CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12875/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 025885 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13341/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna invito di pagamento per insufficiente pagamento del contributo unificato, in relazione alla causa iscritta in data 04/12/2020 al
Ruolo Generale del Corte di Cassazione al n. 025885/2020, deducendo lillegittimità della pretesa tributaria.
Si costituisce in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A. la quale controdeduce l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 S.a.s. in liquidazione nel ricorso per Cassazione n. 013855/2024 ha presentato ricorso incidentale. Al momento del deposito del ricorso incidentale la ricorrente ha correttamente versato un contributo unificato pari ad euro 1036,00.
Al riguardo, si precisa che è dovuto il contributo unificato per il ricorso incidentale proposto in Cassazione
(anche se contenuto nel controricorso), trattandosi di un'impugnazione autonoma che quindi rientra tra gli atti introduttivi (DPR 115/2002, artt. 9 e 14).
L'ente impositore assume che, trattandosi di materia di competenza della Sez. Impresa, opera l'art 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto all'importo dovuto per le cause ordinarie e la società avrebbe dovuto versare il contributo raddoppiato di euro 2072,00. E' stato notificato pertanto l'invito al pagamento dell'importo di euro 1036,00 pari alla differenza tra il contributo unificato dovuto e quello effettivamente versato.
Tuttavia, si osserva che il raddoppio ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater si applica anche al ricorso incidentale solo se esso è stato rigettato integralmente, o dichiarato inammissibile o improcedibile. Se la Corte di cassazione invece accoglie il ricorso incidentale, rigettando quello principale, il raddoppio è dovuto dal proponente del ricorso principale (rigettato), non da chi ha proposto l'incidentale (accolto).
Tanto premesso, nel caso in disamina, in aggiunta alla suddette precisazioni, si osserva che nel dispositivo della sentenza, la Corte di cassazione ha disposto nei seguenti termini: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
Pertanto, il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato grava a carico della parte ricorrente principale e conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato. quanto alle spese di giudizio, eparte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
300, oltre cut e oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00, oltre cut e oneri di legge se dovuti.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025
Il Giudice
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12875/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 025885 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13341/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna invito di pagamento per insufficiente pagamento del contributo unificato, in relazione alla causa iscritta in data 04/12/2020 al
Ruolo Generale del Corte di Cassazione al n. 025885/2020, deducendo lillegittimità della pretesa tributaria.
Si costituisce in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A. la quale controdeduce l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 S.a.s. in liquidazione nel ricorso per Cassazione n. 013855/2024 ha presentato ricorso incidentale. Al momento del deposito del ricorso incidentale la ricorrente ha correttamente versato un contributo unificato pari ad euro 1036,00.
Al riguardo, si precisa che è dovuto il contributo unificato per il ricorso incidentale proposto in Cassazione
(anche se contenuto nel controricorso), trattandosi di un'impugnazione autonoma che quindi rientra tra gli atti introduttivi (DPR 115/2002, artt. 9 e 14).
L'ente impositore assume che, trattandosi di materia di competenza della Sez. Impresa, opera l'art 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, che prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto all'importo dovuto per le cause ordinarie e la società avrebbe dovuto versare il contributo raddoppiato di euro 2072,00. E' stato notificato pertanto l'invito al pagamento dell'importo di euro 1036,00 pari alla differenza tra il contributo unificato dovuto e quello effettivamente versato.
Tuttavia, si osserva che il raddoppio ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater si applica anche al ricorso incidentale solo se esso è stato rigettato integralmente, o dichiarato inammissibile o improcedibile. Se la Corte di cassazione invece accoglie il ricorso incidentale, rigettando quello principale, il raddoppio è dovuto dal proponente del ricorso principale (rigettato), non da chi ha proposto l'incidentale (accolto).
Tanto premesso, nel caso in disamina, in aggiunta alla suddette precisazioni, si osserva che nel dispositivo della sentenza, la Corte di cassazione ha disposto nei seguenti termini: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
Pertanto, il versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato grava a carico della parte ricorrente principale e conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato. quanto alle spese di giudizio, eparte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
300, oltre cut e oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00, oltre cut e oneri di legge se dovuti.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025
Il Giudice