CASS
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentario • 1
- 1. Contratto preliminare di vendita e annullamento per dolo omissivoAccesso limitatoEmiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 7 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2024, n. 32725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32725 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30008/2019 R.G. proposto da: EL GI, LE AR, elettivamente domiciliati in ROMA P. LE CLODIO, 8, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANILLI RICCARDO ([...]) -ricorrenti- contro CORA' OV, ARNA IA, elettivamente domiciliati in DOLO VIA A. GUOLO 15-3, presso lo studio dell’avvocato MOZZATO ER ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2771/2019 depositata il 29/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 32725 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 16/12/2024 2 di 11 Udite le osservazioni del P.M., la Sostituta P.G. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, il rigetto dei primi due motivi e l'assorbimento dei restanti motivi. Uditi gli avvocati Alessio Camazzini (su delega scritta) per la parte ricorrente ed ER TO per la parte controricorrente. FATTI DI CAUSA La controversia concerne un contratto preliminare di compraven- dita di un immobile, stipulato il 18/12/2004, tra i promittenti vendi- tori IO IE e MA AP e i promissari acquirenti GI RÀ e AM MAna Questi ultimi si sono rifiutati di perfezio- nare l'acquisto, adducendo che i venditori avevano omesso di infor- marli dell'esistenza di un progetto per la realizzazione nell'area pro- spiciente l'immobile di una cava di bentonite (un tipo di minerale argilloso, che si forma dalla degradazione delle ceneri vulcaniche). Nel 2005 i promittenti venditori convenivano dinanzi al Tribunale di Vicenza i promissari acquirenti per la risoluzione del contratto preli- minare di compravendita, con conseguente condanna al risarcimento danni, mentre i promissari acquirenti domandavano l'annullamento del contratto per dolo omissivo, sostenendo di essere stati ingannati e di non aver ricevuto informazioni rilevanti al momento della stipula. Il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempi- mento e rigettava la domanda di annullamento, ritenendo che i ven- ditori non avessero occultato ai compratori informazioni rilevanti. Quantificava il risarcimento dei danni in una somma pari alla caparra confirmatoria già versata dai compratori (€ 50.000). Su appello prin- cipale di questi ultimi e incidentale dei venditori (che hanno doman- dato un maggiore risarcimento dei danni), la Corte di appello ha ri- formato la pronuncia di primo grado, annullando ex art. 1439 c.c. il contratto preliminare, sul presupposto che è configurabile un dolo omissivo. La Corte di appello ha argomentato che il consenso pre- stato dai compratori è stato viziato dalla omessa comunicazione di informazioni essenziali per la conclusione del contratto, quali 3 di 11 appunto quelle relative al progetto di cava. La Corte ha quindi con- dannato i venditori alla restituzione della caparra di € 50.000 (con compensazione parziale delle spese di lite tra le parti). Ricorrono in cassazione i promittenti venditori con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono i promissari acquirenti con controri- corso e memoria. Il P.M. ha depositato osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo (p. 8) denuncia che la Corte di appello ha disconosciuto che sulla risoluzione del contratto preliminare si è formato il giudicato, per non avere i promissari acquirenti impugnato il capo della sentenza che dichiarava risolto il contratto per inadem- pimento e accertava un risarcimento dei danni pari a € 50.000. La Corte di appello non avrebbe potuto riesaminare le domande ricon- venzionali di annullamento del contratto e di restituzione della ca- parra. Si deduce in altri termini l’erroneo rigetto dell'eccezione di giudicato in merito alla sentenza di primo grado sulla risoluzione del contratto preliminare. Il primo motivo è rigettato. L’impugnazione della sentenza sul profilo pregiudiziale relativo all’annullabilità del contratto per dolo esclude che si formi il giudicato interno sul capo dipendente relativo alla risoluzione del contratto. Infatti, l’acquiescenza tacita qualificata di cui all’art. 329 co. 2 c.p.c. non opera sulle parti della sentenza dipendenti da quella impugnata. In caso di riforma, opera l’effetto espansivo interno (art. 336 co. 1 c.p.c.). 