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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1872/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, E Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Mazzei
[...]
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Izzo
-resistente-
avente ad oggetto: appalto di manodopera;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1. I ricorrenti, dipendenti della società resistente, espongono: che la CP_1
è impegnata nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, per conto del comune di Sellia Marina, essendo subentrata, sin dall'aprile 2021, alla ATI s.r.l. (alle cui dipendenze essi avevano precedentemente operato, transitando poi nell'organico dell'odierna resistente) nella conduzione del relativo contratto di appalto;
che la società datrice di lavoro, tuttavia: a) ha ridimensionato l'orario di lavoro dei dipendenti, passato dalle 38 ore settimanali della precedente gestione alle attuali 32 ore settimanali;
b) ha impiegato addetti con mansioni di autista allo svolgimento del duplice ruolo di conduzione del mezzo aziendale e di operatore addetto al servizio di raccolta differenziata;
c) non ha confermato ai lavoratori assorbiti il trattamento economico in godimento presso la precedente concessionaria, avendo dismesso unilateralmente il CCNL Fise
Assoambiente che aveva regolato il precedente rapporto;
d) ha utilizzato (ed utilizza) mezzi in condizioni preoccupanti e precarie;
e) non ha fornito ai dipendenti il foglio di servizio giornaliero, da tempo in uso, sul quale ciascun lavoratore, oltre ad annotare l'orario di servizio effettivamente espletato, segnalava inconvenienti ed anomalie riscontrate nel corso della giornata;
f) ha distribuito i compiti ai vari addetti in maniera irrispettosa del principio di equivalenza tra collocazione introaziendale e mansioni, avendo adibito a mansioni rientranti nel secondo livello professionale dipendenti inquadrati nel III o, addirittura, nel IV livello e avendo, viceversa, assegnato dipendenti inquadrati in livelli inferiori all'espletamento di incombenze (conduzione di mezzi pesanti) che avrebbero dovuto essere affidate a risorse riconducibili all'interno del IV livello;
g) ha impegnato (ed impegna) taluni dipendenti per cinque giorni a settimana, mentre altri sono tenuti a prestare la propria attività anche il sabato.
Previa riconduzione della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 2112
c.c., rassegnano, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, in via preliminare, che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è proseguito con la società convenuta, ex art. 2112 c.c. e, dunque, senza soluzione di continuità, a far data dal
21/04/2019; 2. Dichiarare, comunque, il diritto dei ricorrenti ai sensi delle
Pag. 2 a 10 disposizioni legislative e convenzionali richiamate, di conservare e mantenere, anche alle dipendenze di le condizioni economiche e normative in CP_1
essere al momento dell'assorbimento;
3. Dichiarare l'illegittimità della condotta della convenuta per ciò che concerne la riduzione dell'orario d'obbligo e CP_2
del trattamento economico riconosciuto ai ricorrenti, nonché per ciò che riguarda il diritto all'inquadramento ed alle mansioni acquisiti e maturati dagli stessi nel corso del precedente rapporto;
4. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato ripristino, in favore di ciascuno dei ricorrenti, del complessivo trattamento economico e normativo, ivi compresi il riconoscimento di benefici contrattuali ed accessori, in godimento al momento dell'assorbimento; Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
A prescindere dalla genericità di alcune allegazioni contenute nel ricorso introduttivo (a titolo esemplificativo: non vengono indicati i nominativi dei lavoratori adibiti allo svolgimento del duplice ruolo di conduzione del mezzo aziendale e di operatore addetto al servizio di raccolta differenziata;
non vengono specificati quali e quanti mezzi aziendali versino in condizioni precarie ed in che modo la circostanza sia idonea a sorreggere l'interesse ad agire specifico dei ricorrenti in relazione alla pronuncia richiesta;
analogamente, è generica e non è, peraltro, oggetto di alcuna domanda, la deduzione circa la mancata consegna del foglio giornaliero;
non vengono riportate le specifiche mansioni espletate dai singoli lavoratori e le declaratorie dei relativi livelli di inquadramento contrattuali, funzionali a consentire la verifica della corretta assegnazione dei compiti a ciascun dipendente;
infine, non risultano indicati i nominativi dei dipendenti che lavorano solo 5 giorni a settimana, né l'articolazione oraria e la collocazione della prestazione dei lavoratori impiegati anche il sabato) e dall'infondatezza di altre (ad
Pag. 3 a 10 esempio, quella relativa alla dismissione, da parte della resistente, del CCNL Fise
Assoambiente, risultando, invece, dai contratti di lavoro individuali versati in atti – che, pur tardivamente prodotti dalla resistente, ben possono essere acquisiti ex art. 421 c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23605 e Sez. L. n.
6610/2017 – che la ha fatto applicazione del suddetto CCNL), ciò che CP_1
osta all'accoglimento della domanda è la considerazione per la quale, alla vicenda in esame, non può trovare applicazione l'art. 2112 c.c.
Ripercorrendo in questa sede la compiuta ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia (il riferimento è, principalmente, a
Corte appello Genova, sez. lav., sent. n. 81/2021), occorre premettere che, ai sensi della nuova disciplina di cui al comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, introdotta dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Il che significa, capovolgendo la norma in positivo, che si ha trasferimento di azienda nel caso di cambio appalto in cui la nuova aggiudicataria subentra nell'appalto senza apportare modifiche organizzative tali da poter essere considerata un'impresa diversa rispetto al precedente appaltatore.
Prima della riforma, nelle pronunce di merito in materia si era sempre distinto tra il c.d. passaggio diretto mediante assunzione ex novo (che si verifica nel caso di avvicendamento degli appaltatori a seguito di nuova aggiudicazione da parte dell'appaltante) e cessione del rapporto di lavoro derivante da un trasferimento di azienda o ramo di essa tra un imprenditore ed un altro.
Nella vigenza della previgente disciplina (in cui il comma 3 dell'art. 29 d.lgs. n.
276/2003, stabiliva che “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
Pag. 4 a 10 collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”), invero, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016, aveva affermato che non costituisce di per sé trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore in esecuzione d'una cd. “clausola sociale” prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Per essere qualificato come trasferimento d'azienda, con estensione della relativa tutela anche ai casi di successione da un datore di lavoro ad un altro nell'appalto di un servizio, il passaggio del personale doveva essere accompagnato da un accordo tra appaltatore cessante e appaltatore subentrante;
un vero e proprio contratto di cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo intesa come passaggio di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
In altre parole, la Corte aveva statuito che il passaggio dei dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell'appalto medesimo, in assenza di contestuale trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate o, almeno, di know-how e/o di altri caratteri idonei a conferire autonoma capacità operativa a maestranze stabilmente coordinate e organizzate tra loro, non è automatico né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna norma di legge che lo stabilisca.
Se, dunque, la versione previgente della norma escludeva qualsiasi ipotesi di cambio di appalto con assorbimento del personale già occupato dall'ambito del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c., al contrario l'attuale disposizione subordina tale esclusione a due elementi sostanziali, che devono sussistere e ricorrere in concreto nella fattispecie del subentro da parte del nuovo imprenditore:
a) da una parte, il nuovo appaltatore deve avere una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
b) dall'altra, lo svolgimento del servizio deve essere caratterizzato da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Pag. 5 a 10 In buona sostanza, sulla base del nuovo testo normativo, gli elementi necessari e qualificanti per escludere il trasferimento di azienda sono: le qualità soggettive del soggetto subentrante;
l'oggettiva discontinuità imprenditoriale.
Si tratta di requisiti che devono risultare entrambi contemporaneamente sussistenti e devono essere individuati nel concreto.
Nello specifico, non può non evidenziarsi che il primo requisito risulta di più semplice ed agevole interpretazione, risolvendosi nella verifica che il nuovo soggetto subentrante abbia una autonoma organizzazione imprenditoriale. Invero, dovrà ritenersi che vi sia una possibile identità di impresa tra l'attività del primo appaltatore e quella del secondo ove si tratti di mera mutazione della titolarità della stessa. Ciò significa che per escludersi la configurabilità del trasferimento di azienda, è richiesto all'imprenditore di subentrare nell'appalto con una propria struttura sia sul piano organizzativo che operativo, dovendosi in tal modo escludere che si possano trasferire, oltre ai dipendenti già assegnati all'appalto, anche beni e mezzi di rilevante entità utilizzati dall'appaltatore uscente.
Individuare il concetto di discontinuità risulta, invece, operazione più delicata.
Al fine di chiarire in maniera esaustiva la nozione di identità di impresa, così come richiamata dal nuovo terzo comma dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, appare opportuno fare riferimento preliminarmente a quanto si rinviene a tal riguardo nelle fonti comunitarie.
L'art. 1 della Direttiva CEE del 29 giugno 1998, n. 50, prevede che, in materia di trasferimento di azienda, si possa parlare di identità quando un'azienda conservi il medesimo "insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".
La Corte di Giustizia, già intervenuta anch'essa sul punto (per tutte, Corte Giust. 11 marzo 1997, causa 13/95), ha sempre sostenuto che l'identità sia integrata laddove venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali,
Pag. 6 a 10 comprensivi del personale e delle sue competenze, necessarie ed imprescindibili all'esercizio di una specifica e stabile attività economica imprenditoriale.
Secondo la Corte di Cassazione è ravvisabile la conservazione dell'identità di impresa quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile continuativo di attività economica in forma di impresa (Cass. 21 agosto 2015, n. 17063; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1102; Cass. 8 luglio 2011, n. 15094).
Dovrà, quindi, escludersi che si verta in una ipotesi di identità di impresa, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. e, quindi, di un trasferimento di azienda con tutto ciò che ne consegue, nel caso in cui il soggetto subentrante sia caratterizzato da una propria specifica organizzazione e gestione dei processi lavorativi differente da quella posta in essere dal precedente appaltatore rispetto a tutti quei tratti che concorrono, nel loro complesso, a configurare il contratto di appalto assunto. In tali termini, si può immaginare che la specifica organizzazione dell'imprenditore subentrante preveda una gestione del tutto diversa del servizio appaltato, come ad esempio ed a seconda della tipologia del servizio richiesto, nel caso in cui il nuovo imprenditore riorganizzi il servizio con sistemi innovativi sia nella strumentazione che nella distribuzione dei compiti del personale impiegato nell' appalto.
Allo stesso modo, la discontinuità nel servizio è sicuramente configurabile laddove l'appaltatore subentrante impieghi anche nuovo personale in aggiunta a quello impiegato dall' impresa cessante.
Potrebbe poi accadere che, sempre nell'ambito della propria diversa organizzazione del lavoro, l'imprenditore subentrante utilizzi il personale già impiegato nell'appalto con modalità di svolgimento del servizio che comportino una differente distribuzione dell'orario di lavoro dei singoli lavoratori, secondo quelle che sono le esigenze organizzative dell'imprenditore subentrante e divergenti dalla precedente organizzazione stabilita dall'appaltatore uscente.
Pag. 7 a 10 In queste ipotesi, dunque, sono senz'altro ravvisabili elementi di discontinuità, rispetto al precedente appaltatore, idonei ad individuare la specifica identità dell'impresa subentrante.
Non va, poi, dimenticato che, talora (come nel caso di specie, cfr. art. 6 CCNL Fise
Assoambiente), il passaggio dei dipendenti impiegati nell'appalto dal precedente al nuovo appaltatore è imposto dalla contrattazione collettiva e, in certe situazioni, anche nelle condizioni di gara contenute nel capitolato (soprattutto negli appalti pubblici) è prevista anche la clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione e quindi dell'interesse del lavoratore;
in tal caso l'impresa subentrante viene ad essere obbligata ad assorbire tutto il personale e tale imposizione non può da sola essere considerata un rilevante indizio di continuità della nuova impresa rispetto a quella precedente, in quanto il nuovo subentrante non può diversamente organizzarsi.
E' pur vero che normalmente negli appalti quale quello in esame, la semplice mano d'opera ha una elevata incidenza sul processo produttivo (c.d. appalti labour intensive), tenuto conto del costo del lavoro rispetto a quello dei beni strumentali.
Tuttavia, occorre rilevare che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio – a prescindere dalla questione relativa alla necessità che i lavoratori impiegati abbiano una elevata professionalità, insussistente nel caso concreto, trattandosi di mera manovalanza esecutiva (cfr. Cass. 6 dicembre 2016 n.24972; Cass., 29 marzo 2019,
n. 8922; Cass., 22 agosto 2019 n. 21615) –, dagli atti di causa emerge che i beni strumentali dell'impresa cessante non sono stati trasferiti alla che ha CP_1
utilizzato propri strumenti di lavoro: tanto sembra emergere dalla circostanza per la quale l'art. 19 del capitolato speciale prevedeva che i mezzi e le attrezzature da impiegare nell'appalto fossero forniti direttamente dall'affidataria del servizio (la quale, dunque, non poteva utilizzare beni strumentali forniti dall'impresa cessante).
Un discorso più approfondito merita, inoltre, la questione relativa alla organizzazione dei gruppi di lavoro, sulla quale - al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.. - vi dev'essere discontinuità rispetto al sistema messo a punto dal precedente appaltatore: cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12720 del 19 maggio
Pag. 8 a 10 2017, secondo cui "deve altresì considerarsi che quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, materiali o immateriali, la conservazione della sua identità non può dipendere dalla cessione di tali elementi;
nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera pertanto un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica. Una siffatta entità può conservare quindi la sua identità al di là del trasferimento quando il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti".
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per poter affermare che l'organizzazione del lavoro nell'appalto acquisito dalla in sostituzione CP_1
della ATI non sia cambiata in modo sostanziale, emergendo, anzi, dalle allegazioni delle stesse parti, elementi che depongono in senso contrario: l'assunzione di due nuove unità di personale (censurata dai ricorrenti a pag. 8 dell'atto introduttivo del giudizio), in aggiunta ai lavoratori assorbiti dalla precedente impresa, nonché la diversa organizzazione del monte orario settimanale della prestazione lavorativa
(oltre alla già ricordata fornitura di materiali, beni e attrezzature da parte della resistente) inducono a concludere che tale mutamento sostanziale vi sia stato.
Per contro, non sono stati offerti dati fattuali idonei a sconfessare siffatta conclusione, come ad esempio il precedente capitolato d'appalto, sì da verificare se, tra il precedente servizio e quello offerto dalla società subentrante, vi fosse o meno una sostanziale identità.
In conclusione, tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, essendo rimasta indimostrata (ed, anzi, essendovi elementi per ritenere non configurata) una identità di impresa tra odierna resistente e precedente aggiudicataria, non sussiste alcun trasferimento d'azienda e, pertanto, alla fattispecie in esame non può applicarsi l'art. 2112 c.c.
Pag. 9 a 10 Ne consegue che le domande dei ricorrenti, che su siffatta applicazione riposano il loro fondamento, devono essere respinte.
4. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, oggetto di continua evoluzione giurisprudenziale, oltre che della qualità delle parti in causa, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1872/2023 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, E Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Mazzei
[...]
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Francesco Izzo
-resistente-
avente ad oggetto: appalto di manodopera;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1. I ricorrenti, dipendenti della società resistente, espongono: che la CP_1
è impegnata nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, per conto del comune di Sellia Marina, essendo subentrata, sin dall'aprile 2021, alla ATI s.r.l. (alle cui dipendenze essi avevano precedentemente operato, transitando poi nell'organico dell'odierna resistente) nella conduzione del relativo contratto di appalto;
che la società datrice di lavoro, tuttavia: a) ha ridimensionato l'orario di lavoro dei dipendenti, passato dalle 38 ore settimanali della precedente gestione alle attuali 32 ore settimanali;
b) ha impiegato addetti con mansioni di autista allo svolgimento del duplice ruolo di conduzione del mezzo aziendale e di operatore addetto al servizio di raccolta differenziata;
c) non ha confermato ai lavoratori assorbiti il trattamento economico in godimento presso la precedente concessionaria, avendo dismesso unilateralmente il CCNL Fise
Assoambiente che aveva regolato il precedente rapporto;
d) ha utilizzato (ed utilizza) mezzi in condizioni preoccupanti e precarie;
e) non ha fornito ai dipendenti il foglio di servizio giornaliero, da tempo in uso, sul quale ciascun lavoratore, oltre ad annotare l'orario di servizio effettivamente espletato, segnalava inconvenienti ed anomalie riscontrate nel corso della giornata;
f) ha distribuito i compiti ai vari addetti in maniera irrispettosa del principio di equivalenza tra collocazione introaziendale e mansioni, avendo adibito a mansioni rientranti nel secondo livello professionale dipendenti inquadrati nel III o, addirittura, nel IV livello e avendo, viceversa, assegnato dipendenti inquadrati in livelli inferiori all'espletamento di incombenze (conduzione di mezzi pesanti) che avrebbero dovuto essere affidate a risorse riconducibili all'interno del IV livello;
g) ha impegnato (ed impegna) taluni dipendenti per cinque giorni a settimana, mentre altri sono tenuti a prestare la propria attività anche il sabato.
Previa riconduzione della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 2112
c.c., rassegnano, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, in via preliminare, che il rapporto di lavoro dei ricorrenti è proseguito con la società convenuta, ex art. 2112 c.c. e, dunque, senza soluzione di continuità, a far data dal
21/04/2019; 2. Dichiarare, comunque, il diritto dei ricorrenti ai sensi delle
Pag. 2 a 10 disposizioni legislative e convenzionali richiamate, di conservare e mantenere, anche alle dipendenze di le condizioni economiche e normative in CP_1
essere al momento dell'assorbimento;
3. Dichiarare l'illegittimità della condotta della convenuta per ciò che concerne la riduzione dell'orario d'obbligo e CP_2
del trattamento economico riconosciuto ai ricorrenti, nonché per ciò che riguarda il diritto all'inquadramento ed alle mansioni acquisiti e maturati dagli stessi nel corso del precedente rapporto;
4. Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato ripristino, in favore di ciascuno dei ricorrenti, del complessivo trattamento economico e normativo, ivi compresi il riconoscimento di benefici contrattuali ed accessori, in godimento al momento dell'assorbimento; Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale chiede il rigetto.
3. La domanda è infondata.
A prescindere dalla genericità di alcune allegazioni contenute nel ricorso introduttivo (a titolo esemplificativo: non vengono indicati i nominativi dei lavoratori adibiti allo svolgimento del duplice ruolo di conduzione del mezzo aziendale e di operatore addetto al servizio di raccolta differenziata;
non vengono specificati quali e quanti mezzi aziendali versino in condizioni precarie ed in che modo la circostanza sia idonea a sorreggere l'interesse ad agire specifico dei ricorrenti in relazione alla pronuncia richiesta;
analogamente, è generica e non è, peraltro, oggetto di alcuna domanda, la deduzione circa la mancata consegna del foglio giornaliero;
non vengono riportate le specifiche mansioni espletate dai singoli lavoratori e le declaratorie dei relativi livelli di inquadramento contrattuali, funzionali a consentire la verifica della corretta assegnazione dei compiti a ciascun dipendente;
infine, non risultano indicati i nominativi dei dipendenti che lavorano solo 5 giorni a settimana, né l'articolazione oraria e la collocazione della prestazione dei lavoratori impiegati anche il sabato) e dall'infondatezza di altre (ad
Pag. 3 a 10 esempio, quella relativa alla dismissione, da parte della resistente, del CCNL Fise
Assoambiente, risultando, invece, dai contratti di lavoro individuali versati in atti – che, pur tardivamente prodotti dalla resistente, ben possono essere acquisiti ex art. 421 c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, n.23605 e Sez. L. n.
6610/2017 – che la ha fatto applicazione del suddetto CCNL), ciò che CP_1
osta all'accoglimento della domanda è la considerazione per la quale, alla vicenda in esame, non può trovare applicazione l'art. 2112 c.c.
Ripercorrendo in questa sede la compiuta ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia (il riferimento è, principalmente, a
Corte appello Genova, sez. lav., sent. n. 81/2021), occorre premettere che, ai sensi della nuova disciplina di cui al comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, introdotta dall'art. 30 della l. n. 122 del 2016, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Il che significa, capovolgendo la norma in positivo, che si ha trasferimento di azienda nel caso di cambio appalto in cui la nuova aggiudicataria subentra nell'appalto senza apportare modifiche organizzative tali da poter essere considerata un'impresa diversa rispetto al precedente appaltatore.
Prima della riforma, nelle pronunce di merito in materia si era sempre distinto tra il c.d. passaggio diretto mediante assunzione ex novo (che si verifica nel caso di avvicendamento degli appaltatori a seguito di nuova aggiudicazione da parte dell'appaltante) e cessione del rapporto di lavoro derivante da un trasferimento di azienda o ramo di essa tra un imprenditore ed un altro.
Nella vigenza della previgente disciplina (in cui il comma 3 dell'art. 29 d.lgs. n.
276/2003, stabiliva che “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
Pag. 4 a 10 collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”), invero, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016, aveva affermato che non costituisce di per sé trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore in esecuzione d'una cd. “clausola sociale” prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Per essere qualificato come trasferimento d'azienda, con estensione della relativa tutela anche ai casi di successione da un datore di lavoro ad un altro nell'appalto di un servizio, il passaggio del personale doveva essere accompagnato da un accordo tra appaltatore cessante e appaltatore subentrante;
un vero e proprio contratto di cessione dell'azienda o di un suo ramo autonomo intesa come passaggio di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.
In altre parole, la Corte aveva statuito che il passaggio dei dipendenti dal precedente appaltatore al nuovo subentrato nell'appalto medesimo, in assenza di contestuale trasferimento di non trascurabili strutture materiali organizzate o, almeno, di know-how e/o di altri caratteri idonei a conferire autonoma capacità operativa a maestranze stabilmente coordinate e organizzate tra loro, non è automatico né forma oggetto di diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio appaltatore, non esistendo alcuna norma di legge che lo stabilisca.
Se, dunque, la versione previgente della norma escludeva qualsiasi ipotesi di cambio di appalto con assorbimento del personale già occupato dall'ambito del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c., al contrario l'attuale disposizione subordina tale esclusione a due elementi sostanziali, che devono sussistere e ricorrere in concreto nella fattispecie del subentro da parte del nuovo imprenditore:
a) da una parte, il nuovo appaltatore deve avere una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
b) dall'altra, lo svolgimento del servizio deve essere caratterizzato da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.
Pag. 5 a 10 In buona sostanza, sulla base del nuovo testo normativo, gli elementi necessari e qualificanti per escludere il trasferimento di azienda sono: le qualità soggettive del soggetto subentrante;
l'oggettiva discontinuità imprenditoriale.
Si tratta di requisiti che devono risultare entrambi contemporaneamente sussistenti e devono essere individuati nel concreto.
Nello specifico, non può non evidenziarsi che il primo requisito risulta di più semplice ed agevole interpretazione, risolvendosi nella verifica che il nuovo soggetto subentrante abbia una autonoma organizzazione imprenditoriale. Invero, dovrà ritenersi che vi sia una possibile identità di impresa tra l'attività del primo appaltatore e quella del secondo ove si tratti di mera mutazione della titolarità della stessa. Ciò significa che per escludersi la configurabilità del trasferimento di azienda, è richiesto all'imprenditore di subentrare nell'appalto con una propria struttura sia sul piano organizzativo che operativo, dovendosi in tal modo escludere che si possano trasferire, oltre ai dipendenti già assegnati all'appalto, anche beni e mezzi di rilevante entità utilizzati dall'appaltatore uscente.
Individuare il concetto di discontinuità risulta, invece, operazione più delicata.
Al fine di chiarire in maniera esaustiva la nozione di identità di impresa, così come richiamata dal nuovo terzo comma dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, appare opportuno fare riferimento preliminarmente a quanto si rinviene a tal riguardo nelle fonti comunitarie.
L'art. 1 della Direttiva CEE del 29 giugno 1998, n. 50, prevede che, in materia di trasferimento di azienda, si possa parlare di identità quando un'azienda conservi il medesimo "insieme di mezzi organizzati, al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".
La Corte di Giustizia, già intervenuta anch'essa sul punto (per tutte, Corte Giust. 11 marzo 1997, causa 13/95), ha sempre sostenuto che l'identità sia integrata laddove venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali,
Pag. 6 a 10 comprensivi del personale e delle sue competenze, necessarie ed imprescindibili all'esercizio di una specifica e stabile attività economica imprenditoriale.
Secondo la Corte di Cassazione è ravvisabile la conservazione dell'identità di impresa quando permangono gli stessi mezzi, beni e rapporti giuridici funzionalizzati all'esercizio stabile continuativo di attività economica in forma di impresa (Cass. 21 agosto 2015, n. 17063; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1102; Cass. 8 luglio 2011, n. 15094).
Dovrà, quindi, escludersi che si verta in una ipotesi di identità di impresa, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. e, quindi, di un trasferimento di azienda con tutto ciò che ne consegue, nel caso in cui il soggetto subentrante sia caratterizzato da una propria specifica organizzazione e gestione dei processi lavorativi differente da quella posta in essere dal precedente appaltatore rispetto a tutti quei tratti che concorrono, nel loro complesso, a configurare il contratto di appalto assunto. In tali termini, si può immaginare che la specifica organizzazione dell'imprenditore subentrante preveda una gestione del tutto diversa del servizio appaltato, come ad esempio ed a seconda della tipologia del servizio richiesto, nel caso in cui il nuovo imprenditore riorganizzi il servizio con sistemi innovativi sia nella strumentazione che nella distribuzione dei compiti del personale impiegato nell' appalto.
Allo stesso modo, la discontinuità nel servizio è sicuramente configurabile laddove l'appaltatore subentrante impieghi anche nuovo personale in aggiunta a quello impiegato dall' impresa cessante.
Potrebbe poi accadere che, sempre nell'ambito della propria diversa organizzazione del lavoro, l'imprenditore subentrante utilizzi il personale già impiegato nell'appalto con modalità di svolgimento del servizio che comportino una differente distribuzione dell'orario di lavoro dei singoli lavoratori, secondo quelle che sono le esigenze organizzative dell'imprenditore subentrante e divergenti dalla precedente organizzazione stabilita dall'appaltatore uscente.
Pag. 7 a 10 In queste ipotesi, dunque, sono senz'altro ravvisabili elementi di discontinuità, rispetto al precedente appaltatore, idonei ad individuare la specifica identità dell'impresa subentrante.
