Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Art. 29.
I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio ed a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all' art. 114 - comma primo - della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio ed a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a) , b) e c) dell'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato a sensi dell'art. 22 della presente legge.
Il riesame e' inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.
Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.
Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.
I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio ed a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all' art. 114 - comma primo - della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio ed a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a) , b) e c) dell'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato a sensi dell'art. 22 della presente legge.
Il riesame e' inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.
Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.
Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 07/02/2006, n. 169Provvedimento: […] Resta da precisare che la decorrenza del suddetto trattamento pensionistico, fissata dal provvedimento impugnato alla data del 21.1.21961 coincidente con quella della sua adozione, non è censurabile in quanto conforme al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 29 della legge 9 novembre 1961, n, 1240 ( Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto alla data del relativo provvedimento) .Leggi di più...
- legge 1240/61·
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- contraddittorio amministrativo·
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