2. - Il secondo motivo (p. 10) denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., rilevando che l’atto di appello non ha individuato in modo chiaro e specifico i capi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione e le relative doglianze. Si critica la motivazione della Corte di appello per avere ritenuto sufficientemente specifica l’argo- mentazione degli appellanti, nonostante le richieste di riforma 4 di 11 fossero generiche e prive di una confutazione puntuale delle ragioni addotte dal Tribunale. Il secondo motivo è rigettato. La Corte di appello ha accertato che «la citazione in appello argo- menta diffusamente la chiara domanda di riforma della sentenza im- pugnata, con il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale». La risolutezza di quest’affermazione - che ha trovato conferma da un riscontro diretto (consentito dal fatto che è stato denunciato un error in procedendo) dell’atto di appello principale - non è scalfita dalle argomentazioni essenzialmente apo- dittiche dei ricorrenti che tra l’altro (come osservato anche dalla P.M.) difetterebbero anche del requisito della specificità/autosuffi- cienza con riferimento alla sintesi dei motivi di appello, riportata a p. 11 del ricorso. 3. - Il terzo motivo (p. 12) denuncia violazione dell’art. 1439 c.c. Si argomenta che la sentenza impugnata ritiene configurato il dolo omissivo per la mancata indicazione del progetto per l’apertura di una cava di bentonite prospiciente l’immobile oggetto del contratto, senza verificare se i venditori fossero effettivamente a conoscenza del progetto e se tale conoscenza fosse stata scientemente taciuta per ingannare gli acquirenti. Si censura inoltre la decisione per aver invertito l’onere della prova, gravando i venditori dell'onere di pro- vare di non essere a conoscenza del progetto, nonostante fosse onere degli acquirenti in riconvenzionale provare il dolo. Si sottolinea che tale onere (di provare uno stato soggettivo negativo) può essere ben difficilmente soddisfatto e che il progetto della cava, depositato presso il Comune, non era necessariamente accessibile ai venditori al momento della negoziazione. Si ritiene inoltre che il giudizio di inverosimiglianza espresso dalla Corte distrettuale, fondato sull’inte- resse economico dei venditori a conoscere il progetto, rappresenti una forzatura logica priva di prova concreta. Viene altresì evidenziato che i venditori, nella memoria ex art. 180 c.p.c., avevano 5 di 11 esplicitamente dichiarato di non essere a conoscenza del progetto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo è infondato. Esso censura essenzialmente l'inversione dell'onere della prova compiuta dalla Corte di appello. Conviene riportare la parte di sen- tenza rilevante: «Il silenzio mantenuto dai promittenti alienanti nella brevissima fase precontrattuale conclusasi in soli tre giorni, a ridosso dell’ultimo fine settimana prenatalizio, e così accelerata dalla loro prospettazione dell’esistenza di una serie di altri aspiranti all’acquisto collima - per confermare la valenza significativa della condotta dai coniugi IE e AP, ai fini applicativi dell’art. 1439 c.c. - col fatto che i promissari acquirenti erano assistiti da un tecnico che, ove avesse avuto tempo e modo di informarsi presso l’amministra- zione comunale delle previsioni di attivazione della cava nella zona, avrebbe certamente distolto i propri clienti dall’impegnarsi nell’ac- quisto e con la circostanza, non irrilevante, che degli interessi dei venditori si prendeva cura anche un agente immobiliare (che infatti, sentito quale teste, ha dichiarato che solo da loro aveva preteso e percepito il compenso) che può aver confermato anche negli aspi- ranti acquirenti l’opinione di serena praticabilità dell’acquisto, in ra- gione della sua affidabilità professionale e del suo ruolo apparente di intermediario obiettivo, che non risulta sia stato smentito dai pro- prietari mandanti IE e AP, nel corso delle trattative. Né può essere ascritta agli odierni appellanti inerzia o scarsa diligenza nell’informarsi sulle eventualità di immutazione delle condizioni del bene che erano interessati ad acquistare, perché i due giorni inter- correnti tra il primo sopralluogo e la data del secondo incontro delle parti - fissato per il sabato 18 dicembre 2004 - non erano di per sé sufficienti neanche a prefigurare l’eventualità che fosse necessario procedervi, posto che neanche il tecnico e l’agente immobiliare ave- vano lasciato intendere alcunché sull’esistenza del progetto della cava. Incombeva peraltro ai coniugi IE e AP l’onere di 6 di 11 dimostrare che del progetto della cava essi stessi non erano a cono- scenza - ma la circostanza non è neanche allegata, oltre a non essere di per sé verosimile, atteso l’interesse evidente che i proprietari ave- vano in merito alla sorte della propria villa e che la controparte fosse invece consapevole dell’esistenza del progetto ovvero che avrebbero