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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET RA ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3157 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via di Sant'Angela Merici n. 96, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Emanuele Condò, da cui è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Viterbo via Sabotino n. 1/3, presso il procuratore Avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 giugno 2023 ha rappresentato: di aver lavorato Parte_1 quale operaio manutentore alle dipendenze di MA.GI.B. s.r.l.; di aver subito un infortunio l'11 marzo 2022, quando veniva colpito dalla caduta di materiale edile di scarto;
che a seguito di domanda presentata l' ha riconosciuto, con nota del 2 settembre 2022, l'origine professionale di CP_1
“esiti di frattura composta processo trasverso di destra di C7 con lieve dolenzia della muscolatura paravertebrale emilato destro e modico risentimento in via antalgica nelle rotazioni ed inclinazioni laterali verso destra, esiti meramente anatomici di frattura composta processo articolare superiore di destra di D1 esisti di frattura I costa emitorace destro”, con un grado di invalidità dell'8%; di aver contestato l'esito di tale accertamento, in relazione al grado di invalidità riconosciuto, con ricorso amministrativo, rimasto senza esito. Il ricorrente ha affermato il proprio diritto di ottenere il riconoscimento di un più alto grado di invalidità derivato dall'infortunio subito e ha pertanto convenuto in giudizio l' perché il CP_1 giudice accerti a suo carico un grado di inabilità nella percentuale pari al 12%, e condanni l' al CP_1
pagamento della prestazione conseguente, oltre rivalutazione ed interessi, e al rimborso della somma di € 304,88, a titolo di spese mediche.
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato la valutazione del danno sostenuta CP_1
dalla ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
2. Il procedimento è stato istruito con l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Il d.lgs. 38/2000, all'art. 13 ha previsto che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in CP_1
luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
3. Accertate in sede amministrativa la sussistenza dell'infortunio e delle lesioni da “esiti di frattura composta processo trasverso di destra di C7 con lieve dolenzia della muscolatura paravertebrale emilato destro e modico risentimento in via antalgica nelle rotazioni ed inclinazioni laterali verso destra, esiti meramente anatomici di frattura composta processo articolare superiore di destra di D1 esisti di frattura I costa emitorace destro”, e la loro origine professionale, quanto all'accertamento dell'inabilità lamentata dal lavoratore occorre richiamare la relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio.
3.1. Il consulente nella propria relazione ha rappresentato che: “Il caso in esame riguarda un uomo di anni 25 che in data 11.03.2022 subiva un infortunio sul lavoro in esito al quale l' CP_1 riconosceva, una menomazione dell'integrità psico-fisica ed un danno permanente nella misura dell'8% e successivamente con visita collegiale veniva riconosciuto un danno permanente nella misura del 10%.
Avverso tale definizione il paziente, sostenendo che dall'infortunio fosse derivata una inabilità permanente tale da ridurre la sua attitudine al lavoro nella misura del 12%, adiva le vie legali proponendo giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri.
Nel dettaglio si tratta quindi di valutare il grado di menomazione all'integrità psicofisica, che diminuisce in parte, ma essenzialmente per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, facendo riferimento alla “tabella delle menomazioni'' di cui al DM 38/2000”.
In particolare il paziente, in seguito all'infortunio durante l'attività lavorativa, riportava una frattura composta del condilo occipitale di sinistra, frattura composta del processo trasverso di destra di C7, frattura composta del processo articolare superiore di destra di D1, frattura minimamente scomposta dell'arco posteriore della I costa destra.
L'esame obiettivo eseguito nel corso delle operazioni peritali, ha evidenziato che, nonostante il tempo trascorso e le terapie praticate, permangono postumi da considerarsi ormai a carattere permanente, consistenti in dolore locale e deficit articolare, meglio descritti nell'esame obiettivo, che causano una evidente compromissione dei parametri indicativi della funzionalità articolare del rachide cervico dorsale e dell'emitorace destro.
In conclusione, visto l'esame obiettivo peritale, tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta, considerando che si tratta di fratture composte, il deficit funzionale abbastanza contenuto, si ritiene di poter affermare, con ragionevole certezza, che in conseguenza dell' infortunio al sig. è derivata "una invalidità permanente (danno biologico Parte_1 permanente) complessiva, nella misura del 10% (dieci per cento) della totale” (relazione peritale in atti).
3.2. Il consulente, pertanto, ha così concluso: “ Parte_1
E' affetto da:
- Frattura composta del condilo occipitale di sinistra, frattura composta del processo trasverso di destra di C7, frattura composta del processo articolare superiore di destra di D1, frattura minimamente scomposta dell'arco posteriore della I costa di destra.
Si ritiene sia derivata al paziente: una "invalidità permanente complessiva quantificabile nella misura del 10% (dieci per cento) della totale””.
3.3. Non sono state formulate osservazioni dalle parti nel corso delle operazioni peritali né sono state sollevate specifiche contestazioni all'esito del deposito della relazione.
4. Tanto premesso, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni, limitatamente alla patologia di cui alla malattia professionale, devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi e in quanto immuni da vizi logici, deve affermarsi che, in conseguenza dell'infortunio occorso l'11 marzo 2022, in capo al ricorrente sussiste una invalidità permanente complessiva quantificabile nella misura del 10%.
Ne consegue che spetta al ricorrente il pagamento dell'indennizzo riconoscibile per legge per la inabilità riscontrata, detratto quanto già percepito da parte ricorrente per il medesimo titolo.
5. In relazione alla domanda di riconoscimento della somma di € 304,88, per rimborso di spese mediche, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, la richiesta deve essere dichiarata improponibile in assenza di preventiva domanda amministrativa.
6. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda (invalidità del 10% a fronte di una domanda di accertamento del 12%) impone la compensazione dei compensi tra le parti nella misura di un terzo e la condanna di in favore di CP_1
della restante parte, liquidata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, Parte_1
come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese per CTU sono poste definitivamente a carico dell' resistente, per le CP_2
medesime ragioni.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che, in conseguenza dell'infortunio occorso l'11 marzo 2022, in capo a sussiste una invalidità permanente complessiva Parte_1 quantificabile nella misura del 10% per “frattura composta del condilo occipitale di sinistra, frattura composta del processo trasverso di destra di C7, frattura composta del processo articolare superiore di destra di D1, frattura minimamente scomposta dell'arco posteriore della I costa di destra” e, per l'effetto, condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo dovuto per il CP_1
detto riconoscimento, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, oltre interessi;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti nella misura di un terzo e condanna al CP_1 pagamento, in favore di della restante parte, liquidata in € 2.330,00, oltre Iva e Cpa Parte_1
come per legge, da distrarsi;
pone a carico di le spese per consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato CP_1
decreto.
Velletri, 10 giugno 2025
Il Giudice
ET RA ZZ