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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2432/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PERILLO ERNESTO ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
All'udienza del 5.6.25 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza della quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15
assunto il 18.12.2014 dall'istituto di vigilanza Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time,
[...]
con inquadramento, da ultimo, nel livello IV CCNL Istituti di Vigilanza
Privata , con la qualifica di operaio e mansioni di guardia particolare giurata
; che nel corso del rapporto di lavoro era stato assegnato allo svolgimento di diversi servizi di piantonamento fisso presso le utenze clienti della resistente e, da ultimo, presso le postazioni clienti Green Cube di , sita in CP_2
Milano in viale Richard, 5/A, Condominio "Visconti" di Cusago, Metro in
Cinisello Balsamo, in Milano, come risultava dagli ordini di CP_4
servizio allegati alle buste-paga e prodotti;
che il rapporto di lavoro tra le parti era cessato il 10.02.2020 per sue dimissioni;
che durante l'esecuzione del rapporto erano sorte tra le parti questioni in merito alla errata remunerazione di alcuni istituti contrattuali, tra cui l'illegittimo pagamento di quota-parte del lavoro straordinario prestato tramite l'istituto della "TRASFERTA" con conseguente danno contributivo;
che in particolare la resistente aveva adottato un errato ed illegittimo criterio di remunerazione del lavoro straordinario da lui prestato nei giorni ordinari di lavoro e nei giorni di riposo, perché non gli era stata riconosciuta, né remunerata, l'indennità economica prevista dall'art. 8 del Contratto
Integrativo Provinciale di Milano e
Monza Brianza della Vigilanza Privata siglato il 21 luglio 2010 del valore del 65% della quota giornaliera di retribuzione di cui all'art. 105 del CCNL di pagina 2 di 15 settore, né la maggiorazione prevista dall'art. 116 del CCNL di settore per le ore di lavoro straordinario pari, rispettivamente, al 30%, 40% o 35%;
che invece la resistente aveva indicato in busta-paga quota-parte del lavoro straordinario a titolo di "TRASFERTA" con conseguente danno contributivo;
che quindi da luglio 2016 fino alla cessazione del rapporto aveva ricevuto dalla datrice di lavoro un illegittimo pagamento del lavoro straordinario prestato, che era riportato negli ordini di servizio prodotti e firmati dal comandante o dei Servizi, funzione svolta da Persona_1
e successivamente da o dall'operatore di centrale, Parte_2 Per_2
tra cui la signora e consegnati a lui mensilmente;
Parte_3
che non era mai stato in trasferta;
che aveva effettuato numerosissime ore di lavoro straordinario, con picchi mensili di n. 130 ore / n. 137 ore;
che con questo sistema gli era stato cagionato anche un danno contributivo;
che la resistente aveva emesso la circolare "Linea guida per forfetizzazione
dei trattamenti dello straordinario e dell'indennità di trasferta" nella quale dava conto di avere adottato un sistema retributivo in contrasto con le norme vigenti emanate dagli Enti stessi, tra cui l' e l'Agenzia delle Entrate, CP_5
atteso che sulle somme erogate a titolo di trasferta non venivano pagate ne
"tasse", ossia l'IRPEF, ne i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali
; che a norma dell' art. 116 del ccnl di settore l'ora di lavoro straordinario andava remunerata con la percentuale del 30% e pari, da ultimo, ad Euro 9,76 lordi in luogo dell'importo di Euro 7,00 netto corrisposto dalla convenuta sotto la fittizia voce “Trasferta”; pagina 3 di 15 che le ore di lavoro straordinario da lui prestato si ricavavano matematicamente dividendo l'importo complessivo remunerato in ogni busta- paga a titolo di trasferta per l'importo orario forfettizzato di € 7,00 netti;
che la corretta remunerazione per lo straordinario ammontava ad euro
37.834,75, mentre egli aveva ricevuto euro 28.451,00 , con conseguente diritto a ricevere la differenza pari ad euro 9.383,21; che inoltre da luglio 2018 sino a gennaio 2020, la resistente aveva omesso di riconoscergli ed erogargli i “Tickets” ovvero i “buoni-pasto”, dovuti a norma del C.I.P. di settore all'art. 19; che egli aveva quindi diritto al riconoscimento da parte della convenuta di n.
358 buoni-pasto (di cui n. 156 buoni pasto relativi all'anno 2018, n. 179 buoni pasto relativi all'anno 2019 e n. 23 buoni pasto relativi al gennaio
2020) pari all'importo complessivo netto di Euro 1.893,82 (Euro 5,29 x n.
358 buoni-pasto dovuti e non corrisposti); che inoltre la resistente aveva calcolato e operato una errata trattenuta in busta-paga a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito delle sue dimissioni volontarie rassegnate il 10.02.2020;
che infatti aveva trattenuto la somma di Euro 1.205,21 pari a 21 giorni e calcolata con la paga giornaliera addirittura maggiorata delle incidenze delle mensilità aggiuntive, in luogo del minor importo dovuto a norma di contratto pari ad Euro 650,00, cun una differenza a suo favore di euro 555,21; che inoltre la resistente aveva omesso di corrispondergli il Premio di
Produzione relativo all'anno 2019 dovuto a norma del C.I.P. di settore che era pari ad euro 700,00;
pagina 4 di 15 che infine nel mese di febbraio 2020 la resistente aveva modificato il pagamento delle spettanze mensili dovute in buste-paga, passando dal sistema orario al sistema mensilizzato;
che nella busta-paga di febbraio 2020 la paga-base oraria passava dall'importo di € 7,51 al minor importo di € 7,39 a causa dell'errata contabilizzazione da parte della convenuta dello scatto di anzianita, che, a differenza degli altri istituti contrattuali, aveva erroneamente continuato a corrispondere nel valore orario di € 0,12 in luogo del corretto valore mensilizzato di € 21,13; che tale errore contabile aveva determinato la errata quantificazione di una retribuzione mensile di Euro 1.279,00 rispetto a quella effettivamente dovuta di Euro 1.300,01 , con diritto al pagamento della somma di euro 29,07 a titolo di differenze retributive.
Posto quanto sopra il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
a titolo di differenze retributive e/o a titolo risarcitorio, come da
[...]
conteggi in atti, per tutti i motivi sopra esposti l'importo di Euro 9.383,21
(Euro 37.834,75 – Euro 28.451,54) dovuto a fronte della differenza tra la corretta remunerazione a norma dell'art. 116 del ccnl di settore (Euro
37.834,75) del lavoro straordinario prestato dal ricorrente nel periodo di causa, dal luglio 2016 al 10.02.2020 ed il minor importo (Euro 28.451,54), pagina 5 di 15 che la convenuta gli ha corrisposto pagandoglielo come trasferta, per le causali sopra specificate e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo di Euro 9.383,21 per le causali sopra specificate o della diversa, maggiore o minore, somma, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Previa ogni piu opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento dei contributi assicurativi,
assistenziali e previdenziali sull' importo di Euro 28.451,54 quale illegittima remunerazione del lavoro straordinario prestato a titolo di trasferta e, per l'effetto, ORDINARE a di versare i Controparte_1
contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali dal mese di luglio 2016 al
10.02.2020 sulla somma di cui sopra o sulla diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
3) Previa ogni piu opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere ed a percepire da per il periodo dal mese di luglio 2018 fino Controparte_1
al mese di gennaio 2020, n. 358 buoni-pasto (di cui n. 156 buoni pasto relativi all'anno 2018, n. 179 buoni pasto relativi all'anno 2019 e n. 23 buoni pasto relativi al gennaio 2020) pari all'importo complessivo netto di Euro
1.893,82 (Euro 5,29 x n. 358 buoni-pasto dovuti e non corrisposti), per tutte pagina 6 di 15 le causali sopra specificate, come da prospetto analitico e conteggio in atti e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo complessivo netto di Euro 1.893,82 per le causali sopra specificate o della diversa, maggiore o minore, somma, che verra accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) previa ogni piu opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
l'importo di Euro 555,21 (pari a 8 giorni di retribuzione
[...]
illegittimamente trattenuti oltre i 13 giorni di calendario previsti dal ccnl di settore quale indennita' sostitutiva di preavviso), come da conteggi in atti, a titolo di differenze retributive derivanti dall'illegittima ed errata trattenuta in busta-paga febbraio 2020 dell'indennita sostitutiva di preavviso e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente dell'importo di Euro 555,21 per le causali sopra specificate o della diversa, maggiore o minore, somma, che verra accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) Previa ogni piu opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
a titolo di differenze retributive per omesso pagamento del Premio di
[...]
Produzione Anno 2019 dovuto a cessazione del rapporto di lavoro de quo l'importo complessivo lordo di Euro 700,00, come da conteggi in atti, per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE CP_1
pagina 7 di 15 al pagamento in favore del ricorrente del suddetto Controparte_1
importo lordo di Euro 700,00 per le causali sopra specificate, o della diversa,
maggiore o minore, somma che verra accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
6) Previa ogni piu opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE
E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da
[...]
a titolo di differenze retributive per la mancata Controparte_1
incidenza del maggior importo dovuto di Euro 21,13 a titolo di scatto di anzianità (in luogo dell'errato valore di Euro 0,12 a titolo di scatto di anzianita indicato nella busta-paga di febbraio 2020 in atti) sugli istituti contrattuali della 13.ma mensilita, della 14.ma mensilita, delle ferie non godute e dei permessi erogati a cessazione del rapporto di lavoro de quo con la busta-paga di febbraio 2020 prodotta in atti l'importo complessivo lordo di
Euro 29,07 (di cui Euro 1,75 a titolo di incidenze sulla 13.ma mensilita, Euro
12,26 a titolo di incidenze sulla 14.ma mensilita, Euro 11,49 a titolo di incidenze sulle ferie non godute ed Euro 3,57 a titolo di incidenze sui permessi), come da conteggio in atti e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
dell'importo lordo di Euro 29,07 per le causali sopra specificate o della diversa, maggiore o minore, somma, che verra accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
pagina 8 di 15 in ogni caso: condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
La resistente non si è costituita benchè regolarmente citata.
Preliminarmente si dà atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda avanzata sub 2) delle conclusioni .
Le altre domande avanzate dal ricorrente vanno partitamente esaminate.
1) Trasferta
Il ricorrente ha chiesto il pagamento della differenza tra la corretta remunerazione a norma dell'art. 116 del ccnl di settore (Euro 37.834,75) del lavoro straordinario da lui prestato dal luglio 2016 al 10.02.2020 ed il minor importo (Euro 28.451,54), che la convenuta gli aveva corrisposto indicandolo come trasferta,
La domanda è fondata .
Invero dalle buste paga risulta che il ricorrente percepiva mensilmente somme a titolo di “trasferta”, mentre non è emerso che egli effettuasse trasferte, né la resistente si è costituita al fine di provare il contrario.
Dagli ordini di servizio emerge poi che il ricorrente ha effettuato numerose ore di straordinario che non risultano retribuite come tali in busta paga .
pagina 9 di 15 E' evidente quindi che la resistente ha inteso retribuire tali ore mediante la voce “trasferta”, come del resto è confermato dalla circolare prodotta quale doc. 5, nella quale si legge :
“"Linea guida per forfetizzazione dei trattamenti dello straordinario e dell'indennità di trasferta", in cui si legge testualmente “… L'importo giornaliero può essere così determinato: quello delle ore lavorate oltre le
7,25 ore tra le ore 06.00 e le 22.00 oppure quello delle ore lavorate oltre le
7,25 ore notturne maggiorate tra le 22.00 e le 06.00 verranno retribuite con un importo pari ad € 7,00 nette riconosciute sotto forma di forfetizzazione e sotto la voce "trasferta” .
Tale criterio è palesemente illegittimo, in quanto in primo luogo ha causato un danno dal punto di vista contributivo al ricorrente, in secondo luogo ha fatto sì che la paga oraria che gli veniva riconosciuta per le ore di straordinario prestate fosse pari ad euro 7,00 anziché 9,76 , importo determinato secondo l'art. 116 del CCNL di settore, che dispone in tema di
“Maggiorazione per lavoro: Festivo–Straordinario”:
"Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art.
105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero
contrattuale – prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
b) 25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
pagina 10 di 15 c) 30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
e) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al
precedente art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto
non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.”
Stante tale ultimo inciso la pattuizione avente ad oggetto la forfettizzazione mediante trasferta deve essere sostituita dal disposto dell'art. 116, per cui al lavoratore spettava l'importo di euro 9,76 lordi ( data dall'aumento del 30 %) per ogni ora di straordinario prestata.
Quanto al numero delle ore di straordinario prestate, questo si evince in primo luogo dagli ordini di servizio prodotti e, ove mancanti ( per tutto il
2016), dividendo per 7 gli importi indicati come trasferta.
I conteggi sono stati correttamente effettuati sulla base dei principio di cui sopra delle buste paga e degli ordini di servizio e comunque la resistente non si è costituita al fine di contestarli.
Per completezza va detto che per il mese di ottobre del 2026, per il quale non sono stati prodotti né la busta paga né l'ordine di servizio, il ricorrente non ha esposto alcuna differenza. pagina 11 di 15 Pertanto , posto che la corretta remunerazione per lo straordinario ammontava ad euro 37.834,75, mentre il ricorrente ha ricevuto euro
28.451,00 , la resistente va condannata a pagare la differenza pari ad euro
9.383,21;
2) Buoni pasto
Il ricorrente ha rilevato poi che da luglio 2018 sino a gennaio 2020, la resistente aveva omesso di riconoscergli ed erogargli i “Tickets” ovvero i
“buoni-pasto”, dovuti a norma del C.I.P. di settore all'art. 19 .
Anche tale rilievo è fondato.
Invero l'articolo citato prevede che per ogni giorno di presenza sul lavoro debba essere corrisposto un buono pasto di euro 5,29.
Dall'esame delle buste paga non risulta che la voce de qua sia stata corrisposta.
Pertanto il ricorrente ha diritto al pagamento, da parte della resistente, 358 buoni-pasto (di cui 156 buoni pasto relativi all'anno 2018, 179 buoni pasto relativi all'anno 2019 e 23 buoni pasto relativi al gennaio 2020) pari all'importo complessivo netto di Euro 1.893,82 (Euro 5,29 x n. 358 buoni- pasto dovuti e non corrisposti) per un totale di euro 1.893,82 netti.
3) indennita' sostitutiva di preavviso il ricorrente ha lamentato poi che la resistente aveva calcolato e operato una errata trattenuta in busta-paga a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito delle sue dimissioni volontarie rassegnate il 10.02.2020. pagina 12 di 15 La doglianza è fondata.
Infatti dalla busta paga di febbraio 2020 risulta che la resistente ha trattenuto la somma di Euro 1.205,21 pari a 21 giorni e calcolata con la paga giornaliera addirittura maggiorata delle incidenze delle mensilità aggiuntive, mentre l'importo dovuto era pari ad euro 650,00.
A tale risultato si perviene considerando che per l'art. 139 CCNL, data l'anzianità e il livello del ricorrente, il preavviso era di 15 giorni, ridotti a 13 considerate le due giornate di riposo.
Pertanto la resistente va condannata al pagamento della differenza pari ad euro 555,21.
4) premio di produzione
Il ricorrente ha lamentato poi che la resistente non gli aveva corrisposto il premio di produzione maturato nel 2019.
La doglianza è fondata.
Tale istituto è previsto dal l'art. 20 del CIP del 2010 che ne stabilisce anche la misura e i requisiti per ottenerlo.
Nel caso di specie sussistono i requisiti per la corresponsione del premio, sia per la quota A, determinata in base alle assenze, che per la quota B, determinata in base alle giornate lavorate, come si desume dagli ordini di servizio e dalle buste paga prodotte.
Del resto la resistente non si è costituita al fine di provare il contrario.
Pertanto la resistente va condannata al pagamento della somma di euro
700,00 per tale voce.
pagina 13 di 15 5) scatti di anzianità
Infine il ricorrente ha evidenziato che nel mese di febbraio 2020 la resistente aveva modificato il pagamento delle spettanze mensili dovute in buste-paga,
passando dal sistema orario al sistema mensilizzato e che tuttavia nella busta-paga di febbraio 2020 la paga-base oraria passava dall'importo di €
7,51 al minor importo di € 7,39 a causa dell'errata contabilizzazione da parte della convenuta dello scatto di anzianità, che, a differenza degli altri istituti contrattuali, aveva erroneamente continuato a corrispondere nel valore orario di € 0,12 in luogo del corretto valore mensilizzato di € 21,13.
Il rilievo è corretto.
Poiché l'errore ha comportato che la retribuzione mensile fosse di euro
1.279,00 rispetto a quella effettivamente dovuta di euro 1.300,01 , la resistente va condannata al pagamento della differenza pari ad euro 20,07
con diritto al pagamento della somma di euro 29,07 a titolo di differenze retributive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sul ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
pagina 14 di 15 1) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive la complessiva somma di Euro 12.561,31 (di cui
Euro 9.383,21 a titolo di differenze retributive e/o a titolo risarcitorio dovuti a fronte della differenza tra la corretta remunerazione a norma dell'art. 116 del ccnl di settore del lavoro straordinario prestato nel periodo di causa ed il minor importo, che la convenuta gli ha corrisposto pagandoglielo con la voce “trasferta”, Euro 1.893,82 netti pari a n. 358 buoni-pasto mai erogati e relativi al periodo lavorato dal luglio 2018 al gennaio 2020, Euro 555,21 a titolo di differenze retributive derivanti dall'illegittima ed errata trattenuta in busta-paga del mese di febbraio 2020 dell'indennità sostitutiva di preavviso, Euro
700,00 a titolo di Premio di Produzione Anno 2019 ed Euro 29,07 a titolo di differenze retributive derivanti dall'incidenza del maggior importo dovuto di Euro 21,13 a titolo dello scatto di anzianità sugli istituti contrattuali della 13.ma mensilità, della 14.ma mensilità, delle ferie non godute e dei permessi erogati a cessazione del rapporto;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 15 di 15