potuto conoscerlo, usando della normale diligenza» (pagg. 6-7). Nel passo rilevante, la Corte di appello di Venezia ha dunque ar- gomentato che i promittenti venditori hanno preteso che il prelimi- nare fosse sottoscritto nel giro di tre giorni, facendo presente che c'erano altre proposte di acquisto, senza riferire dell'esistenza di un progetto per la realizzazione nell'area prospiciente l'immobile della cava. La Corte sostiene poi che non vi è stata scarsa diligenza nei promissari acquirenti, perché i due giorni intercorrenti tra il primo sopralluogo e la data del secondo incontro tra le parti, fissato per il sabato 18/12/2004, non erano di per sé sufficienti. Sulla base di questi elementi, la Corte distrettuale ha accertato la sussistenza di un dolo omissivo. In questo contesto la considerazione (in sé erronea e da correggere) che «Incombeva peraltro ai coniugi IE e AP l’onere di dimostrare che del progetto della cava essi stessi non erano a conoscenza», ecc. assume il ruolo di un’argomen- tazione aggiuntiva (l’avverbio ‘peraltro’ è chiaramente impiegato con questo valore), che avrebbe ben potuto essere omessa, senza che ne fosse infirmata l’argomentazione della Corte sul dolo omissivo, che rinviene il proprio asse negli aspetti presi in considerazione nella parte precedente della motivazione. Per il resto, non vi è quindi che da confermare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cui la Corte distrettuale fa riferi- mento): «Pur potendo il dolo omissivo viziare la volontà e determi- nare l'annullamento del contratto, tuttavia, esso rileva a tal fine solo quando l'inerzia della parte contraente si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia od astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Il semplice silenzio, anche su 7 di 11 situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immu- tando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contra- stare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. Piuttosto, la reti- cenza ed il silenzio non sono sufficienti a costituire il dolo, se non in rapporto alle circostanze ed al complesso del contegno che deter- mina l'errore del ‘deceptus’, che devono essere tali da configurarsi quali malizia o astuzia volte a realizzare l'inganno perseguito. Così, tra le altre, Cass. 11009/2018, che nel passo successivo ribadisce la corretta regola sull’onere della prova, evidenziando che in quel caso la parte compratrice, «cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dedotto tutti gli elementi necessari ad integrare il preteso dolo omissivo dei venditori con riferimento sia al contesto nel quale il silenzio da essi tenuto avrebbe dovuto inserirsi per essere rile- vante, sia alla idoneità del silenzio stesso ad incidere sulla determi- nazione volitiva dell'acquirente. In conclusione, sintetizzando la ragione del rigetto del secondo motivo, nel caso attuale, l’accertamento dell’esistenza di una con- dotta dolosamente omissiva rimane ferma, al riparo dall’erroneo obi- ter dictum relativo all'onere della prova. Il terzo motivo è rigettato. 4. - Il quarto motivo (p. 15) denuncia omesso esame circa fatti decisivi alla luce del principio giurisprudenziale per cui artifici, rag- giri, reticenza o silenzio devono essere valutati in relazione alle cir- costanze di fatto e alle condizioni soggettive dell’altra parte per sta- bilire se fossero idonei a sorprendere una persona di normale dili- genza. Il quarto motivo è inammissibile. Esso è animato dal tentativo di sovrapporre l'apprezzamento della parte a quello proprio della Corte distrettuale, il quale è stato espresso in una motivazione esente da censure in sede di giudizio di legittimità. Nel caso attuale la Corte di appello non avrebbe 8 di 11 considerato diverse circostanze rilevanti: il sig. RÀ e la sig.ra A- rana risiedevano da sempre nello stesso Comune dell’immobile pro- messo in vendita, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dagli stessi in interpello e negli atti processuali introduttivi;
la concessione per lo sfruttamento della cava, depositata in Comune, risaliva agli anni ’60, mentre il progetto, mai approvato, era stato depositato solo nel 2004, come attestato dall’informativa dei Carabinieri e dalla te- stimonianza del Sindaco sig. Vignaga;
la sig.ra MAna era stata as- sessore comunale prima del 2004, secondo la testimonianza del Vi- gnaga;
in passato si erano già verificate escavazioni di bentonite che avevano causato vittime, notizia di evidente rilevanza pubblica, come dichiarato dal teste Vignaga;
durante le trattative i convenuti si erano rivolti a un tecnico locale per una valutazione dell’immobile, anche in relazione ai luoghi in cui sorgeva, come risulta dalla testi- monianza del geom. AT. Tali circostanze, ignorate dal giudice di appello, avrebbero dovuto escludere il carattere ingannevole della condotta dei convenuti, non configurandosi la fattispecie di dolo omissivo. Tuttavia, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcuni elementi piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una moti- vazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni sin- golo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. È superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 5. - Il quinto motivo (p. 17) denuncia omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di appello non ha considerato che la medesima 9 di 11 vicenda era stata sottoposta al giudice penale, il quale aveva escluso la configurabilità del reato di truffa, come risulta dal documento pro- dotto in giudizio con memoria ex art. 184 c.p.c. I sig.ri IE e Tira- pelle, resistendo all’appello e anche nel precedente giudizio di primo grado, hanno invocato il principio giurisprudenziale secondo cui il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, poiché entrambi consistono in artifici e raggiri finalizzati a indurre in errore l’altra parte e viziarne il consenso allo scopo di ottenere un profitto ingiusto. La Corte ter- ritoriale avrebbe dovuto considerare le implicazioni derivanti dall’ar- chiviazione della querela presentata dai sig.ri RÀ e MAna e riget- tare la domanda di annullamento del contratto. Il quinto motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'archiviazione del pro- cedimento penale per truffa non preclude al giudice civile di valutare autonomamente gli stessi fatti ai fini dell'accertamento del dolo quale vizio del consenso, che ben può sussistere anche in assenza degli estremi del reato di truffa. D’altra parte, i presupposti e gli elementi costitutivi dell’accertamento del dolo contrattuale non coin- cidono necessariamente con quelli del reato di truffa, essendo diversi i beni giuridici tutelati e gli scopi perseguiti nei due ambiti (sull’au- tonomia delle due cognizioni penale e civile, con riferimento a questa ipotesi, cfr., tra le altre, Cass. 27877/2021). Il quinto motivo è rigettato. 6. - Il sesto motivo (p. 18) denuncia violazione dell’art. 1224 co. 2 c.c., poiché la Corte di appello di Venezia, accogliendo la domanda di annullamento, ha condannato i ricorrenti alla restituzione della caparra ricevuta, ritenendo in motivazione che si trattasse di un de- bito di valuta produttivo di soli interessi legali, ma ha successiva- mente maggiorato l’importo della caparra della rivalutazione mone- taria. La decisione è errata, poiché l’obbligazione restitutoria costi- tuisce un debito di valuta soggetto a interessi legali e, solo in 10 di 11 presenza di specifica domanda e prova, alla rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. Nel caso attuale, la con- troparte si è limitata a chiedere genericamente la rivalutazione mo- netaria senza fornire prova o specificazione del maggior danno, re- quisito indispensabile per ottenere la rivalutazione stessa. Il sesto motivo è accolto negli esatti termini in cui è stato formu- lato e qui riassunto, poiché il debito di restituzione della caparra è di valuta, non di valore (cfr. Cass. 1714/2000), con decisione nel me- rito che dichiara non dovuta la rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della domanda di restituzione accolta. 7. - Il settimo motivo, p. 20, si limita a riferirsi alle conseguenze delle restituzioni già effettuate in esecuzione della sentenza impu- gnata, che comprendono capitale, rivalutazione, interessi e spese le- gali per un totale di € 82.612,84, importo che si richiede sia ripetuto in caso di cassazione della sentenza. Il settimo motivo è inammissibile in conseguenza del rigetto dei motivi dal terzo al quinto. 8. – In sintesi, la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il settimo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, dichiara che non è dovuta la rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della domanda di restituzione accolta. Liquida le spese come in disposi- tivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il settimo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elide la condanna alla rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della do- manda di restituzione accolta;
compensa per 1/5 le spese dell'intero giudizio e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte con- troricorrente i restanti 4/5 delle spese, che liquida per intero in € 11 di 11 4.800 per il primo grado, in € 7.000 per il secondo grado e in € 6.500 per il giudizio di legittimità, oltre a € 200 per esborsi, alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2024.
la concessione per lo sfruttamento della cava, depositata in Comune, risaliva agli anni ’60, mentre il progetto, mai approvato, era stato depositato solo nel 2004, come attestato dall’informativa dei Carabinieri e dalla te- stimonianza del Sindaco sig. Vignaga;
la sig.ra MAna era stata as- sessore comunale prima del 2004, secondo la testimonianza del Vi- gnaga;
in passato si erano già verificate escavazioni di bentonite che avevano causato vittime, notizia di evidente rilevanza pubblica, come dichiarato dal teste Vignaga;
durante le trattative i convenuti si erano rivolti a un tecnico locale per una valutazione dell’immobile, anche in relazione ai luoghi in cui sorgeva, come risulta dalla testi- monianza del geom. AT. Tali circostanze, ignorate dal giudice di appello, avrebbero dovuto escludere il carattere ingannevole della condotta dei convenuti, non configurandosi la fattispecie di dolo omissivo. Tuttavia, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcuni elementi piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una moti- vazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni sin- golo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. È superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 5. - Il quinto motivo (p. 17) denuncia omesso esame di un fatto decisivo. La Corte di appello non ha considerato che la medesima 9 di 11 vicenda era stata sottoposta al giudice penale, il quale aveva escluso la configurabilità del reato di truffa, come risulta dal documento pro- dotto in giudizio con memoria ex art. 184 c.p.c. I sig.ri IE e Tira- pelle, resistendo all’appello e anche nel precedente giudizio di primo grado, hanno invocato il principio giurisprudenziale secondo cui il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, poiché entrambi consistono in artifici e raggiri finalizzati a indurre in errore l’altra parte e viziarne il consenso allo scopo di ottenere un profitto ingiusto. La Corte ter- ritoriale avrebbe dovuto considerare le implicazioni derivanti dall’ar- chiviazione della querela presentata dai sig.ri RÀ e MAna e riget- tare la domanda di annullamento del contratto. Il quinto motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'archiviazione del pro- cedimento penale per truffa non preclude al giudice civile di valutare autonomamente gli stessi fatti ai fini dell'accertamento del dolo quale vizio del consenso, che ben può sussistere anche in assenza degli estremi del reato di truffa. D’altra parte, i presupposti e gli elementi costitutivi dell’accertamento del dolo contrattuale non coin- cidono necessariamente con quelli del reato di truffa, essendo diversi i beni giuridici tutelati e gli scopi perseguiti nei due ambiti (sull’au- tonomia delle due cognizioni penale e civile, con riferimento a questa ipotesi, cfr., tra le altre, Cass. 27877/2021). Il quinto motivo è rigettato. 6. - Il sesto motivo (p. 18) denuncia violazione dell’art. 1224 co. 2 c.c., poiché la Corte di appello di Venezia, accogliendo la domanda di annullamento, ha condannato i ricorrenti alla restituzione della caparra ricevuta, ritenendo in motivazione che si trattasse di un de- bito di valuta produttivo di soli interessi legali, ma ha successiva- mente maggiorato l’importo della caparra della rivalutazione mone- taria. La decisione è errata, poiché l’obbligazione restitutoria costi- tuisce un debito di valuta soggetto a interessi legali e, solo in 10 di 11 presenza di specifica domanda e prova, alla rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. Nel caso attuale, la con- troparte si è limitata a chiedere genericamente la rivalutazione mo- netaria senza fornire prova o specificazione del maggior danno, re- quisito indispensabile per ottenere la rivalutazione stessa. Il sesto motivo è accolto negli esatti termini in cui è stato formu- lato e qui riassunto, poiché il debito di restituzione della caparra è di valuta, non di valore (cfr. Cass. 1714/2000), con decisione nel me- rito che dichiara non dovuta la rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della domanda di restituzione accolta. 7. - Il settimo motivo, p. 20, si limita a riferirsi alle conseguenze delle restituzioni già effettuate in esecuzione della sentenza impu- gnata, che comprendono capitale, rivalutazione, interessi e spese le- gali per un totale di € 82.612,84, importo che si richiede sia ripetuto in caso di cassazione della sentenza. Il settimo motivo è inammissibile in conseguenza del rigetto dei motivi dal terzo al quinto. 8. – In sintesi, la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il settimo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, dichiara che non è dovuta la rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della domanda di restituzione accolta. Liquida le spese come in disposi- tivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il settimo motivo, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elide la condanna alla rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della do- manda di restituzione accolta;
compensa per 1/5 le spese dell'intero giudizio e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte con- troricorrente i restanti 4/5 delle spese, che liquida per intero in € 11 di 11 4.800 per il primo grado, in € 7.000 per il secondo grado e in € 6.500 per il giudizio di legittimità, oltre a € 200 per esborsi, alle spese ge- nerali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/10/2024.