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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PP LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1014 dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Garruto ed elettivamente domiciliato in
Foggia al Viale degli Aviatori, n. 112, presso il suo studio;
APPELLANTE
E
e nella qualità in atti, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Sponsillo e Pierluigi Kusturin, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in Foggia, Viale Primo Maggio
n. 20, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali Email_1
e Email_2
APPELLATI
N O N C H E'
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Paola Barucco e Claudio Ciriello ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Abate
Giacinto Gimma 201, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 13 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Foggia la per ivi sentire accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nell'inadempimento del contratto di trasporto fra le stesse parti intercorso con la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 15.960,00, oltre rivalutazione e interessi legali, spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda, il allegava che, commissionato, in data 3 maggio 2015 alla Parte_3 società convenuta il trasporto di 8.400 kg di asparagi verdi - suddivisi in 1.680 colli distribuiti su 14 pedane - da consegnare alla società con sede in Arcole (VR) entro il 4 maggio 2015, Parte_4 la merce veniva consegnata completamente ghiacciata e quindi in condizioni di non commerciabilità, tanto che il destinatario con nota del successivo 4 maggio 2015 aveva messo la merce a disposizione del vettore per gli accertamenti del caso;
che l'avaria della merce era imputabile alla responsabilità ex recepto del vettore.
Nel costituirsi in giudizio, la società trasportatrice aveva eccepito, in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a favore di quello di Verona, nonché in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, allegando per un verso la sussistenza del caso fortuito dovuto all'improvviso malfunzionamento dell'impianto frigorifero e per altro verso invocando il limite del risarcimento ex art. 1696 c.c..
La convenuta, nel caso fosse accertata una responsabilità a suo carico, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione , di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in Controparte_4 causa.
La terza chiamata, nel costituirsi, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa invocando l'art. 2 dell'Appendice alla polizza in questione e in ogni caso i limiti contrattuali alla risarcibilità del danno.
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva il e la causa veniva riassunta dai Parte_2 suoi eredi, odierni appellati.
La causa, istruita con l'escussione di alcuni testimoni, veniva decisa con la sentenza n. 1469/2022, del 26 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €
15.960,00, rigettando la domanda di manleva, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute sia da parte attrice che dalla terza chiamata.
2 In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la convenuta impresa trasportatrice non aveva fornito la prova del caso fortuito o della forza maggiore che avrebbero potuto escludere la propria responsabilità per la perdita o avaria del carico, nascente dalla propria posizione di vettore nel contratto di trasporto, essendosi limitata – assume il Tribunale – a dedurre un improvviso malfunzionamento dell'impianto refrigerante del proprio mezzo.
In assenza di tale prova, il giudice di prime cure aveva ricostruito la vicenda, anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio e della relazione peritale di parte, nel senso che il deterioramento per congelamento degli asparagi trasportati era riconducibile alla condotta del trasportatore che, avendo effettuato altre consegne prima di quella dell'attore, aveva, volta per volta, aperto e chiuso il cassone, determinando l'immissione di refrigerante maggiore di quello necessario, il che aveva comportato il congelamento della merce che si trovava più a contatto con il fondo del cassone e con l'impianto refrigerante medesimo.
Quanto alla domanda di manleva, il Tribunale l'ha rigettata avendo ritenuto non operativa la polizza in ragione del comportamento di colpa grave del trasportatore assicurato, concludendo, quindi, per la affermazione di responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno, calcolato senza la limitazione di legge, sempre in dipendenza della condotta di colpa grave del vettore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, la cooperativa chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in Parte_1 riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“previa sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante la fondatezza dei motivi (fumus boni iuris) e, dall'altro, la probabilità di subire un pregiudizio grave ed irreparabile a seguito della corresponsione dei cospicui importi (15.960,00 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento nonché 9670,00, oltre iva, c.p.a., esborsi e rimborso forfettario, a titolo di spese legali) a cui è stato condannata la società appellante (periculum in mora) […], riformare e/o annullare la sentenza n. 1469/2022, pubblicata il
26 maggio 2022, pronunciata - nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 9213/2015 - dal
TRIBUNALE di Foggia […], ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di trasporto [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati , e nella qualità in atti, chiedendo Controparte_1 CP_2 CP_3 il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita anche la compagnia di assicurazioni e, reiterate tutte le eccezioni e deduzioni spiegate in primo grado, anche agli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Con ordinanza del 16 – 17 novembre 2022 questa sezione della Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante.
