CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ER EN, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 250/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T007609000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell'appello, chiede la integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente conferma dell'avviso di liquidazione. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava maggiore imposta dovuta a causa della revoca di agevolazione "prima casa" e relativa all'atto notarile di compravendita di porzioni di immobili situati nel comune di Lerici ed un appezzamento di terreno pertinenziale.
Per l'immobile oggetto della compravendita accatastato come magazzino erano in corso le pratiche dirette alla ristrutturazione e nuovo accatatamento come abitazione.
L'Ufficio rilevava che il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da categoria C/2 a categoria A/2 non era stato effettuato nel termine di tre anni dall'acquisto come previsto dall'art. 1 Nota II bis della
Tariffa parte prima del T.U. in materia di Imposta di registro approvato con DPA n. 131/86 e art. 10 D.lgs.
n. 347/90.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva : 1) errata e/o falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis mTariffa parte prima T.U. in materia di imposta di registro approvato con DPR n. 131/86 e art. 10 D.lgs.
347/90 per insussistenza della violazione contestata. Le norme emanate in seguito all'intervenuta emergenza sanitaria "Covid19" avrebbero disposto la sospensione di tutti i termini per la conservazione dell'agevolazione concessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che comntestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'avviso di liquidazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e condannva l'Ufficio alla restituzione delle somme già versate dalla contribuente e compensava le spese di causa.
Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate che avanza il seguente motivo di nullità : violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Nota II bis della Tariffa parte prima del T.U. in materia di imposta di registro approvato con DPR n. 131/86 e art. 76 comma 2 stesso DPR.
Si costituisce in giudizio la contribuente che contesta l'appello dell'Agenzia e ribadisce i motivi di nullità dell'avviso di liquidazione già avanzati in primo grado e accolti dai primi giudici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che non esiste una norma che preveda la decadenza dal beneficio fiscale "prima casa"nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso dell'immobile oltre tre anni dalla stipula del contratto di acquisto. Non vi é dubbio, poi, che la contribuente abbia attivato la procedura di cambio di destinazione d'uso dove successivamente ha trasferito la sua residenza.
Secondariamente appare fondata la tesi del contribuente sulla legittima applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per emergenza "Covid".
In effetti i termini sono rimasti sospesi dal 23/02/2020 al 31/12/2021 e poi sono stati ulteriormente prorogati sino al 30/12/2023.
L'atto di acquisto dell'immobile é avvenuto il 27/10/2018 e il cambio di destinazione é avvenuto il
13/12/2021. Quindi nei termini previsti dalle norme di sospensione "Covid".
Come l'Agenzia delle Entrate ha potuto usufruire ed ha usufruito della sospensione dei termini per l'emergenza Covid relativamente all'emissione degli accertamenti,ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, così appare legittimo che tali termini di sospensione debbano valere anche per i contribuenti.
Per quanto sopra l'appello deve essere respinto. Le spese possono essere compensate stante la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ER EN, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 250/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 277/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20181T007609000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 731/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell'appello, chiede la integrale riforma della sentenza impugnata e conseguente conferma dell'avviso di liquidazione. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava maggiore imposta dovuta a causa della revoca di agevolazione "prima casa" e relativa all'atto notarile di compravendita di porzioni di immobili situati nel comune di Lerici ed un appezzamento di terreno pertinenziale.
Per l'immobile oggetto della compravendita accatastato come magazzino erano in corso le pratiche dirette alla ristrutturazione e nuovo accatatamento come abitazione.
L'Ufficio rilevava che il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da categoria C/2 a categoria A/2 non era stato effettuato nel termine di tre anni dall'acquisto come previsto dall'art. 1 Nota II bis della
Tariffa parte prima del T.U. in materia di Imposta di registro approvato con DPA n. 131/86 e art. 10 D.lgs.
n. 347/90.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva : 1) errata e/o falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis mTariffa parte prima T.U. in materia di imposta di registro approvato con DPR n. 131/86 e art. 10 D.lgs.
347/90 per insussistenza della violazione contestata. Le norme emanate in seguito all'intervenuta emergenza sanitaria "Covid19" avrebbero disposto la sospensione di tutti i termini per la conservazione dell'agevolazione concessa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che comntestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità dell'avviso di liquidazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e condannva l'Ufficio alla restituzione delle somme già versate dalla contribuente e compensava le spese di causa.
Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate che avanza il seguente motivo di nullità : violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Nota II bis della Tariffa parte prima del T.U. in materia di imposta di registro approvato con DPR n. 131/86 e art. 76 comma 2 stesso DPR.
Si costituisce in giudizio la contribuente che contesta l'appello dell'Agenzia e ribadisce i motivi di nullità dell'avviso di liquidazione già avanzati in primo grado e accolti dai primi giudici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che non esiste una norma che preveda la decadenza dal beneficio fiscale "prima casa"nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso dell'immobile oltre tre anni dalla stipula del contratto di acquisto. Non vi é dubbio, poi, che la contribuente abbia attivato la procedura di cambio di destinazione d'uso dove successivamente ha trasferito la sua residenza.
Secondariamente appare fondata la tesi del contribuente sulla legittima applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per emergenza "Covid".
In effetti i termini sono rimasti sospesi dal 23/02/2020 al 31/12/2021 e poi sono stati ulteriormente prorogati sino al 30/12/2023.
L'atto di acquisto dell'immobile é avvenuto il 27/10/2018 e il cambio di destinazione é avvenuto il
13/12/2021. Quindi nei termini previsti dalle norme di sospensione "Covid".
Come l'Agenzia delle Entrate ha potuto usufruire ed ha usufruito della sospensione dei termini per l'emergenza Covid relativamente all'emissione degli accertamenti,ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/2020, così appare legittimo che tali termini di sospensione debbano valere anche per i contribuenti.
Per quanto sopra l'appello deve essere respinto. Le spese possono essere compensate stante la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.