Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 14/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2024, proposto da
CE RE e GR BL, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Ruta e Antonio Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo esecutivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4.05.2021, e del decreto ingiuntivo esecutivo n. 1529/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20.10.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Francesco Fichera e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 26.11.2024 e depositato il 13.12.2024, i sig.ri CE RE e GR BL hanno agito per l’esecuzione dei seguenti titoli: 1) il decreto ingiuntivo esecutivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 4.05.2021, notificato in data 24.05.2021, non opposto e munito di dichiarazione di definitiva esecutorietà apposta in data 4.08.2023, con il quale è stato ingiunto al Comune di Modica di pagare la somma di € 18.483,00, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze e oltre le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA; 2) il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1529/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20.10.2021, notificato in data 9.11.2021, non opposto e munito di dichiarazione di definitiva esecutorietà apposta in data 4.08.2023, con il quale è stato ingiunto al Comune di Modica in persona del Sindaco di pagare la somma di € 17.938,13, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze e oltre le spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Nello specifico, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di:
(i) dichiarare l’inottemperanza del Comune di Modica al giudicato formatosi sui due predetti titoli;
(ii) assegnare un termine di 30 giorni al Comune di Modica per disporre il pagamento di € 36.421,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali e le spese di registrazione dei sopra indicati decreti ingiuntivi e di ogni altra spesa successiva;
(iii) nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
2. Con memoria di costituzione del 31.01.2025 il Comune di Modica ha rilevato di aver dichiarato il proprio dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 e ss. del d.lgs. 267 del 2000 (c.d. T.U.E.L.) con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025, versata in atti, chiedendo di dichiarare il ricorso improcedibile o di dichiarare il procedimento estinto alla luce di quanto previsto dall’art. 248, comma 2, dello stesso T.U.E.L..
In subordine, l’Ente comunale ha contestato la mancata notifica della diffida di pagamento nei propri confronti da parte dei due creditori, asserendo che la stessa avrebbe dovuto precedere l’instaurazione del precedente giudizio.
In ulteriore subordine, l’Amministrazione resistente ha contestato il quantum dell’importo richiesto, rilevando:
(i) per quanto concerne il decreto ingiuntivo n. 750/2021, di aver già corrisposto la cifra complessiva di € 17.938,12;
(ii) per quanto riguardo il decreto ingiuntivo n. 1529/2021, che la somma ingiunta non debba essere corrisposta per intero in considerazione dell’avvenuta compensazione con i debiti tributari dei ricorrenti avvenuta con lettera prot. n. 27504 del 6.06.2023 per l’importo di € 718,80.
3. Alla camera di consiglio del 12.03.2025, presente il difensore della parte resistente, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per quanto di seguito esposto e considerato.
4.1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; la disposizione precisa, altresì, che “ le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
Il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.
La ratio della disposizione di cui all'art. 248 (“ Conseguenze della dichiarazione di dissesto ”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum .
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, " rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di <<atti e fatti di gestione>> pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo ".
Alla stregua della lettera dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., è quindi sufficiente che il debito appartenga a tale gestione straordinaria, in quanto di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, perché venga sottratto all'attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi che, a sua volta, tale organo sia tenuto a gestire separatamente i fondi destinati all'adempimento (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3337).
4.2. Ciò premesso, va osservato che il Comune di Modica, come da documentazione versata in atti, ha rappresentato che con delibera di C.C. n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario.
Da quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto, posto che l’odierna vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, co. 2, del T.U.E.L., atteso che i titoli ottemperandi per cui è causa sono antecedenti alla dichiarazione dello stato di dissesto e concernono fatti parimenti antecedenti a tale dichiarazione, sicché i relativi crediti devono necessariamente essere ascritti alla gestione liquidatoria.
5. La peculiarità dell’esito, derivante da circostanze sopravvenute, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 267 del 2000, con inserimento nella massa passiva dell’importo portato dai titoli di cui si chiede l’esecuzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO