Articolo 29 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 28Articolo 30
Versione
21 dicembre 1961
Art. 29.
I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio ed a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all' art. 114 - comma primo - della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio ed a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a) , b) e c) dell'art. 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato a sensi dell'art. 22 della presente legge.
Il riesame e' inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.
Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.
Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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