All'udienza del 13 giugno 2025, infine, la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibile ed infondata l'eccezione di incompetenza per territorio.
In particolare, il primo giudice aveva evidenziato come la cooperativa convenuta non aveva sollevato l'eccezione – come era suo onere – con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 20
c.p.c. (cause relative a diritti di obbligazione) e, precisamente, il luogo in cui è sorta l'obbligazione o la stessa deve essere eseguita, e ciò in aggiunta al luogo ove ha sede la società convenuta (art. 19
c.p.c.).
Inoltre, proprio con riferimento criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c., il primo giudice aveva sottolineato la circostanza – non contestata e documentata – che la sede della convenuta CP_5 era , sicché correttamente la causa era stata incardinata dinanzi al Tribunale di Foggia. Controparte_6
L'appellante, nel primo motivo di gravame, non censura con adeguato ragionamento contro fattuale la ratio decidendi del Tribunale, limitandosi ad insistere sul fatto che il forum destinatae solutionis sarebbe il Tribunale di Verona, in quanto il trasporto era destinato in provincia di Verona, ma non spiega per quale motivo non sarebbe stato possibile per l'attore avvalersi gli altri criteri di collegamento che, appunto, sono del tutto facoltativi.
Tanto appare sufficiente per il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale di Foggia dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Secondo la prospettazione della convenuta in primo grado – ed ora appellante – l'azione risarcitoria per l'avaria della merce trasportata sarebbe spettata esclusivamente al destinatario della merce e non anche al mittente della stessa.
Sul punto il Tribunale aveva evidenziato che, secondo il disposto dell'art. 1689 c.c., i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, ma soltanto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richieda la riconsegna al vettore.
Infatti, richiamando consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2075/2014), il primo giudice aveva rilevato che l'onere probatorio di dimostrare che il destinatario avesse richiesto la riconsegna della merce al vettore – onere incombente in capo al vettore il quale, convenuto in giudizio dal mittente, abbia contestato la legittimazione dello stesso - non fosse stato assolto nel caso di specie.
4 Inoltre, il Tribunale aveva individuato nel vettore il soggetto che aveva subito il pregiudizio derivante dalla perdita del carico, per non avere ricevuto il corrispettivo dal destinatario, di modo che, in tale veste era diventato legittimato all'azione risarcitoria, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente e il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto (cfr. Cass. n.19286/2014; Cass. n. 12744/99; cfr. anche n. 24400 del 2010).
Secondo l'appellante, dunque, proprio la Suprema Corte, nella richiamata sentenza n. 19286 del 12 settembre 2014, statuisce che i diritti originati dal contratto di trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'art. 1689 c.c., comma 1, soprattutto laddove si verta in tema di vendita con spedizione (come nel caso di specie) nella quale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, l'appellante riporta esclusivamente il passaggio nel quale la Suprema Corte, nella motivazione della richiamata sentenza, richiama l'orientamento seguito da precedente e più risalente giurisprudenza di legittimità e di merito e condivisa dalla Corte Territoriale, ma non anche quello immediatamente successivo nel quale è espresso il principio di diritto – che conduce, nel caso all'attenzione della Corte di Cassazione, all'accoglimento del ricorso - e che è stato condiviso dal primo giudice, secondo cui “3. Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anzichè del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999 n. 12744).
Sotto diverso profilo, nel medesimo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato, per un verso, l'estinzione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1698 cod. civ. e, per l'altro, la mancanza di una cessione del credito ex art. 1689 cod. civ. da parte del destinatario in favore del mittente.
Anche tali profili appaiono infondati.
Infatti, a prescindere dalla novità dell'eccezione di estinzione del diritto al risarcimento del danno, sollevata per la prima volta in appello e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c., la stessa si realizza, ex art. 1698 cod. civ., con il ricevimento della merce senza riserve, accompagnato dal pagamento di quanto dovuto al vettore, pagamento che nel caso di specie non risulta essere avvenuto.
5 Per il resto, il mittente , e per esso i suoi eredi, non aveva agito in virtù di una cessione del CP_1 credito risarcitorio in suo favore, bensì in forza di un diritto proprio nascente – come ampiamente illustrato – dal fatto di essere il soggetto che ha subito l'incidenza negativa dell'inadempimento del trasportatore.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ebbe ad accertare la responsabilità del vettore, per non avere questi dimostrato, come era suo onere, che l'avaria era riconducibile ad un caso fortuito.
Partendo dalla piana lettura dell'art. 1693 cod. civ., il Tribunale aveva evidenziato che la responsabilità per la perdita e l'avaria delle cose consegnate per il trasporto ricade sul trasportatore e questi può liberarsi della responsabilità soltanto dimostrando che la perdita o avaria è dipesa da caso fortuito.
Nella specie, la cooperativa di trasporto aveva dedotto che il caso fortuito consisteva in un improvviso malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione del veicolo, tenuto conto che l'avaria della merce era consistita nel congelamento degli asparagi trasportati.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, e cioè che “si verte in tema di improvviso malfunzionamento dell'impianto frigorifero, circostanza incontestata e incontestabile poiché il congelamento degli asparagi non può che essere causato da un guasto tecnico del mentovato impianto”, il dedotto improvviso malfunzionamento non era affatto dimostrato.
Invero, se la causa della avaria era evidente, nel senso che si trattava di congelamento della merce, non era affatto evidente o pacifico quale fosse l'origine del congelamento e proprio su tale aspetto doveva appuntarsi l'onere probatorio incombente sulla convenuta, odierna appellante, e che non è stato assolto.
Infatti, la convenuta non ha provveduto, nell'immediatezza, ad un accertamento tecnico preventivo ovvero ad una consulenza di parte, e neppure a richiedere in giudizio espressamente una consulenza d'ufficio (in nessuna delle memorie istruttorie depositate) limitandosi a lumeggiare – soltanto nella memoria di cui al terzo termine dell'art. 183 ult. co. c.p.c. – la possibilità di una ctu1, al solo fine di contrastare le richieste istruttorie di parte avversa e relativa a fatti avvenuti oltre due anni prima.
Ciò posto e stante il riparto dell'onere probatorio, a nulla giova per l'appellante censurare la sentenza di primo grado per avere operato una ricostruzione delle cause del congelamento sulla scorta di elementi non attendibili, proprio perché l'onere di dimostrare il caso fortuito era del vettore e non del mittente attore. 1 Così si esprime la convenuta in primo grado “Ci si oppone, vieppiù, alla richiesta di esibizione e di deposito in capo alla di copia dell'elenco e del relativo tragitto delle consegne avvenute tra il 3 maggio 2015 Parte_5 ed il 4 maggio 2015, con il veicolo targato DB 378 SF, nonché del grafico delle temperature rilevate dal frigorifero installato su tale veicolo, in quanto risolutivo appare il ricorso alla C.T.U. al fine di accertare le cause che hanno determinato il danno nonché l'esatta quantificazione dello stesso”. 6 La sentenza impugnata, peraltro, con una seconda ratio decidendi, aveva affermato che, in ogni caso, il malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione, anche laddove accertato, non poteva considerarsi rientrante nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, dal momento che il trasportatore risponde del cattivo funzionamento dei macchinari e dei veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, a meno che non ne dimostri l'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità, cosa che, come già detto, non è avvenuta.
