Ordinanza collegiale 25 agosto 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto dalla DO GE & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio e Umberto D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza definitiva n. 620/2024, irrevocabile il 3/12/2024, con la quale il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trapani ha liquidato in favore della Società intimante l’importo complessivo di € 460.592,32 comprensivi di IVA e di acconti, oltre interessi di cui all’art. 1284 c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. UC IR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ritualmente proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., la società ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Ministero della Giustizia di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la quale la Sezione Civile del Tribunale di Trapani ha liquidato in suo favore “a titolo di indennità di custodia delle merci sequestrate in ambito del procedimento n° 841/06 r.g.n.r.e 213/M/153 R.G.E. per il periodo dal 13/08/2004 al 26/02/2016, l’importo complessivo di € 460.592,32 comprensivi di IVA e di acconti, oltre interessi di cui all’art.1284 c.c.” .
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero resistente, nonché il pagamento di una penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 1994 del 25 agosto 2025, la Sezione ha onerato la ricorrente di depositare in giudizio “ la prova documentale dell’avvenuta notifica della sentenza da ottemperare all’amministrazione intimata al fine della verifica del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, d.l. 31 dicembre 1999, n. 669 […] con l’avvertenza che si trarranno argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. in caso di mancanza di difese, differendo la trattazione della causa alla camera di consiglio del 25 novembre 2025” .
All’udienza camerale del 25 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile mancando in atti la prova della notifica della sentenza azionata alla sede reale dell’amministrazione nel termine di almeno centoventi giorni prima della proposizione del presente giudizio di ottemperanza (di recente, Consiglio di Stato, sentenza n. 4110 del 13 maggio 2025 “Tale notifica della sentenza, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è necessaria (ancorché non necessariamente di copia in forma esecutiva) agli effetti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e cioè per consentire il decorso del termine di 120 giorni a fini esecutivi, cui è da ritenersi assimilata l’ottemperanza (cfr. Cons. Stato, III, 26 settembre 2022, n. 8243; V, 1 luglio 2022, n. 5495; a fini applicativi, cfr. Id., V, 9 maggio 2023, n. 4658; 14 ottobre 2022, n. 8776” . In senso analogo, Tar Palermo, sentenza n. 3525 del 18 dicembre 2024).
Nel caso di specie, seppure compulsata sul punto dalla Sezione con l’ordinanza istruttoria n. 1994 del 25 agosto 2025, parte ricorrente non ha allegato, né prodotto, nulla in merito.
Dunque, mancando a monte la prova della possibilità per il creditore di portare utilmente a esecuzione il titolo esecutivo, il ricorso non può che dichiararsi inammissibile.
In considerazione del motivo meramente formale della decisione nonché dell’assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata, sussistano eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC IR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IR | NC RU |
IL SEGRETARIO