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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6037 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nata nei PAESI BASSI il 01/08/1975 Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Vallarino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 03/09/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VALEGGIO SUL
MINCIO (VR) al Num. 44 - PARTE II - SERIE A - ANNO2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2. Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valeggio s/M (VR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando il minore si trova presso l'uno o l'altro genitore ed assumendo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo. Il minore verrà collocato, in via prevalente, presso la residenza della madre, nella casa familiare alla stessa assegnata in sede di separazione consensuale dei coniugi.
4. Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, Per_1
compatibilmente con gli impegni (scolastici e non) dello stesso e con l'obbligo di avviso alla IG.ra in ipotesi di impossibilità di esercizio di visita:
- due fine settimana al mese, in modo alternato, dal venerdì dalle ore 18,30 circa, quando la madre lo accompagnerà dal padre, sino al lunedì mattina quando il padre lo accompagnerà a scuola;
- tutti i lunedì e martedì dalle ore 18,30 circa, con pernottamento, quando la madre accompagnerà il minore dal padre, che lo accompagnerà il giorno successivo a scuola;
- le vacanze natalizie e pasquali del minore saranno trascorse, di anno in anno, con ciascun Per_1 genitore alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno, di modo tale che il minore trascorra tali festività un anno con la madre e un anno con il padre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, di modo tale che il minore trascorra tali festività un anno con la madre e un anno con il padre;
- ponti e ulteriori giorni di sospensione delle lezioni scolastiche andranno alternate, di anno in anno, tra entrambi i genitori;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno precisando che, la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore per uguale periodo di vacanza;
Per_1
5. La casa coniugale sita in Valeggio s/M (VR), vicolo della Fratellanza n.5, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Valeggio s/M (VR), Sezione NCT, Foglio 46, mapp n. 576, sub n.9, A/2, Cl 4,
n.3,5 vani, rendita catastale 226,00 euro e C/6, Foglio 46, Mapp. N. 576 sub n.37, cl.3, mq 17, rendita catast. 38,00 euro, resterà assegnata alla IG.ra , con arredi e corredi, perché continui ad Parte_2
abitarla, unitamente ai figli e . Per_2 Per_1
6. Il IG. e la IG.ra si faranno carico, in misura paritetica, del pagamento Parte_1 Parte_2
delle rate mensili di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra gli stessi, sita in Valeggio s/M (VR), vicolo della Fratellanza n.
5. Il IG. e la IG.ra Parte_1 Pt_2
sosterranno, in via paritetica, le spese condominiali straordinarie come per legge, mentre la IGnora
[...]
sosterrà il pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze.
7. Il IG. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento per entrambi i figli Parte_1
e , la somma, così come rivalutata in ragione degli indici ISTAT dal mese di settembre Per_2 Per_1
2024 al mese di febbraio 2025, di €.555,00 - €.277,50 per ogni figlio – oltre a rivalutazione ISTAT annuale
(calcolata solo in caso di indice positivo ed a decorrere dal mese di febbraio 2026) entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla IG.ra . Parte_2
8. i IG.ri e sosterranno, rispettivamante, nella misura del 50% le seguenti Parte_1 Parte_2
spese straordinarie in favore dei figli, e , come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Per_2 Per_1
Verona attualmente vigente, ovvero:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco, ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €.150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono un preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalla tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario.
V) Spese extra-scolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extra-scolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Nei soli casi di spese che richiedono il previo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui ai capoversi n.II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo) quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso, con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
I figli e saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%; le spese sostenute Per_2 Per_1
interamente dal singolo genitore saranno solo da questi detratte/dedotte, mentre quelle sostenute da entrambi in pari misura saranno dagli stessi detratte/dedotte nella misura del 50%; le ricevute di spesa dovranno essere intestate sempre ai figli e . Per_2 Per_1
9. Le parti, con l'adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni rapporto di tipo economico non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione o titolo.
10. I coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
11. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12. Spese legali compensate. CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di conIGlio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6037 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nata nei PAESI BASSI il 01/08/1975 Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Vallarino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 03/09/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VALEGGIO SUL
MINCIO (VR) al Num. 44 - PARTE II - SERIE A - ANNO2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2. Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valeggio s/M (VR), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando il minore si trova presso l'uno o l'altro genitore ed assumendo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo. Il minore verrà collocato, in via prevalente, presso la residenza della madre, nella casa familiare alla stessa assegnata in sede di separazione consensuale dei coniugi.
