TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2410 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del, comunicato il, l'udienza del è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonello Camastro
-attore-
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
PA LL
-convenuta-
OGGETTO: assicurazione contro danni
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.11.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la per ottenere il pagamento della somma di Controparte_1 euro 26.000,00, in virtù della polizza infortuni “Semplice con ”, n. CP_1
750211519, sottoscritta con la predetta compagnia assicurativa. Assumeva
l'attore che il giorno 5.3.2020, verso le ore 16.00 circa, in Sora (FR), a causa di una caduta accidentale, batteva violentemente il ginocchio dx riportando, oltre ad una forte contusione, la rottura del legamento del crociato;
che il 7.3.2020 si
2 recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sora, dove gli veniva diagnosticata una distorsione al ginocchio dx con prescrizione di osservare un periodo di riposo per 2-3 settimane;
che, a causa delle chiusure e limitazioni dovute alle misure Covid, nonostante il dolore, aveva evitato di recarsi presso le strutture ospedaliere per svolgere ulteriori esami;
che, nonostante dalle prime RM non veniva evidenziata la lesione, a causa del perdurare del dolore, aveva eseguito ulteriori esami presso l'Ospedale “Madre ” - Istituto Figlie di Controparte_2
San MI, dove gli veniva riscontrata la lesione del ginocchio, con conseguente intervento per la ricostruzione;
che all'intervento seguiva un periodo di riposo e cure, oltre a cicli FKT per la riabilitazione;
che aperto il sinistro, la compagnia assicurativa, esaminata la documentazione medica, negava ogni indennizzo.
In virtù della citata polizza, chiedeva il pagamento dell'indennità Parte_1 assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) in via principale: accertare e dichiarare che l'evento de quo è indennizzabile ai sensi di polizza e, conseguentemente, condannare la convenuta compagnia , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni materiali e fisici quantificati nella misura omnia di Euro
26.000,00 (ventiseimila/00) o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa ovvero che sarà ritenuta, anche in via equitativa, più di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno materiale e biologico da inabilità temporanea assoluta, parziale e da invalidità permanente, di danno morale ex combinato disposto artt.
2059 c.c. e 185 c.p., nonché a titolo di danno patrimoniale ed esistenziale da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., rimborso spese mediche e FKT, oltre interessi sulle somme originarie e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo 2) in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% rimborso generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'inoperatività Controparte_1 della garanzia assicurativa, contestando il nesso causale tra l'evento ed il preteso danno nonché il quantum della pretesa attorea.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria richiesta disattesa: - nel merito, in via principale rigettare le avverse domande stante l'inoperatività della polizza invocata dall'istante per tutti i motivi ut
3 supra meglio specificati;
- nella invero denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, limitare la misura della deprecata condanna dell'odierna comparente nei limiti di quanto provato e comunque nei limiti contrattuali previsti e delle condizioni tutte di polizza inter parte stipulata e in ogni caso entro la somma massima di € 10.000,00 come sopra meglio specificato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con ordinanza del 15.3.2023 veniva assegnato alle parti termine di quindi giorni per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo per la mancata partecipazione della compagnia odierna convenuta, come da verbale depositato da parte attrice in data 20.4.2023.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Ciò posto, si ritiene che la domanda attrice vada rigettata per i seguenti motivi.
In particolare, in materia di responsabilità contrattuale costituisce principio generale quello per cui chi agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass., sez. un. n.13533/2001).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Da ciò consegue che è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. Ord. n. 30656/2017; Cass.
n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta
4 all'assicurato/danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (cfr. Cass. n. 4426/1997).
Orbene, nel caso che qui ci occupa ha agito in giudizio al fine Parte_1 di ottenere l'indennizzo connesso al danno dallo stesso asseritamente riportato a seguito di una caduta accidentale occorsa in data 5.3.2020, verso le ore 16.00 circa, in Sora (FR).
Tale azione si fonda sulla polizza infortuni “Semplice con ” n. 750211519, CP_1 dallo stesso sottoscritta, che prevede la corresponsione di un indennizzo forfettario in caso di lesione che colpisca l'integrità fisica dell'assicurato (cfr. pag.
2 della polizza - all. 1 alla citazione).
