2009, a sostegno della denuncia querela forniva ai Carabinieri CP_1
documentazione;
pagina 9 di 12 - che in data 10/3/2010, ha presentato altra denuncia-querela contro gli amministratori CP_1
del e contro i dipendenti dell'ufficio tecnico e Comando dei Vigili del fuoco Controparte_5
per comportamento omissivo;
- che in data 11/3/2010, ha notificato mediante ufficiale giudiziario agli odierni attori CP_1
diffida stragiudiziale di rilascio degli immobili per cui è causa;
- che in data 06/04/2010, ha presentato all'Ufficio Tecnico di RO IN CP_1
richiesta di rilascio di “copia della documentazione relativa all'eventuale verbale dell'eventuale accesso, verifica, dei lavori sicuramente abusivi posto in essere sugli immobili di cui sopra da Pt_1
e ”;
[...] Parte_2
- che ha provveduto a pagare l'imposta comunale sugli immobili per cui è causa.
Alla luce del quadro fattuale delineato dalle richiamate risultanze istruttorie, in alcun modo contestate,
le attività svolte dai coniugi non assumono, dunque, la connotazione di possesso utile CP_2
all'usucapione, mancando, per quanto sopra detto, il requisito della non equivocità.
Infatti, con la documentazione innanzi menzionata, il convenuto ha fornito la prova di avere tenuto una condotta attiva e di avere esercitato i poteri domenicali sin dal 1991, epoca in cui (cfr pag. Parte_1
2 della memoria di replica) asserisce di avere iniziato a possedere il bene uti dominus.
Proprio in tale anno, egli ha dimostrato di avere proposto, a difesa del possesso dei beni per cui è causa,
azione di spoglio contro e di avere perseverato in tale attività negli anni a seguire CP_2
portando avanti il giudizio possessorio fino alla sua definizione nell'anno 2000, instaurando nel contempo nel 1993 altro giudizio a difesa del diritto di proprietà e costituendosi nel 2006 e nel 2013
rispettivamente nei giudizi di appello e di Cassazione, promossi da e dalla sua erede CP_2
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, per rivendicare sempre il suo diritto di Controparte_4
proprietà.
pagina 10 di 12 Intento che ha dimostrato di avere perseguito e tutelato reiteratamente nel tempo proponendo molteplici denunzie dinanzi all'autorità amministrativa (Ufficio Tecnico del comune di RO IN) e a quella giudiziaria (denuncia querela).
Inoltre, il ha dimostrato nel corso degli anni utili agli attori ad usucapire, di avere esercitato i CP_1
poteri domenicali non solo sotto il profilo della difesa del diritto di proprietà dagli attacchi di terzi, ma anche sotto il profilo della cura dei suoi beni a fini fiscali ed amministrativi, allorquando, siccome è
emerso dalle risultanze processuali, nel 1991 ha proceduto alla presentazione della dichiarazione di successione, nel 1995/1996 ha curato la regolarità urbanistica dei beni, ottenendo, dopo avere presentato la domanda di condono edilizio e pagato la relativa oblazione, la concessione in sanatoria dei due appartamenti, in ordine ai quali inoltre ha provveduto a pagare l'imposta comunale, ricevendo anche un accertamento ICI nell'anno 2009 per gli anni d'imposta 2006 e 2007 per versamento insufficiente con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative.
In definitiva, i beni di causa non possono essere usucapiti dagli attori, poiché non è stata riscontrata la condizione necessaria della condotta inerte da parte del legittimo proprietario e della mancata reazione da parte di quest'ultimo avverso il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, dovendosi infine evidenziare a tal riguardo che lo spossessamento dei beni di causa così prolungato nel tempo,
circa trenta anni, non è stato causato dal disinteresse e dall'inerzia del convenuto, il quale, piuttosto,
pur avendo reagito nell'immediatezza, lo ha subito a causa della durata del giudizio di rivendica definito soltanto nel 2017, con l'ulteriore conseguenza che l'asserito possesso degli attori, iniziato a loro dire “con opere visibili e permanenti, sin dall'anno 1991” (cfr pag. 2 della memoria di replica),
sarebbe stato intrapreso, quando il era stato già spogliato. Nella sentenza n.33/200 del Tribunale CP_1
di Cosenza, sezione distaccata di San AR Arg., si legge infatti che nel mese di aprile del 1991 era stato già attuato lo spoglio in danno di mediante sostituzione della serratura dei CP_1
portoncini di ingresso e muratura di un accesso ad opera di il quale si proclamava CP_2
proprietario dei beni, grazie ad una scrittura di compravendita con cui il figlio , quale Parte_1
pagina 11 di 12 procuratore generale di , glieli avrebbe venduto. Peraltro, quest'ultima circostanza, Persona_2
giammai contestata da e come tale da ritenersi pacifica, contraddice l'assunto che il Parte_1
possesso ad usucapionem fosse iniziato nel 1991.
Per tali ragioni, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta dagli attori ai sensi dell'art. 404 cpc;
spesa al definitivo.
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
EL TT
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