Non va, poi, dimenticato che, talora (come nel caso di specie, cfr. art. 6 CCNL Fise
Assoambiente), il passaggio dei dipendenti impiegati nell'appalto dal precedente al nuovo appaltatore è imposto dalla contrattazione collettiva e, in certe situazioni, anche nelle condizioni di gara contenute nel capitolato (soprattutto negli appalti pubblici) è prevista anche la clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione e quindi dell'interesse del lavoratore;
in tal caso l'impresa subentrante viene ad essere obbligata ad assorbire tutto il personale e tale imposizione non può da sola essere considerata un rilevante indizio di continuità della nuova impresa rispetto a quella precedente, in quanto il nuovo subentrante non può diversamente organizzarsi.
E' pur vero che normalmente negli appalti quale quello in esame, la semplice mano d'opera ha una elevata incidenza sul processo produttivo (c.d. appalti labour intensive), tenuto conto del costo del lavoro rispetto a quello dei beni strumentali.
Tuttavia, occorre rilevare che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio – a prescindere dalla questione relativa alla necessità che i lavoratori impiegati abbiano una elevata professionalità, insussistente nel caso concreto, trattandosi di mera manovalanza esecutiva (cfr. Cass. 6 dicembre 2016 n.24972; Cass., 29 marzo 2019,
n. 8922; Cass., 22 agosto 2019 n. 21615) –, dagli atti di causa emerge che i beni strumentali dell'impresa cessante non sono stati trasferiti alla che ha CP_1
utilizzato propri strumenti di lavoro: tanto sembra emergere dalla circostanza per la quale l'art. 19 del capitolato speciale prevedeva che i mezzi e le attrezzature da impiegare nell'appalto fossero forniti direttamente dall'affidataria del servizio (la quale, dunque, non poteva utilizzare beni strumentali forniti dall'impresa cessante).
Un discorso più approfondito merita, inoltre, la questione relativa alla organizzazione dei gruppi di lavoro, sulla quale - al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.. - vi dev'essere discontinuità rispetto al sistema messo a punto dal precedente appaltatore: cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12720 del 19 maggio
Pag. 8 a 10 2017, secondo cui "deve altresì considerarsi che quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi, materiali o immateriali, la conservazione della sua identità non può dipendere dalla cessione di tali elementi;
nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera pertanto un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica. Una siffatta entità può conservare quindi la sua identità al di là del trasferimento quando il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti".
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non vi sono elementi per poter affermare che l'organizzazione del lavoro nell'appalto acquisito dalla in sostituzione CP_1
della ATI non sia cambiata in modo sostanziale, emergendo, anzi, dalle allegazioni delle stesse parti, elementi che depongono in senso contrario: l'assunzione di due nuove unità di personale (censurata dai ricorrenti a pag. 8 dell'atto introduttivo del giudizio), in aggiunta ai lavoratori assorbiti dalla precedente impresa, nonché la diversa organizzazione del monte orario settimanale della prestazione lavorativa
(oltre alla già ricordata fornitura di materiali, beni e attrezzature da parte della resistente) inducono a concludere che tale mutamento sostanziale vi sia stato.
Per contro, non sono stati offerti dati fattuali idonei a sconfessare siffatta conclusione, come ad esempio il precedente capitolato d'appalto, sì da verificare se, tra il precedente servizio e quello offerto dalla società subentrante, vi fosse o meno una sostanziale identità.
In conclusione, tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, essendo rimasta indimostrata (ed, anzi, essendovi elementi per ritenere non configurata) una identità di impresa tra odierna resistente e precedente aggiudicataria, non sussiste alcun trasferimento d'azienda e, pertanto, alla fattispecie in esame non può applicarsi l'art. 2112 c.c.
Pag. 9 a 10 Ne consegue che le domande dei ricorrenti, che su siffatta applicazione riposano il loro fondamento, devono essere respinte.
4. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, oggetto di continua evoluzione giurisprudenziale, oltre che della qualità delle parti in causa, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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