Parte convenuta, pur non contestando la sottoscrizione della polizza in data
18.2.2020, ne censura l'operatività, ritenendo che la lamentata lesione del crociato non sia conseguenza dell'evento traumatico dedotto dall'attore (caduta del 5.3.2020), ma sia l'effetto di una condizione patologica preesistente rispetto sia alla stipula della polizza (18.2.2020) sia alla caduta (5.3.2020).
La convenuta eccepisce, dunque, l'inoperatività della polizza in quanto: a) l'evento e le lesioni dedotte in causa non avrebbero colpito l'integrità fisica dell'assicurato, in quanto già compromessa (deduce la convenuta che dall'esame diagnostico emerge una lesione “stabilizzata in fase cronica” e “alterazioni meniscali di tipo degenerativo” e non traumatico, e che l'assenza di “un edema spongioso nei capi ossei in esame” conferma che non può essersi verificato un evento traumatico
“dotato di idonea capacità lesiva di un crociato in precedenza integro”); b) l'evento e le lesioni rientrano nel c.d. periodo di carenza della polizza disciplinato dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione in base al quale “La garanzia è valida dalle ore 24,00 (...) dal 180° giorno successivo a quello di effetto della garanzia per eventi conseguenti a malattia che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione”
(all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta - pag. 38/55); c) l'art. 2, lettera a, delle condizioni generali di assicurazione dispone che “Relativamente a tutte le garanzie, l'assicurazione non è operante per eventi che siano conseguenza diretta di infortuni, malattie o stati patologici, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o
5 diagnosticati anteriormente alla sottoscrizione della proposta” (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta - pag. 36/55).
A sostegno dell'inoperatività della polizza, la compagnia assicurativa ha prodotto perizia del proprio fiduciario (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte delle puntuali e circostanziate deduzioni di parte convenuta sulla non operatività della polizza e sulla riconducibilità dell'infortunio ad una condizione patologica preesistente, parte attrice non ha offerto idonea prova dell'evento lesivo e della sussistenza del nesso causale tra evento e danno lamentato.
In proposito, occorre precisare che l'attore, sebbene abbia dedotto di aver deposito il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora del 7.3.2020 (all. 2), la cartella clinica dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” - Istituto Figlie di
San MI (all. 3) e la documentazione relativa a spese mediche attestanti cure e cicli di FKT per la riabilitazione (all.4), ha depositato la sola cartella clinica (all.6 alla citazione e non all'allegato n. 3), contenendo gli allegati n. 2 e n. 4 rispettivamente “modulo richiesta indennizzo” e “comunicazione apertura sinistro” del 19.10.2020. Il verbale di Pronto Soccorso del 7.3.2020 è stato depositato solo dalla parte convenuta in allegato alla perizia del proprio fiduciario
(cfr. all.5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ad ogni modo, a prescindere da tale rilievo, la documentazione medica acquisita al giudizio non è di per sé idonea a dimostrare la riconducibilità eziologica della lesione fisica lamentata dall'attore alla dedotta caduca accidentale, quale evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa.
In particolare, si evidenzia che la documentazione medica e i referti ospedalieri non forniscono alcun elemento dal quale desumere che la lesione fisica riportata da sia stata cagionata dalla verificazione di una situazione di Parte_1 rischio coperto dalla polizza assicurativa per cui è causa. Tali atti si limitano ad attestare la lesione fisica lamentata dall'attore, senza tuttavia rappresentare la causa di tale lesione.
Pertanto, non appare possibile stabilire se la patologia in oggetto sia una lesione da trauma verificatasi nella situazione di rischio coperta dalla polizza assicurativa per cui è causa. Parte attrice, peraltro, si è limitata ad allegare la caduta senza formulare richieste istruttorie volte a dimostrare il dedotto evento-danno.
6 Alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che l'istruttoria non abbia fornito elementi probatori idonei a comprovare che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte e che, quindi, rientri nel rischio coperto dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi invocando il principio di non contestazione.
Come, chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14562/2016; Cass. n.
3576/2013; Cass. n. 2174/2021), come nel caso di specie in cui deve escludersi che alla compagnia assicurativa convenuta fossero note le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava l'infortunio denunciato dall'attore.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'attore non abbia dimostrato che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno del quale si chiede il ristoro.
