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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 548/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Alessandra Vindigni e Alessandro Vinci come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] sia in Controparte_1 C.F._1 proprio che nella qualità di genitore di (C.F. nato a Persona_1 C.F._2
Noto il 29.4.2005 e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
05/06/1998 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cultrera come da procura in atti;
APPELLATI
(C.F. nata a [...] il [...], nella qualità Controparte_3 CodiceFiscale_4 di erede di , elettivamente domiciliata in Catania via Papale, 26 presso lo Persona_2 studio dell'avv. Giuseppe Nastasi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Grande come da procura in atti;
(C.F. ) nata a Palagonia il [...] in [...] e CP_4 C.F._5 quale coerede dei genitori e , nata a [...] il [...], Controparte_2 Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola come da procura in atti;
1
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._6 Pt_3
(C.F. nata a [...] il [...] sia in proprio che quali
[...] C.F._7 coeredi dei genitori e rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 Persona_3
EL AR come da procura in atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
; Controparte_5
Controparte_6
;
[...]
Controparte_7
La causa, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. su richiesta di tutte le parti, previa precisazione delle conclusioni con note scritte trasmesse dai difensori entro il termine perentorio assegnato, è stata posta in decisione con provvedimento del 13.6.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.388/2022, pubblicata il 8.3.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accoglieva la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale avanzata da , sia in proprio che quale genitore di e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
e condannava l' , in solido con
[...] Parte_1 CP_3
quest'ultima nei limiti del valore dell'eredità relitta del defunto al
[...] Persona_2 pagamento delle somme per ciascuno indicate, oltre le spese del giudizio, mentre rigettava la domanda proposta dagli altri eredi di , compensando le spese di causa. Controparte_8
Con atto di citazione notificato il 19.4.2022, l' proponeva appello avverso la Pt_4 Pt_1 predetta sentenza e ne chiedeva l'integrale riforma.
Si costituivano per resistere al gravame e , quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 sia in proprio che quale genitore del minore , chiedendo la conferma della sentenza Persona_1 di primo grado.
Si costituiva e proponeva appello incidentale quale erede di Controparte_3 [...]
chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda Per_2 risarcitoria in favore della moglie e dei figli del defunto.
Si costituivano anche e , nonché separatamente , Parte_2 Parte_3 CP_4 tutte sia in proprio che quali eredi dei genitori defunti e e Controparte_2 Persona_3 proponevano appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte e rigettate in primo grado.
2 Restavano contumaci, sebbene regolarmente citati presso i difensori costituiti in primo grado, a mezzo posta certificata elettronica, regolarmente ricevuta, , Controparte_5 [...]
, e . CP_7 Controparte_6 CP_6
1) Con il 1° motivo l' assume il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di , quale genitore di , essendo divenuto Controparte_1 Controparte_2 maggiorenne il 5.6.2016.
1.1) Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso in cui il minore - costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante - raggiunga poi la maggiore età e tale evento non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., questo resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale essendo il mandato conferito dai genitori nell'interesse del minore e costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/07/2015, n.14518).
Nella fattispecie, sebbene sia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio Controparte_2 di primo grado, poichè tale evento non è stato dichiarato dal difensore, durante quel grado è rimasta la legittimazione attiva in capo al genitore, anche se il minore ha conseguito la maggiore età nel corso di quel grado di giudizio. Parte 2) Con il 2° motivo l' insiste nel proprio difetto di titolarità passiva in riferimento al rapporto dedotto in giudizio trattandosi di prestazione sanitaria erogata da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale quale medico di medicina generale che, presentando i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, è privo di controllo da parte dell'Azienda e di conseguenza non assume il rischio dell'attività del sanitario in convenzione.
2.1) Anche tale eccezione va rigettata.
Il tribunale correttamente ha citato un arresto della Suprema Corte del 2015 che ha ritenuto sussistente la titolarità passiva dell'azienda presso cui il medico di base era convenzionato trattandosi di ausiliario ex art.1228 c.c., costituendo strumento attraverso cui l'azienda sanitaria svolge i propri compiti.
Anche di recente la Suprema Corte (sez. III civile, 28/05/2024, n.14846) ha confermato il Parte predetto orientamento affermando che “l' è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.”
3) Con il 3° motivo l' impugna la decisione del Tribunale di Siracusa per Parte_6 avere rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno proposta da
3 , sia nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, sia in Controparte_1 proprio.
Nel primo caso in quanto la costituzione di parte civile nel processo penale era stata proposta solo in proprio per cui, trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale in tema di danno da lesione del rapporto parentale, poichè il primo atto interruttivo risaliva al
17.4.2015, a fronte dell'evento della morte del genitore verificatosi il 12.11.2005, era già maturata la prescrizione.
In proprio poiché il rapporto processuale in sede penale era cessato per morte del reo sicchè la costituzione di parte civile depositata il 16.5.2007 aveva interrotto la prescrizione che tuttavia era nuovamente maturata al 16.5.2012, perdendo efficacia gli atti processuali compiuti dopo tale data.
Inoltre irrilevante era il verbale di udienza del 30 maggio 2007, cui aveva fatto riferimento il tribunale, posto che la prescrizione può essere interrotta solo con gli atti indicati dall'art.2943 c.c.
3.1) Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione con la seguente motivazione
(pag.7) : “Con riguardo invece all'asserita prescrizione dei crediti risarcitori nella presente sede azionati, risulta agli atti che sia gli attori che i terzi intervenuti si sono costituiti quali parti civili nel processo penale intentato nei confronti del medico di base che visitò il defunto (si veda CP_2 il verbale dell'udienza del processo penale datata 30 maggio 2007): tale condotta, unitamente alle richieste di risarcimento del danno inoltrate alle parti convenute ed agli inviti ad aderire alla mediazione obbligatoria, ha interrotto la prescrizione con atto che produce gli effetti di cui all'art.
1310 c.c. nei confronti di tutti i creditori tenuti al risarcimento del danno in solido, quali risultano essere il defunto dott. – e, per esso, la moglie odierna convenuta che è subentrata in locum et Per_2 ius defuncti – e l' diretta responsabile dei danni cagionati Parte_1 al e ai di lui familiari sia pur per il tramite del terzo medico convenzionato con il Servizio CP_2
Sanitario Nazionale.”
3.2) Il motivo è infondato. Parte Va premesso che l'eccezione di prescrizione è stata proposta dall' nei soli riguardi di
, e , la prima moglie e gli altri due figli del Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 defunto . Controparte_8
Del pari va evidenziato come i predetti, ma anche gli altri familiari del defunto, hanno agito in giudizio per richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e quindi il risarcimento del danno iure proprio.
La domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dai prossimi congiunti della vittima nei confronti della struttura sanitaria non deriva da un rapporto contrattuale diretto tra i parenti della vittima e la struttura sanitaria.
4 Ne consegue che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”
(da Cass. civ. sez. 6, 26.7.2021, n. 21404).
Ora, considerato che il decesso di è avvenuto il 12.11.2005; che Controparte_8 CP_1
si è costituita parte civile nel procedimento penale ai danni del medico ,
[...] Persona_2 sia in proprio che quale genitore dei figli minori e , con atti di Controparte_2 Persona_1 costituzione depositati nel 2006; che la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha dichiarato estinto il reato per morte del reo, è stata emessa nel 2014; che il giudizio in sede civile per il risarcimento del danno è stato avviato nel 2015, il termine di prescrizione quinquennale, interrotto dalla costituzione di parte civile, è iniziato nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza di assoluzione e non era ancora decorso nel 2015.
Come statuito dai giudici di legittimità in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, fattispecie equiparabile a quella in esame, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2016, n.671).
Posto che l'effetto interruttivo nei confronti di un coobbligato in solido produce i suoi effetti anche nei riguardi di tutti gli altri coobbligati in solido, con la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di si è verificata l'interruzione della prescrizione anche nei Persona_2
Parte riguardi dell'
“Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale” (da Cassazione civile sez. III, 28/03/2025, n.8208).
5 4) Con il 4° motivo l' ha impugnato la decisione del tribunale che ha affermato Parte_1 che il decesso di fosse conseguenza della condotta inadempiente del sanitario Controparte_8 [...] per avere errato la diagnosi sia in data 8 novembre 2005, quando il paziente si recava Per_2 nell'ambulatorio del medico, sia il giorno 10 seguente, quando il predetto sanitario si era recato in visita al domicilio del paziente, errore che ne aveva causato la morte per l'omessa tempestiva somministrazione di antibiotici necessari a curare la rickettsiosi.
Assume la difesa dell'appellante come i consulenti tecnici nominati d'ufficio avevano erroneamente ritenuto che già alla visita del giorno 8 novembre 2005 il paziente presentasse i sintomi della rickettsiosi e che quindi fosse ascrivibile al sanitario la responsabilità per non avere riconosciuto la patologia, pur in presenza di segni evidenti.
Deduce ancora che non vi fossero prove in ordine alla sussistenza di indici idonei per valutare la presenza della malattia, in particolare l'esantema, essendo certamente presente la febbre, da sola insufficiente per la corretta diagnosi.
Inoltre, i consulenti d'ufficio avevano ritenuto che la responsabilità fosse ascrivibile al sanitario solo relativamente alla condotta tenuta il giorno 8, in quanto riguardo al giorno 10 gli stessi consulenti avevano evidenziato che a causa delle condizioni di salute compromesse la somministrazione delle corrette non cure avrebbe evitato l'exitus, per cui la condotta tenuta dal sanitario quel giorno era priva di rilevanza.
Inattendibile poi era la testimonianza resa da tale in quanto in contrasto con le risultanze Tes_1 dell'esame autoptico.
4.1) Anche l'appellante incidentale erede di , aderisce a tale Controparte_3 Persona_2 motivo di gravame evidenziando come il tribunale non aveva tenuto conto che entrambi i testi escussi, ovvero l'infermiere ed il medico dell'ospedale, avevano visto il paziente solo il giorno
10.11.2005 e quindi nulla potevano riferire per il giorno 8.
Inoltre, la sentenza penale di condanna di di primo grado non costituiva giudicato Persona_2 posto che il giudice d'appello aveva dichiarato estinto il reato per morte del reo, sicchè il giudice civile doveva interamente rivalutare il fatto utilizzando sia gli elementi di prova acquisiti in contraddittorio che quelli acquisiti in sede penale.
4.2) In sostanza, con entrambi gli appelli, si assume che fosse carente la prova che già in data 8 novembre 2005 si fosse manifestato l'esantema nel corpo di , circostanza che Controparte_8 assumono essere imprescindibile per ascrivere la responsabilità al sanitario in quanto, in presenza non solo della febbre ma anche dell'esantema, il medico di base avrebbe dovuto riconoscere o quanto meno sospettare la possibile contrazione della rickettsiosi e somministrare immediatamente
6 la cura adeguata, circostanze queste sul cui presupposto è stata dai consulenti di primo grado ascritta la responsabilità al sanitario per non avere diagnosticato la predetta patologia. Parte Assumono l' e che la presenza di esantema, ritenuto sussistente anche dal CP_3
Tribunale siracusano, non era emerso né dalla prova orale resa nel giudizio di primo grado, né da quella in sede penale giacché l'unico testimone che ne aveva dato conferma era la moglie del parte attrice dell'odierno giudizio risarcitorio. CP_2
4.3) Il collegio ha ritenuto necessario disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio con il mandato di
“accertare, sulla scorta di quanto risulti dalla documentazione in atti, se sussista il nesso di causalità secondo il criterio civilistico del "più probabile che non" tra il decesso di e la Controparte_8 condotta tenuta dal medico di base per non avere diagnosticato la patologia di Persona_2
OS da cui era affetto il paziente e che lo condurrà alla morte;
in particolare se possa stabilirsi che tale patologia poteva essere diagnostica dal predetto medico di base già in data
8.11.2005 allorchè il paziente insieme alla moglie si recò in visita presso lo studio del primo;
in caso positivo accertare se, qualora fosse stata somministrata la corretta terapia già da tale data, anche alla luce degli eventi come si sono susseguiti fino al decesso del paziente, è più probabile che non che il paziente sarebbe sopravvissuto;
accertare altresì se si possa giungere ad analoghe o a diverse conclusioni qualora il medico di base avesse diagnosticato tale patologia somministrando la corretta cura in data 10.11.2005 quando eseguì la visita domiciliare al predetto ”. Controparte_8
I consulenti hanno così risposto: “quando il Dott. prescrisse il farmaco, in data 8.11.2005, Per_2 tenendo conto dell'anamnesi raccolta presso unità operativa di malattie infettive, verosimilmente il paziente aveva da 1-2 giorni iperpiressia 38,5 °C ed esantema maculo-papuloso all'addome, agli arti superiori ed inferiori. Il Dott. incorse in errore nella prescrizione del farmaco non Per_2 accertando gli esantemi e non ponendosi il problema della diagnosi e prescrivendo il farmaco
. Va evidenziato che non poteva essere posta diagnosi di OS in quanto, come già CP_9 riportato, oltre ad un attento esame clinico sarebbero stati necessari analisi di laboratorio e valutazioni specialistiche che prevedono tempi di risposta non immediata. Come è noto, in caso di eruzione cutanea, è necessario il prelievo di un piccolo campione della pelle interessata per
l'analisi (biopsia) e una valutazione specialistica infettivologica. Si ritiene, inoltre, che gli elementi valutativi evidenziabili in occasione della prima visita, effettuata giorno 08.11.2005, non avessero segni clinici riconducibili ad infezione batterica certa e ancor meno, in base agli elementi anamnestici raccolti in tale occasione, di possibile sospetto di malattia bottonosa per l'assenza della lesione cutanea tipica della patologia in parola, non potendosi escludere una possibile altra malattia di origine virale. La sintomatologia riferita dal paziente appariva aspecifica, di lieve o modesta entità tanto da consentire le normali attività quotidiane e lavorative, come evidenziato
7 nelle varie precedenti attività processuali. Quando lo stesso medico, in data 10.11.2005, alle ore
13:20 eseguì la visita domiciliare al paziente , in quell'occasione a fronte di segni Controparte_8 ancora aspecifici, prescrisse flebo con una “soluzione glucosata”, Rifacol, Levobren e Rition. Va osservato che il Sig. in data 10.11.2005 alle ore 17.50 accedeva al P.S. Controparte_8 dell'Ospedale di Noto deambulante, cosciente, T 36°C, PA 100/60 e posta diagnosi di “Sospetta
OS, esantema, artralgia, crisi convulsive” con accesso venoso Ringer Lattato, Flebocortid
1 g, veniva dimesso e trasferito presso l'ospedale ER I di , dove, alle ore 20:30, era Pt_1 preso in carico dalla Dott.ssa della Divisione Malattie Infettive dell Per_4 Controparte_10
Anche in quell'occasione fu posta diagnosi di sospetta Rickettiosi in paziente in CID. Dalla cartella clinica della Divisione di Anestesia e Rianimazione dell' ER I” di , si riporta: CP_11 Pt_1
Alle ore 23.30 era ricoverato presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione dell' ER CP_11
I” di e il paziente era assistito durante l'evoluzione del quadro clinico fino al decesso. Pt_1
Pertanto, il medico Dott. in data 10.11.2005, anche se non aveva gli elementi per porre Per_2 diagnosi di certezza di OS, avrebbe dovuto indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera per il dovuto approfondimento diagnostico, piuttosto che trattarlo al domicilio. I consulenti ritengono, quindi che la diagnosi era difficile da porre sia l'8.11.2005, in una fase della patologia iniziata da 1-2 giorni, che in occasione della visita domiciliare del 10.11.2005. Si è trattato di una forma inizialmente subdola con successiva evoluzione acuta che ha reso vani i tentativi dei sanitari di evitare il decesso. Il decesso di è avvenuto in data Controparte_8
12.11.2005, alle ore 19.05, per Sindrome da disfunzione multiorgano in pz con sospetta
OS, nonostante fosse in atto il trattamento per la OS e l'assistenza rianimatoria massimale.
Considerato che
l'8.11.2005 il sanitario non aveva elementi che imponevano il ricovero ospedaliero, non riteniamo che il suo comportamento abbia avuto un ruolo nell'evoluzione della patologia. In occasione della visita domiciliare, alle 13:20 del 10.11.2005, l'operato del sanitario non è stato corretto ed adeguato e il paziente è stato lasciato al proprio domicilio con terapia non idonea. Nel pomeriggio, alle ore 17:50, i famigliari diligentemente hanno fatto giungere il paziente al P.S. dell'Ospedale di Noto dove è stato posta immediatamente la diagnosi di sospetta rickettsiosi. Al comportamento professionale inadeguato del Dott. si addebita un ritardo Per_2 colposo di circa 4 ore nell'inizio dell'iter diagnostico-terapeutico adeguato. Appare più probabile che non che, qualora il medico fosse stato diligente e avesse inviato il paziente in ambiente ospedaliero il 10.11.2005, anticipando di circa 4 ore il corretto iter diagnostico e terapeutico, il decesso del paziente non sarebbe stato comunque evitato.”
4.4) Le conclusioni del collegio peritale non sono a parare del collegio condivisibili.
8 Infatti i consulenti, dapprima hanno evidenziato che la mattina del giorno 8 novembre quando il si recò dal medico di base presentava da 1-2 giorni iperpiressia a 38,5 °C e soprattutto CP_2 esantema maculo-papuloso all'addome, agli arti superiori ed inferiori, di conseguenza il dott. Per_2 non eseguì “un'attenta valutazione clinica e senza porre alcuna diagnosi” si limitò a prescrivere il farmaco commerciale . CP_9
Dopo tale premessa hanno però escluso la responsabilità colposa del sanitario in quanto il medico di base non avrebbe potuto eseguire la diagnosi di OS perchè “sarebbe stato necessario oltre ad un attento esame clinico, analisi di laboratorio, biopsia e valutazione infettivologica e ricerca di anticorpi che prevedono tempi di risposta non immediata.”
Tale conclusione, come già ben evidenziato dal consulente di parte dott. , non tiene Persona_5 conto che, secondo la circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia dell'8 giugno 2000, la
Regione Sicilia era segnalata come zona in Italia più esposta alla malattia da rickettsiosi nel periodo giugno-ottobre, con un tasso di incidenza regionale del 14.1%, peraltro maggiore nella zona di
, ove viveva il defunto;
inoltre la patologia aveva un decorso generalmente benigno con una Pt_1 percentuale di forme più gravi pari al 10% sul totale dei casi;
ancora la sintomatologia è caratterizzata da febbre, esantema maculo papuloso, presenti nel , con la conseguenza che CP_2 data la difficoltà e la tempistica necessaria per l'esecuzione routinaria dei relativi test diagnostici di laboratorio, “la diagnosi della rickettsiosi rimane eminentemente clinica secondo un algoritmo diagnostico per cui un caso è sospetto in presenza di febbre + esantema tipico (in periodo epidemico), diventa clinico in presenza di febbre + esantema tipico + tache noire e/o anamnesi di puntura di zecca, diventa infine un caso confermato in presenza di febbre + esantema tipico o tache noire o anamnesi di puntura di zecca confermato dagli esami di laboratorio.”
Emerge dalla cartella clinica redatta il 10 novembre 2005, quando venne trasportato Controparte_8 dall'ospedale di Noto al reparto di malattie infettive dell'ospedale di , ove vi giunse Pt_1 deambulante e cosciente, nella raccolta dell'anamnesi da parte del medico di turno, il predetto riferisce di avere febbre e macchie sul corpo già dal giorno 8 novembre.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del ricovero non vi è motivo di dubitare essendo inverosimile che un soggetto che si rechi in ospedale per essere curato possa riferire dati non veritieri che anziché consentire ai sanitari di capire la causa delle sofferenze da cui è affetto e quindi di somministrare la giusta terapia, li induca in errore indicando dati non veritieri.
Quindi, quando il , in data 08.11.2005, si recò presso lo studio del suo medico di base, CP_2 manifestava sia esantema che febbre, come emerge dalla cartella clinica del 10.11.2005 redatta al momento del ricovero presso l'ospedale di ove il paziente era stato trasferito dall'ospedale Pt_1
9 di Noto a causa della sospettata presenza della malattia infettiva, non essendovi invece evidenza che avesse riferito anche di una puntura di insetto.
4.5) In ogni caso anche ad ammettere l'assenza delle macchie al momento della visita del giorno 8 novembre, ritiene il collegio che sussista comunque la prova della condotta negligente in capo al sanitario per avere omesso alcuna diagnosi a fronte dello stato di salute lamentato dal paziente.
Infatti, anche a voler ritenere che non vi fossero le condizioni per diagnosticare la rickettsiosi, Parte ammettendo come assumono l' di e l'erede del sanitario che non vi fosse certezza Pt_1 sulla presenza dell'esantema il giorno 8 novembre, pur emergendo il dato dalla cartella clinica e sebbene tale attestazione si basi sul racconto del paziente stesso che era ancora vigile e deambulante o comunque di quello di un familiare, apparendo inverosimile che in tale occasione vengano forniti ai sanitari dati non veritieri essendo questi indispensabili per orientare i medici dell'ospedale che avevano preso in cura il paziente ad una corretta diagnosi e conseguentemente ad una corretta terapia, in ogni caso anche seguendo tale ipotesi, in presenza della febbre e del malessere manifestato dal paziente, il medico di base il giorno 8 novembre non si curava di eseguire alcuna diagnosi limitandosi a prescrivere il farmaco , come emerge dalla prescrizione del CP_9 sanitario di quel giorno, priva di diagnosi.
Appare al collegio che tale condotta colposamente omissiva non possa andare esente da responsabilità.
Sebbene i consulenti dell'ufficio abbiano affermato che solo la condotta tenuta dal sanitario il giorno 10 seguente sarebbe stata negligente in quanto recatosi a domicilio del paziente pur - a loro dire – ancora non potendo diagnosticare la OS, avrebbe dovuto indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera per un approfondimento diagnostico, piuttosto che trattare a domicilio il paziente senza ancora una diagnosi e prescrivendo flebo con una “soluzione glucosata”,
Rifacol, Levobren e Rition.
Ed allora non si comprende perché tale condotta non doveva essere tenuta anche due giorni prima visto che a fronte dei sintomi presentati dal paziente il medico di base non era stato in grado di porre alcuna diagnosi, come il successivo giorno 10.
Di conseguenza la condotta del sanitario non è esente da colpa nemmeno per il giorno 8 novembre quando per la prima volta vide il paziente a causa dell'omessa diagnosi.
4.6) Si rende allora necessario accertare se, qualora al paziente fosse stato prescritto dal sanitario di ricorrere alle cure dell'ospedale in data 8 novembre perché venisse eseguita la diagnosi della patologia da cui era affetto e quindi fosse stata iniziata la corretta terapia antibiotica per la rickettsiosi, è più probabile che non che si sarebbe salvato considerato tuttavia che Controparte_8
è emerso in atti come la patologia contratta fosse stata particolarmente aggressiva.
10 Per questa ragione sono stati richiamati i consulenti dell'ufficio per rispondere al seguente quesito:
“Dicano i consulenti, qualora il sanitario, non essendo stato in grado di porre alcuna diagnosi il giorno 8.11.2005, avesse indirizzato il paziente in ospedale, somministrata la cura per la rickettsiosi fin dal giorno 8 novembre, può affermarsi, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o
"del più probabile che non” che il predetto si sarebbe salvato, tenuto conto sia che la malattia era stata contratta in forma severa sia e del tasso di mortalità della rickettsiosi”
I consulenti hanno così risposto: “In riferimento al quesito formulato dalla Corte mirato ad accertare se, qualora il dott. non essendo stato in grado di porre alcuna Persona_2 diagnosi il giorno 8.11.2005, avesse indirizzato il paziente in ospedale, e fosse stata somministrata terapia per il trattamento della rickettsiosi fin dal giorno 8 novembre, il paziente si sarebbe salvato,
i consulenti osservano quanto segue. Avuto riguardo al dato pacifico che si trattava di malattia in forma severa e che il decesso di è avvenuto in data 12.11.2005, alle ore 19.05 Controparte_8
(dopo 4 giorni rispetto alla data indicata del 8.11.2005), per Sindrome da disfunzione multiorgano in pz con sospetta OS, nonostante fosse in atto a partire dal 10.11.2005 il trattamento per la OS e fosse sottoposto ad assistenza rianimatoria massimale;
avuto riguardo al grado di mortalità riportata in letteratura;
secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che, se il trattamento fosse stato iniziato a partire dall'8.11.2005 (quindi circa 48 ore prima di quanto effettivamente iniziato) il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto la terapia sarebbe stata iniziata in una fase più precoce della malattia. I CC.TT.U. fanno rilevare che il paziente non ha risposto alla terapia messa in atto a partire dal 10.11.2005 e ciò non consente di affermare se e con che grado di probabilità si sarebbe potuto evitare il decesso.”
Emerge dalla risposta del collegio di medici che la somministrazione di idonea terapia fin dal
8.11.2005 avrebbe comportato per il paziente maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto iniziando la terapia in una fase più precoce - dicono i consulenti circa 48 ore prima di quanto effettivamente iniziata, ma in verità si tratta di circa 55 ore prima - il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza.
Deve infatti considerarsi che già il medico legale nominato dal P.M. nel procedimento penale a carico di coadiuvato da uno specialista infettivologo, ha affermato: “La Persona_2
OS è una patologia nell'ambito della quale più precoce è l'inizio della terapia, maggiori sono le possibilità di guarigione. I casi mortali sono comunque, rari e di solito riguardano soggetti anziani, defedati o affetti da patologie del ricambio. Nelle forme più gravi della malattia si verifica un interessamento multiorgano con turbe neurologiche (convulsioni), insufficienza renale acuta e shock come verificatosi nel caso di . Per tale motivo, la diagnosi della OS deve CP_8 essere clinica e, sulla base del sospetto clinico va attuata una pronta terapia (tetracicline,
11 cloroamfenicolo, chemicetina, doxiciclina), poiché – come già detto – il dato sierologico (che dà la diagnosi di certezza), diviene positivo in una fase della malattia troppo avanzata per consentire una terapia efficace. Risulta evidente, quindi, che l'atteggiamento terapeutico del medico di famiglia è stato inidoneo. A tale proposito desideriamo evidenziare che, come si rileva dalla Circolare sopra citata, tutti i 4 casi mortali osservati nel 1999 sono giunti all'osservazione medica con notevolissimo ritardo. Pertanto, è verosimile che la pronta instaurazione di una idonea terapia, avrebbe potuto cambiare il verificarsi degli eventi che hanno portato all'exitus. Va comunque fatto rilevare che la forma che ha portato all'exitus il è stata estremamente grave: l'esordio CP_8 della malattia (5.11) e l'exitus (12.11) si sono verificati nell'arco temporale di circa 8 giorni.
Pertanto, non può escludersi che, anche qualora fosse stata instaurata una idonea terapia, la malattia sarebbe stata mortale”.
E' utile anche richiamare quanto esposto dai consulenti dell'ufficio nominati in primo grado i quali, confrontando i dati scientifici sull'argomento, hanno accertato che “nelle forme più gravi di rickettsiosi si verifica il decesso nel 20% dei casi non sottoposti a terapia e nel 5% dei casi sottoposti a terapia”.
4.7) Ora, a fronte della condotta negligente del sanitario per omessa diagnosi, va ritenuta esistente anche la prova del nesso di causalità fra la suddetta negligenza e l'evento morte avvenuto il 12 novembre successivo per la rickettsiosi contratta dal a causa del ritardo di oltre 55 ore nella CP_2 somministrazione della terapia antibiotica, in quanto se il trattamento fosse stato iniziato a partire dall'8.11.2005 il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto la terapia sarebbe stata iniziata in una fase più precoce della malattia.
In proposito, va richiamato il principio espresso dal diritto vivente nel caso di condotta colposa del sanitario per imperizia e la mancata prova del nesso di causalità da parte del danneggiato che l'evento derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato: “la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova (Cass., 31/03/2016, n. 6209, Cass., 21/11/2017, n. 27561, Cass., 20/11/2020, n. 26428); questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente
12 idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel "deficit" rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale” (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34427).
Ne consegue che l'omissione colposa del sanitario per non avere eseguito alcuna diagnosi è astrattamente idonea a causare il pregiudizio patito da che lo condusse al decesso e Controparte_8 tale deficit rileva oltre che quale prova della condotta colposa anche sotto il profilo del nesso di causalità.
5) Il 5° ed 6° motivo dell'appello principale censurano la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dal tribunale al coniuge e ai figli del danneggiato.
5.1) In ordine al danno non patrimoniale viene criticata la decisione di prime cure sotto più profili.
Innanzitutto perché fondata sull'intensa relazione familiare e personale fra gli attori e la vittima senza che fosse stata fornita alcuna prova sulla effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti tra i familiari e la vittima.
Si assume poi la inapplicabilità, ai fini della liquidazione del danno, delle tabelle di Roma non avendo la parte fatto richiesta di applicarle.
Comunque, il danno sarebbe stato quantificato in misura superiore alla domanda ed inoltre sono stati applicati interessi e rivalutazione monetaria pur calcolato il danno alla data della pronuncia.
5.2) E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “La morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. fra le più recenti Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255).
In assenza di prova contraria fornita dai danneggianti il motivo è infondato.
5.3) Avuto riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, correttamente il Tribunale di
Siracusa, citando i principi elaborati dai giudici di legittimità, ha utilizzato le tabelle a punti del
13 Tribunale di Roma, le uniche all'epoca della sentenza che correttamente quantificavano il danno parentale con il sistema a punti, posto che la liquidazione del danno parentale con il sistema c.d. a forbice ovvero prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consente di risarcire il danno in misura adeguata non potendo valutarsi specifiche circostanze quali ad esempio età, grado di parentela, numero di familiari superstiti.
La Suprema Corte anche di recente ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
Non ricorrendo nel caso in esame ragioni che impongano il ricorso alla liquidazione con il sistema a forbice, nemmeno paventate dall'appellante, né alcuna contestazione sul computo dei punti siccome indicati in sentenza, il motivo va rigettato.
5.4) Anche infondata è la parte del gravame con cui si assume che il danno non patrimoniale liquidato alla moglie ed ai figli di sia superiore alla domanda e quindi ultra petita Controparte_8 per la parte eccedente quanto richiesto.
Il Tribunale di Siracusa ha determinato il danno non patrimoniale della moglie del defunto in euro
374.214,57 mentre per ciascun figlio in euro 362.520,35.
Con l'atto di citazione di primo grado ha quantificato sia il proprio danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale che quello dei due figli minori in euro 245.082,45 ciascuno o “in quella maggiore e/o diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Come affermato dai giudici di legittimità la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta"
o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (Cassazione civile sez. VI, 20/07/2018, n.19455) sicchè l'eccepita ultrapetizione è infondata.
14 Parte 5.5) Del pari infondata è la censura con cui l' lamenta il computo di interessi e rivalutazione sul danno non patrimoniale liquidato in quanto il risarcimento è stato determinato secondo le tabelle vigenti al momento della liquidazione.
La censura non si confronta con la sentenza impugnata che correttamente così statuisce (pag. 11):
“poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono
l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (ribadito, tra le altre, dalle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione n. 12262 del 3 dicembre 1997 e n. 2796 del 10 marzo 2000) sulla somma capitale originaria rivalutata di anno in anno.”
6) In ordine al danno patrimoniale liquidato alla moglie ed ai figli della vittima, l'appellante principale assume di avere eccepito fin dalla costituzione la carenza di prova che il defunto svolgesse insieme al coniuge l'attività di vendita di panini all'interno di un furgone e che nemmeno i documenti prodotti fossero idonei a provare il presunto reddito prodotto da Controparte_8 nell'esercizio di tale attività.
Conseguentemente avrebbe errato il Tribunale aretuseo a liquidare il danno patrimoniale al coniuge ed ai figli in mancanza di prova del reddito da questi prodotto.
Inoltre, anche nel caso in cui in vita fosse stato disoccupato, allegazione peraltro in Controparte_8 contrasto con quella contenuta in citazione e non provata, la liquidazione del danno patrimoniale presupponeva la prospettazione di elementi dai quali desumere che sarebbe stato probabile tale danno sulla base di ragionevoli criteri oggettivi ed altre circostanze del caso concreto, nella specie del tutto carenti.
In subordine critica, comunque, l'ammontare del danno patrimoniale liquidato in favore dei figli, parametrato alla pensione sociale per la durata di 31 anni, anzichè sino al raggiungimento della
15 maggiore età dei due figli e per non avere considerato che dal reddito della vittima andavano detratte le spese per la produzione del reddito e per il carico fiscale.
6.1) La sentenza di primo grado sul danno patrimoniale della moglie e dei figli ha così statuito
(pag.9): “Innanzitutto alla moglie ed ai figli conviventi del defunto spetta il risarcimento del CP_2 danno patrimoniale per il venir meno della fonte di reddito cagionata dalla repentina morte del congiunto, avendo la difesa degli attori riferito che il aiutava la moglie nella conduzione CP_2 dell'impresa familiare di vendita ambulante di panini apportando un valido contributo alla gestione dell'attività ed al soddisfacimento delle esigenze familiari: le circostanze prospettate a tal uopo non sono state contestate dalle difese dei convenuti e possono ritenersi pertanto pacifiche, dovendosi presumere che il producesse del reddito anche in mancanza di alcun riscontro scritto a tal CP_2 uopo versato in atti e che ne destinasse almeno la metà al soddisfacimento dei bisogni dei propri congiunti (si veda a tal riguardo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2318 del 2 febbraio 2007 a mente della quale “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito per il decesso (a seguito dell'altrui fatto illecito) della moglie, costituisce, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata priva di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito aveva diritto nei confronti della moglie nell'ambito del rapporto familiare”). Facendo leva sui propri poteri equitativi, ed in conformità con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (si veda a tal proposito l'ordinanza n. 17690 del 25 agosto 2020 a mente della quale
“Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”), il reddito che il
avrebbe conseguito può essere determinato tramite il criterio del triplo della pensione CP_2 sociale di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977, salvo precisare che questo Giudice, secondo l'orientamento della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11209 del 9 maggio
2017, non terrà conto di coefficienti di capitalizzazione contenuti nel R.D. n. 1043 del 1922, richiamati dalla predetta normativa, in quanto non più rispondenti alle esigenze di adeguata quantificazione del danno ex art. 1223 c.c. stante l'allungamento della vita media e la riduzione dei
16 tassi di interesse.
Considerato che
l'importo della pensione sociale parametrato al 2005 era di
Euro 420,43, che il triplo di esso ammonta ad Euro 1.261,29, che può ragionevolmente presumersi che il de cuius avrebbe destinato circa la metà del suo reddito ai bisogni dei figli e della moglie nella misura di Euro 630,00 al mese e di Euro 7.560,00 all'anno, tenuto conto della vita lavorativa
e del necessario apporto alle esigenze economiche dei figli che, per , si sarebbero Controparte_8 presumibilmente protratta sino all'età di 65 anni per ulteriori 31 anni, il danno da risarcire in moneta attuale al coniuge ed ai due figli ammonta ad Euro 234.360,00 (Euro 7.560,00 moltiplicato per 31 = Euro 234.360,00), importo quest'ultimo da ripartire nella misura di un terzo ciascuno sulla base dell'art. 581 del codice civile: alla moglie vedova ed ai figli Controparte_1
ed spetta l'importo di Euro 78.120,00 liquidato in moneta Controparte_2 Persona_1 attuale.”
6.2) In ordine alla presunta attività lavorativa che il defunto avrebbe svolto in vita, ovvero CP_2 aiutare la moglie nella conduzione dell'attività di vendita di panini all'interno di un furgone, la Parte circostanza era stata contestata dalla difesa dell' sicchè non poteva ritenersi pacifica, come affermato dal tribunale.
Invero, con la comparsa di costituzione di primo grado l' in ordine al richiesto risarcimento Pt_1 per danno patrimoniale così afferma: “gli attori, tuttavia, non forniscono alcuna prova del pregiudizio subito mancando qualunque attestazione che attesti la conduzione dell'attività in questione e dei relativi proventi”.
Inoltre con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. afferma: Si osserva infine che gli allegati 5, 6, 7, 8,
9 e 10 non valgono a provare il reddito prodotto dall'attività economica asseritamente condotta da parte attrice né tantomeno la sua esistenza.
I predetti documenti sono le dichiarazioni dei redditi di degli anni dal 2005 in Controparte_1 poi, irrilevanti per provare il reddito e l'attività lavorativa in vita svolta dal defunto coniuge.
La dichiarazione dei redditi del 2005, anno della morte del , riguardando i redditi del 2004 CP_2 non solo non dà alcuna evidenza della collaborazione prestata dal marito, ma anzi l'attività commerciale è in capo quale unica titolare e contribuente a , come dalla stessa Controparte_1 allegazione della difesa emerge ed anzi il coniuge risulta a carico della moglie. Parte Ne consegue che a fronte della contestazione, tempestivamente sollevata dall' nessun riconoscimento pacifico per mancata contestazione poteva affermarsi, in ordine all'attività lavorativa svolta dal e conseguentemente alla liquidazione del danno secondo il parametro CP_2 del triplo della pensione sociale in assenza di prova del reddito effettivamente perduto dai congiunti, non essendovi nemmeno prova che il producesse un reddito. CP_2
17 6.3) Né il danno patrimoniale futuro potrebbe liquidarsi secondo il parametro della indennità di disoccupazione posto che, a prescindere dalla circostanza che lo stato di disoccupazione non è stato mai nemmeno allegato, anzi la tesi sostenuta è del tutto opposta ma non provata, il risarcimento del danno patrimoniale da morte del coniuge che non lavora al momento del decesso in favore dell'altro coniuge configura un danno patrimoniale futuro che può essere liquidato “qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale” (Cass. 1 marzo 2007,
n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546; 19 novembre 2009, n. 24435 da Cassazione civile sez. III,
25/02/2020, n.5099). Non sono state allegate circostanze del caso concreto dalle quali poter prospettare come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore del coniuge da parte del , coniuge che comunque era CP_2 percettore di reddito all'epoca del decesso per essere titolare di attività commerciale ed anzi era il ad essere a carico della moglie, sicché la domanda di liquidazione del danno patrimoniale in CP_2 favore di va rigettata. Controparte_1
6.4) Anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro in capo ai due figli minori e va rigettata. Controparte_2 Persona_1
Va richiamata la decisione della Corte di Cassazione (sez. III civile, 25/02/2020, n.5099) che ha così statuito: “Il motivo di censura pone la questione se spetti il risarcimento del danno patrimoniale da morte del genitore in favore del figlio minore quando il genitore deceduto non lavorava al momento del decesso. Alla questione deve darsi risposta positiva alle condizioni dalla giurisprudenza elaborate a proposito di danno patrimoniale futuro nel caso di morte del congiunto in giovane età, allorquando non prestava attività lavorativa. Si è detto a tale proposito che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (Cass. 1 marzo 2007, n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546; 19 novembre 2009, n. 24435). Il giudice di merito non ha svolto una siffatta valutazione, ma si è limitato ad escludere il riconoscimento del danno patrimoniale sulla base della mera circostanza della mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa. Ciò che invece la corte territoriale avrebbe dovuto valutare è se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospettasse come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore della minore da parte della vittima del sinistro stradale.
In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e
18 non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa - cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati. In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa - cfr. Cass. 4 dicembre 2018,
n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati”.
Quindi in presenza di un soggetto che non vi è prova svolga attività lavorativa all'epoca del decesso, ciò non esclude che il giudice debba valutare le allegate circostanze del caso concreto che consentano di presumere che la vittima avrebbe offerto un futuro sostegno materiale ai propri figli minori, non potendosi risarcire un danno re ipsa.
Più di recente la Suprema Corte ha puntualizzato che il danno patrimoniale da risarcire al figlio minore nel caso di decesso del padre per fatto illecito da parte del terzo, non è il danno derivante dalla perduta capacità lavorativa della vittima primaria, ma è il danno subito dal figlio che viene privato del contributo economico al proprio mantenimento che il genitore era tenuto ad erogargli, a prescindere dalla circostanza che svolgesse una attività lavorativa e quale fosse il suo reddito.
In altri termini, il reddito da lavoro della vittima può venire in rilievo solo indirettamente, “dal momento che ogni genitore è obbligato a mantenere i figli a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa. D'altra parte, è sufficiente considerare, in proposito, che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore.
Anche se, in alcuni casi, tale reddito potrà essere un elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'entità del contributo al mantenimento perduto (che necessariamente è, in ogni caso, da operarsi in via equitativa, come è evidente), esso non può essere considerato né l'unico elemento rilevante, né quello decisivo, avendo certamente rilievo, ad esempio, anche introiti di natura diversa da quelli da lavoro (anche, eventualmente, non emergenti dalle dichiarazioni fiscali) o, comunque, altre potenziali risorse di carattere patrimoniale, di qualunque genere” (da Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, n.36357).
In sostanza ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro subito dai figli minori di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, occorre considerare “i contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita” e considerato che in relazione a congiunti per i quali vi sia un obbligo diretto di mantenimento negli stringenti termini che esistono tra padre e figli minori, il risarcimento del danno patrimoniale va ammesso anche nel caso in cui la vittima non fosse occupata al momento del decesso e, quindi, certamente non fosse percettrice di redditi, ovvero, avesse redditi molto bassi, operandosi una liquidazione in
19 via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa possa trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari.
Nel caso di specie, prescindendo dalla capacità lavorativa della vittima, nessun elemento è emerso dagli atti avuto riguardo ad altre condizioni oggettive dalle quali poter desumere elementi idonei a stabilire che il predetto avrebbe potuto contribuire al mantenimento dei figli se fosse rimasto in vita, mancando qualunque allegazione anche sul tenore di vita della vittima dal quale desumere che il soggetto non fosse del tutto incapace sotto il profilo patrimoniale e così consentire di liquidare il danno in via equitativa, “quanto meno nella misura in cui tale danno fosse risultato effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, sulla base degli elementi di prova disponibili.”
L'unica allegazione, della quale però manca alcuna prova e che è stata oggetto di specifica contestazione, è che la vittima aiutasse la moglie nella conduzione dell'attività di vendita dei panini, mentre manca qualunque altro elemento di prova disponibile da cui poter desumere una capacità patrimoniale della vittima primaria e che avrebbe consentito una liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro al fine di evitare di considerarlo quale danno in re ipsa.
7) Venendo all'appello incidentale proposto da , sorella della vittima, che agisce sia in CP_4
Parte proprio che quale erede dei defunti genitori e , la difesa sia dell' Controparte_2 Persona_3 che di Di OV ne hanno eccepito l'inammissibilità in quanto tardivo poiché non proposto almeno 20 giorni prima della prima udienza indicata in citazione non assumendo rilevanza lo spostamento dalla stessa ad altra data.
Assume l'appellante incidentale che qualora venga spostata la prima udienza di CP_4 comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio il termine di 20 giorni si computa considerata la nuova udienza e non quella fissata con l'atto di citazione.
L'eccezione è fondata
7.1) Va premesso che il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex articolo 168 bis, comma 5, del Cpc), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa (Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18423).
Nel caso in cui la prima udienza indicata in citazione sia stata differita ai sensi del 5° comma dell'art.168 bis c.p.c., norma ratione temporis vigente, il termine di 20 giorni va computato secondo
20 la data della nuova udienza, mentre nel caso di spostamento automatico d'ufficio si tiene conto dell'udienza fissata con la citazione.
“L'appello incidentale deve essere proposto con comparsa depositata venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di appello principale, o che sia stata differita nell'esercizio del potere attribuito dal comma 5 dell'articolo 168-bis del Cpc al giudice per consentire una razionale trattazione delle cause, mentre non assume alcuna rilevanza - ai fini della tempestività della impugnazione - lo spostamento automatico della data della udienza, rimandata
d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'articolo 168-bis del Cpc”. (da Cassazione civile sez. III,
24/04/2015, n.8400)
La stessa sentenza citata dalla difesa di (Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, CP_4
n.8638) è nel senso sopra esposto in quanto solo nel caso di differimento ai sensi del 5 comma dell'art.168 bis c.p.c. il termine per proporre appello incidentale va determinato dalla data della nuova udienza come fissata dal giudice, mentre nel caso in cui la trattazione della prima udienza è spostata d'ufficio, in quanto nella udienza indicata in citazione il giudice designato non tiene udienza, ai sensi del 4° comma dell'art.168 bis c.p.c., si fa riferimento all'udienza indicata in citazione.
L'appellante incidentale ha depositato la comparsa di costituzione in data 16.7.2022 mentre la citazione era fissata per il 27.7.2022, oltre il termine di 20 giorni, essendo irrilevante che la prima udienza sia stata spostata d'ufficio il 9.9.2022.
L'appello incidentale va quindi dichiarato inammissibile.
8) Va invece esaminato l'appello incidentale avanzato tempestivamente da e Parte_2
sia in proprio, quali sorelle del defunto , nonché quali coeredi dei Parte_3 Controparte_8 genitori e deceduti nel corso del giudizio. Controparte_2 Persona_3
Con il gravame incidentale viene impugnata la statuizione del giudice di prime cure che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, avanzata dai predetti familiari.
8.1) La sentenza di prime cure (pag. 12 e 13) dopo aver premesso che non è risarcibile il danno in re ipsa, ovvero il “danno che non sia suffragato, ad opera di chi ne invoca il risarcimento, da idonea prova degli elementi costitutivi di esso”, ha ritenuto che i predetti congiunti “non hanno provato hanno provato o offerto di provare, come sarebbe stato loro onere secondo la giurisprudenza più autorevole in materia (si vedano le sentenza della Suprema Corte ei Cassazione n. 19402 del 22 agosto 2013 a mente della quale “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e
21 un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse, e n.
2379 del 31 gennaio 2008 secondo cui “Il cosiddetto danno esistenziale parentale, derivante dalla lesione della integrità di un nucleo familiare fortemente unito e solidalmente costituito, è risarcibile iure proprio ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., correlato agli artt. 29 e 30 Cost., e deve essere liquidato in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato”), qualsivoglia circostanza che potesse acclarare, attestare e concretizzare lo stravolgimento della propria esistenza derivante dalla morte di : in mancanza di Controparte_8 convivenza con il defunto, elemento che certamente non costituisce profilo ostativo al riconoscimento del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale ma che facilita l'onere della prova dei soggetti familiari che tale danno invocano, non è stato infatti articolato ad opera dei suddetti attori e dei terzi intervenuti alcun capitolo di prova per testi al fine di provare
l'intensità del rapporto con il familiare defunto nonché i disagi intercorsi ed il dolore subito a causa della repentina morte di tali da sconvolgere le normali abitudini e da imporre scelte Per_6 di vita radicalmente diverse, essendosi limitati i predetti familiari a dedurre unicamente la relazione familiare quale unica fonte da cui trarre il diritto al un risarcimento “da posizione” o da
“relazione familiare” che, in mancanza di alcun riscontro fattuale, non può essere risarcito”.
8.2) Con l'appello incidentale le sorelle del danneggiato e , sia in proprio che Parte_2 Pt_3 quali coeredi dei genitori nelle more del giudizio deceduti, hanno censurato la surriferita motivazione in quanto basata su giurisprudenza di legittimità del tutto superata posto che invece nel caso di morte di un prossimo congiunto, quale è il fratello e figlio, l'esistenza dello stretto rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite essendo una sofferenza connaturale all'essere umano e trattandosi di presunzione relativa sarà la controparte che il diritto al risarcimento del danno nega a dover dare la prova contraria in ordine all'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
8.3) Il motivo è fondato.
È ripetutamente sostenuto dal diritto vivente anche di recente, divenendo orientamento stabile “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che
22 fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v., Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020,
n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n.
5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v., inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n.
4253). Cass. 5769/2024, nel dare continuità all'indicato principio di diritto e declinandolo con riferimento alle due polarità delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti (v., Cass. 17 gennaio 2018, n. 901), ha osservato che "che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare" (da
Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255).
8.4) Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti incidentali si sono limitati a richiedere il risarcimento del danno sul presupposto della sofferenza morale conseguente alla perdita del loro stretto congiunto, mentre nessuna prova contraria hanno offerto i danneggianti, dovendosi ritenere generica quella articolata dalla difesa di oltre che CP_3 prova negativa, che correttamente non è stata ammessa dal primo giudice.
Ne consegue che va riconosciuto il danno per la sofferenza morale patita sia dai genitori, nelle more del giudizio deceduti, che dalle due sorelle - e - di . Pt_3 Pt_2 Controparte_8
Tale danno può liquidarsi secondo le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano in uso alla data della odierna decisione, ovvero le tabelle del 2024.
Al fine di calcolare il danno per la sofferenza patita dai predetti congiunti occorre tenere conto che la vittima aveva 34 anni all'epoca del decesso;
che tutti i congiunti non erano Controparte_8 conviventi con la vittima;
che nel nucleo familiare vi erano più di tre familiari;
che nulla è stato allegato in ordine alla intensità della relazione, sicchè va applicato il valore al minimo;
che occorre tenere conto dell'età di ciascun danneggiato e del grado di parentela.
Ne consegue che a - padre di - che all'epoca del decesso della vittima Controparte_2 CP_8 aveva 75 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 132.974,00 considerato: valore del punto
23 base: euro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 34.
A madre di , che all'epoca del decesso della vittima primaria aveva Persona_7 Persona_8
69 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 148.618,00 in quanto: valore del punto base: euro
3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 22;pPunti totali riconosciuti: 38.
A e a , sorelle di che all'epoca del decesso della vittima Parte_3 CP_12 CP_8 avevano rispettivamente 47 e 43 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 50.940,00 ciascuna in quanto: valore del punto base: euro 1.698,00; punti in base all'età del congiunto: 16; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 30.
In conclusione, la sentenza del tribunale va parzialmente modificata dovendosi rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro richiesto da e da Controparte_1 Persona_1
e . Controparte_2
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , condanna Parte_3 Parte_2
Parte l' di in solido con , quale erede di , quest'ultima Pt_1 Controparte_3 Persona_2 nei limiti della eredità relitta avendo accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore di e in proprio euro 50.840,00 ciascuna, nonché quali coeredi di e Parte_3 Pt_2 Persona_7 di nei limiti della quota di eredità legittima a ciascuno spettante da computarsi Controparte_2 sulla complessiva somma di euro 281.592,00.
Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Parte 9) Va infine esaminato l'ultimo motivo di gravame avanzato dall' sulle spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado.
Assume l' appellante che il Tribunale di Siracusa pur avendo ritenuto soccombenti sia Pt_1
l' che nella qualità ha condannato solo l' a pagare le Parte_1 Controparte_3 Pt_1 spese di lite.
Va premesso che in ordine alla regolamentazione delle spese processuali il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese
24 deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
Ne consegue che va riconosciuto il danno per la sofferenza morale patita sia dai genitori, nelle more del giudizio deceduti, che dalle due sorelle - e - di . Pt_3 Pt_2 Controparte_8
Tale danno può liquidarsi secondo le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano in uso alla data della odierna decisione, ovvero le tabelle del 2024.
Al fine di calcolare il danno per la sofferenza patita dai predetti congiunti occorre tenere conto che la vittima aveva 34 anni all'epoca del decesso;
che tutti i congiunti non erano Controparte_8 conviventi con la vittima;
che nel nucleo familiare vi erano più di tre familiari;
che nulla è stato allegato in ordine alla intensità della relazione, sicchè va applicato il valore al minimo;
che occorre tenere conto dell'età di ciascun danneggiato e del grado di parentela.
Ne consegue che a - padre di - che all'epoca del decesso della vittima Controparte_2 CP_8 aveva 75 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 132.974,00 considerato: valore del punto base: euro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 34.
A madre di , che all'epoca del decesso della vittima primaria aveva Persona_7 Controparte_8
69 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 148.618,00 in quanto: valore del punto base: euro
3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 38.
A e a , sorelle di che all'epoca del decesso della vittima Parte_3 CP_12 CP_8 avevano rispettivamente 47 e 43 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 50.940,00 ciascuna in quanto: valore del punto base: euro 1.698,00; punti in base all'età del congiunto: 16; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 30.
In conclusione, la sentenza del tribunale va parzialmente modificata dovendosi rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro richiesto da e da e Controparte_1 Persona_1
. Controparte_2
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , condanna Parte_3 Parte_2
Parte l' di in solido con , quale erede di , quest'ultima nei Pt_1 Controparte_3 Persona_2 limiti della eredità relitta avendo accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore di Pt_3
e in proprio euro 50.840,00 ciascuna, nonché quali coeredi di e di
[...] Pt_2 Persona_7 CP_2 nei limiti della quota di eredità legittima a ciascuno spettante da computarsi sulla
[...] complessiva somma di euro 281.592,00.
25 Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Parte 9) Va infine esaminato l'ultimo motivo di gravame avanzato dall' sulle spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado.
Assume l' appellante che il Tribunale di Siracusa pur avendo ritenuto soccombenti sia Pt_1
l' che nella qualità ha condannato solo l' a pagare le Parte_1 Controparte_3 Pt_1 spese di lite.
Va premesso che in ordine alla regolamentazione delle spese processuali il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio di entrambi gradi riguardo a e , sia in proprio che nella qualità di genitore di Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
Parte vanno poste per 2/3 in solido a carico dell' e nella misura liquidata per Controparte_3
l'intero in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori medi dello scaglione fino ad euro 520.000 e compensate per la restante parte, ma stante l'ammissione in primo grado al gratuito patrocinio di le spese del primo grado Controparte_1 vanno corrisposte in favore dell'Erario.
Le spese del giudizio di entrambi gradi di e vanno poste in solido a Parte_3 Parte_2
Parte carico dell e nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore Controparte_3 della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori medi dello scaglione fino ad euro 260,000 e stante l'ammissione al gratuito patrocinio vanno liquidate in favore dell'Erario. Parte
va condannata a rimborsare all e a le spese di lite del grado, CP_4 Controparte_3 in assenza di gravame delle altre parti sulla compensazione delle spese di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori minimi dello scaglione fino ad euro 520.000 considerata la pronuncia in rito. Parte Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi vanno poste in solido a carico dell' e
26 di come liquidate con separati decreti. Controparte_3
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'appello incidentale di , posteriore CP_4 al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del
20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 548/2022 R.G. in parziale modifica della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, rigetta la domanda di liquidazione del danno patrimoniale in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
;
[...] condanna in solido l' e quest'ultima Parte_1 Controparte_3 nella qualità di erede di e nei limiti dell'eredità relitta avendo accettato con beneficio Persona_2 di inventario al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di e Parte_3 Parte_2 in proprio per la somma di euro 50.940,00 ciascuna, oltre gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo
(12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
condanna in solido l' e quest'ultima Parte_1 Controparte_3 nella qualità di erede di e nei limiti dell'eredità relitta avendo accettato con beneficio Persona_2 di inventario in favore di e della quota spettante quali eredi legittimi di Parte_3 Parte_2
e di sulla complessiva somma di euro 281.592,00 oltre gli interessi al Persona_7 Controparte_2 tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data del decesso di ciascuno dei dante causa, nonché gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da;
CP_4 condanna in solido l' e al Parte_1 Controparte_3 pagamento di 2/3 delle spese di lite di nella qualità e di che Controparte_1 Controparte_2 liquida quali compensi per il primo grado in favore dell'Erario in euro 22.457,00 e per il grado in
27 euro 20.119,00 con distrazione in favore del difensore, compensando la restante parte;
condanna in solido l' e al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite del grado di appello di e sia in proprio Parte_3 Parte_2 che nella qualità che liquida in favore dell'Erario in euro 14.317,00; condanna al pagamento in favore dell' CP_4 Parte_1
e al pagamento delle spese di lite del grado di appello che liquida per ciascuna Controparte_3 parte in euro 7.160,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012 relativamente all'appello incidentale di;
CP_4 pone definitivamente a carico dell' e Parte_1 CP_3 in solido le spese di c.t.u. di entrambi i gradi come liquidate con separati decreti;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012 relativamente all'appello incidentale di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 548/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv. Alessandra Vindigni e Alessandro Vinci come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] sia in Controparte_1 C.F._1 proprio che nella qualità di genitore di (C.F. nato a Persona_1 C.F._2
Noto il 29.4.2005 e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
05/06/1998 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cultrera come da procura in atti;
APPELLATI
(C.F. nata a [...] il [...], nella qualità Controparte_3 CodiceFiscale_4 di erede di , elettivamente domiciliata in Catania via Papale, 26 presso lo Persona_2 studio dell'avv. Giuseppe Nastasi, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Grande come da procura in atti;
(C.F. ) nata a Palagonia il [...] in [...] e CP_4 C.F._5 quale coerede dei genitori e , nata a [...] il [...], Controparte_2 Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola come da procura in atti;
1
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._6 Pt_3
(C.F. nata a [...] il [...] sia in proprio che quali
[...] C.F._7 coeredi dei genitori e rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 Persona_3
EL AR come da procura in atti;
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
; Controparte_5
Controparte_6
;
[...]
Controparte_7
La causa, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. su richiesta di tutte le parti, previa precisazione delle conclusioni con note scritte trasmesse dai difensori entro il termine perentorio assegnato, è stata posta in decisione con provvedimento del 13.6.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.388/2022, pubblicata il 8.3.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, accoglieva la domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale avanzata da , sia in proprio che quale genitore di e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
e condannava l' , in solido con
[...] Parte_1 CP_3
quest'ultima nei limiti del valore dell'eredità relitta del defunto al
[...] Persona_2 pagamento delle somme per ciascuno indicate, oltre le spese del giudizio, mentre rigettava la domanda proposta dagli altri eredi di , compensando le spese di causa. Controparte_8
Con atto di citazione notificato il 19.4.2022, l' proponeva appello avverso la Pt_4 Pt_1 predetta sentenza e ne chiedeva l'integrale riforma.
Si costituivano per resistere al gravame e , quest'ultima Controparte_2 Controparte_1 sia in proprio che quale genitore del minore , chiedendo la conferma della sentenza Persona_1 di primo grado.
Si costituiva e proponeva appello incidentale quale erede di Controparte_3 [...]
chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda Per_2 risarcitoria in favore della moglie e dei figli del defunto.
Si costituivano anche e , nonché separatamente , Parte_2 Parte_3 CP_4 tutte sia in proprio che quali eredi dei genitori defunti e e Controparte_2 Persona_3 proponevano appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte e rigettate in primo grado.
2 Restavano contumaci, sebbene regolarmente citati presso i difensori costituiti in primo grado, a mezzo posta certificata elettronica, regolarmente ricevuta, , Controparte_5 [...]
, e . CP_7 Controparte_6 CP_6
1) Con il 1° motivo l' assume il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di , quale genitore di , essendo divenuto Controparte_1 Controparte_2 maggiorenne il 5.6.2016.
1.1) Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso in cui il minore - costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante - raggiunga poi la maggiore età e tale evento non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., questo resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale essendo il mandato conferito dai genitori nell'interesse del minore e costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/07/2015, n.14518).
Nella fattispecie, sebbene sia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio Controparte_2 di primo grado, poichè tale evento non è stato dichiarato dal difensore, durante quel grado è rimasta la legittimazione attiva in capo al genitore, anche se il minore ha conseguito la maggiore età nel corso di quel grado di giudizio. Parte 2) Con il 2° motivo l' insiste nel proprio difetto di titolarità passiva in riferimento al rapporto dedotto in giudizio trattandosi di prestazione sanitaria erogata da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale quale medico di medicina generale che, presentando i connotati della collaborazione continuativa e coordinata, è privo di controllo da parte dell'Azienda e di conseguenza non assume il rischio dell'attività del sanitario in convenzione.
2.1) Anche tale eccezione va rigettata.
Il tribunale correttamente ha citato un arresto della Suprema Corte del 2015 che ha ritenuto sussistente la titolarità passiva dell'azienda presso cui il medico di base era convenzionato trattandosi di ausiliario ex art.1228 c.c., costituendo strumento attraverso cui l'azienda sanitaria svolge i propri compiti.
Anche di recente la Suprema Corte (sez. III civile, 28/05/2024, n.14846) ha confermato il Parte predetto orientamento affermando che “l' è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.”
3) Con il 3° motivo l' impugna la decisione del Tribunale di Siracusa per Parte_6 avere rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno proposta da
3 , sia nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, sia in Controparte_1 proprio.
Nel primo caso in quanto la costituzione di parte civile nel processo penale era stata proposta solo in proprio per cui, trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale in tema di danno da lesione del rapporto parentale, poichè il primo atto interruttivo risaliva al
17.4.2015, a fronte dell'evento della morte del genitore verificatosi il 12.11.2005, era già maturata la prescrizione.
In proprio poiché il rapporto processuale in sede penale era cessato per morte del reo sicchè la costituzione di parte civile depositata il 16.5.2007 aveva interrotto la prescrizione che tuttavia era nuovamente maturata al 16.5.2012, perdendo efficacia gli atti processuali compiuti dopo tale data.
Inoltre irrilevante era il verbale di udienza del 30 maggio 2007, cui aveva fatto riferimento il tribunale, posto che la prescrizione può essere interrotta solo con gli atti indicati dall'art.2943 c.c.
3.1) Il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione con la seguente motivazione
(pag.7) : “Con riguardo invece all'asserita prescrizione dei crediti risarcitori nella presente sede azionati, risulta agli atti che sia gli attori che i terzi intervenuti si sono costituiti quali parti civili nel processo penale intentato nei confronti del medico di base che visitò il defunto (si veda CP_2 il verbale dell'udienza del processo penale datata 30 maggio 2007): tale condotta, unitamente alle richieste di risarcimento del danno inoltrate alle parti convenute ed agli inviti ad aderire alla mediazione obbligatoria, ha interrotto la prescrizione con atto che produce gli effetti di cui all'art.
1310 c.c. nei confronti di tutti i creditori tenuti al risarcimento del danno in solido, quali risultano essere il defunto dott. – e, per esso, la moglie odierna convenuta che è subentrata in locum et Per_2 ius defuncti – e l' diretta responsabile dei danni cagionati Parte_1 al e ai di lui familiari sia pur per il tramite del terzo medico convenzionato con il Servizio CP_2
Sanitario Nazionale.”
3.2) Il motivo è infondato. Parte Va premesso che l'eccezione di prescrizione è stata proposta dall' nei soli riguardi di
, e , la prima moglie e gli altri due figli del Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 defunto . Controparte_8
Del pari va evidenziato come i predetti, ma anche gli altri familiari del defunto, hanno agito in giudizio per richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e quindi il risarcimento del danno iure proprio.
La domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dai prossimi congiunti della vittima nei confronti della struttura sanitaria non deriva da un rapporto contrattuale diretto tra i parenti della vittima e la struttura sanitaria.
4 Ne consegue che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”
(da Cass. civ. sez. 6, 26.7.2021, n. 21404).
Ora, considerato che il decesso di è avvenuto il 12.11.2005; che Controparte_8 CP_1
si è costituita parte civile nel procedimento penale ai danni del medico ,
[...] Persona_2 sia in proprio che quale genitore dei figli minori e , con atti di Controparte_2 Persona_1 costituzione depositati nel 2006; che la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha dichiarato estinto il reato per morte del reo, è stata emessa nel 2014; che il giudizio in sede civile per il risarcimento del danno è stato avviato nel 2015, il termine di prescrizione quinquennale, interrotto dalla costituzione di parte civile, è iniziato nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza di assoluzione e non era ancora decorso nel 2015.
Come statuito dai giudici di legittimità in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, fattispecie equiparabile a quella in esame, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, il termine di prescrizione decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2016, n.671).
Posto che l'effetto interruttivo nei confronti di un coobbligato in solido produce i suoi effetti anche nei riguardi di tutti gli altri coobbligati in solido, con la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di si è verificata l'interruzione della prescrizione anche nei Persona_2
Parte riguardi dell'
“Ai fini dell'estensione al o ai coobbligati dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione di un atto rivolto contro un coobbligato, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. non è richiesto che l'atto interruttivo - sia esso compiuto in via stragiudiziale o con la proposizione di un domanda - contenga l'individuazione e rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati, rilevando unicamente l'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale” (da Cassazione civile sez. III, 28/03/2025, n.8208).
5 4) Con il 4° motivo l' ha impugnato la decisione del tribunale che ha affermato Parte_1 che il decesso di fosse conseguenza della condotta inadempiente del sanitario Controparte_8 [...] per avere errato la diagnosi sia in data 8 novembre 2005, quando il paziente si recava Per_2 nell'ambulatorio del medico, sia il giorno 10 seguente, quando il predetto sanitario si era recato in visita al domicilio del paziente, errore che ne aveva causato la morte per l'omessa tempestiva somministrazione di antibiotici necessari a curare la rickettsiosi.
Assume la difesa dell'appellante come i consulenti tecnici nominati d'ufficio avevano erroneamente ritenuto che già alla visita del giorno 8 novembre 2005 il paziente presentasse i sintomi della rickettsiosi e che quindi fosse ascrivibile al sanitario la responsabilità per non avere riconosciuto la patologia, pur in presenza di segni evidenti.
Deduce ancora che non vi fossero prove in ordine alla sussistenza di indici idonei per valutare la presenza della malattia, in particolare l'esantema, essendo certamente presente la febbre, da sola insufficiente per la corretta diagnosi.
Inoltre, i consulenti d'ufficio avevano ritenuto che la responsabilità fosse ascrivibile al sanitario solo relativamente alla condotta tenuta il giorno 8, in quanto riguardo al giorno 10 gli stessi consulenti avevano evidenziato che a causa delle condizioni di salute compromesse la somministrazione delle corrette non cure avrebbe evitato l'exitus, per cui la condotta tenuta dal sanitario quel giorno era priva di rilevanza.
Inattendibile poi era la testimonianza resa da tale in quanto in contrasto con le risultanze Tes_1 dell'esame autoptico.
4.1) Anche l'appellante incidentale erede di , aderisce a tale Controparte_3 Persona_2 motivo di gravame evidenziando come il tribunale non aveva tenuto conto che entrambi i testi escussi, ovvero l'infermiere ed il medico dell'ospedale, avevano visto il paziente solo il giorno
10.11.2005 e quindi nulla potevano riferire per il giorno 8.
Inoltre, la sentenza penale di condanna di di primo grado non costituiva giudicato Persona_2 posto che il giudice d'appello aveva dichiarato estinto il reato per morte del reo, sicchè il giudice civile doveva interamente rivalutare il fatto utilizzando sia gli elementi di prova acquisiti in contraddittorio che quelli acquisiti in sede penale.
4.2) In sostanza, con entrambi gli appelli, si assume che fosse carente la prova che già in data 8 novembre 2005 si fosse manifestato l'esantema nel corpo di , circostanza che Controparte_8 assumono essere imprescindibile per ascrivere la responsabilità al sanitario in quanto, in presenza non solo della febbre ma anche dell'esantema, il medico di base avrebbe dovuto riconoscere o quanto meno sospettare la possibile contrazione della rickettsiosi e somministrare immediatamente
6 la cura adeguata, circostanze queste sul cui presupposto è stata dai consulenti di primo grado ascritta la responsabilità al sanitario per non avere diagnosticato la predetta patologia. Parte Assumono l' e che la presenza di esantema, ritenuto sussistente anche dal CP_3
Tribunale siracusano, non era emerso né dalla prova orale resa nel giudizio di primo grado, né da quella in sede penale giacché l'unico testimone che ne aveva dato conferma era la moglie del parte attrice dell'odierno giudizio risarcitorio. CP_2
4.3) Il collegio ha ritenuto necessario disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio con il mandato di
“accertare, sulla scorta di quanto risulti dalla documentazione in atti, se sussista il nesso di causalità secondo il criterio civilistico del "più probabile che non" tra il decesso di e la Controparte_8 condotta tenuta dal medico di base per non avere diagnosticato la patologia di Persona_2
OS da cui era affetto il paziente e che lo condurrà alla morte;
in particolare se possa stabilirsi che tale patologia poteva essere diagnostica dal predetto medico di base già in data
8.11.2005 allorchè il paziente insieme alla moglie si recò in visita presso lo studio del primo;
in caso positivo accertare se, qualora fosse stata somministrata la corretta terapia già da tale data, anche alla luce degli eventi come si sono susseguiti fino al decesso del paziente, è più probabile che non che il paziente sarebbe sopravvissuto;
accertare altresì se si possa giungere ad analoghe o a diverse conclusioni qualora il medico di base avesse diagnosticato tale patologia somministrando la corretta cura in data 10.11.2005 quando eseguì la visita domiciliare al predetto ”. Controparte_8
I consulenti hanno così risposto: “quando il Dott. prescrisse il farmaco, in data 8.11.2005, Per_2 tenendo conto dell'anamnesi raccolta presso unità operativa di malattie infettive, verosimilmente il paziente aveva da 1-2 giorni iperpiressia 38,5 °C ed esantema maculo-papuloso all'addome, agli arti superiori ed inferiori. Il Dott. incorse in errore nella prescrizione del farmaco non Per_2 accertando gli esantemi e non ponendosi il problema della diagnosi e prescrivendo il farmaco
. Va evidenziato che non poteva essere posta diagnosi di OS in quanto, come già CP_9 riportato, oltre ad un attento esame clinico sarebbero stati necessari analisi di laboratorio e valutazioni specialistiche che prevedono tempi di risposta non immediata. Come è noto, in caso di eruzione cutanea, è necessario il prelievo di un piccolo campione della pelle interessata per
l'analisi (biopsia) e una valutazione specialistica infettivologica. Si ritiene, inoltre, che gli elementi valutativi evidenziabili in occasione della prima visita, effettuata giorno 08.11.2005, non avessero segni clinici riconducibili ad infezione batterica certa e ancor meno, in base agli elementi anamnestici raccolti in tale occasione, di possibile sospetto di malattia bottonosa per l'assenza della lesione cutanea tipica della patologia in parola, non potendosi escludere una possibile altra malattia di origine virale. La sintomatologia riferita dal paziente appariva aspecifica, di lieve o modesta entità tanto da consentire le normali attività quotidiane e lavorative, come evidenziato
7 nelle varie precedenti attività processuali. Quando lo stesso medico, in data 10.11.2005, alle ore
13:20 eseguì la visita domiciliare al paziente , in quell'occasione a fronte di segni Controparte_8 ancora aspecifici, prescrisse flebo con una “soluzione glucosata”, Rifacol, Levobren e Rition. Va osservato che il Sig. in data 10.11.2005 alle ore 17.50 accedeva al P.S. Controparte_8 dell'Ospedale di Noto deambulante, cosciente, T 36°C, PA 100/60 e posta diagnosi di “Sospetta
OS, esantema, artralgia, crisi convulsive” con accesso venoso Ringer Lattato, Flebocortid
1 g, veniva dimesso e trasferito presso l'ospedale ER I di , dove, alle ore 20:30, era Pt_1 preso in carico dalla Dott.ssa della Divisione Malattie Infettive dell Per_4 Controparte_10
Anche in quell'occasione fu posta diagnosi di sospetta Rickettiosi in paziente in CID. Dalla cartella clinica della Divisione di Anestesia e Rianimazione dell' ER I” di , si riporta: CP_11 Pt_1
Alle ore 23.30 era ricoverato presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione dell' ER CP_11
I” di e il paziente era assistito durante l'evoluzione del quadro clinico fino al decesso. Pt_1
Pertanto, il medico Dott. in data 10.11.2005, anche se non aveva gli elementi per porre Per_2 diagnosi di certezza di OS, avrebbe dovuto indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera per il dovuto approfondimento diagnostico, piuttosto che trattarlo al domicilio. I consulenti ritengono, quindi che la diagnosi era difficile da porre sia l'8.11.2005, in una fase della patologia iniziata da 1-2 giorni, che in occasione della visita domiciliare del 10.11.2005. Si è trattato di una forma inizialmente subdola con successiva evoluzione acuta che ha reso vani i tentativi dei sanitari di evitare il decesso. Il decesso di è avvenuto in data Controparte_8
12.11.2005, alle ore 19.05, per Sindrome da disfunzione multiorgano in pz con sospetta
OS, nonostante fosse in atto il trattamento per la OS e l'assistenza rianimatoria massimale.
Considerato che
l'8.11.2005 il sanitario non aveva elementi che imponevano il ricovero ospedaliero, non riteniamo che il suo comportamento abbia avuto un ruolo nell'evoluzione della patologia. In occasione della visita domiciliare, alle 13:20 del 10.11.2005, l'operato del sanitario non è stato corretto ed adeguato e il paziente è stato lasciato al proprio domicilio con terapia non idonea. Nel pomeriggio, alle ore 17:50, i famigliari diligentemente hanno fatto giungere il paziente al P.S. dell'Ospedale di Noto dove è stato posta immediatamente la diagnosi di sospetta rickettsiosi. Al comportamento professionale inadeguato del Dott. si addebita un ritardo Per_2 colposo di circa 4 ore nell'inizio dell'iter diagnostico-terapeutico adeguato. Appare più probabile che non che, qualora il medico fosse stato diligente e avesse inviato il paziente in ambiente ospedaliero il 10.11.2005, anticipando di circa 4 ore il corretto iter diagnostico e terapeutico, il decesso del paziente non sarebbe stato comunque evitato.”
4.4) Le conclusioni del collegio peritale non sono a parare del collegio condivisibili.
8 Infatti i consulenti, dapprima hanno evidenziato che la mattina del giorno 8 novembre quando il si recò dal medico di base presentava da 1-2 giorni iperpiressia a 38,5 °C e soprattutto CP_2 esantema maculo-papuloso all'addome, agli arti superiori ed inferiori, di conseguenza il dott. Per_2 non eseguì “un'attenta valutazione clinica e senza porre alcuna diagnosi” si limitò a prescrivere il farmaco commerciale . CP_9
Dopo tale premessa hanno però escluso la responsabilità colposa del sanitario in quanto il medico di base non avrebbe potuto eseguire la diagnosi di OS perchè “sarebbe stato necessario oltre ad un attento esame clinico, analisi di laboratorio, biopsia e valutazione infettivologica e ricerca di anticorpi che prevedono tempi di risposta non immediata.”
Tale conclusione, come già ben evidenziato dal consulente di parte dott. , non tiene Persona_5 conto che, secondo la circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia dell'8 giugno 2000, la
Regione Sicilia era segnalata come zona in Italia più esposta alla malattia da rickettsiosi nel periodo giugno-ottobre, con un tasso di incidenza regionale del 14.1%, peraltro maggiore nella zona di
, ove viveva il defunto;
inoltre la patologia aveva un decorso generalmente benigno con una Pt_1 percentuale di forme più gravi pari al 10% sul totale dei casi;
ancora la sintomatologia è caratterizzata da febbre, esantema maculo papuloso, presenti nel , con la conseguenza che CP_2 data la difficoltà e la tempistica necessaria per l'esecuzione routinaria dei relativi test diagnostici di laboratorio, “la diagnosi della rickettsiosi rimane eminentemente clinica secondo un algoritmo diagnostico per cui un caso è sospetto in presenza di febbre + esantema tipico (in periodo epidemico), diventa clinico in presenza di febbre + esantema tipico + tache noire e/o anamnesi di puntura di zecca, diventa infine un caso confermato in presenza di febbre + esantema tipico o tache noire o anamnesi di puntura di zecca confermato dagli esami di laboratorio.”
Emerge dalla cartella clinica redatta il 10 novembre 2005, quando venne trasportato Controparte_8 dall'ospedale di Noto al reparto di malattie infettive dell'ospedale di , ove vi giunse Pt_1 deambulante e cosciente, nella raccolta dell'anamnesi da parte del medico di turno, il predetto riferisce di avere febbre e macchie sul corpo già dal giorno 8 novembre.
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del ricovero non vi è motivo di dubitare essendo inverosimile che un soggetto che si rechi in ospedale per essere curato possa riferire dati non veritieri che anziché consentire ai sanitari di capire la causa delle sofferenze da cui è affetto e quindi di somministrare la giusta terapia, li induca in errore indicando dati non veritieri.
Quindi, quando il , in data 08.11.2005, si recò presso lo studio del suo medico di base, CP_2 manifestava sia esantema che febbre, come emerge dalla cartella clinica del 10.11.2005 redatta al momento del ricovero presso l'ospedale di ove il paziente era stato trasferito dall'ospedale Pt_1
9 di Noto a causa della sospettata presenza della malattia infettiva, non essendovi invece evidenza che avesse riferito anche di una puntura di insetto.
4.5) In ogni caso anche ad ammettere l'assenza delle macchie al momento della visita del giorno 8 novembre, ritiene il collegio che sussista comunque la prova della condotta negligente in capo al sanitario per avere omesso alcuna diagnosi a fronte dello stato di salute lamentato dal paziente.
Infatti, anche a voler ritenere che non vi fossero le condizioni per diagnosticare la rickettsiosi, Parte ammettendo come assumono l' di e l'erede del sanitario che non vi fosse certezza Pt_1 sulla presenza dell'esantema il giorno 8 novembre, pur emergendo il dato dalla cartella clinica e sebbene tale attestazione si basi sul racconto del paziente stesso che era ancora vigile e deambulante o comunque di quello di un familiare, apparendo inverosimile che in tale occasione vengano forniti ai sanitari dati non veritieri essendo questi indispensabili per orientare i medici dell'ospedale che avevano preso in cura il paziente ad una corretta diagnosi e conseguentemente ad una corretta terapia, in ogni caso anche seguendo tale ipotesi, in presenza della febbre e del malessere manifestato dal paziente, il medico di base il giorno 8 novembre non si curava di eseguire alcuna diagnosi limitandosi a prescrivere il farmaco , come emerge dalla prescrizione del CP_9 sanitario di quel giorno, priva di diagnosi.
Appare al collegio che tale condotta colposamente omissiva non possa andare esente da responsabilità.
Sebbene i consulenti dell'ufficio abbiano affermato che solo la condotta tenuta dal sanitario il giorno 10 seguente sarebbe stata negligente in quanto recatosi a domicilio del paziente pur - a loro dire – ancora non potendo diagnosticare la OS, avrebbe dovuto indirizzare il paziente presso una struttura ospedaliera per un approfondimento diagnostico, piuttosto che trattare a domicilio il paziente senza ancora una diagnosi e prescrivendo flebo con una “soluzione glucosata”,
Rifacol, Levobren e Rition.
Ed allora non si comprende perché tale condotta non doveva essere tenuta anche due giorni prima visto che a fronte dei sintomi presentati dal paziente il medico di base non era stato in grado di porre alcuna diagnosi, come il successivo giorno 10.
Di conseguenza la condotta del sanitario non è esente da colpa nemmeno per il giorno 8 novembre quando per la prima volta vide il paziente a causa dell'omessa diagnosi.
4.6) Si rende allora necessario accertare se, qualora al paziente fosse stato prescritto dal sanitario di ricorrere alle cure dell'ospedale in data 8 novembre perché venisse eseguita la diagnosi della patologia da cui era affetto e quindi fosse stata iniziata la corretta terapia antibiotica per la rickettsiosi, è più probabile che non che si sarebbe salvato considerato tuttavia che Controparte_8
è emerso in atti come la patologia contratta fosse stata particolarmente aggressiva.
10 Per questa ragione sono stati richiamati i consulenti dell'ufficio per rispondere al seguente quesito:
“Dicano i consulenti, qualora il sanitario, non essendo stato in grado di porre alcuna diagnosi il giorno 8.11.2005, avesse indirizzato il paziente in ospedale, somministrata la cura per la rickettsiosi fin dal giorno 8 novembre, può affermarsi, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o
"del più probabile che non” che il predetto si sarebbe salvato, tenuto conto sia che la malattia era stata contratta in forma severa sia e del tasso di mortalità della rickettsiosi”
I consulenti hanno così risposto: “In riferimento al quesito formulato dalla Corte mirato ad accertare se, qualora il dott. non essendo stato in grado di porre alcuna Persona_2 diagnosi il giorno 8.11.2005, avesse indirizzato il paziente in ospedale, e fosse stata somministrata terapia per il trattamento della rickettsiosi fin dal giorno 8 novembre, il paziente si sarebbe salvato,
i consulenti osservano quanto segue. Avuto riguardo al dato pacifico che si trattava di malattia in forma severa e che il decesso di è avvenuto in data 12.11.2005, alle ore 19.05 Controparte_8
(dopo 4 giorni rispetto alla data indicata del 8.11.2005), per Sindrome da disfunzione multiorgano in pz con sospetta OS, nonostante fosse in atto a partire dal 10.11.2005 il trattamento per la OS e fosse sottoposto ad assistenza rianimatoria massimale;
avuto riguardo al grado di mortalità riportata in letteratura;
secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che, se il trattamento fosse stato iniziato a partire dall'8.11.2005 (quindi circa 48 ore prima di quanto effettivamente iniziato) il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto la terapia sarebbe stata iniziata in una fase più precoce della malattia. I CC.TT.U. fanno rilevare che il paziente non ha risposto alla terapia messa in atto a partire dal 10.11.2005 e ciò non consente di affermare se e con che grado di probabilità si sarebbe potuto evitare il decesso.”
Emerge dalla risposta del collegio di medici che la somministrazione di idonea terapia fin dal
8.11.2005 avrebbe comportato per il paziente maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto iniziando la terapia in una fase più precoce - dicono i consulenti circa 48 ore prima di quanto effettivamente iniziata, ma in verità si tratta di circa 55 ore prima - il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza.
Deve infatti considerarsi che già il medico legale nominato dal P.M. nel procedimento penale a carico di coadiuvato da uno specialista infettivologo, ha affermato: “La Persona_2
OS è una patologia nell'ambito della quale più precoce è l'inizio della terapia, maggiori sono le possibilità di guarigione. I casi mortali sono comunque, rari e di solito riguardano soggetti anziani, defedati o affetti da patologie del ricambio. Nelle forme più gravi della malattia si verifica un interessamento multiorgano con turbe neurologiche (convulsioni), insufficienza renale acuta e shock come verificatosi nel caso di . Per tale motivo, la diagnosi della OS deve CP_8 essere clinica e, sulla base del sospetto clinico va attuata una pronta terapia (tetracicline,
11 cloroamfenicolo, chemicetina, doxiciclina), poiché – come già detto – il dato sierologico (che dà la diagnosi di certezza), diviene positivo in una fase della malattia troppo avanzata per consentire una terapia efficace. Risulta evidente, quindi, che l'atteggiamento terapeutico del medico di famiglia è stato inidoneo. A tale proposito desideriamo evidenziare che, come si rileva dalla Circolare sopra citata, tutti i 4 casi mortali osservati nel 1999 sono giunti all'osservazione medica con notevolissimo ritardo. Pertanto, è verosimile che la pronta instaurazione di una idonea terapia, avrebbe potuto cambiare il verificarsi degli eventi che hanno portato all'exitus. Va comunque fatto rilevare che la forma che ha portato all'exitus il è stata estremamente grave: l'esordio CP_8 della malattia (5.11) e l'exitus (12.11) si sono verificati nell'arco temporale di circa 8 giorni.
Pertanto, non può escludersi che, anche qualora fosse stata instaurata una idonea terapia, la malattia sarebbe stata mortale”.
E' utile anche richiamare quanto esposto dai consulenti dell'ufficio nominati in primo grado i quali, confrontando i dati scientifici sull'argomento, hanno accertato che “nelle forme più gravi di rickettsiosi si verifica il decesso nel 20% dei casi non sottoposti a terapia e nel 5% dei casi sottoposti a terapia”.
4.7) Ora, a fronte della condotta negligente del sanitario per omessa diagnosi, va ritenuta esistente anche la prova del nesso di causalità fra la suddetta negligenza e l'evento morte avvenuto il 12 novembre successivo per la rickettsiosi contratta dal a causa del ritardo di oltre 55 ore nella CP_2 somministrazione della terapia antibiotica, in quanto se il trattamento fosse stato iniziato a partire dall'8.11.2005 il paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza in quanto la terapia sarebbe stata iniziata in una fase più precoce della malattia.
In proposito, va richiamato il principio espresso dal diritto vivente nel caso di condotta colposa del sanitario per imperizia e la mancata prova del nesso di causalità da parte del danneggiato che l'evento derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato: “la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova (Cass., 31/03/2016, n. 6209, Cass., 21/11/2017, n. 27561, Cass., 20/11/2020, n. 26428); questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente
12 idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel "deficit" rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale” (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34427).
Ne consegue che l'omissione colposa del sanitario per non avere eseguito alcuna diagnosi è astrattamente idonea a causare il pregiudizio patito da che lo condusse al decesso e Controparte_8 tale deficit rileva oltre che quale prova della condotta colposa anche sotto il profilo del nesso di causalità.
5) Il 5° ed 6° motivo dell'appello principale censurano la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dal tribunale al coniuge e ai figli del danneggiato.
5.1) In ordine al danno non patrimoniale viene criticata la decisione di prime cure sotto più profili.
Innanzitutto perché fondata sull'intensa relazione familiare e personale fra gli attori e la vittima senza che fosse stata fornita alcuna prova sulla effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti tra i familiari e la vittima.
Si assume poi la inapplicabilità, ai fini della liquidazione del danno, delle tabelle di Roma non avendo la parte fatto richiesta di applicarle.
Comunque, il danno sarebbe stato quantificato in misura superiore alla domanda ed inoltre sono stati applicati interessi e rivalutazione monetaria pur calcolato il danno alla data della pronuncia.
5.2) E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “La morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. fra le più recenti Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255).
In assenza di prova contraria fornita dai danneggianti il motivo è infondato.
5.3) Avuto riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, correttamente il Tribunale di
Siracusa, citando i principi elaborati dai giudici di legittimità, ha utilizzato le tabelle a punti del
13 Tribunale di Roma, le uniche all'epoca della sentenza che correttamente quantificavano il danno parentale con il sistema a punti, posto che la liquidazione del danno parentale con il sistema c.d. a forbice ovvero prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consente di risarcire il danno in misura adeguata non potendo valutarsi specifiche circostanze quali ad esempio età, grado di parentela, numero di familiari superstiti.
La Suprema Corte anche di recente ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
Non ricorrendo nel caso in esame ragioni che impongano il ricorso alla liquidazione con il sistema a forbice, nemmeno paventate dall'appellante, né alcuna contestazione sul computo dei punti siccome indicati in sentenza, il motivo va rigettato.
5.4) Anche infondata è la parte del gravame con cui si assume che il danno non patrimoniale liquidato alla moglie ed ai figli di sia superiore alla domanda e quindi ultra petita Controparte_8 per la parte eccedente quanto richiesto.
Il Tribunale di Siracusa ha determinato il danno non patrimoniale della moglie del defunto in euro
374.214,57 mentre per ciascun figlio in euro 362.520,35.
Con l'atto di citazione di primo grado ha quantificato sia il proprio danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale che quello dei due figli minori in euro 245.082,45 ciascuno o “in quella maggiore e/o diversa somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Come affermato dai giudici di legittimità la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta"
o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (Cassazione civile sez. VI, 20/07/2018, n.19455) sicchè l'eccepita ultrapetizione è infondata.
14 Parte 5.5) Del pari infondata è la censura con cui l' lamenta il computo di interessi e rivalutazione sul danno non patrimoniale liquidato in quanto il risarcimento è stato determinato secondo le tabelle vigenti al momento della liquidazione.
La censura non si confronta con la sentenza impugnata che correttamente così statuisce (pag. 11):
“poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono
l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (ribadito, tra le altre, dalle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione n. 12262 del 3 dicembre 1997 e n. 2796 del 10 marzo 2000) sulla somma capitale originaria rivalutata di anno in anno.”
6) In ordine al danno patrimoniale liquidato alla moglie ed ai figli della vittima, l'appellante principale assume di avere eccepito fin dalla costituzione la carenza di prova che il defunto svolgesse insieme al coniuge l'attività di vendita di panini all'interno di un furgone e che nemmeno i documenti prodotti fossero idonei a provare il presunto reddito prodotto da Controparte_8 nell'esercizio di tale attività.
Conseguentemente avrebbe errato il Tribunale aretuseo a liquidare il danno patrimoniale al coniuge ed ai figli in mancanza di prova del reddito da questi prodotto.
Inoltre, anche nel caso in cui in vita fosse stato disoccupato, allegazione peraltro in Controparte_8 contrasto con quella contenuta in citazione e non provata, la liquidazione del danno patrimoniale presupponeva la prospettazione di elementi dai quali desumere che sarebbe stato probabile tale danno sulla base di ragionevoli criteri oggettivi ed altre circostanze del caso concreto, nella specie del tutto carenti.
In subordine critica, comunque, l'ammontare del danno patrimoniale liquidato in favore dei figli, parametrato alla pensione sociale per la durata di 31 anni, anzichè sino al raggiungimento della
15 maggiore età dei due figli e per non avere considerato che dal reddito della vittima andavano detratte le spese per la produzione del reddito e per il carico fiscale.
6.1) La sentenza di primo grado sul danno patrimoniale della moglie e dei figli ha così statuito
(pag.9): “Innanzitutto alla moglie ed ai figli conviventi del defunto spetta il risarcimento del CP_2 danno patrimoniale per il venir meno della fonte di reddito cagionata dalla repentina morte del congiunto, avendo la difesa degli attori riferito che il aiutava la moglie nella conduzione CP_2 dell'impresa familiare di vendita ambulante di panini apportando un valido contributo alla gestione dell'attività ed al soddisfacimento delle esigenze familiari: le circostanze prospettate a tal uopo non sono state contestate dalle difese dei convenuti e possono ritenersi pertanto pacifiche, dovendosi presumere che il producesse del reddito anche in mancanza di alcun riscontro scritto a tal CP_2 uopo versato in atti e che ne destinasse almeno la metà al soddisfacimento dei bisogni dei propri congiunti (si veda a tal riguardo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2318 del 2 febbraio 2007 a mente della quale “Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito per il decesso (a seguito dell'altrui fatto illecito) della moglie, costituisce, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata priva di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito aveva diritto nei confronti della moglie nell'ambito del rapporto familiare”). Facendo leva sui propri poteri equitativi, ed in conformità con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (si veda a tal proposito l'ordinanza n. 17690 del 25 agosto 2020 a mente della quale
“Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”), il reddito che il
avrebbe conseguito può essere determinato tramite il criterio del triplo della pensione CP_2 sociale di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977, salvo precisare che questo Giudice, secondo l'orientamento della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11209 del 9 maggio
2017, non terrà conto di coefficienti di capitalizzazione contenuti nel R.D. n. 1043 del 1922, richiamati dalla predetta normativa, in quanto non più rispondenti alle esigenze di adeguata quantificazione del danno ex art. 1223 c.c. stante l'allungamento della vita media e la riduzione dei
16 tassi di interesse.
Considerato che
l'importo della pensione sociale parametrato al 2005 era di
Euro 420,43, che il triplo di esso ammonta ad Euro 1.261,29, che può ragionevolmente presumersi che il de cuius avrebbe destinato circa la metà del suo reddito ai bisogni dei figli e della moglie nella misura di Euro 630,00 al mese e di Euro 7.560,00 all'anno, tenuto conto della vita lavorativa
e del necessario apporto alle esigenze economiche dei figli che, per , si sarebbero Controparte_8 presumibilmente protratta sino all'età di 65 anni per ulteriori 31 anni, il danno da risarcire in moneta attuale al coniuge ed ai due figli ammonta ad Euro 234.360,00 (Euro 7.560,00 moltiplicato per 31 = Euro 234.360,00), importo quest'ultimo da ripartire nella misura di un terzo ciascuno sulla base dell'art. 581 del codice civile: alla moglie vedova ed ai figli Controparte_1
ed spetta l'importo di Euro 78.120,00 liquidato in moneta Controparte_2 Persona_1 attuale.”
6.2) In ordine alla presunta attività lavorativa che il defunto avrebbe svolto in vita, ovvero CP_2 aiutare la moglie nella conduzione dell'attività di vendita di panini all'interno di un furgone, la Parte circostanza era stata contestata dalla difesa dell' sicchè non poteva ritenersi pacifica, come affermato dal tribunale.
Invero, con la comparsa di costituzione di primo grado l' in ordine al richiesto risarcimento Pt_1 per danno patrimoniale così afferma: “gli attori, tuttavia, non forniscono alcuna prova del pregiudizio subito mancando qualunque attestazione che attesti la conduzione dell'attività in questione e dei relativi proventi”.
Inoltre con la memoria 183 comma 6 n. 3 c.p.c. afferma: Si osserva infine che gli allegati 5, 6, 7, 8,
9 e 10 non valgono a provare il reddito prodotto dall'attività economica asseritamente condotta da parte attrice né tantomeno la sua esistenza.
I predetti documenti sono le dichiarazioni dei redditi di degli anni dal 2005 in Controparte_1 poi, irrilevanti per provare il reddito e l'attività lavorativa in vita svolta dal defunto coniuge.
La dichiarazione dei redditi del 2005, anno della morte del , riguardando i redditi del 2004 CP_2 non solo non dà alcuna evidenza della collaborazione prestata dal marito, ma anzi l'attività commerciale è in capo quale unica titolare e contribuente a , come dalla stessa Controparte_1 allegazione della difesa emerge ed anzi il coniuge risulta a carico della moglie. Parte Ne consegue che a fronte della contestazione, tempestivamente sollevata dall' nessun riconoscimento pacifico per mancata contestazione poteva affermarsi, in ordine all'attività lavorativa svolta dal e conseguentemente alla liquidazione del danno secondo il parametro CP_2 del triplo della pensione sociale in assenza di prova del reddito effettivamente perduto dai congiunti, non essendovi nemmeno prova che il producesse un reddito. CP_2
17 6.3) Né il danno patrimoniale futuro potrebbe liquidarsi secondo il parametro della indennità di disoccupazione posto che, a prescindere dalla circostanza che lo stato di disoccupazione non è stato mai nemmeno allegato, anzi la tesi sostenuta è del tutto opposta ma non provata, il risarcimento del danno patrimoniale da morte del coniuge che non lavora al momento del decesso in favore dell'altro coniuge configura un danno patrimoniale futuro che può essere liquidato “qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale” (Cass. 1 marzo 2007,
n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546; 19 novembre 2009, n. 24435 da Cassazione civile sez. III,
25/02/2020, n.5099). Non sono state allegate circostanze del caso concreto dalle quali poter prospettare come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore del coniuge da parte del , coniuge che comunque era CP_2 percettore di reddito all'epoca del decesso per essere titolare di attività commerciale ed anzi era il ad essere a carico della moglie, sicché la domanda di liquidazione del danno patrimoniale in CP_2 favore di va rigettata. Controparte_1
6.4) Anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro in capo ai due figli minori e va rigettata. Controparte_2 Persona_1
Va richiamata la decisione della Corte di Cassazione (sez. III civile, 25/02/2020, n.5099) che ha così statuito: “Il motivo di censura pone la questione se spetti il risarcimento del danno patrimoniale da morte del genitore in favore del figlio minore quando il genitore deceduto non lavorava al momento del decesso. Alla questione deve darsi risposta positiva alle condizioni dalla giurisprudenza elaborate a proposito di danno patrimoniale futuro nel caso di morte del congiunto in giovane età, allorquando non prestava attività lavorativa. Si è detto a tale proposito che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (Cass. 1 marzo 2007, n. 4791; 3 aprile 2008, n. 8546; 19 novembre 2009, n. 24435). Il giudice di merito non ha svolto una siffatta valutazione, ma si è limitato ad escludere il riconoscimento del danno patrimoniale sulla base della mera circostanza della mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa. Ciò che invece la corte territoriale avrebbe dovuto valutare è se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospettasse come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore della minore da parte della vittima del sinistro stradale.
In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e
18 non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa - cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati. In particolare il giudice di merito dovrà valutare se sulla base delle circostanze del caso concreto, e non del mero rapporto di genitorialità (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa - cfr. Cass. 4 dicembre 2018,
n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati”.
Quindi in presenza di un soggetto che non vi è prova svolga attività lavorativa all'epoca del decesso, ciò non esclude che il giudice debba valutare le allegate circostanze del caso concreto che consentano di presumere che la vittima avrebbe offerto un futuro sostegno materiale ai propri figli minori, non potendosi risarcire un danno re ipsa.
Più di recente la Suprema Corte ha puntualizzato che il danno patrimoniale da risarcire al figlio minore nel caso di decesso del padre per fatto illecito da parte del terzo, non è il danno derivante dalla perduta capacità lavorativa della vittima primaria, ma è il danno subito dal figlio che viene privato del contributo economico al proprio mantenimento che il genitore era tenuto ad erogargli, a prescindere dalla circostanza che svolgesse una attività lavorativa e quale fosse il suo reddito.
In altri termini, il reddito da lavoro della vittima può venire in rilievo solo indirettamente, “dal momento che ogni genitore è obbligato a mantenere i figli a prescindere dal suo reddito da lavoro e dallo stesso svolgimento di una attività lavorativa. D'altra parte, è sufficiente considerare, in proposito, che non solo i titolari di redditi da lavoro sono tenuti al mantenimento dei figli e che tale mantenimento non deve necessariamente avvenire con i proventi del reddito da lavoro del genitore.
Anche se, in alcuni casi, tale reddito potrà essere un elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'entità del contributo al mantenimento perduto (che necessariamente è, in ogni caso, da operarsi in via equitativa, come è evidente), esso non può essere considerato né l'unico elemento rilevante, né quello decisivo, avendo certamente rilievo, ad esempio, anche introiti di natura diversa da quelli da lavoro (anche, eventualmente, non emergenti dalle dichiarazioni fiscali) o, comunque, altre potenziali risorse di carattere patrimoniale, di qualunque genere” (da Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, n.36357).
In sostanza ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro subito dai figli minori di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, occorre considerare “i contributi economici che questi avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita” e considerato che in relazione a congiunti per i quali vi sia un obbligo diretto di mantenimento negli stringenti termini che esistono tra padre e figli minori, il risarcimento del danno patrimoniale va ammesso anche nel caso in cui la vittima non fosse occupata al momento del decesso e, quindi, certamente non fosse percettrice di redditi, ovvero, avesse redditi molto bassi, operandosi una liquidazione in
19 via equitativa e dovendosi, a tal fine, considerare anche la possibilità che la vittima stessa possa trovare in futuro una occupazione e contribuire economicamente, in una certa misura, al mantenimento dei familiari.
Nel caso di specie, prescindendo dalla capacità lavorativa della vittima, nessun elemento è emerso dagli atti avuto riguardo ad altre condizioni oggettive dalle quali poter desumere elementi idonei a stabilire che il predetto avrebbe potuto contribuire al mantenimento dei figli se fosse rimasto in vita, mancando qualunque allegazione anche sul tenore di vita della vittima dal quale desumere che il soggetto non fosse del tutto incapace sotto il profilo patrimoniale e così consentire di liquidare il danno in via equitativa, “quanto meno nella misura in cui tale danno fosse risultato effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, sulla base degli elementi di prova disponibili.”
L'unica allegazione, della quale però manca alcuna prova e che è stata oggetto di specifica contestazione, è che la vittima aiutasse la moglie nella conduzione dell'attività di vendita dei panini, mentre manca qualunque altro elemento di prova disponibile da cui poter desumere una capacità patrimoniale della vittima primaria e che avrebbe consentito una liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro al fine di evitare di considerarlo quale danno in re ipsa.
7) Venendo all'appello incidentale proposto da , sorella della vittima, che agisce sia in CP_4
Parte proprio che quale erede dei defunti genitori e , la difesa sia dell' Controparte_2 Persona_3 che di Di OV ne hanno eccepito l'inammissibilità in quanto tardivo poiché non proposto almeno 20 giorni prima della prima udienza indicata in citazione non assumendo rilevanza lo spostamento dalla stessa ad altra data.
Assume l'appellante incidentale che qualora venga spostata la prima udienza di CP_4 comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio il termine di 20 giorni si computa considerata la nuova udienza e non quella fissata con l'atto di citazione.
L'eccezione è fondata
7.1) Va premesso che il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex articolo 168 bis, comma 5, del Cpc), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa (Cassazione civile sez. III, 05/07/2024, n.18423).
Nel caso in cui la prima udienza indicata in citazione sia stata differita ai sensi del 5° comma dell'art.168 bis c.p.c., norma ratione temporis vigente, il termine di 20 giorni va computato secondo
20 la data della nuova udienza, mentre nel caso di spostamento automatico d'ufficio si tiene conto dell'udienza fissata con la citazione.
“L'appello incidentale deve essere proposto con comparsa depositata venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di appello principale, o che sia stata differita nell'esercizio del potere attribuito dal comma 5 dell'articolo 168-bis del Cpc al giudice per consentire una razionale trattazione delle cause, mentre non assume alcuna rilevanza - ai fini della tempestività della impugnazione - lo spostamento automatico della data della udienza, rimandata
d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'articolo 168-bis del Cpc”. (da Cassazione civile sez. III,
24/04/2015, n.8400)
La stessa sentenza citata dalla difesa di (Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, CP_4
n.8638) è nel senso sopra esposto in quanto solo nel caso di differimento ai sensi del 5 comma dell'art.168 bis c.p.c. il termine per proporre appello incidentale va determinato dalla data della nuova udienza come fissata dal giudice, mentre nel caso in cui la trattazione della prima udienza è spostata d'ufficio, in quanto nella udienza indicata in citazione il giudice designato non tiene udienza, ai sensi del 4° comma dell'art.168 bis c.p.c., si fa riferimento all'udienza indicata in citazione.
L'appellante incidentale ha depositato la comparsa di costituzione in data 16.7.2022 mentre la citazione era fissata per il 27.7.2022, oltre il termine di 20 giorni, essendo irrilevante che la prima udienza sia stata spostata d'ufficio il 9.9.2022.
L'appello incidentale va quindi dichiarato inammissibile.
8) Va invece esaminato l'appello incidentale avanzato tempestivamente da e Parte_2
sia in proprio, quali sorelle del defunto , nonché quali coeredi dei Parte_3 Controparte_8 genitori e deceduti nel corso del giudizio. Controparte_2 Persona_3
Con il gravame incidentale viene impugnata la statuizione del giudice di prime cure che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, avanzata dai predetti familiari.
8.1) La sentenza di prime cure (pag. 12 e 13) dopo aver premesso che non è risarcibile il danno in re ipsa, ovvero il “danno che non sia suffragato, ad opera di chi ne invoca il risarcimento, da idonea prova degli elementi costitutivi di esso”, ha ritenuto che i predetti congiunti “non hanno provato hanno provato o offerto di provare, come sarebbe stato loro onere secondo la giurisprudenza più autorevole in materia (si vedano le sentenza della Suprema Corte ei Cassazione n. 19402 del 22 agosto 2013 a mente della quale “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e
21 un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse, e n.
2379 del 31 gennaio 2008 secondo cui “Il cosiddetto danno esistenziale parentale, derivante dalla lesione della integrità di un nucleo familiare fortemente unito e solidalmente costituito, è risarcibile iure proprio ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., correlato agli artt. 29 e 30 Cost., e deve essere liquidato in base a criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato”), qualsivoglia circostanza che potesse acclarare, attestare e concretizzare lo stravolgimento della propria esistenza derivante dalla morte di : in mancanza di Controparte_8 convivenza con il defunto, elemento che certamente non costituisce profilo ostativo al riconoscimento del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale ma che facilita l'onere della prova dei soggetti familiari che tale danno invocano, non è stato infatti articolato ad opera dei suddetti attori e dei terzi intervenuti alcun capitolo di prova per testi al fine di provare
l'intensità del rapporto con il familiare defunto nonché i disagi intercorsi ed il dolore subito a causa della repentina morte di tali da sconvolgere le normali abitudini e da imporre scelte Per_6 di vita radicalmente diverse, essendosi limitati i predetti familiari a dedurre unicamente la relazione familiare quale unica fonte da cui trarre il diritto al un risarcimento “da posizione” o da
“relazione familiare” che, in mancanza di alcun riscontro fattuale, non può essere risarcito”.
8.2) Con l'appello incidentale le sorelle del danneggiato e , sia in proprio che Parte_2 Pt_3 quali coeredi dei genitori nelle more del giudizio deceduti, hanno censurato la surriferita motivazione in quanto basata su giurisprudenza di legittimità del tutto superata posto che invece nel caso di morte di un prossimo congiunto, quale è il fratello e figlio, l'esistenza dello stretto rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite essendo una sofferenza connaturale all'essere umano e trattandosi di presunzione relativa sarà la controparte che il diritto al risarcimento del danno nega a dover dare la prova contraria in ordine all'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
8.3) Il motivo è fondato.
È ripetutamente sostenuto dal diritto vivente anche di recente, divenendo orientamento stabile “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che
22 fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v., Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020,
n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n.
5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v., inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n.
4253). Cass. 5769/2024, nel dare continuità all'indicato principio di diritto e declinandolo con riferimento alle due polarità delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti (v., Cass. 17 gennaio 2018, n. 901), ha osservato che "che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare" (da
Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255).
8.4) Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti incidentali si sono limitati a richiedere il risarcimento del danno sul presupposto della sofferenza morale conseguente alla perdita del loro stretto congiunto, mentre nessuna prova contraria hanno offerto i danneggianti, dovendosi ritenere generica quella articolata dalla difesa di oltre che CP_3 prova negativa, che correttamente non è stata ammessa dal primo giudice.
Ne consegue che va riconosciuto il danno per la sofferenza morale patita sia dai genitori, nelle more del giudizio deceduti, che dalle due sorelle - e - di . Pt_3 Pt_2 Controparte_8
Tale danno può liquidarsi secondo le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano in uso alla data della odierna decisione, ovvero le tabelle del 2024.
Al fine di calcolare il danno per la sofferenza patita dai predetti congiunti occorre tenere conto che la vittima aveva 34 anni all'epoca del decesso;
che tutti i congiunti non erano Controparte_8 conviventi con la vittima;
che nel nucleo familiare vi erano più di tre familiari;
che nulla è stato allegato in ordine alla intensità della relazione, sicchè va applicato il valore al minimo;
che occorre tenere conto dell'età di ciascun danneggiato e del grado di parentela.
Ne consegue che a - padre di - che all'epoca del decesso della vittima Controparte_2 CP_8 aveva 75 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 132.974,00 considerato: valore del punto
23 base: euro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 34.
A madre di , che all'epoca del decesso della vittima primaria aveva Persona_7 Persona_8
69 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 148.618,00 in quanto: valore del punto base: euro
3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 22;pPunti totali riconosciuti: 38.
A e a , sorelle di che all'epoca del decesso della vittima Parte_3 CP_12 CP_8 avevano rispettivamente 47 e 43 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 50.940,00 ciascuna in quanto: valore del punto base: euro 1.698,00; punti in base all'età del congiunto: 16; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 30.
In conclusione, la sentenza del tribunale va parzialmente modificata dovendosi rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro richiesto da e da Controparte_1 Persona_1
e . Controparte_2
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , condanna Parte_3 Parte_2
Parte l' di in solido con , quale erede di , quest'ultima Pt_1 Controparte_3 Persona_2 nei limiti della eredità relitta avendo accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore di e in proprio euro 50.840,00 ciascuna, nonché quali coeredi di e Parte_3 Pt_2 Persona_7 di nei limiti della quota di eredità legittima a ciascuno spettante da computarsi Controparte_2 sulla complessiva somma di euro 281.592,00.
Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Parte 9) Va infine esaminato l'ultimo motivo di gravame avanzato dall' sulle spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado.
Assume l' appellante che il Tribunale di Siracusa pur avendo ritenuto soccombenti sia Pt_1
l' che nella qualità ha condannato solo l' a pagare le Parte_1 Controparte_3 Pt_1 spese di lite.
Va premesso che in ordine alla regolamentazione delle spese processuali il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese
24 deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
Ne consegue che va riconosciuto il danno per la sofferenza morale patita sia dai genitori, nelle more del giudizio deceduti, che dalle due sorelle - e - di . Pt_3 Pt_2 Controparte_8
Tale danno può liquidarsi secondo le tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano in uso alla data della odierna decisione, ovvero le tabelle del 2024.
Al fine di calcolare il danno per la sofferenza patita dai predetti congiunti occorre tenere conto che la vittima aveva 34 anni all'epoca del decesso;
che tutti i congiunti non erano Controparte_8 conviventi con la vittima;
che nel nucleo familiare vi erano più di tre familiari;
che nulla è stato allegato in ordine alla intensità della relazione, sicchè va applicato il valore al minimo;
che occorre tenere conto dell'età di ciascun danneggiato e del grado di parentela.
Ne consegue che a - padre di - che all'epoca del decesso della vittima Controparte_2 CP_8 aveva 75 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 132.974,00 considerato: valore del punto base: euro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 34.
A madre di , che all'epoca del decesso della vittima primaria aveva Persona_7 Controparte_8
69 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 148.618,00 in quanto: valore del punto base: euro
3.911,00; punti in base all'età del congiunto: 16; Punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 38.
A e a , sorelle di che all'epoca del decesso della vittima Parte_3 CP_12 CP_8 avevano rispettivamente 47 e 43 anni, sarebbe spettato un risarcimento di euro 50.940,00 ciascuna in quanto: valore del punto base: euro 1.698,00; punti in base all'età del congiunto: 16; punti in base all'età della vittima: 22; punti totali riconosciuti: 30.
In conclusione, la sentenza del tribunale va parzialmente modificata dovendosi rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro richiesto da e da e Controparte_1 Persona_1
. Controparte_2
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , condanna Parte_3 Parte_2
Parte l' di in solido con , quale erede di , quest'ultima nei Pt_1 Controparte_3 Persona_2 limiti della eredità relitta avendo accettato con beneficio di inventario, a pagare in favore di Pt_3
e in proprio euro 50.840,00 ciascuna, nonché quali coeredi di e di
[...] Pt_2 Persona_7 CP_2 nei limiti della quota di eredità legittima a ciascuno spettante da computarsi sulla
[...] complessiva somma di euro 281.592,00.
25 Sulle predette somme spettano gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo. Parte 9) Va infine esaminato l'ultimo motivo di gravame avanzato dall' sulle spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado.
Assume l' appellante che il Tribunale di Siracusa pur avendo ritenuto soccombenti sia Pt_1
l' che nella qualità ha condannato solo l' a pagare le Parte_1 Controparte_3 Pt_1 spese di lite.
Va premesso che in ordine alla regolamentazione delle spese processuali il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio di entrambi gradi riguardo a e , sia in proprio che nella qualità di genitore di Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
Parte vanno poste per 2/3 in solido a carico dell' e nella misura liquidata per Controparte_3
l'intero in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori medi dello scaglione fino ad euro 520.000 e compensate per la restante parte, ma stante l'ammissione in primo grado al gratuito patrocinio di le spese del primo grado Controparte_1 vanno corrisposte in favore dell'Erario.
Le spese del giudizio di entrambi gradi di e vanno poste in solido a Parte_3 Parte_2
Parte carico dell e nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore Controparte_3 della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori medi dello scaglione fino ad euro 260,000 e stante l'ammissione al gratuito patrocinio vanno liquidate in favore dell'Erario. Parte
va condannata a rimborsare all e a le spese di lite del grado, CP_4 Controparte_3 in assenza di gravame delle altre parti sulla compensazione delle spese di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia applicando le tariffe vigenti nei valori minimi dello scaglione fino ad euro 520.000 considerata la pronuncia in rito. Parte Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi vanno poste in solido a carico dell' e
26 di come liquidate con separati decreti. Controparte_3
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'appello incidentale di , posteriore CP_4 al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del
20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 548/2022 R.G. in parziale modifica della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, rigetta la domanda di liquidazione del danno patrimoniale in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
;
[...] condanna in solido l' e quest'ultima Parte_1 Controparte_3 nella qualità di erede di e nei limiti dell'eredità relitta avendo accettato con beneficio Persona_2 di inventario al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di e Parte_3 Parte_2 in proprio per la somma di euro 50.940,00 ciascuna, oltre gli interessi al tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo
(12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e successivamente a tale data gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
condanna in solido l' e quest'ultima Parte_1 Controparte_3 nella qualità di erede di e nei limiti dell'eredità relitta avendo accettato con beneficio Persona_2 di inventario in favore di e della quota spettante quali eredi legittimi di Parte_3 Parte_2
e di sulla complessiva somma di euro 281.592,00 oltre gli interessi al Persona_7 Controparte_2 tasso legale, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma devalutata fino alla data del fatto lesivo (12.11.2005) e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla data del decesso di ciascuno dei dante causa, nonché gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da;
CP_4 condanna in solido l' e al Parte_1 Controparte_3 pagamento di 2/3 delle spese di lite di nella qualità e di che Controparte_1 Controparte_2 liquida quali compensi per il primo grado in favore dell'Erario in euro 22.457,00 e per il grado in
27 euro 20.119,00 con distrazione in favore del difensore, compensando la restante parte;
condanna in solido l' e al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese di lite del grado di appello di e sia in proprio Parte_3 Parte_2 che nella qualità che liquida in favore dell'Erario in euro 14.317,00; condanna al pagamento in favore dell' CP_4 Parte_1
e al pagamento delle spese di lite del grado di appello che liquida per ciascuna Controparte_3 parte in euro 7.160,00; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012 relativamente all'appello incidentale di;
CP_4 pone definitivamente a carico dell' e Parte_1 CP_3 in solido le spese di c.t.u. di entrambi i gradi come liquidate con separati decreti;
[...] dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012 relativamente all'appello incidentale di . CP_4
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 19.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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