Art. 227.
(Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede).
La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede e' disposta con decreto Reale.
Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.
(Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede).
La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede e' disposta con decreto Reale.
Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.