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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1950/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ),elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA BENIGNO CRESPI 19 20159 MILANO presso lo studio dell'avv.
LACOLLA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PIEMONTE, 39 00187 ROMA presso lo studio dell'avv. DE PAOLI
DANIELA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare pagina 1 di 18 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza, avente n. 107/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Monza-
Sezione Terza Civile (RGN. 8134/2021) in data 27/12/2023 e pubblicata in data
16/01/2024, non notificata, dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto quanto segue:
a) - la nullità del pignoramento impugnato per nullità e/o irregolarità della notifica;
b) - la nullità del pignoramento a seguito della mancata e/o irregolare notifica delle sottese cartelle di pagamento e degli ulteriori atti prodromici, con conseguente annullamento delle cartelle contenenti i succitati ruoli;
c) - la nullità del pignoramento per violazione della norma di cui all'art 50 comma 2 del
DPR 602/73 e per omessa indicazione analitica del credito;
d) - la prescrizione del diritto da parte dell ad ottenere Controparte_1
il pagamento della complessiva somma di € 5.098.439,43, per il mancato versamento dell'IVA anno 1998 e 1999, oltre interessi e sanzioni pecuniarie, addizionale IRPEF, oltre interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno 1998, IRPEF per l'anno 1999, oltre interessi e sanzioni pecuniarie e, conseguentemente, annullare gli estratti di ruolo impugnati e le consequenziali cartelle emesse.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, e nello specifico si insiste sull'ammissione della prova per testi, nella persona del SI. , Viale Sicilia n. 31 Monza, sulle seguenti circostanze: Testimone_1
pagina 2 di 18 a) “Vero o meno è che a causa delle vicissitudini legate alla situazione debitoria e ad altre questioni di carattere patrimoniale i rapporti personali tra la SI.ra Parte_2
e il SI. si erano deteriorati”;
[...] Parte_1
b) “Vero o meno è che tra il sig. e la di lui madre vi erano rapporti di Persona_1
inimicizia”;
c) “Vero o meno è che la succitata situazione di contrasto si era creata già nel lontano anno 2009 e da tale data il SI. , si trasferì in altra sede, ossia a Monza in via Persona_1
Don Valentini n. 12”;
d) “Vero o meno è che dal lontano 2009 il SI. non ha mai intrattenuto Persona_1
rapporti di convivenza con la di lui madre, SI.ra ; Parte_2
e)” Vero o meno è che il SI. non ha mai intrattenuto nessun rapporto di Persona_1
coniugio e/o di convivenza con altre persone”.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
Si produce la seguente documentazione: 1) -copia sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 27/12/2023 n. 107/2024 ; 2) -fascicolo di parte del primo grado di giudizio.
Per : Controparte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, contrariis reiectis, respingere
l'appello di controparte, e, per l'effetto, confermare la sentenza n.107/2024 del
Tribunale Civile di Monza, con cui è stata respinta l'opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle nn. 06820040355074864000, 06820040356031148002,
06820050023699267000 e 06820050023774778001 e avverso il ppt
06820152540001079004.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 18 Con ricorso in opposizione ex artt. 615, 617 e/o art. 619 c.p.c. depositato in data
27/05/2021 introduceva, nei termini assegnati dal Parte_1
giudice dell'esecuzione a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, il giudizio di merito, convenendo per sentir Controparte_2
accertato, previa “sospensione dell'esecuzione del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 -bis dpr 602/1973”, la nullità del pignoramento impugnato per nullità e/o irregolarità della notifica, nonchè la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 5.098.439,43 portata dalle quattro cartelle esattoriali impugnate.
A sostegno del ricorso deduceva:
- l'illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata notifica dello stesso e degli atti prodromici in quanto la consegna effettiva dell'atto in data 26.03.2015, per errore dell'operatore postale, era stata effettuata alla madre ( familiare non Parte_2
convivente), residente in [...] ed in ogni caso in quanto non era stata notificata la raccomandata informativa;
- di essere, pertanto, venuto a conoscenza del pignoramento solo il 7 maggio 2021 a seguito di formale istanza inoltrata ad cui era seguito il rilascio degli estratti di CP_3
ruolo (cfr. pg.1 ricorso avanti g.e.);
- diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, la notifica doveva ritenersi inesistente perché effettuata a familiare non convivente (peraltro con la madre non intercorrevano buoni rapporti) con impossibilità di applicazione del principio del raggiungimento dello scopo stante anche il mancato invio della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) Dpr 600/1973; ne derivava che “il suddetto atto di pignoramento è giuridicamente inesistente, il vizio non è sanabile con la costituzione del debitore, e conseguentemente va dichiarata l'estinzione del processo esecutivo”;
pagina 4 di 18 - la mancata notifica ex art. 50, secondo comma, DPR n. 602/73 da parte di
[...]
con conseguente nullità/inammissibilità/improcedibilità dell'atto di CP_1
pignoramento per violazione di legge;
- l'illegittimità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle ed avvisi di addebito sottese allo stesso, da parte di ora, Controparte_4 Controparte_1
;
[...]
-la nullità del pignoramento per omessa indicazione analitica del credito, non essendone specificata la natura e le modalità di calcolo degli interessi, dei compensi di riscossione e delle sanzioni.
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato.
Sulla base di dette doglianze chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, deduceva e chiedeva in sintesi:
- di accertare la valida notifica degli atti presupposti al pignoramento presso terzi avvenuta in data 5/12/2014 e la validità della notifica dello stesso pignoramento avvenuta in data 26/03/2015, stante la rituale consegna al domicilio del debitore, sito in
Monza via Don Luigi Valentini, n. 12, di detti atti mediante consegna a mani di
“familiare convivente” come rinvenibile dalla relata di notifica e affermato anche dal giudice dell'esecuzione;
- di dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in quanto la procedura per pignoramento presso terzi, eseguito ai sensi dell'articolo 72 bis D.P.R. 602/1973, era estinta anni prima che l'opponente ne chiedesse la sospensione dell'efficacia e aveva, in ogni caso, esaurito la propria efficacia, per cui
l'azione giudiziaria esercitata insuscettibile di conferire al ricorrente qualsiasi utilità attuale e concreta; non era consentita la c.d. tutela anticipata, ossia senza attendere la pagina 5 di 18 notifica dell'atto riscossivo successivo in quanto anche prima dell'entrata in vigore del
D.L. № 146/2021 era esclusa l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in presenza di regolare notifica degli atti;
- di dichiarare l'intervenuta interruzione della prescrizione stante la corretta notifica degli avvisi di mora che comportavano l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, decennale, decorrente dal 26.03.2015.
Con sentenza n. 107/2024 pubblicata in data 16/01/2024, il Tribunale di Monza così statuiva:
“ dichiara inammissibile l'opposizione per difetto dell'interesse ad agire;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 12.500,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Nello specifico il Tribunale ha così osservato:
“ L''azione esperita dal a qualificata in termini di accertamento negativo Per_1
del credito, stante l'assenza attuale di iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno, essendo circostanza non contestata che la procedura per pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 si fosse già estinta prima che l'opponente ne chiedesse la sospensione dell'efficacia (cfr. quanto dichiarato da a cfr. pg.3 e 4 comparsa costitutiva), non avendo il concessionario, CP_3
a seguito della mancata esecuzione dell'obbligo, agito ex art. 543 c.p.c..
In forza della detta qualificazione si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione sia supportata di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973,
pagina 6 di 18 introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, applicabile anche ai giudizi in corso, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi i casi ex lege previsti.
Come si ricava dalla pronuncia delle su indicate Sezioni Unite, perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nel predetto elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021.
Ricorre nel caso in esame un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, nella specie mancanti, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione prescrizione del credito portato dalle cartelle.
Una diversa tesi implicherebbe oltre ad una inammissibile rimessione in termini del ricorrente che non ha opposto la cartella a suo tempo ritualmente notificata (come infra meglio esposto) anche una violazione di legge.
Il difetto di interesse ad agire si configura anche nel caso in cui le cartelle non fossero state regolarmente notificate in quanto le summenzionate Sezioni Unite hanno fissato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c. p.c.: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Avvertitamente, ha poi aggiunto la Corte: "18.- È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo
pagina 7 di 18 una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica".
Va per completezza osservato che anche prima della pronuncia delle su indicate Sezioni
Unite, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo era ritenuta inammissibile per carenza di interesse d'agire, vedasi Cass. Civ. 27799/2018, ma anche Cass. civ.
6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza
d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso
l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”. Analoghi principi sono stati espressi da
Cass n. 6034/2017.”.
Il Tribunale ha, comunque, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal erano stati ritualmente notificati sia l'avviso di pignoramento che le Per_1
cartelle, in quanto la notifica era avvenuta all'indirizzo di residenza dell'opponente a mani della madre dichiaratasi “familiare convivente” e che, in ogni caso, anche a voler condividere la tesi dell'opponente, circa la mancata notifica dei medesimi, l'istanza avrebbe dovuto essere rivolta alla Commissione tributaria.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
si è costituita che ha CP_3
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26 novembre 2024 il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 27 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 8 di 18 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, affidando il gravame a cinque motivi di Parte_1
censura.
Con il primo motivo, rubricato “illegittimità ed erronea qualificazione dell'azione proposta”, l'appellante precisa che la presente opposizione debba essere qualificata come accertamento negativo del credito, proposta per il tramite dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. con specifico riferimento all'intimazione di pagamento ed alle cartelle di pagamento in quanto mai notificate o notificate in maniera irregolare.
Con il secondo motivo, rubricato “eccezione di nullità della sentenza impugnata per
l'errores in procedendo e/o errores in iudicando commesso dal Tribunale di Monza-
Sezione Terza Civile, in relazione al riconoscimento della carenza di interesse dell'opponente ad agire ex art. 100 c.p.c.”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'odierno appellante per non aver dimostrato un concreto svantaggio come previsto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021.
Sostiene che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l'azione come una formale opposizione agli estratti di ruolo, anziché al pignoramento, ed abbia omesso di accertare se la procedura fosse o meno estinta con l'adempimento del terzo pignorato.
Ritiene, infatti, che tale accertamento fosse di fondamentale importanza, in quanto preordinato all'accertamento o meno dell'interesse ad agire.
Con il terzo motivo rubricato “eccezione di nullità della sentenza impugnata per
l'errores in iudicando nella parte in cui riconosce la validità e ritualità delle notifiche delle cartelle sottese e del pignoramento”, l'appellante critica la sentenza impugnata, evidenziando di essere residente in [...] e di non convivere con la pagina 9 di 18 madre che, invece, risiede in via Don Valentini n. 18. Si duole che il Tribunale non abbia ammesso le prove orali;
non abbia considerato che non vi era traccia delle notifiche e che, in ogni caso, trattandosi di notifiche a soggetto diverso dal destinatario, erano necessari ulteriori adempimenti, quali l'invio al destinatario di una seconda lettera raccomandata con la quale dar notizia di aver effettuato la notificazione dell'atto a una persona diversa.
Con il quarto motivo, rubricato “omessa pronuncia sulla illegittimità del pignoramento presso terzi per violazione di legge”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare che l'atto di pignoramento, a prescindere dalla irregolarità o meno della notifica, era stato eseguito ben oltre i termini di legge, ovverossia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, così violando quanto previsto dall'art. 50 comma 2 del DPR n. 602/1973.
Con il quinto motivo rubricato “illegittimità della sentenza per erronea pronuncia sulla prescrizione e omessa pronuncia sulla decadenza”, l'appellante critica la sentenza impugnata, rilevando che, per i crediti tributari, la prescrizione è quinquennale e che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del DPR 29 settembre
1973;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato DPR numero 600 del 1973;
- del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
pagina 10 di 18 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada condivisa la valutazione del
Tribunale, che ha ritenuto che l'azione esercitata dal è carente dell'interesse Per_1
previsto dall'art. 100 c.p.c.
Ed, infatti, la sua domanda è stata correttamente qualificata dal Tribunale in termini di accertamento negativo del credito “ stante l'assenza attuale di iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno, essendo circostanza non contestata che la procedura per pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973 si fosse già estinta prima che l'opponente ne chiedesse la sospensione dell'efficacia (cfr. quanto dichiarato da a cfr. pg.3 e 4 comparsa costitutiva), non CP_3
avendo il concessionario, a seguito della mancata esecuzione dell'obbligo, agito ex art.
543 c.p.c..”.
Sulla scorta di detta qualificazione che, peraltro, non è stata oggetto di censura, si imponeva e si impone la necessità di verificare se a fondamento dell'azione originaria ci fosse e ci sia ancor oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione, un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
Vale, in primis, brevemente riepilogare gli approdi giurisprudenziali più recenti in punto di cartelle esattoriali e di prescrizione della pretesa creditoria sottesa: 1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una inammissibile rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso,
pagina 11 di 18 possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire;
2) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via Controparte_1
amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che potrà essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); 3) laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalla Suprema
Corte, Sezioni Unite, n. 19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
pagina 12 di 18 Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude la necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, deve comunque dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, è astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre - esecutiva del concessionario, occorre in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire. Se manca la prova di suddetto svantaggio, la presentazione dell'istanza di sgravio non recepita dall' è valutabile Controparte_1
ai fini della compensazione delle spese. Per tutte le argomentazioni di cui ai punti sub 1,
2 e 3 v. Civ. n. 22946/2016 e n. 20618/2016; più di recente Cass. Civ. 27799/2018, ma anche civ. 6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti
(nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Analoghi principi sono stati espressi da
Cass n. 6034/2017 secondo cui “…difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la pagina 13 di 18 minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc.
Civ…”. Tale indirizzo va necessariamente raccordato con quello, più generale, che individua, quale elemento imprescindibile ma anche sufficiente ad integrare l'interesse ad agire in accertamento negativo, l'obiettiva incertezza in merito all'esistenza di un rapporto giuridico. Come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16262 del
2015, infatti “…l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice….”. Tale condivisibile principio risulta consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 2798/1982 secondo cui “Per la sussistenza dell'interesse ad agire, previsto dall'art. 100 c.p.c. come presupposto della domanda giudiziale, è sufficiente uno stato d'incertezza obiettiva circa l'esistenza della situazione giuridica della quale si chiede l'accertamento, positivo o negativo”).
Inoltre, con la sentenza n. 12893/2015 la Suprema Corte ha evidenziato come la rimozione di una situazione d'incertezza in merito all'esistenza di una situazione giuridica non costituisca un interesse di mero fatto, integrando, invece, la condizione di cui all'art. 100 c.p.c. chiarendo che “In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”.
Nell'ambito di tali coordinate pare essersi, da ultimo, collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, recante “
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
pagina 14 di 18 indifferibili”, con legge 215/2021, ha ribadito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Se, da un lato, tale norma non può dirsi certamente applicabile immediatamente ai giudizi di impugnazione in corso all'entrata in vigore della stessa, dall'altro, appare sintomatica di una voluntas legis volta a subordinare l'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento alla ricorrenza in capo al contribuente di un concreto ed attuale interesse ad agire, in assenza del quale, oggi in virtù della interpretazione giurisprudenziale domani del dato normativo, non sarà possibile avvalersi della tutela recuperatoria, laddove manchi una oggettiva, concreta ed attuale situazione pregiudizievole da allegarsi a cura del contribuente. Anche a voler tralasciare l'eccessiva restrizione della tutela giurisdizionale operata dal legislatore, nella misura in cui la predetta impugnativa è circoscritta ad ipotesi del tutto limitate e specifiche, come tali insuscettibili di essere estese in via analogica, lo ius superveniens appena descritto può essere richiamato a conferma della bontà dell'interpretazione secondo cui, nelle varie ipotesi astrattamente verificabili (e sopra elencate), chi intenda far valere un fatto estintivo successivo alla formazione della cartella di pagamento debba pur sempre allegare un pregiudizio concreto ed attuale. Se ricorre tale pregiudizio, è possibile desumere ed accertare che l'impugnativa sia diretta ad eliminare, mediante l'intervento giurisdizionale, una condizione d'incertezza sull' esistenza del debito del contribuente con riferimento al credito ancora iscritto a ruolo.
Da ultimo cfr. anche Cass. civ. 7353/2022 secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un pagina 15 di 18 interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
Si rileva, infine, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". (Cass. Civ. SS.UU., 06.09.2022, n. 26283).
La sentenza della Corte Suprema, quindi, chiarisce i dubbi che erano sorti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito in ordine alla portata e all'applicabilità ai giudizi pendenti della novella legislativa del 2021, chiarendo che la scelta operata dal legislatore, in ordine alla prevista inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo,
è condivisibile, oltre che costituzionalmente legittima, e che le nuove norme trovano applicazione anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Ne consegue che al fine di verificare se sussista interesse ad agire, occorre, indagare, caso per caso, se ricorra una qualsivoglia ulteriore circostanza che induca a ritenere l'attuale esistenza di tale condizione d'incertezza sull'esistenza del debito del contribuente con riferimento al credito ancora iscritto a ruolo.
Infatti, la circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio pagina 16 di 18 derivantegli, anche in via potenziale, dalla mancata cancellazione del debito dal ruolo. In caso contrario, deve reputarsi inesistente un reale interesse ad agire e dunque la domanda va dichiarata inammissibile.
Venendo al caso di specie, il non ha provato né tantomeno allegato i possibili Per_1
pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto, e la sentenza impugnata confermata, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere ad le spese di lite del presente grado. CP_3
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile- complessità media) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 10.313,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, €
1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato De Paoli Daniela, dichiaratasi antistataria.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 107/2024, Parte_1
pubblicata il 16/01/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano in Controparte_5
complessivi € 10.313,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per pagina 17 di 18 legge da distrarsi in favore dell'Avvocato De Paoli Daniela, dichiaratasi antistataria.
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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