Va anche detto, ad abundantiam, che la ratio decidendi da ultimo richiamata non è stata espressamente censurata dall'appellante.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto non applicabile, nella quantificazione del danno risarcibile, il limite di cui al comma 2 dell'art. 1696 cod. civ.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che il vettore – ex art. 1696 cod. civ., non potesse avvalersi della suddetta limitazione, essendo stata fornita la prova che l'avaria della merce era stata determinata da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Nello specifico, il Tribunale aveva affermato che “da un lato il malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione non è stato provato né tantomeno è stata (allegata prima ancora che) provata
l'imprevedibilità di tale circostanza. Dall'altro, è emerso dall'istruttoria che il cassone in questione
è stato stivato per primo, a diretto contatto con l'impianto frigorifero (cfr. dichiarazione del teste
escusso all'udienza del 3 ottobre 2017). Circostanza, quest'ultima, confermata Testimone_1 anche dalla verifica effettuata dalla M.T.S. incaricata dalla compagnia assicurativa (cfr. rapporto di intervento del 16 luglio 2015, depositato come doc. n. 2 del fascicolo della terza chiamata). Per di più, in detto rapporto si legge che la possibile causa del congelamento degli asparagi sia stato il contegno del trasportatore che “avendo aperto più di una volta le porte per fare le consegne precedenti (appunto risultate indenni)” ha determinato “il contrasto tra l'aria fredda all'interno del camion e l'aria e temperatura atmosferica subita durante le consegne”, così inducendo “il termostato del camion ad immettere aria più fredda di quella richiesta dalle istruzioni di viaggio”.
Ebbene, dette circostanze, che non sono state mai specificamente contestate da parte convenuta e in quanto tali devono ritenersi pacifiche ex art. 115 c.p.c., integrano indubbiamente colpa grave del vettore”.
La censura dell'appellante appare, in proposito, in parte inammissibile ed in parte infondata.
Infatti, la cooperativa trasportatrice non contesta la ratio decidendi del primo giudice, sorretta da riscontri documentali e dalle dichiarazioni testimoniali, con un efficace ragionamento contro fattuale, basato su documenti o prove alternative, limitandosi ad affermare la inidoneità delle dichiarazioni testimoniali e della perizia di parte a dimostrare le affermazioni del Tribunale, soltanto perché provenienti dalla parte.
7 Si ricordi, peraltro, che l'appellante non avendo dimostrato quella che nella sua prospettazione era la causa del congelamento degli asparagi (l'improvviso malfunzionamento dell'impianto refrigerante) non ha offerto né in primo grado e né in appello una credibile ricostruzione alternativa.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione per inoperatività della polizza.
Sul punto, il primo giudice aveva evidenziato che i limiti di operatività di cui all'art. 2 delle condizioni di polizza (tra cui il guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso) rientrano nell'onere probatorio dell'assicurato, onere che non è stato assolto, non avendo la cooperativa trasportatrice dimostrato il prospettato malfunzionamento dell'impianto.
Nel motivo di gravame, l'appellante non censura in modo specifico la ratio decidendi del primo giudice, non deducendo, con ragionamento contro fattuale, che i detti limiti non rientrino nell'onere probatorio dell'assicurato né che l'onere in questione sia stato assolto, limitandosi a contestare la ricostruzione alternativa offerta dal mittente danneggiato ed accertata dal Tribunale ed, ancora una volta, insistendo, del tutto tardivamente, per una consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, da Parte_1 avverso la sentenza n. 1469/2022, del 26 maggio 2022, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore degli appellati, spese che si quantificano, per ciascuno di essi, in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB IN PP AR
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
PP LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
LB BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1014 dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Garruto ed elettivamente domiciliato in
Foggia al Viale degli Aviatori, n. 112, presso il suo studio;
APPELLANTE
E
e nella qualità in atti, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Sponsillo e Pierluigi Kusturin, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in Foggia, Viale Primo Maggio
n. 20, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali Email_1
e Email_2
APPELLATI
N O N C H E'
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Paola Barucco e Claudio Ciriello ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Abate
Giacinto Gimma 201, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATA
1 All'udienza collegiale tenutasi il 13 giugno 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Foggia la per ivi sentire accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nell'inadempimento del contratto di trasporto fra le stesse parti intercorso con la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in €. 15.960,00, oltre rivalutazione e interessi legali, spese e compensi di lite.
A sostegno della domanda, il allegava che, commissionato, in data 3 maggio 2015 alla Parte_3 società convenuta il trasporto di 8.400 kg di asparagi verdi - suddivisi in 1.680 colli distribuiti su 14 pedane - da consegnare alla società con sede in Arcole (VR) entro il 4 maggio 2015, Parte_4 la merce veniva consegnata completamente ghiacciata e quindi in condizioni di non commerciabilità, tanto che il destinatario con nota del successivo 4 maggio 2015 aveva messo la merce a disposizione del vettore per gli accertamenti del caso;
che l'avaria della merce era imputabile alla responsabilità ex recepto del vettore.
Nel costituirsi in giudizio, la società trasportatrice aveva eccepito, in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a favore di quello di Verona, nonché in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, allegando per un verso la sussistenza del caso fortuito dovuto all'improvviso malfunzionamento dell'impianto frigorifero e per altro verso invocando il limite del risarcimento ex art. 1696 c.c..
La convenuta, nel caso fosse accertata una responsabilità a suo carico, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione , di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in Controparte_4 causa.
La terza chiamata, nel costituirsi, eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa invocando l'art. 2 dell'Appendice alla polizza in questione e in ogni caso i limiti contrattuali alla risarcibilità del danno.
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva il e la causa veniva riassunta dai Parte_2 suoi eredi, odierni appellati.
La causa, istruita con l'escussione di alcuni testimoni, veniva decisa con la sentenza n. 1469/2022, del 26 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €
15.960,00, rigettando la domanda di manleva, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute sia da parte attrice che dalla terza chiamata.
2 In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la convenuta impresa trasportatrice non aveva fornito la prova del caso fortuito o della forza maggiore che avrebbero potuto escludere la propria responsabilità per la perdita o avaria del carico, nascente dalla propria posizione di vettore nel contratto di trasporto, essendosi limitata – assume il Tribunale – a dedurre un improvviso malfunzionamento dell'impianto refrigerante del proprio mezzo.
In assenza di tale prova, il giudice di prime cure aveva ricostruito la vicenda, anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio e della relazione peritale di parte, nel senso che il deterioramento per congelamento degli asparagi trasportati era riconducibile alla condotta del trasportatore che, avendo effettuato altre consegne prima di quella dell'attore, aveva, volta per volta, aperto e chiuso il cassone, determinando l'immissione di refrigerante maggiore di quello necessario, il che aveva comportato il congelamento della merce che si trovava più a contatto con il fondo del cassone e con l'impianto refrigerante medesimo.
Quanto alla domanda di manleva, il Tribunale l'ha rigettata avendo ritenuto non operativa la polizza in ragione del comportamento di colpa grave del trasportatore assicurato, concludendo, quindi, per la affermazione di responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno, calcolato senza la limitazione di legge, sempre in dipendenza della condotta di colpa grave del vettore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, la cooperativa chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in Parte_1 riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“previa sospensione della efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato, stante la fondatezza dei motivi (fumus boni iuris) e, dall'altro, la probabilità di subire un pregiudizio grave ed irreparabile a seguito della corresponsione dei cospicui importi (15.960,00 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento nonché 9670,00, oltre iva, c.p.a., esborsi e rimborso forfettario, a titolo di spese legali) a cui è stato condannata la società appellante (periculum in mora) […], riformare e/o annullare la sentenza n. 1469/2022, pubblicata il
26 maggio 2022, pronunciata - nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 9213/2015 - dal
TRIBUNALE di Foggia […], ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di trasporto [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati , e nella qualità in atti, chiedendo Controparte_1 CP_2 CP_3 il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita anche la compagnia di assicurazioni e, reiterate tutte le eccezioni e deduzioni spiegate in primo grado, anche agli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Con ordinanza del 16 – 17 novembre 2022 questa sezione della Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante.
All'udienza del 13 giugno 2025, infine, la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inammissibile ed infondata l'eccezione di incompetenza per territorio.
In particolare, il primo giudice aveva evidenziato come la cooperativa convenuta non aveva sollevato l'eccezione – come era suo onere – con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 20
c.p.c. (cause relative a diritti di obbligazione) e, precisamente, il luogo in cui è sorta l'obbligazione o la stessa deve essere eseguita, e ciò in aggiunta al luogo ove ha sede la società convenuta (art. 19
c.p.c.).
Inoltre, proprio con riferimento criterio di collegamento di cui all'art. 19 c.p.c., il primo giudice aveva sottolineato la circostanza – non contestata e documentata – che la sede della convenuta CP_5 era , sicché correttamente la causa era stata incardinata dinanzi al Tribunale di Foggia. Controparte_6
L'appellante, nel primo motivo di gravame, non censura con adeguato ragionamento contro fattuale la ratio decidendi del Tribunale, limitandosi ad insistere sul fatto che il forum destinatae solutionis sarebbe il Tribunale di Verona, in quanto il trasporto era destinato in provincia di Verona, ma non spiega per quale motivo non sarebbe stato possibile per l'attore avvalersi gli altri criteri di collegamento che, appunto, sono del tutto facoltativi.
Tanto appare sufficiente per il rigetto del primo motivo di appello.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto da parte del Tribunale di Foggia dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Secondo la prospettazione della convenuta in primo grado – ed ora appellante – l'azione risarcitoria per l'avaria della merce trasportata sarebbe spettata esclusivamente al destinatario della merce e non anche al mittente della stessa.
Sul punto il Tribunale aveva evidenziato che, secondo il disposto dell'art. 1689 c.c., i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, ma soltanto dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richieda la riconsegna al vettore.
Infatti, richiamando consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2075/2014), il primo giudice aveva rilevato che l'onere probatorio di dimostrare che il destinatario avesse richiesto la riconsegna della merce al vettore – onere incombente in capo al vettore il quale, convenuto in giudizio dal mittente, abbia contestato la legittimazione dello stesso - non fosse stato assolto nel caso di specie.
4 Inoltre, il Tribunale aveva individuato nel vettore il soggetto che aveva subito il pregiudizio derivante dalla perdita del carico, per non avere ricevuto il corrispettivo dal destinatario, di modo che, in tale veste era diventato legittimato all'azione risarcitoria, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente e il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto (cfr. Cass. n.19286/2014; Cass. n. 12744/99; cfr. anche n. 24400 del 2010).
Secondo l'appellante, dunque, proprio la Suprema Corte, nella richiamata sentenza n. 19286 del 12 settembre 2014, statuisce che i diritti originati dal contratto di trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'art. 1689 c.c., comma 1, soprattutto laddove si verta in tema di vendita con spedizione (come nel caso di specie) nella quale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, l'appellante riporta esclusivamente il passaggio nel quale la Suprema Corte, nella motivazione della richiamata sentenza, richiama l'orientamento seguito da precedente e più risalente giurisprudenza di legittimità e di merito e condivisa dalla Corte Territoriale, ma non anche quello immediatamente successivo nel quale è espresso il principio di diritto – che conduce, nel caso all'attenzione della Corte di Cassazione, all'accoglimento del ricorso - e che è stato condiviso dal primo giudice, secondo cui “3. Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anzichè del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999 n. 12744).
Sotto diverso profilo, nel medesimo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato, per un verso, l'estinzione del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1698 cod. civ. e, per l'altro, la mancanza di una cessione del credito ex art. 1689 cod. civ. da parte del destinatario in favore del mittente.
Anche tali profili appaiono infondati.
Infatti, a prescindere dalla novità dell'eccezione di estinzione del diritto al risarcimento del danno, sollevata per la prima volta in appello e, quindi, inammissibile ex art. 345 c.p.c., la stessa si realizza, ex art. 1698 cod. civ., con il ricevimento della merce senza riserve, accompagnato dal pagamento di quanto dovuto al vettore, pagamento che nel caso di specie non risulta essere avvenuto.
5 Per il resto, il mittente , e per esso i suoi eredi, non aveva agito in virtù di una cessione del CP_1 credito risarcitorio in suo favore, bensì in forza di un diritto proprio nascente – come ampiamente illustrato – dal fatto di essere il soggetto che ha subito l'incidenza negativa dell'inadempimento del trasportatore.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ebbe ad accertare la responsabilità del vettore, per non avere questi dimostrato, come era suo onere, che l'avaria era riconducibile ad un caso fortuito.
Partendo dalla piana lettura dell'art. 1693 cod. civ., il Tribunale aveva evidenziato che la responsabilità per la perdita e l'avaria delle cose consegnate per il trasporto ricade sul trasportatore e questi può liberarsi della responsabilità soltanto dimostrando che la perdita o avaria è dipesa da caso fortuito.
Nella specie, la cooperativa di trasporto aveva dedotto che il caso fortuito consisteva in un improvviso malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione del veicolo, tenuto conto che l'avaria della merce era consistita nel congelamento degli asparagi trasportati.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, e cioè che “si verte in tema di improvviso malfunzionamento dell'impianto frigorifero, circostanza incontestata e incontestabile poiché il congelamento degli asparagi non può che essere causato da un guasto tecnico del mentovato impianto”, il dedotto improvviso malfunzionamento non era affatto dimostrato.
Invero, se la causa della avaria era evidente, nel senso che si trattava di congelamento della merce, non era affatto evidente o pacifico quale fosse l'origine del congelamento e proprio su tale aspetto doveva appuntarsi l'onere probatorio incombente sulla convenuta, odierna appellante, e che non è stato assolto.
Infatti, la convenuta non ha provveduto, nell'immediatezza, ad un accertamento tecnico preventivo ovvero ad una consulenza di parte, e neppure a richiedere in giudizio espressamente una consulenza d'ufficio (in nessuna delle memorie istruttorie depositate) limitandosi a lumeggiare – soltanto nella memoria di cui al terzo termine dell'art. 183 ult. co. c.p.c. – la possibilità di una ctu1, al solo fine di contrastare le richieste istruttorie di parte avversa e relativa a fatti avvenuti oltre due anni prima.
Ciò posto e stante il riparto dell'onere probatorio, a nulla giova per l'appellante censurare la sentenza di primo grado per avere operato una ricostruzione delle cause del congelamento sulla scorta di elementi non attendibili, proprio perché l'onere di dimostrare il caso fortuito era del vettore e non del mittente attore. 1 Così si esprime la convenuta in primo grado “Ci si oppone, vieppiù, alla richiesta di esibizione e di deposito in capo alla di copia dell'elenco e del relativo tragitto delle consegne avvenute tra il 3 maggio 2015 Parte_5 ed il 4 maggio 2015, con il veicolo targato DB 378 SF, nonché del grafico delle temperature rilevate dal frigorifero installato su tale veicolo, in quanto risolutivo appare il ricorso alla C.T.U. al fine di accertare le cause che hanno determinato il danno nonché l'esatta quantificazione dello stesso”. 6 La sentenza impugnata, peraltro, con una seconda ratio decidendi, aveva affermato che, in ogni caso, il malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione, anche laddove accertato, non poteva considerarsi rientrante nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, dal momento che il trasportatore risponde del cattivo funzionamento dei macchinari e dei veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, a meno che non ne dimostri l'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità, cosa che, come già detto, non è avvenuta.
Va anche detto, ad abundantiam, che la ratio decidendi da ultimo richiamata non è stata espressamente censurata dall'appellante.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto non applicabile, nella quantificazione del danno risarcibile, il limite di cui al comma 2 dell'art. 1696 cod. civ.
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che il vettore – ex art. 1696 cod. civ., non potesse avvalersi della suddetta limitazione, essendo stata fornita la prova che l'avaria della merce era stata determinata da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Nello specifico, il Tribunale aveva affermato che “da un lato il malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione non è stato provato né tantomeno è stata (allegata prima ancora che) provata
l'imprevedibilità di tale circostanza. Dall'altro, è emerso dall'istruttoria che il cassone in questione
è stato stivato per primo, a diretto contatto con l'impianto frigorifero (cfr. dichiarazione del teste
escusso all'udienza del 3 ottobre 2017). Circostanza, quest'ultima, confermata Testimone_1 anche dalla verifica effettuata dalla M.T.S. incaricata dalla compagnia assicurativa (cfr. rapporto di intervento del 16 luglio 2015, depositato come doc. n. 2 del fascicolo della terza chiamata). Per di più, in detto rapporto si legge che la possibile causa del congelamento degli asparagi sia stato il contegno del trasportatore che “avendo aperto più di una volta le porte per fare le consegne precedenti (appunto risultate indenni)” ha determinato “il contrasto tra l'aria fredda all'interno del camion e l'aria e temperatura atmosferica subita durante le consegne”, così inducendo “il termostato del camion ad immettere aria più fredda di quella richiesta dalle istruzioni di viaggio”.
Ebbene, dette circostanze, che non sono state mai specificamente contestate da parte convenuta e in quanto tali devono ritenersi pacifiche ex art. 115 c.p.c., integrano indubbiamente colpa grave del vettore”.
La censura dell'appellante appare, in proposito, in parte inammissibile ed in parte infondata.
Infatti, la cooperativa trasportatrice non contesta la ratio decidendi del primo giudice, sorretta da riscontri documentali e dalle dichiarazioni testimoniali, con un efficace ragionamento contro fattuale, basato su documenti o prove alternative, limitandosi ad affermare la inidoneità delle dichiarazioni testimoniali e della perizia di parte a dimostrare le affermazioni del Tribunale, soltanto perché provenienti dalla parte.
7 Si ricordi, peraltro, che l'appellante non avendo dimostrato quella che nella sua prospettazione era la causa del congelamento degli asparagi (l'improvviso malfunzionamento dell'impianto refrigerante) non ha offerto né in primo grado e né in appello una credibile ricostruzione alternativa.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione per inoperatività della polizza.
Sul punto, il primo giudice aveva evidenziato che i limiti di operatività di cui all'art. 2 delle condizioni di polizza (tra cui il guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso) rientrano nell'onere probatorio dell'assicurato, onere che non è stato assolto, non avendo la cooperativa trasportatrice dimostrato il prospettato malfunzionamento dell'impianto.
Nel motivo di gravame, l'appellante non censura in modo specifico la ratio decidendi del primo giudice, non deducendo, con ragionamento contro fattuale, che i detti limiti non rientrino nell'onere probatorio dell'assicurato né che l'onere in questione sia stato assolto, limitandosi a contestare la ricostruzione alternativa offerta dal mittente danneggiato ed accertata dal Tribunale ed, ancora una volta, insistendo, del tutto tardivamente, per una consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M
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La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 4 luglio 2022, da Parte_1 avverso la sentenza n. 1469/2022, del 26 maggio 2022, del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in favore degli appellati, spese che si quantificano, per ciascuno di essi, in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfetario (15%) come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
LB IN PP AR
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