Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 56
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Nota II bis della Tariffa parte prima del T.U. in materia di imposta di registro e art. 76 comma 2 stesso DPR

    La Corte rileva che non esiste una norma che preveda la decadenza dal beneficio fiscale per cambio di destinazione d'uso oltre i tre anni. Inoltre, ritiene fondata la tesi del contribuente sull'applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per emergenza Covid-19, dato che l'atto di acquisto è del 2018 e il cambio di destinazione è avvenuto nel 2021, rientrando quindi nei periodi di sospensione.

  • Accolto
    Insussistenza della violazione contestata e applicazione delle norme sulla sospensione dei termini per emergenza Covid-19

    La Corte ritiene che le norme sulla sospensione dei termini per emergenza Covid-19 siano legittimamente applicabili anche ai contribuenti, analogamente a quanto previsto per l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, il cambio di destinazione d'uso avvenuto nel 2021 rientra nei termini di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 56
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo