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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 17958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17958 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 17620 del 2022, vertente tra
- ( , nato a [...] il [...], rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avv. Elettra Bianchi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Ciardo, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 26.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio AR con rito concordatario con la sig.ra in Roma in data 29.09.2001 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, atto N. 01578, Parte II, Serie A01), e dalla unione erano nati i figli (02/02/2002), prematuramente deceduto in data 18.03.2013, e Per_1 Per_2
(12/03/2005); con decreto n. cronol. 14295/2021 del 24/06/2021 (RG n. 64395/2020) il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: ognuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minore con collocamento presso il domicilio materno, la vendita della casa familiare e le Per_2 modalità di riparto del ricavato, un assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre ad ulteriori € 300 per spese di abbigliamento, nonché il pagamento delle intere spese mediche ed attività sportive, ripartendosi le restanti spese al 50% con la moglie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero confermate le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, aderendo alla domanda di divorzio, affido, CP_1 collocamento e frequentazione della figlia minore contestava tuttavia le ulteriori prospettazioni Per_2 formulate ex adverso, chiedendo di contro il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di
€ 700 mensili e l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia a € 1.000 mensili, avuto riguardo alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione della casa di attuale residenza
(sita in Roma, Via Archimede 139), con la conferma per il resto delle statuizioni separative (contributo paterno delle spese di abbigliamento della ragazza fino all'importo massimo mensile di €
300, delle spese mediche ed attività sportive della figlia ripartendosi al 50% le restanti spese Per_2 straordinarie).
All'udienza cartolare del 08.11.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione. Instaurata la fase istruttoria, il GI assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Con provvedimento del 21.06.2023 il giudice istruttore, ritenute le istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte generiche, in parte non contestate e in parte già documentalmente provate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il G.I. riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella afferente al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non essendoci questioni riguardanti l'affidamento e il collocamento Per_2 della stessa, nonché quella riguardante l'assegno divorzile richiesto da . Controparte_1
Va detto che il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, hanno una narrazione diversa ripercorrendo entrambi la storia matrimoniale e le ragioni della crisi dell'unione in maniera differente, come se la già intervenuta separazione non fosse stata metabolizzata. Certamente la morte del figlio di soli 11 anni, nella narrazione di entrambi e comprensibilmente, ha rappresentato uno spartiacque determinante della loro storia familiare. Il presente procedimento di divorzio, con domanda intervenuta dopo un tempo relativamente breve dalla intervenuta separazione consensuale, sembra aver portato le parti a rivivere le ragioni della crisi, che tuttavia non hanno rilevanza giuridica nel presente giudizio, atteso che la separazione è intervenuta consensualmente.
.
Contributo per il mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di (19 anni), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, convivente con la madre e studentessa universitaria.
Non vi sono statuizioni in tema di affido che riguardino la figlia, che, per la sua età, ha esigenze diverse e maggiori in termini di abbigliamento, sport, frequentazioni, interessi e svaghi rispetto a quando era adolescente e comunque rispetto all'epoca della separazione. Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili, oltre un ulteriore somma di
€ 300 per spese relative all'abbigliamento, il 100% delle spese mediche e sportive, oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. è un consulente finanziario titolare della società 3R Asset Management Srl AR unipersonale, della quale è socio unico, e della società Santa Severa 2022 Srl, per la costituzione della quale ha preso in mutuo una somma di € 450.000 e nella quale ha fatto confluire un immobile di sua proprietà. Oltre a ciò, è titolare della quota del 10% della azienda agricola di famiglia CP_2 della quota del 3% delle azioni (tipo B) della società EP European Holding, la quale è a sua volta proprietaria del 50% delle quote della società D.M. Europa proprietaria dell'ex Cinema Metropolitan in Roma. Il ricorrente è altresì titolare del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Roma, Via Pasubio n. 4 (210 mq), nonché del 33% dell'immobile sito in Roma, Via Muggia n. 7 (mq 170) ricevuto per donazione dal padre nel 2017; sostiene mensilmente un canone di locazione dell'immobile in cui vive dell'ammontare di € 1.450 (in Roma, Via Ciro Menotti 24) e € 300 di spese associative per l'iscrizione al Circolo sportivo Canottieri Aniene di cui è socio. La IG invece è avvocato, dichiarando un reddito annuo di circa € 14.169 per l'anno 2022 CP_1 e € 13.511 per l'anno 2021. Oltre a ciò, è proprietaria dei 2/7, iure successionis, di un immobile in Roma (76 mq), Via Flavia 77, nonché dei 2/7 delle quote nominali (pari a € 3.612) della società immobiliare Val di Fassa.
