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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 26/11/2024 al n. 2541/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 26/11/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONVERTINI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA ORDANINO 48
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv.
CONVERTINI ANGELO ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 21/10/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. Parte_1
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...]
annotazione della sentenza;
2) porre a carico del Sig. , l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso per il suo mantenimento l'importo Parte_1
mensile di € 600,00 (seicento/00). Tale importo verrà corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese, con previsione di aggiornamento annuale secondo l'indice
ISTAT.
3) porre a carico del Sig. , l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
– e ciò fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti –
l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Mantova, che qui di seguito si riporta:
- SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSNN); pagina 2 di 9 quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
- SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali Firmato assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), alla scuola elementare, media
e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia prosegua con gli studi); acquisto di libro di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola, spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- ALTRE SPESE STRAORDINARIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
- TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI AT OR (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer e telefono cellulare;
per l'acquisto del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, pagina 3 di 9 attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi;
a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare;
l'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
Tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, con previsione di aggiornamento annuale secondo l'indice ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal convenuto.
Il convenuto, pur regolarmente notificato non si è costituito, salvo poi costituirsi solo in data 21/10/2025 ad ore 18.43 laddove la udienza era chiamata per il giorno 21/10/2025.
Quanto alla costituzione della parte ed alle seguenti note depositate in data
21/10/2025 rispettivamente alle ore 18.43 e 18.45, rileva il Collegio la tardività della costituzione avvenuta allorquando, nel giorno di udienza, era ormai trascorso l'orario di apertura delle Cancellerie.
Come hanno avuto modo di rilevare la decisione delle Sezioni Unite, Sentenza n.
17603 del 30/06/2025, le note trasmesse nel giorno stesso dell'udienza devono pagina 4 di 9 pervenire entro l'orario di apertura. In ogni caso, anche alla luce del fatto che il presente giudizio è iniziato nel 2024 e che la prima udienza si è celebrata il 20 marzo del 2025. Nella contumacia del convenuto si è svolta tutta l'attività istruttoria, sicché la sua costituzione dopo che la causa era stata rimessa in decisione al Collegio è evento privo di alcuna rilevanza processuale anche alla luce del fatto che non vengono offerti, in quella costituzione, elementi che possano essere utilmente valorizzati ai fini della decisione.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da pagina 5 di 9 almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti.
Inoltre, le allegazioni della ricorrente, la quale ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Affidamento e mantenimento della prole
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole valgono le valutazioni già svolte a seguito della prima udienza di comparizione.
Il convenuto non ha partecipato al processo, non vi è quindi modo di valutare l'impatto che avrebbe un affidamento condiviso ne è noto se il convenuto eserciti o meno il suo diritto di visita visto che nulla viene allegato neppure dalla parte ricorrente. Tuttavia, la parte ricorrente chiede disporsi l'affido condiviso con collocamento dei figli presso di lei, così come previsto in sede di separazione e non emergono elementi di valutazione per disporre una modalità di affido differente visto che non vengono allegate condotte ostruzionistiche da parte del padre in ordine alle scelte ed alle decisione da assumere per conto dei figli.
pagina 6 di 9 Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, si rileva come in sede di separazione fosse previsto un importo di euro 1.027,00 per il mantenimento dei figli.
In questo giudizio sono state acquisite presso l'Agenzia delle Entrate le ultime dichiarazioni dei redditi che però si fermano al 2021 per l'anno fiscale 2020.
In particolare, il reddito imponibile che si può leggere nel PF 2017 è pari ad euro
8.096, nel PF2018 è pari ad euro 18.797,00 e nel PF 2021 è pari ad euro 0.
Anche l'esame del prospetto dei contributi previdenziali versati evidenzia una situazione fatta di carenze reddituali:
In tale contesto l'importo dell'assegno di euro 1.200 disposto in esito all'udienza di prima comparizione dei coniugi appare del tutto inadeguato e va rideterminato in euro 300 complessivi (150+150) che è poi di norma il valore che questo
Ufficio individua per il caso in cui il genitore obbligato risulti essere disoccupato. Nel caso di specie il padre risulta di fatto privo di redditi ormai da anni.
Attribuzione dell'SE NI
pagina 7 di 9 L'importo dell'assegno unico va attribuito esclusivamente a favore della madre la quale dovrà farsi carico della gestione quotidiana dei due figli senza di fatto poter contare sul contributo del padre.
In tal senso è bene ricordare quanto ha recentemente statuito anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
SE divorzile
Nulla può essere disposto per il richiesto assegno divorzile pari ad euro 600 alla luce dei redditi esposti in atti e vanno qui riconfermate le valutazioni espresse nella ordinanza del marzo scorso dove si osservava che la ricorrente non allegava alcun elemento da cui poter ricavare una qualche funzione assistenziale, compensativa, perequativa dell'assegno richiesto non allegando neppure se ella svolgesse una qualche attività lavorativa. Si può dedurre che non abbia redditi particolarmente elevati per il solo fatto che risulta avere fatto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, tuttavia, non ha alcun elemento per poter valutare la spettanza dell'assegno divorzile in assenza di alcuna allegazione della parte sul punto.
Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 8 di 9 1) Dichiara la cessazione degli effetti civile;
2) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre liberi i genitori di concordare i tempi di visita del genitore non collocatario;
3) Pone a carico di (C.F. l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 5 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro C.F._1
300 (150+150) rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del ricorso;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brenzone (VR), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 892, parte I, Serie
A, anno 2001);
6) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 23/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 26/11/2024 al n. 2541/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 26/11/2024
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONVERTINI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA ORDANINO 48
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv.
CONVERTINI ANGELO ricorrente
CONTRO
(C.F. , CP_1 C.F._2
convenuto/contumace
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 21/10/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. Parte_1
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla
[...]
annotazione della sentenza;
2) porre a carico del Sig. , l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso per il suo mantenimento l'importo Parte_1
mensile di € 600,00 (seicento/00). Tale importo verrà corrisposto entro il giorno
5 di ogni mese, con previsione di aggiornamento annuale secondo l'indice
ISTAT.
3) porre a carico del Sig. , l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
– e ciò fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti –
l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Mantova, che qui di seguito si riporta:
- SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSNN); pagina 2 di 9 quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
- SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali Firmato assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), alla scuola elementare, media
e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia prosegua con gli studi); acquisto di libro di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola, spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- ALTRE SPESE STRAORDINARIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
- TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI AT OR (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer e telefono cellulare;
per l'acquisto del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, pagina 3 di 9 attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi;
a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare;
l'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
Tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, con previsione di aggiornamento annuale secondo l'indice ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente chiede pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal convenuto.
Il convenuto, pur regolarmente notificato non si è costituito, salvo poi costituirsi solo in data 21/10/2025 ad ore 18.43 laddove la udienza era chiamata per il giorno 21/10/2025.
Quanto alla costituzione della parte ed alle seguenti note depositate in data
21/10/2025 rispettivamente alle ore 18.43 e 18.45, rileva il Collegio la tardività della costituzione avvenuta allorquando, nel giorno di udienza, era ormai trascorso l'orario di apertura delle Cancellerie.
Come hanno avuto modo di rilevare la decisione delle Sezioni Unite, Sentenza n.
17603 del 30/06/2025, le note trasmesse nel giorno stesso dell'udienza devono pagina 4 di 9 pervenire entro l'orario di apertura. In ogni caso, anche alla luce del fatto che il presente giudizio è iniziato nel 2024 e che la prima udienza si è celebrata il 20 marzo del 2025. Nella contumacia del convenuto si è svolta tutta l'attività istruttoria, sicché la sua costituzione dopo che la causa era stata rimessa in decisione al Collegio è evento privo di alcuna rilevanza processuale anche alla luce del fatto che non vengono offerti, in quella costituzione, elementi che possano essere utilmente valorizzati ai fini della decisione.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da pagina 5 di 9 almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione intercorsa tra le parti.
Inoltre, le allegazioni della ricorrente, la quale ha confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Affidamento e mantenimento della prole
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole valgono le valutazioni già svolte a seguito della prima udienza di comparizione.
Il convenuto non ha partecipato al processo, non vi è quindi modo di valutare l'impatto che avrebbe un affidamento condiviso ne è noto se il convenuto eserciti o meno il suo diritto di visita visto che nulla viene allegato neppure dalla parte ricorrente. Tuttavia, la parte ricorrente chiede disporsi l'affido condiviso con collocamento dei figli presso di lei, così come previsto in sede di separazione e non emergono elementi di valutazione per disporre una modalità di affido differente visto che non vengono allegate condotte ostruzionistiche da parte del padre in ordine alle scelte ed alle decisione da assumere per conto dei figli.
pagina 6 di 9 Quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, si rileva come in sede di separazione fosse previsto un importo di euro 1.027,00 per il mantenimento dei figli.
In questo giudizio sono state acquisite presso l'Agenzia delle Entrate le ultime dichiarazioni dei redditi che però si fermano al 2021 per l'anno fiscale 2020.
In particolare, il reddito imponibile che si può leggere nel PF 2017 è pari ad euro
8.096, nel PF2018 è pari ad euro 18.797,00 e nel PF 2021 è pari ad euro 0.
Anche l'esame del prospetto dei contributi previdenziali versati evidenzia una situazione fatta di carenze reddituali:
In tale contesto l'importo dell'assegno di euro 1.200 disposto in esito all'udienza di prima comparizione dei coniugi appare del tutto inadeguato e va rideterminato in euro 300 complessivi (150+150) che è poi di norma il valore che questo
Ufficio individua per il caso in cui il genitore obbligato risulti essere disoccupato. Nel caso di specie il padre risulta di fatto privo di redditi ormai da anni.
Attribuzione dell'SE NI
pagina 7 di 9 L'importo dell'assegno unico va attribuito esclusivamente a favore della madre la quale dovrà farsi carico della gestione quotidiana dei due figli senza di fatto poter contare sul contributo del padre.
In tal senso è bene ricordare quanto ha recentemente statuito anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 secondo cui “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
SE divorzile
Nulla può essere disposto per il richiesto assegno divorzile pari ad euro 600 alla luce dei redditi esposti in atti e vanno qui riconfermate le valutazioni espresse nella ordinanza del marzo scorso dove si osservava che la ricorrente non allegava alcun elemento da cui poter ricavare una qualche funzione assistenziale, compensativa, perequativa dell'assegno richiesto non allegando neppure se ella svolgesse una qualche attività lavorativa. Si può dedurre che non abbia redditi particolarmente elevati per il solo fatto che risulta avere fatto domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, tuttavia, non ha alcun elemento per poter valutare la spettanza dell'assegno divorzile in assenza di alcuna allegazione della parte sul punto.
Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 8 di 9 1) Dichiara la cessazione degli effetti civile;
2) Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre liberi i genitori di concordare i tempi di visita del genitore non collocatario;
3) Pone a carico di (C.F. l'obbligo di CP_1 C.F._2
versare entro il 5 di ogni mese a favore di (C.F. Parte_1
) un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro C.F._1
300 (150+150) rivalutabile annualmente agli indici ISTAT con decorrenza dalla data del ricorso;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova;
5) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brenzone (VR), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 892, parte I, Serie
A, anno 2001);
6) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 23/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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