La domanda, quindi, va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione in omaggio al noto principio della ragione più liquida (Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
3. Le spese di lite del presente giudizio sostenute dal convenuto, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
4. La mancata partecipazione della compagnia assicurativa, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio comporta la condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del, comunicato il, l'udienza del è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonello Camastro
-attore-
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
PA LL
-convenuta-
OGGETTO: assicurazione contro danni
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 25.11.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la per ottenere il pagamento della somma di Controparte_1 euro 26.000,00, in virtù della polizza infortuni “Semplice con ”, n. CP_1
750211519, sottoscritta con la predetta compagnia assicurativa. Assumeva
l'attore che il giorno 5.3.2020, verso le ore 16.00 circa, in Sora (FR), a causa di una caduta accidentale, batteva violentemente il ginocchio dx riportando, oltre ad una forte contusione, la rottura del legamento del crociato;
che il 7.3.2020 si
2 recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Sora, dove gli veniva diagnosticata una distorsione al ginocchio dx con prescrizione di osservare un periodo di riposo per 2-3 settimane;
che, a causa delle chiusure e limitazioni dovute alle misure Covid, nonostante il dolore, aveva evitato di recarsi presso le strutture ospedaliere per svolgere ulteriori esami;
che, nonostante dalle prime RM non veniva evidenziata la lesione, a causa del perdurare del dolore, aveva eseguito ulteriori esami presso l'Ospedale “Madre ” - Istituto Figlie di Controparte_2
San MI, dove gli veniva riscontrata la lesione del ginocchio, con conseguente intervento per la ricostruzione;
che all'intervento seguiva un periodo di riposo e cure, oltre a cicli FKT per la riabilitazione;
che aperto il sinistro, la compagnia assicurativa, esaminata la documentazione medica, negava ogni indennizzo.
In virtù della citata polizza, chiedeva il pagamento dell'indennità Parte_1 assicurativa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 1) in via principale: accertare e dichiarare che l'evento de quo è indennizzabile ai sensi di polizza e, conseguentemente, condannare la convenuta compagnia , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni materiali e fisici quantificati nella misura omnia di Euro
26.000,00 (ventiseimila/00) o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa ovvero che sarà ritenuta, anche in via equitativa, più di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno materiale e biologico da inabilità temporanea assoluta, parziale e da invalidità permanente, di danno morale ex combinato disposto artt.
2059 c.c. e 185 c.p., nonché a titolo di danno patrimoniale ed esistenziale da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., rimborso spese mediche e FKT, oltre interessi sulle somme originarie e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo 2) in ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% rimborso generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'inoperatività Controparte_1 della garanzia assicurativa, contestando il nesso causale tra l'evento ed il preteso danno nonché il quantum della pretesa attorea.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria richiesta disattesa: - nel merito, in via principale rigettare le avverse domande stante l'inoperatività della polizza invocata dall'istante per tutti i motivi ut
3 supra meglio specificati;
- nella invero denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, limitare la misura della deprecata condanna dell'odierna comparente nei limiti di quanto provato e comunque nei limiti contrattuali previsti e delle condizioni tutte di polizza inter parte stipulata e in ogni caso entro la somma massima di € 10.000,00 come sopra meglio specificato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con ordinanza del 15.3.2023 veniva assegnato alle parti termine di quindi giorni per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo per la mancata partecipazione della compagnia odierna convenuta, come da verbale depositato da parte attrice in data 20.4.2023.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. Ciò posto, si ritiene che la domanda attrice vada rigettata per i seguenti motivi.
In particolare, in materia di responsabilità contrattuale costituisce principio generale quello per cui chi agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass., sez. un. n.13533/2001).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Da ciò consegue che è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. Ord. n. 30656/2017; Cass.
n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
In altri termini, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta
4 all'assicurato/danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (cfr. Cass. n. 4426/1997).
Orbene, nel caso che qui ci occupa ha agito in giudizio al fine Parte_1 di ottenere l'indennizzo connesso al danno dallo stesso asseritamente riportato a seguito di una caduta accidentale occorsa in data 5.3.2020, verso le ore 16.00 circa, in Sora (FR).
Tale azione si fonda sulla polizza infortuni “Semplice con ” n. 750211519, CP_1 dallo stesso sottoscritta, che prevede la corresponsione di un indennizzo forfettario in caso di lesione che colpisca l'integrità fisica dell'assicurato (cfr. pag.
2 della polizza - all. 1 alla citazione).
Parte convenuta, pur non contestando la sottoscrizione della polizza in data
18.2.2020, ne censura l'operatività, ritenendo che la lamentata lesione del crociato non sia conseguenza dell'evento traumatico dedotto dall'attore (caduta del 5.3.2020), ma sia l'effetto di una condizione patologica preesistente rispetto sia alla stipula della polizza (18.2.2020) sia alla caduta (5.3.2020).
La convenuta eccepisce, dunque, l'inoperatività della polizza in quanto: a) l'evento e le lesioni dedotte in causa non avrebbero colpito l'integrità fisica dell'assicurato, in quanto già compromessa (deduce la convenuta che dall'esame diagnostico emerge una lesione “stabilizzata in fase cronica” e “alterazioni meniscali di tipo degenerativo” e non traumatico, e che l'assenza di “un edema spongioso nei capi ossei in esame” conferma che non può essersi verificato un evento traumatico
“dotato di idonea capacità lesiva di un crociato in precedenza integro”); b) l'evento e le lesioni rientrano nel c.d. periodo di carenza della polizza disciplinato dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione in base al quale “La garanzia è valida dalle ore 24,00 (...) dal 180° giorno successivo a quello di effetto della garanzia per eventi conseguenti a malattia che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione”
(all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta - pag. 38/55); c) l'art. 2, lettera a, delle condizioni generali di assicurazione dispone che “Relativamente a tutte le garanzie, l'assicurazione non è operante per eventi che siano conseguenza diretta di infortuni, malattie o stati patologici, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o
5 diagnosticati anteriormente alla sottoscrizione della proposta” (all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta - pag. 36/55).
A sostegno dell'inoperatività della polizza, la compagnia assicurativa ha prodotto perizia del proprio fiduciario (all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte delle puntuali e circostanziate deduzioni di parte convenuta sulla non operatività della polizza e sulla riconducibilità dell'infortunio ad una condizione patologica preesistente, parte attrice non ha offerto idonea prova dell'evento lesivo e della sussistenza del nesso causale tra evento e danno lamentato.
In proposito, occorre precisare che l'attore, sebbene abbia dedotto di aver deposito il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora del 7.3.2020 (all. 2), la cartella clinica dell'Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” - Istituto Figlie di
San MI (all. 3) e la documentazione relativa a spese mediche attestanti cure e cicli di FKT per la riabilitazione (all.4), ha depositato la sola cartella clinica (all.6 alla citazione e non all'allegato n. 3), contenendo gli allegati n. 2 e n. 4 rispettivamente “modulo richiesta indennizzo” e “comunicazione apertura sinistro” del 19.10.2020. Il verbale di Pronto Soccorso del 7.3.2020 è stato depositato solo dalla parte convenuta in allegato alla perizia del proprio fiduciario
(cfr. all.5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ad ogni modo, a prescindere da tale rilievo, la documentazione medica acquisita al giudizio non è di per sé idonea a dimostrare la riconducibilità eziologica della lesione fisica lamentata dall'attore alla dedotta caduca accidentale, quale evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa.
In particolare, si evidenzia che la documentazione medica e i referti ospedalieri non forniscono alcun elemento dal quale desumere che la lesione fisica riportata da sia stata cagionata dalla verificazione di una situazione di Parte_1 rischio coperto dalla polizza assicurativa per cui è causa. Tali atti si limitano ad attestare la lesione fisica lamentata dall'attore, senza tuttavia rappresentare la causa di tale lesione.
Pertanto, non appare possibile stabilire se la patologia in oggetto sia una lesione da trauma verificatasi nella situazione di rischio coperta dalla polizza assicurativa per cui è causa. Parte attrice, peraltro, si è limitata ad allegare la caduta senza formulare richieste istruttorie volte a dimostrare il dedotto evento-danno.
6 Alla luce delle argomentazioni svolte, si ritiene che l'istruttoria non abbia fornito elementi probatori idonei a comprovare che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte e che, quindi, rientri nel rischio coperto dalla polizza assicurativa dedotta in giudizio.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi invocando il principio di non contestazione.
Come, chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14562/2016; Cass. n.
3576/2013; Cass. n. 2174/2021), come nel caso di specie in cui deve escludersi che alla compagnia assicurativa convenuta fossero note le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava l'infortunio denunciato dall'attore.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'attore non abbia dimostrato che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno del quale si chiede il ristoro.
La domanda, quindi, va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione in omaggio al noto principio della ragione più liquida (Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
3. Le spese di lite del presente giudizio sostenute dal convenuto, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
4. La mancata partecipazione della compagnia assicurativa, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio comporta la condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8