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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Silvia Palamà, come da mandato C.F._2 in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 9/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Casarano (LE) il 09/01/2018;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: il 22/10/2017 e , il Per_1 Persona_2
30/10/2019;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
1 b) le figlie saranno affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi nel rispetto delle regole dell'affidamento condiviso e verranno collocate prevalentemente presso la madre con la quale vivranno in quella che fu la casa coniugale in via Alessandro
Manzioni n. 31 in Casarano. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Fin da ora i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e per il rilascio del passaporto;
c) la casa coniugale sita in Casarano in via Alessandro Manzoni, di proprietà del IG.
verrà assegnata alla IG.ra per rispondere alle eIGenze previste Pt_2 Pt_1 dall'art. 337 sexies c.c.. Tale assegnazione i coniugi stabiliscono che permanga in favore della IG.ra fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle Pt_1 figlie. Ovviamente ove dovessero cessare le ragioni che giustificano attualmente l'assegnazione della casa coniugale la stessa seguirà le normali regole sul diritto di proprietà. Le parti danno atto che per l'acquisto di quella che fu casa coniugale fu acceso nel 2020 un mutuo (della durata di 30 anni) presso Banca Monte Paschi di
Siena intestato a che sta provvedendo alla restituzione delle rate di Parte_2 mutuo per un importo mensile pari, attualmente, a circa 320,00 euro;
d) Il IG. verserà alla coniuge , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2 Pt_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie, l'importo di euro 600,00
(trecento per ogni figlia), al netto dell'AUU percepito, mediante accredito sul conto corrente [...] intestato alla IG.ra . Si Pt_1 precisa che l'importo complessivo percepito mensilmente a titolo di Assegno
Unico Universale ammonta ad euro 402,00 (euro 201,00 a figlia) e che l'importo di tale assegno verrà percepito al 50% tra i coniugi, come per legge.
Il IG. contribuirà alle spese per le utenze che servono la casa coniugale per Pt_2 una somma complessiva e fissa pari ad euro 40 ogni bimestre.
Saranno in capo ai coniugi, nella misura del 50%, le spese straordinarie, per la corretta individuazione delle quali i coniugi si riportano al Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Lecce, dalla Camera Minorile di Lecce e dall'Ordine degli
Avvocati di Lecce;
e) il padre eserciterà il diritto di visita delle minori:
- nei giorni di martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00;
2 - le minori, a fine settimana alternati, trascorreranno col padre dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo pranzo, pernotto incluso;
- il padre si impegnerà ad accompagnare le minori nei luoghi di svolgimento di attività extrascolastiche, secondo gli accordi assunti con la madre;
- per quanto riguarda le vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico sino al mese di agosto) le minori trascorreranno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi quando la ditta presso cui lavora il padre comunicherà il periodo di ferie.
Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, per il 2024 le minori trascorreranno le festività natalizie con la madre mentre il Capodanno e l'Epifania con il padre.
Pasqua 2025 sarà trascorsa con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre.
Il giorno del compleanno verrà trascorso con il genitore con cui è previsto che le bambine stiano nel giorno della settimana individuato dal piano genitoriale o da diverso accordo tra i genitori, fermo restando la possibilità per l'altro genitore di organizzare un'altra festa o di partecipare a quella già organizzata;
f) i coniugi si scambiano reciprocamente il riconoscimento di aver contribuito, in pari misura, a realizzare una dignitosa vita matrimoniale e reciprocamente riconoscono che i beni mobili all'interno di quella che fu la casa coniugale appartengono alla
Sig.ra (fatta eccezione per la cameretta delle bambine e il divano che Pt_1 appartengono al Sig. che li porterà con sé nel momento in cui libererà la Pt_2 casa coniugale;
g) nulla verrà previsto a titolo di mantenimento per alcuno dei coniugi in ragione del fatto che la IGnora è una giovane donna capace di procurarsi reddito, benché attualmente non occupata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in
3 contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contratto matrimonio in Casarano (Le), il 09/01/2018 (trascritto
[...] nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno 2018), alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 260 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Silvia Palamà, come da mandato C.F._2 in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 9/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Casarano (LE) il 09/01/2018;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: il 22/10/2017 e , il Per_1 Persona_2
30/10/2019;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
1 b) le figlie saranno affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi nel rispetto delle regole dell'affidamento condiviso e verranno collocate prevalentemente presso la madre con la quale vivranno in quella che fu la casa coniugale in via Alessandro
Manzioni n. 31 in Casarano. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Fin da ora i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e per il rilascio del passaporto;
c) la casa coniugale sita in Casarano in via Alessandro Manzoni, di proprietà del IG.
verrà assegnata alla IG.ra per rispondere alle eIGenze previste Pt_2 Pt_1 dall'art. 337 sexies c.c.. Tale assegnazione i coniugi stabiliscono che permanga in favore della IG.ra fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle Pt_1 figlie. Ovviamente ove dovessero cessare le ragioni che giustificano attualmente l'assegnazione della casa coniugale la stessa seguirà le normali regole sul diritto di proprietà. Le parti danno atto che per l'acquisto di quella che fu casa coniugale fu acceso nel 2020 un mutuo (della durata di 30 anni) presso Banca Monte Paschi di
Siena intestato a che sta provvedendo alla restituzione delle rate di Parte_2 mutuo per un importo mensile pari, attualmente, a circa 320,00 euro;
d) Il IG. verserà alla coniuge , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2 Pt_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie, l'importo di euro 600,00
(trecento per ogni figlia), al netto dell'AUU percepito, mediante accredito sul conto corrente [...] intestato alla IG.ra . Si Pt_1 precisa che l'importo complessivo percepito mensilmente a titolo di Assegno
Unico Universale ammonta ad euro 402,00 (euro 201,00 a figlia) e che l'importo di tale assegno verrà percepito al 50% tra i coniugi, come per legge.
Il IG. contribuirà alle spese per le utenze che servono la casa coniugale per Pt_2 una somma complessiva e fissa pari ad euro 40 ogni bimestre.
Saranno in capo ai coniugi, nella misura del 50%, le spese straordinarie, per la corretta individuazione delle quali i coniugi si riportano al Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Lecce, dalla Camera Minorile di Lecce e dall'Ordine degli
Avvocati di Lecce;
e) il padre eserciterà il diritto di visita delle minori:
- nei giorni di martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00;
2 - le minori, a fine settimana alternati, trascorreranno col padre dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo pranzo, pernotto incluso;
- il padre si impegnerà ad accompagnare le minori nei luoghi di svolgimento di attività extrascolastiche, secondo gli accordi assunti con la madre;
- per quanto riguarda le vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico sino al mese di agosto) le minori trascorreranno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi quando la ditta presso cui lavora il padre comunicherà il periodo di ferie.
Natale, Pasqua, festività e ponti infra-annuali verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. In particolare, per il 2024 le minori trascorreranno le festività natalizie con la madre mentre il Capodanno e l'Epifania con il padre.
Pasqua 2025 sarà trascorsa con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre.
Il giorno del compleanno verrà trascorso con il genitore con cui è previsto che le bambine stiano nel giorno della settimana individuato dal piano genitoriale o da diverso accordo tra i genitori, fermo restando la possibilità per l'altro genitore di organizzare un'altra festa o di partecipare a quella già organizzata;
f) i coniugi si scambiano reciprocamente il riconoscimento di aver contribuito, in pari misura, a realizzare una dignitosa vita matrimoniale e reciprocamente riconoscono che i beni mobili all'interno di quella che fu la casa coniugale appartengono alla
Sig.ra (fatta eccezione per la cameretta delle bambine e il divano che Pt_1 appartengono al Sig. che li porterà con sé nel momento in cui libererà la Pt_2 casa coniugale;
g) nulla verrà previsto a titolo di mantenimento per alcuno dei coniugi in ragione del fatto che la IGnora è una giovane donna capace di procurarsi reddito, benché attualmente non occupata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in
3 contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contratto matrimonio in Casarano (Le), il 09/01/2018 (trascritto
[...] nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1, parte I, anno 2018), alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 4/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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