Risiede, unitamente alla figlia in un immobile in locazione in Via Archimede 139, per il quale Per_2 sostiene un canone mensile di € 1.700, oltre oneri condominiali (€ 180 al mese). La IG è CP_1 altresì titolare di una polizza vita Unit Linked della quale è beneficiaria la figlia (di cui si ignora Per_2
l'ammontare), di un deposito fondi per € 149.118, quale residuo della vendita della ex casa familiare;
ha stipulato una fideiussione bancaria (Banca Mediolanum) con garanzia 10 mensilità a garanzia del contratto di locazione dell'appartamento ove risiede, sostenendo i costi di € 480 mensili.
Avuto riguardo alla situazione complessiva di entrambe le parti e alla loro capacità reddituale e patrimoniale, all'età della figlia, maggiorenne, e alle sue accresciute necessità ed esigenze, evidenziato altresì che la madre provvede in via esclusiva alle sue spese abitative (canone di locazione della casa ove vive con la figlia), ritiene il Collegio che, fatti salvi i provvedimenti provvisori vigenti, il padre debba corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento della figlia di € 1000 Per_2 mensili, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra Tribunale di Roma e Foro del 17.12.2014.
Si prende atto della disponibilità del padre a corrispondere per intero le spese mediche e quelle sportive nonché le spese di abbigliamento e le ulteriori spese in conformità a quanto previsto negli accordi separativi ( pagamento integrale dell'abbigliamento (per un importo massimo mensile di euro 300,00 che il medesimo provvederà a rimborsare alla moglie a semplice richiesta della medesima, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa) nonché delle spese mediche ed attività sportive della figlia minore Il Sig. si impegna, limitatamente alla figlia minore a Per_2 AR Per_2 mantenere ferma la polizza sanitaria, attualmente in essere con la compagnia assicurativa
o altra equipollente provvedendo al pagamento integrale del relativo premio… CP_3 Il cane “F di proprietà del sig. rimane affidato in custodia alla sig.ra AR
. Il Sig. si obbliga a corrispondere il 50% del costo della pensione presso Controparte_1 AR la quale il cane verrà alloggiato durante le vacanze estive per un massimo di 15 giorni, salvo che il sig. non gli assicuri altra idonea sistemazione). AR
Quanto alle spese di istruzione della figlia, ritiene il Collegio, alla luce delle condizioni economiche delle parti e dell'aumento delle stesse (università privata della figlia), che debbano essere poste interamente a carico del padre, in modifica dei provvedimenti vigenti e ciò a decorrente dalla corrente annualità universitaria (2024-2025).
Le spese straordinarie residuali saranno divise tra i genitori a metà.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda di di vedersi riconosciuto un assegno divorzile d di € Controparte_1
700 mensili si osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n.
4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Come risulta dall'istruttoria complessivamente svolta, dalla documentazione economico patrimoniale versata in atti, la IG – come dalla stessa ribadito all'interno dei propri scritti difensivi – CP_1 ha sempre esercitato la professione di avvocato presso diversi studi legali. Invero, negli accordi conclusi in sede di separazione, ella aveva concordato con il marito che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento;
né appare convincente che la IG non si fosse avvenuta della iniquità delle condizioni concordate stante la sua elevata qualificazione professionale (avvocato) e l'essere persona avvenuta ed esperta nelle negoziazioni. Deve più logicamente ritenersi che, in sede di accordo di separazione, le parti avessero raggiunto un complessivo accordo che tacitava le istanze economiche della IG con il conferimento alla CP_1 stessa della gran parte delle somme derivanti dall'alienazione della casa coniugale (€ 600.000,00) e con la liberazione dal mutuo di elevato importo (€ 2.800 mensili a carico di entrambi al 50%). Ad oggi parte resistente può contare su disponibilità liquide, solo in parte specificate nel loro effettivo ammontare (in particolare si ignora l'importo della polizza vita e si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva è priva di attestazione da parte di un pubblico ufficiale, nonostante sarebbe stato onere della resistente produrla, in quanto richiedente l'assegno). La stessa, infatti, dopo aver alienato la casa familiare, avere estinto il mutuo gravante sulla casa stessa ed essersi ripartita con il sig. il AR residuo, ha deciso di prendere in locazione un immobile (in zona Parioli a Roma) ad un canone di locazione elevato di € 1.700, oltre spese (costo di circa € 2000 complessivi al mese) di molto superiore dall'importo mensile dalla stessa dichiarato come introito dalla sua attività lavorativa. Indice questo che rivela la capacità di far fronte ad un tenore di vita elevato.
Alla stregua della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti come al punto precedente dettagliata, in modo particolare della IG , il Collegio ritiene che nel caso di specie non CP_1 sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, non avendo quest'ultima offerto alcuna prova in grado di giustificarne la configurabilità né sotto il profilo assistenziale ( stante i beni mobili e mobili di cui è titolare e la capacità di produrre reddito in quanto avvocato) né sotto quello compensativo (del tutto sfornito di prova, tanto più che le parti avevano escluso anche l'assegno di mantenimento) Le ragioni sopra esposte impongono il rigetto della domanda della IG volta al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e a carico dell'ex coniuge
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17620/2022
R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide: - dispone, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, che il sig. corrisponda alla IG AR
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_2 autosufficiente, la somma di € 1000 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; prende atto della disponibilità del a provvedere alle ulteriori spese, come specificate in AR motivazione
- pone a carico di le spese straordinarie per la figlia come specificate in AR motivazione;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 17620 del 2022, vertente tra
- ( , nato a [...] il [...], rappresentato e AR C.F._1 difeso dall'avv. Elettra Bianchi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Ciardo, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 26.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio AR con rito concordatario con la sig.ra in Roma in data 29.09.2001 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, atto N. 01578, Parte II, Serie A01), e dalla unione erano nati i figli (02/02/2002), prematuramente deceduto in data 18.03.2013, e Per_1 Per_2
(12/03/2005); con decreto n. cronol. 14295/2021 del 24/06/2021 (RG n. 64395/2020) il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: ognuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minore con collocamento presso il domicilio materno, la vendita della casa familiare e le Per_2 modalità di riparto del ricavato, un assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre ad ulteriori € 300 per spese di abbigliamento, nonché il pagamento delle intere spese mediche ed attività sportive, ripartendosi le restanti spese al 50% con la moglie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero confermate le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, aderendo alla domanda di divorzio, affido, CP_1 collocamento e frequentazione della figlia minore contestava tuttavia le ulteriori prospettazioni Per_2 formulate ex adverso, chiedendo di contro il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di
€ 700 mensili e l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia a € 1.000 mensili, avuto riguardo alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione della casa di attuale residenza
(sita in Roma, Via Archimede 139), con la conferma per il resto delle statuizioni separative (contributo paterno delle spese di abbigliamento della ragazza fino all'importo massimo mensile di €
300, delle spese mediche ed attività sportive della figlia ripartendosi al 50% le restanti spese Per_2 straordinarie).
All'udienza cartolare del 08.11.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione. Instaurata la fase istruttoria, il GI assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Con provvedimento del 21.06.2023 il giudice istruttore, ritenute le istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte generiche, in parte non contestate e in parte già documentalmente provate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il G.I. riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella afferente al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non essendoci questioni riguardanti l'affidamento e il collocamento Per_2 della stessa, nonché quella riguardante l'assegno divorzile richiesto da . Controparte_1
Va detto che il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, hanno una narrazione diversa ripercorrendo entrambi la storia matrimoniale e le ragioni della crisi dell'unione in maniera differente, come se la già intervenuta separazione non fosse stata metabolizzata. Certamente la morte del figlio di soli 11 anni, nella narrazione di entrambi e comprensibilmente, ha rappresentato uno spartiacque determinante della loro storia familiare. Il presente procedimento di divorzio, con domanda intervenuta dopo un tempo relativamente breve dalla intervenuta separazione consensuale, sembra aver portato le parti a rivivere le ragioni della crisi, che tuttavia non hanno rilevanza giuridica nel presente giudizio, atteso che la separazione è intervenuta consensualmente.
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Contributo per il mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di (19 anni), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, convivente con la madre e studentessa universitaria.
Non vi sono statuizioni in tema di affido che riguardino la figlia, che, per la sua età, ha esigenze diverse e maggiori in termini di abbigliamento, sport, frequentazioni, interessi e svaghi rispetto a quando era adolescente e comunque rispetto all'epoca della separazione. Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili, oltre un ulteriore somma di
€ 300 per spese relative all'abbigliamento, il 100% delle spese mediche e sportive, oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. è un consulente finanziario titolare della società 3R Asset Management Srl AR unipersonale, della quale è socio unico, e della società Santa Severa 2022 Srl, per la costituzione della quale ha preso in mutuo una somma di € 450.000 e nella quale ha fatto confluire un immobile di sua proprietà. Oltre a ciò, è titolare della quota del 10% della azienda agricola di famiglia CP_2 della quota del 3% delle azioni (tipo B) della società EP European Holding, la quale è a sua volta proprietaria del 50% delle quote della società D.M. Europa proprietaria dell'ex Cinema Metropolitan in Roma. Il ricorrente è altresì titolare del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Roma, Via Pasubio n. 4 (210 mq), nonché del 33% dell'immobile sito in Roma, Via Muggia n. 7 (mq 170) ricevuto per donazione dal padre nel 2017; sostiene mensilmente un canone di locazione dell'immobile in cui vive dell'ammontare di € 1.450 (in Roma, Via Ciro Menotti 24) e € 300 di spese associative per l'iscrizione al Circolo sportivo Canottieri Aniene di cui è socio. La IG invece è avvocato, dichiarando un reddito annuo di circa € 14.169 per l'anno 2022 CP_1 e € 13.511 per l'anno 2021. Oltre a ciò, è proprietaria dei 2/7, iure successionis, di un immobile in Roma (76 mq), Via Flavia 77, nonché dei 2/7 delle quote nominali (pari a € 3.612) della società immobiliare Val di Fassa.
Risiede, unitamente alla figlia in un immobile in locazione in Via Archimede 139, per il quale Per_2 sostiene un canone mensile di € 1.700, oltre oneri condominiali (€ 180 al mese). La IG è CP_1 altresì titolare di una polizza vita Unit Linked della quale è beneficiaria la figlia (di cui si ignora Per_2
l'ammontare), di un deposito fondi per € 149.118, quale residuo della vendita della ex casa familiare;
ha stipulato una fideiussione bancaria (Banca Mediolanum) con garanzia 10 mensilità a garanzia del contratto di locazione dell'appartamento ove risiede, sostenendo i costi di € 480 mensili.
Avuto riguardo alla situazione complessiva di entrambe le parti e alla loro capacità reddituale e patrimoniale, all'età della figlia, maggiorenne, e alle sue accresciute necessità ed esigenze, evidenziato altresì che la madre provvede in via esclusiva alle sue spese abitative (canone di locazione della casa ove vive con la figlia), ritiene il Collegio che, fatti salvi i provvedimenti provvisori vigenti, il padre debba corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento della figlia di € 1000 Per_2 mensili, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole e quelli concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento come specificato nel protocollo di intesa tra Tribunale di Roma e Foro del 17.12.2014.
Si prende atto della disponibilità del padre a corrispondere per intero le spese mediche e quelle sportive nonché le spese di abbigliamento e le ulteriori spese in conformità a quanto previsto negli accordi separativi ( pagamento integrale dell'abbigliamento (per un importo massimo mensile di euro 300,00 che il medesimo provvederà a rimborsare alla moglie a semplice richiesta della medesima, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa) nonché delle spese mediche ed attività sportive della figlia minore Il Sig. si impegna, limitatamente alla figlia minore a Per_2 AR Per_2 mantenere ferma la polizza sanitaria, attualmente in essere con la compagnia assicurativa
o altra equipollente provvedendo al pagamento integrale del relativo premio… CP_3 Il cane “F di proprietà del sig. rimane affidato in custodia alla sig.ra AR
. Il Sig. si obbliga a corrispondere il 50% del costo della pensione presso Controparte_1 AR la quale il cane verrà alloggiato durante le vacanze estive per un massimo di 15 giorni, salvo che il sig. non gli assicuri altra idonea sistemazione). AR
Quanto alle spese di istruzione della figlia, ritiene il Collegio, alla luce delle condizioni economiche delle parti e dell'aumento delle stesse (università privata della figlia), che debbano essere poste interamente a carico del padre, in modifica dei provvedimenti vigenti e ciò a decorrente dalla corrente annualità universitaria (2024-2025).
Le spese straordinarie residuali saranno divise tra i genitori a metà.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda di di vedersi riconosciuto un assegno divorzile d di € Controparte_1
700 mensili si osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n.
4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Come risulta dall'istruttoria complessivamente svolta, dalla documentazione economico patrimoniale versata in atti, la IG – come dalla stessa ribadito all'interno dei propri scritti difensivi – CP_1 ha sempre esercitato la professione di avvocato presso diversi studi legali. Invero, negli accordi conclusi in sede di separazione, ella aveva concordato con il marito che ciascuno provvedesse autonomamente al proprio mantenimento;
né appare convincente che la IG non si fosse avvenuta della iniquità delle condizioni concordate stante la sua elevata qualificazione professionale (avvocato) e l'essere persona avvenuta ed esperta nelle negoziazioni. Deve più logicamente ritenersi che, in sede di accordo di separazione, le parti avessero raggiunto un complessivo accordo che tacitava le istanze economiche della IG con il conferimento alla CP_1 stessa della gran parte delle somme derivanti dall'alienazione della casa coniugale (€ 600.000,00) e con la liberazione dal mutuo di elevato importo (€ 2.800 mensili a carico di entrambi al 50%). Ad oggi parte resistente può contare su disponibilità liquide, solo in parte specificate nel loro effettivo ammontare (in particolare si ignora l'importo della polizza vita e si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva è priva di attestazione da parte di un pubblico ufficiale, nonostante sarebbe stato onere della resistente produrla, in quanto richiedente l'assegno). La stessa, infatti, dopo aver alienato la casa familiare, avere estinto il mutuo gravante sulla casa stessa ed essersi ripartita con il sig. il AR residuo, ha deciso di prendere in locazione un immobile (in zona Parioli a Roma) ad un canone di locazione elevato di € 1.700, oltre spese (costo di circa € 2000 complessivi al mese) di molto superiore dall'importo mensile dalla stessa dichiarato come introito dalla sua attività lavorativa. Indice questo che rivela la capacità di far fronte ad un tenore di vita elevato.
Alla stregua della situazione economico patrimoniale di entrambe le parti come al punto precedente dettagliata, in modo particolare della IG , il Collegio ritiene che nel caso di specie non CP_1 sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, non avendo quest'ultima offerto alcuna prova in grado di giustificarne la configurabilità né sotto il profilo assistenziale ( stante i beni mobili e mobili di cui è titolare e la capacità di produrre reddito in quanto avvocato) né sotto quello compensativo (del tutto sfornito di prova, tanto più che le parti avevano escluso anche l'assegno di mantenimento) Le ragioni sopra esposte impongono il rigetto della domanda della IG volta al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e a carico dell'ex coniuge
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17620/2022
R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide: - dispone, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, che il sig. corrisponda alla IG AR
per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_2 autosufficiente, la somma di € 1000 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; prende atto della disponibilità del a provvedere alle ulteriori spese, come specificate in AR motivazione
- pone a carico di le spese straordinarie per la figlia come specificate in AR motivazione;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi