Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/1968, n. 4070
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Sentenza 23 dicembre 1968

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Quando la Corte di Cassazione annulla, per viziata o insufficiente Costituzione del contraddittorio, rinviando la causa al giudice di primo grado,a norma dell'art.383 ultimo comma cod.proc.civ. (cosiddetto rinvio improprio) l'attore, nel riassumere il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, riacquista tutti i poteri processuali del giudizio di primo grado, e ben puo modificare le conclusioni dell'originario atto di citazione aggiungendo all'unica primitiva domanda una domanda subordinata.*

La preclusione di cui al secondo comma dell'art. 1453 cod.civ. non impedisce che la domanda di adempimento sia proposta in via subordinata a quella di risoluzione, e cio soprattutto quando quella di risoluzione sia inammissibile a norma di legge per il contratto a cui essa si riferisce. ( Conf. Alla sent. N. 724-64).*

La necessita dell'integrazione del contraddittorio va valutata in relazione all'atteggiamento delle domande di lite nei vari gradi di giudizio, essendo legittima la possibilita di modifiche, qualitative e quantitative, delle domande iniziali, in ciascuno dei detti gradi. ( V. N. 517-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/1968, n. 4070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4070
    Data del deposito : 23 dicembre 1968

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