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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
n. 4793/2024 r.g.
Il Giudice a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex art. 2189 co. 3 c.c.
TRA
Avv. VOLPE LUIGI) Parte_1
- RICORRENTE -
CONTRO
nella persona del Conservatore Controparte_1
del Registro delle Imprese di CP_1
- RESISTENTE -
****
Letto il ricorso introduttivo con il quale la suindicata ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di in data 6.8.2024 prot. 64875/U – CP_1
REA 388356, comunicato con messaggio pec in data 6.8.2024, recante diniego di accoglimento di riforma in autotutela di precedente provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle
Imprese della e di ordinare alla di di “assegnare alla soc. Parte_1 Controparte_1 CP_1
l termine per depositare i bilanci degli ultimi cinque anni, in tal modo assicurando Parte_1
la continuità di iscrizione della odierna opponente nel Registro delle Imprese, con ogni altra conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari;
con vittoria delle spese di lite”.
Costituendosi, la di ha chiesto Controparte_1 CP_1
il rigetto del ricorso.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
In punto di fatto occorre premettere che: - nel corso dell'anno 2023, il Conservatore del Registro delle Imprese avviava la procedura di cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese ex art. 40, comma 2 e seguenti, del d.l. n.
76/2020 che include tutte le società di capitali non più operative per le quali l' abbia CP_2
rilevato una delle circostanze ivi previste;
- all'esito dell'attività istruttoria, il Conservatore con propria determinazione del 5.4.2023,
iscritta nel Registro delle Imprese in data 6.4.2023, accertava lo scioglimento senza liquidazione, tra le altre, della società provvedimento che veniva notificato Parte_1
ex art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on line, non potendo procedere alla notifica tramite PEC poiché la società era priva di un proprio domicilio digitale regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese;
- con detta determinazione del 5.4.2023, pubblicata nell'Albo camerale on line, si concedeva alle imprese interessate, ivi compresa l'odierna ricorrente, un periodo di sessanta giorni entro i quali veniva avrebbero potuto regolarizzare la propria posizione richiedendo l'archiviazione della procedura;
- non avendo rilevato nei termini prescritti alcun riscontro di prosecuzione dell'attività da parte della il Conservatore, con determinazione n. 36/C del 30.6.2023, disponeva Parte_1
la cancellazione dal Registro delle Imprese, tra l'altro, anche della predetta società che veniva pubblicata sull'Albo Camerale on line per ulteriori quarantacinque giorni consecutivi,
precisamente dal 30/06/2023 al 14/08/2023 e si provvedeva alla sua iscrizione nel Registro
delle Imprese il 25.9.2023;
- la venuta a conoscenza della sua cancellazione d'ufficio, ha proposto, in data Parte_1
2.8.2024, opposizione con atto a mezzo dell'odierno difensore chiedendo al Conservatore del
Registro delle Imprese di in autotutela, l'annullamento del provvedimento di CP_1
cancellazione d'ufficio e l'assegnazione del termine per depositare i bilanci degli ultimi cinque anni, in tal modo assicurando la continuità d'iscrizione di essa società al Registro delle
Imprese;
- l'istanza di provvedimento in autotutela è stata respinta con il menzionato provvedimento del
Conservatore del 6.8.2024. Tanto premesso, va osservato, in tesi generale, che ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L.
76/2020: “Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei
bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove
l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a)
il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
b) l'omessa
presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità
limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.”.
Il riferimento all'omessa “presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci” si giustifica per l'avvenuta soppressione del libro dei soci quale forma di pubblicità. E' noto che la legge n. 2/2009,
di conversione del decreto legge n. 185/2008 prevede ai commi da 12-quater a 12-undicies dell'art. 16 la modifica di alcuni articoli del codice civile (tra i quali, l'art. 2470 c.c.), portando, nella sostanza,
all'abolizione del libro soci e attribuendo alla pubblicità del Registro Imprese relativa ai trasferimenti di quote di s.r.l. pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società, con effetti diretti nell'esercizio dei diritti amministrativi correlati alla partecipazione (diritti di partecipazione e voto in assemblea, diritto all'utile ecc.). Il menzionato art. 16 comma 12-undicies prevede che gli amministratori di società a responsabilità limitata e consortili a.r.l. depositino al Registro Imprese,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 30.3.2009), una dichiarazione,
esente da diritti e tasse, per “integrare le risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci”
(in caso di comunicazione all'ufficio del Registro delle Imprese effettuata oltre il termine dei sessanta giorni, si perde il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, e si incorre nella sanzione fissata dall'articolo 2630 c.c. per la tardiva presentazione di domande, denunce o dichiarazioni all'ufficio Registro delle Imprese).
Quest'ultima disposizione intende allineare le risultanze del (soppresso) libro dei soci alle risultanze del Registro delle Imprese in relazione alla composizione della compagine sociale e, ad onta, dell'equivoco verbo utilizzato “integrare”, va intesa nel senso che tale comunicazione è dovuta da parte delle società anche qualora vi sia corrispondenza di risultanze tra il libro ed il Registro avendo inteso il legislatore della riforma imporre agli amministratori anche una comunicazione di conferma della coincidenza delle risultanze tra i due documenti, attesa la soppressione del precedente strumento pubblicitario (cioè il libro dei soci). Del resto, l'accertamento d'ufficio richiesto, in prima battuta, al
Conservatore del Registro delle Imprese dall'art. 40, comma 2, del d.l. n. 76/2020 dell'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci (che porta all'iscrizione dello scioglimento della società senza liquidazione) richiede la verifica di un fatto oggettivo, ossia la mancanza di detta dichiarazione, non potendo il Conservatore essere a conoscenza della corrispondenza o meno delle risultanze tra il libro dei soci, detenuto dalla società, ed il Registro delle Imprese. Quindi, una volta verificata la mancanza della dichiarazione (e la presenza dell'altro requisito dell'omesso deposito per almeno cinque anni dei bilanci) il Conservatore procede con l'iscrizione dello scioglimento della società senza liquidazione.
Infatti, l'iter del procedimento di cancellazione d'ufficio prevede (art. 40 commi 3 ss. cit.) che il
Conservatore del Registro delle Imprese accerta con propria determinazione la causa di scioglimento senza liquidazione e dispone l'iscrizione d'ufficio della stessa, assegnando agli amministratori delle imprese interessate, una volta avvenuta detta iscrizione, un termine di 60 giorni per regolarizzare la posizione (il menzionato comma 4 prevede testualmente che “Il conservatore del registro delle
imprese comunica l'avvenuta iscrizione (della determina di scioglimento senza liquidazione) agli
amministratori …”).
La regolarizzazione può avvenire presentando formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, unitamente alle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge
(quindi, come visto, anche della dichiarazione di mera conferma della corrispondenza delle risultanze tra soppresso libro soci e Registro delle Imprese).
Una volta decorso il termina assegnato, in caso di regolarizzazione, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;
in caso contrario, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società
dal Registro delle Imprese. Avverso la determina di cancellazione l'interessato, nel termine di 15
giorni dalla relativa comunicazione, può presentare reclamo al Giudice del Registro delle Imprese.
Passaggio fondamentale dell'iter che porta alla cancellazione della società è ovviamente la comunicazione agli amministratori (cioè alla società in persona degli amministratori tenuti alle iscrizioni e ai depositi) della determina di scioglimento senza liquidazione, che viene iscritta d'ufficio,
con assegnazione agli amministratori delle imprese interessate, una volta avvenuta detta iscrizione,
di un termine di sessanta giorni per regolarizzare la posizione.
La comunicazione di un siffatto provvedimento, suscettibile di incidere sulla permanenza in vita della società, pur se adottato in forma collettiva non può che essere “comunicato” individualmente, come richiede la legge, all'amministratore della società mediante uno strumento che assicuri la conoscenza, nel senso che pervenga al domicilio (anche digitale) della società.
In tema di domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 commi 6- 6-ter del d.l., convertito con modificazioni dalla l. 28.1.2009, n. 2, alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese è richiesta l'adozione e il mantenimento in funzione di un domicilio digitale, sotto forma di PEC. Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o che non lo abbiano attivo e valido, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al
Registro delle Imprese.
In assenza di regolarizzazione, sono previsti il pagamento di una sanzione amministrativa e l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della . Il domicilio Controparte_1
digitale è valido per il ricevimento di comunicazioni e notifiche che si intendono perfezionate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.
Il domicilio digitale d'ufficio è consultabile nel cassetto digitale dell'imprenditore, ma funzionerà
solo in entrata, e non dunque per scrivere messaggi certificati in uscita.
Dunque, la società inadempiente all'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale alla quale viene assegnato un domicilio digitale d'ufficio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni e le notifiche alla medesima società, può venire a conoscenza del domicilio digitale assegnatole mediante la consultazione on line del proprio cassetto digitale dell'imprenditore, oltre che delle comunicazioni e delle notifiche trasmesse all'impresa alla quale è stato attribuito il domicilio digitale d'ufficio (inoltre, il domicilio è automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC).
Nella memoria difensiva del Conservatore del Registro delle Imprese si legge che “L'estrazione
e la verifica degli elenchi delle imprese interessate (individuali e collettive), rilevate prive di un
adeguato domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, è avvenuta con procedure automatizzate ad opera di Infocamere SCpA, escludendo tutte quelle imprese che di contro risultano
potenzialmente cancellabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Questo perché, riferendosi al
caso della presente controversia, sarebbe stato contrario al principio di buon andamento della PA,
avviare un procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale nei confronti di un'impresa come la societa' “ che invece presentava tutti i requisiti per essere cancellata Parte_1
d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020
n. 120”.
Siffatto argomentare non è condivisibile. Invero, escludere, come fatto dalla Camera di
Commercio di dall'assegnazione del domicilio digitale d'ufficio tutte quelle imprese che CP_1
risultavano potenzialmente cancellabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non consente di assicurare l'effettività della conoscenza della comunicazione di cui all'art. 40 comma 3 del D.L.
76/2020 al fine di consentire alla società interessata, per il tramite del suo amministratore, di regolarizzare la sua posizione ed evitare così la cancellazione dal Registro delle Imprese. Come
esposto, l'assegnazione del domicilio digitale d'ufficio è proprio diretta ad assicurare alla società che non abbia comunicato il proprio domicilio digitale la conoscibilità degli atti da comunicare o da notificare, fermo, l'unico effetto sanzionatorio dato dall'irrogazione della sanzione ex art. 2630 c.c. per l'inerzia nella comunicazione del domicilio digitale.
Ne discende che nel caso in esame l'iter procedimentale di cui all'art. 40 comma 3 del D.L.
76/2020 non ha avuto regolare svolgimento poiché il provvedimento del Conservatore del 5.4.2023
(così come quello di cancellazione d'ufficio del 30.6.2023) con il quale si chiedeva all'amministratore della di regolarizzare la posizione della società qualora fosse ancora in attività, è stato Parte_1
“comunicato” mediante pubblicazione all'Albo on line, ricorrendo ad uno strumento Pt_2
pubblicitario che non ha permesso l'effettiva conoscenza del provvedimento di scioglimento della società senza liquidazione.
Quindi, deve essere consentito alla in assenza di una regolare comunicazione ex Parte_1
art. 40 comma 3 cit., di presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente decreto,
formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché le domande relative agli atti non iscritti e depositati, secondo quanto in precedenza indicato.
Nulla sulle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
- Annulla il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di in data CP_1
6.8.2024, prot. 64875/U – REA 388356.
- Dispone la cancellazione dell'iscrizione del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di del 30.6.2023, n. 36/C, di cancellazione d'ufficio della ex art. CP_1 Parte_1
40 del D.L. 76/2020.
- Consente alla di presentare, ex art. 40 comma 4 del D.L. 76/2020, entro Parte_1
sessanta giorni dalla comunicazione del presente decreto, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, secondo quanto esposto in premessa.
- Dispone nulla a provvedere sulle spese di lite.
Si comunichi.
Bari, 28/03/2025.
Il Giudice
Dr. Michele De Palma