4. Il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, Per_1
compatibilmente con gli impegni (scolastici e non) dello stesso e con l'obbligo di avviso alla IG.ra in ipotesi di impossibilità di esercizio di visita:
- due fine settimana al mese, in modo alternato, dal venerdì dalle ore 18,30 circa, quando la madre lo accompagnerà dal padre, sino al lunedì mattina quando il padre lo accompagnerà a scuola;
- tutti i lunedì e martedì dalle ore 18,30 circa, con pernottamento, quando la madre accompagnerà il minore dal padre, che lo accompagnerà il giorno successivo a scuola;
- le vacanze natalizie e pasquali del minore saranno trascorse, di anno in anno, con ciascun Per_1 genitore alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno, di modo tale che il minore trascorra tali festività un anno con la madre e un anno con il padre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, di modo tale che il minore trascorra tali festività un anno con la madre e un anno con il padre;
- ponti e ulteriori giorni di sospensione delle lezioni scolastiche andranno alternate, di anno in anno, tra entrambi i genitori;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno precisando che, la madre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore per uguale periodo di vacanza;
Per_1
5. La casa coniugale sita in Valeggio s/M (VR), vicolo della Fratellanza n.5, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Valeggio s/M (VR), Sezione NCT, Foglio 46, mapp n. 576, sub n.9, A/2, Cl 4,
n.3,5 vani, rendita catastale 226,00 euro e C/6, Foglio 46, Mapp. N. 576 sub n.37, cl.3, mq 17, rendita catast. 38,00 euro, resterà assegnata alla IG.ra , con arredi e corredi, perché continui ad Parte_2
abitarla, unitamente ai figli e . Per_2 Per_1
6. Il IG. e la IG.ra si faranno carico, in misura paritetica, del pagamento Parte_1 Parte_2
delle rate mensili di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra gli stessi, sita in Valeggio s/M (VR), vicolo della Fratellanza n.
5. Il IG. e la IG.ra Parte_1 Pt_2
sosterranno, in via paritetica, le spese condominiali straordinarie come per legge, mentre la IGnora
[...]
sosterrà il pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze.
7. Il IG. si obbliga a corrispondere, a titolo di mantenimento per entrambi i figli Parte_1
e , la somma, così come rivalutata in ragione degli indici ISTAT dal mese di settembre Per_2 Per_1
2024 al mese di febbraio 2025, di €.555,00 - €.277,50 per ogni figlio – oltre a rivalutazione ISTAT annuale
(calcolata solo in caso di indice positivo ed a decorrere dal mese di febbraio 2026) entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario alla IG.ra . Parte_2
8. i IG.ri e sosterranno, rispettivamante, nella misura del 50% le seguenti Parte_1 Parte_2
spese straordinarie in favore dei figli, e , come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Per_2 Per_1
Verona attualmente vigente, ovvero:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco, ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €.150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono un preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalla tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario.
V) Spese extra-scolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €.1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extra-scolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Nei soli casi di spese che richiedono il previo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui ai capoversi n.II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo) quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal Giudice.
Il rimborso delle suddette spese al genitore che le avrà sostenute avverrà, previa richiesta di rimborso, con trasmissione delle relative pezze giustificative, entro la fine del mese successivo a quello in cui verrà trasmessa la richiesta corredata dalla documentazione. Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
I figli e saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%; le spese sostenute Per_2 Per_1
interamente dal singolo genitore saranno solo da questi detratte/dedotte, mentre quelle sostenute da entrambi in pari misura saranno dagli stessi detratte/dedotte nella misura del 50%; le ricevute di spesa dovranno essere intestate sempre ai figli e . Per_2 Per_1
9. Le parti, con l'adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, dichiarano di avere regolato e definito tra loro ogni rapporto di tipo economico non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione o titolo.
10. I coniugi prestano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore . Per_1
11. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
12. Spese legali compensate. CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di conIGlio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico