Ordinanza collegiale 13 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10454 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10454/2025REG.PROV.COLL.
N. 08805/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8805 del 2021, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IG Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, in materia di ordinanze adottate ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società -OMISSIS- s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il consigliere OL RO;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il T.a.r. Liguria, Sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza sindacale n. 34 del 30 giugno 2020, con cui il Comune di Santo Stefano di Magra aveva ordinato alla società -OMISSIS- s.r.l. la “ rimozione del materiale abbancato nel sito dell'ex cava brina ” e la successiva ordinanza n. 61 del 7 ottobre 2020, avente ad oggetto “ convalida ordinanza n. 34 in data 30 giugno 2020 ”.
In particolare, il giudice di primo grado ha accolto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo fondati il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso introduttivo del giudizio e il terzo motivo aggiunto.
2. L’amministrazione comunale appellante evidenzia che:
- con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio erano stati dedotti i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 162/2006, violazione del regolamento (CE) n. 1907/2007: difetto di istruttoria, illogicità;
- con il quarto motivo del ricorso introduttivo, erano stati dedotti i seguenti vizi: violazione della circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente, violazione e falsa applicazione del d.m. n. 203/03; difetto di istruttoria, illogicità;
- con il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio erano stati dedotti i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione del p.a.u. n. 2/17, violazione del p.a.u. in variante n. 6/18, violazione della tabella 1, allegato V, parte quarta d. lgs. n. 152/06, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta), e del terzo motivo aggiunto (illegittimità derivata).
3. Con riguardo al terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice di primo grado ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza relativa al difetto di una specifica istruttoria in contraddittorio, richiamando le argomentazioni della propria precedente sentenza n. 758/20 (con cui era stata annullata l'ordinanza contingibile e urgente n. 26 del 16 maggio 2019, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- aveva vietato l’accesso all’area della ex cava -OMISSIS-, nonché il transito sulla strada interna, fino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza) e il provvedimento del Tribunale della Spezia, sezione per il riesame; in particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato la decisione con cui il giudice penale ha annullato “il sequestro preventivo che era stato disposto sulla base della perizia del geol. -OMISSIS-”.
A giudizio dell’appellante, il T.a.r. sarebbe incorso in un equivoco: la parte di cava oggetto di incidente probatorio – ed oggetto del provvedimento impugnato - sarebbe tutt'ora sotto sequestro preventivo; la pronuncia del Tribunale del riesame si riferirebbe ad un'area non oggetto di incidente probatorio e che, pertanto, non è interessata dall'ordinanza di rimozione dei rifiuti.
Il Comune evidenzia che, in base alla normativa sui rifiuti, se un materiale è abbancato in violazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (ed in questo caso anche della normativa in materia di granulometria), il Comune deve ordinarne la rimozione.
Contesta le conclusioni del giudice di primo grado che ha ritenuto che il Comune non avrebbe potuto limitarsi a richiamare le considerazioni del c.t.u. nominato nell’ambito del procedimento penale, ma avrebbe dovuto procedere in contraddittorio con la società alla verifica delle criticità rilevate.
Secondo la prospettazione difensiva dell’appellante, non si comprenderebbero le ragioni per le quali l'amministrazione avrebbe dovuto duplicare le analisi, ripetendo l'accertamento “ del superamento dei valori di CSC indicati nella tabella applicabile, in contraddittorio con l’impresa ricorrente ”.
L’amministrazione appellante evidenzia che la relazione del dott. -OMISSIS- è una consulenza tecnica d'ufficio, ossia di un consulente nominato dal giudice; alle operazioni peritali hanno preso parte gli indagati e il Comune di -OMISSIS-, ciascuno tramite i propri consulenti; i consulenti di parte della società nulla hanno contestato durante le operazioni peritali.
Il contraddittorio sarebbe stato completamente rispettato.
Con riguardo alla censura relativa alla mancata indicazione di un termine entro cui adempiere all’ordinanza, si evidenzia che la contestazione è superata dalla successiva ordinanza di convalida n. 61 del 7 ottobre 2020, oggetto di impugnazione per motivi aggiunti.
4. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio (pure ritenuto fondato dal T.a.r.), la società -OMISSIS- aveva sostenuto che non vi fosse stato superamento delle soglie di granulometria degli aggregati riciclati (che è ulteriore e autonoma motivazione posta alla base del provvedimento impugnato); in particolare, aveva evidenziato che la circolare ministeriale n. 5205/05 (che individua le soglie di granulometria) è stata adottata in esecuzione del d.m. n. 203/03 che ha un campo di applicazione limitato alle opere pubbliche, con la conseguenza che la società -OMISSIS- s.r.l. non sarebbe stata obbligata al rispetto di tali parametri.
Il Comune evidenzia che era stata la stessa società ad indicare che avrebbe conferito aggregati riciclati solo conformi alla circolare in esame e che nel p.a.u. è prescritto che gli aggregati riciclati possano provenire solo dalla “casa madre” -OMISSIS-s.r.l.
Il c.t.u. nominato dal giudice delle indagini preliminari (a pagina 64 della relazione), dopo aver dato atto che “ l’analisi granulometrica ex Circ. 5205/16 è stata effettuata su tutti i campioni ”, ha ritenuto superati i limiti stabiliti dalla Circolare 5205 del 15/07/05 del Ministero dell’Ambiente (C1) UNI EN 933/1; dagli accertamenti del c.t.u. sarebbe risultato che le terre e le rocce da scavo avrebbero dovuto essere in una percentuale minima (3%) del materiale abbancato (cfr. pag. 63 della c.t.u.), mentre invece sono state rinvenute ingenti quantità di materiali organici (non ammessi), fanghi (non ammessi), scarti di lavorazione della vetroresina.
5. Con il sesto motivo di ricorso introduttivo del giudizio (anch’esso accolto dal giudice di primo grado), la società ricorrente aveva evidenziato che non erano state respinte tutte le argomentazioni proposte in sede di partecipazione procedimentale.
Il Comune avrebbe errato nel considerare la c.t.u. del dott. -OMISSIS- quale fondamento istruttorio dell’atto impugnato; il perito del giudice si sarebbe limitato a suggerire minimi interventi di ripristino, le attività peritali sarebbero state condotte in modo approssimativo e aveva riproposto le motivazioni addotte a sostegno del ricorso presentato avverso l'ordinanza contingibile e urgente n. 26/2019.
Il Comune evidenzia che le contestazioni sollevate nei confronti della ordinanza n. 26/2019 sarebbero differenti da quelle rilevanti nel caso di specie (rispetto alla ordinanza n. 26/2019 l’oggetto della controversia era verifica di stabilità del pendio e la mancata effettuazione delle cd. prove di taglio per la verifica del progetto di risistemazione ambientale).
L’oggetto del presente giudizio sarebbe differente, concernendo la rimozione di rifiuti.
In base alle risultanze della c.t.u. svolta in sede penale, sarebbe stato accertato il superamento dei parametri e conseguentemente l’adozione della ordinanza di rimozione si presentava come atto vincolato.
Evidenzia inoltre che il c.t.u. ha evidenziato il pericolo che il percolato derivante dai materiali abbancati vada ad immettersi nella circolazione delle acque.
Il Comune contesta che, ai fini della qualificazione di un materiale come rifiuto, sia necessario accertarne la sua pericolosità sotto il profilo cancerogeno; le terre e rocce da scavo costituiscono rifiuto e ne deve essere ordinata la rimozione anche semplicemente qualora il privato non abbia esperito le procedure necessarie.
Con riguardo alla questione relativa all’inquinamento della falda, il Comune fa rilevare che il c.t.u. ha analizzato le acque dei piezometri che ha fatto installare nell’area oggetto di riporto; l’acqua prelevata avrebbe fatto emergere la presenza di inquinamento derivante dal percolato del materiale -rifiuto abbancato; di qui la necessità di procedere alla rimozione dei materiali inquinanti.
Il Comune contesta inoltre che l’Arpal abbia introdotto deroghe alla normativa sui rifiuti, in relazione alla autorizzazione all’abbancamento di materiale in colonna B, con la prescrizione che l’ultimo metro di riporto fosse costituito da terreno vegetale rispettoso della colonna A.
6. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti (proposto nell’ambito del giudizio di primo grado), la società -OMISSIS- aveva dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 - nonies, secondo comma, legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 192, terzo comma, del d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 249/68, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Costituzione.
Oggetto del ricorso per motivi aggiunti era l’ordinanza n. 34 del 30 giugno 2020, con la quale l’amministrazione comunale aveva convalidato l’ordinanza di rimozione dei rifiuti, emendandola della mancata indicazione del termine entro cui il privato avrebbe dovuto adempiere alla rimozione dei rifiuti.
Secondo la società -OMISSIS- il vizio non sarebbe stato sanabile mediante la convalida, di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241/90, in quanto:
a) l’errore sarebbe sostanziale e non formale;
b) l’unico vizio sanabile in pendenza di giudizio sarebbe l’incompetenza relativa, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge n. 249/68;
c) l’atto di convalida su un vizio non convalidabile emesso nel corso del giudizio renderebbe del tutto sterile il diritto di difesa;
c) il vizio sollevato dalla società -OMISSIS- non può, per sua stessa natura, consentire una riedizione dell'esercizio della potestà amministrativa.
Il Comune di -OMISSIS- contesta le deduzioni di parte ricorrente, evidenziando:
- la distinzione tra vizio formale e vizio sostanziale non è rilevante ai fini della convalida, atteso che il legislatore si limita a stabilire “ è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ” (art. 21 - nonies della legge 241/1990);
- la convalida nel corso del giudizio non vanifica l'esercizio del diritto di difesa, non essendo tutti i vizi emendabili con la convalida.
7. Con riguardo al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente aveva dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 - nonies , secondo comma, legge n. 241/990, eccesso di potere, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
Secondo la prospettazione della società, l'atto di convalida non sarebbe assistito da alcuna valutazione dell’interesse pubblico, necessaria in forza dell’art. 21 - nonies della legge n. 241/1990; al riguardo, la società ha sostenuto che non corrisponderebbe al vero che l’ordinanza ex art. 192 del d. lgs. n. 152/06 sia di carattere vincolato.
Il Comune contesta le deduzioni di parte ricorrente in primo grado, evidenziando la insussistenza della incompatibilità tra l’attività istruttoria e la natura vincolata dei provvedimenti adottati (anche i provvedimenti di natura vincolata sono preceduti da un’attività istruttoria) e il breve lasso di tempo intercorso tra la prima ordinanza il provvedimento successivo di convalida.
8. La società -OMISSIS- s.r.l. ha proposto appello incidentale, contestando la sentenza impugnata in relazione ai profili di seguito indicati.
8.1. Con il primo motivo, l’appellante incidentale impugna il capo di sentenza con il quale è stato respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, deducendo: violazione e/o falsa applicazione del PAU n. 2/2015 e del PAU in variante n. 6/2018, nonché dei valori di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006; travisamento dei fatti, in particolare del contenuto del parere reso dall’ARPAL in sede di Conferenza dei Servizi.
In estrema sintesi, l’appellante incidentale sostiene che dagli atti e dalla istruttoria nonché dalla previsione progettuale approvata a valle della Conferenza dei Servizi emergerebbe chiaramente la legittimazione all’uso:
- in generale, di “aggregati riciclati” aventi determinate caratteristiche geotecniche (grado di compattazione, addensamento, morfologia, etc.), granulometriche (grado di assortimento dimensionale dei grani) e prestazionali (resistenza, attrito, frammentazione) e caratteristiche analitiche conformi alla colonna B, Tabella 1 dell’allegato 5, parte IV, titolo V del d.lgs. n. 152/2006; - di “terreno vegetale” conforme alla colonna A, ma a completamento dell’opera per il solo ultimo metro di copertura, secondo quanto prescritto dall’Arpal, la cui finalità è quella di garantire l’utilizzo di un materiale terrigeno ricco di sostanza organica biologicamente attiva che possa favorire il recupero vegetazionale e, quindi, il processo di rinaturalizzazione del sito.
In altri termini, se la prescrizione dell’Arpal prevede che l’ultimo metro di copertura debba essere di terreno vegetale in colonna A, ne deriverebbe che la società era legittimata ad utilizzare, per la restante parte, aggregati che fanno riferimento chimicamente alla colonna B della medesima Tabella 1 e che, dunque, tutti i lavori eseguiti in sito nonché le forniture di materiali utilizzati per la riqualificazione della ex cava -OMISSIS- sarebbero pienamente conformi rispetto al contenuto e alle prescrizioni del medesimo PAU.
8.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, deducendo: violazione e/o falsa applicazione della Tabella 1, Colonne A e B, dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 3.4.2006, n. 152; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006; travisamento dei fatti; sviamento; irragionevolezza e/o illogicità; contraddittorietà.
Nell’ambito del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società -OMISSIS- aveva sostenuto che, con riguardo al presunto superamento dei valori limite di cui alla colonna B, non sempre il superamento del limite fosse dovuto all’azione dell’uomo, essendo piuttosto legato ad un fenomeno di inquinamento; detto aspetto non sarebbe stato esaminato dal T.a.r. e viene riproposto in sede di appello incidentale.
Dopo una premessa di carattere generale, la società evidenzia che, nel caso di specie, quindi, come specificato nella relazione a firma dell’ing. -OMISSIS-, il sito presenterebbe valori di fondo naturale superiori ai limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione per effetto della geochimica naturale dei luoghi.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dei valori di fondo naturale.
La circostanza sarebbe stata, di recente, ulteriormente confermata dalla nuova relazione Arpal, datata giugno 2021 (prodotta in grado di appello in quanto successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata); dalla predetta relazione emergerebbe chiaramente, infatti, come, nel sito, si rilevino “ spiccate anomalie di concentrazione per il cromo totale e il nichel, con valori frequentemente superiori alle CSC di colonna B ” e, in generale, “ spiccate anomalie geochimiche legate alla presenza di terreni ofiolitici, e tali da poter escludere, per tali metalli, la presenza di locali fonti antropiche di contaminazione ”.
Come già specificato nella relazione tecnica dell’ing. -OMISSIS-, l’esistenza di valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione per i siti con destinazione d’uso “verde pubblico, privato e residenziale”, per effetto della geochimica naturale dei luoghi, costituirebbe conferma della non applicabilità dell’obbligo di rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A, tabella 1, allegato 5, parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006.
8.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, la società deduce: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione e/o comunque erronea interpretazione dell’art. 104 delle N.T.A. del P.U.C.
Il sito in questione rientra nell’ambito AC-V1 - “ Ambito di conservazione della riserva di naturalità ” - della Carta degli Ambiti del PUC (art. 104 N.T.A.); il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il sito rientri tra quelli ad uso “verde pubblico, privato e residenziale”, di cui alla colonna A della tabella 1.
L’area si riferisce ad una porzione di territorio sottoposta, prevalentemente, alla categoria di interventi, appunto, di “conservazione”, vale a dire interventi di mantenimento e/o di recupero della struttura morfologica dei manufatti e degli spazi liberi. Sotto il profilo insediativo, la Cava -OMISSIS- è inserita in un’area definita “ANIMA”, ovvero “ Area non insediata a regime normativo di mantenimento ”, per la tutela dei pregevoli aspetti paesaggistici che contraddistinguono le parti collinari del territorio.
In tale area non sono previsti interventi edilizi o urbanistici, aree verdi attrezzate o a verde pubblico “attive”, essendo vietata qualsiasi forma di antropizzazione.
Di conseguenza, non essendo la priorità di tutela del sito quella di restituirlo alla fruibilità antropica, la cava -OMISSIS- non può rientrare a far parte di una macro area a destinazione di “verde pubblico, privato e residenziale”.
La stessa variante al P.U.C., adottata con Deliberazione C.C. n. 3 dell’1 marzo 2016 vieta espressamente le residenze, le attività terziarie nonché le edificazioni incompatibili con il regime ANI-MA del PTCP. Oltretutto, l’area è individuata come elemento funzionale di collegamento con siti limitrofi appartenenti alla “Rete Natura 2000”, strumento comunitario il cui obiettivo primario è la tutela delle biodiversità, che ricomprende porzioni di territorio che costituiscono un raccordo tra ambiente antropizzato e ambiente naturale fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali.
Avendo il sito specifica funzione di collegamento ecologico funzionale tra il territorio urbanizzato e quello appartenente al sito di interesse comunitario per il mantenimento della biodiversità, ne discenderebbe una oggettiva impossibilità di realizzare strutture, insediamenti e/o aree attrezzate pubbliche o private. Né a maggior ragione è possibile realizzare aree residenziali.
Non essendo l’area riconducibile alla macro destinazione d’uso “verde pubblico, privato e residenziale”, ciò confermerebbe l’inesistenza di alcuna correlazione tra la destinazione d’uso del sito e la scelta dei valori di concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A della Tabella 1.
8.4. Con il quarto motivo dell’appello incidentale, la società deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2007; difetto e/o carenza di istruttoria; difetto e/o carenza di motivazione; illogicità; sviamento.
La società appellante ripropone censure rimaste assorbite.
Sostiene che il materiale abbancato non può essere qualificato come “rifiuto”; in particolare, gli aggregati riciclati utilizzati non sarebbero qualificabili come rifiuto.
L’aggregato riciclato è qualificabile come “prodotto”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2007 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in quanto generato nell’ambito di un processo di c.d. “ End of Waste ”; in altri termini, l’aggregato riciclato subisce un processo di trattamento di recupero, a seguito del quale perde la qualifica di rifiuto e acquisisce quella di prodotto.
Nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti) per le seguenti ragioni:
- non potrebbe parlarsi di “abbandono”, dato che i materiali forniti all’interno della cava -OMISSIS- corrispondono alle tipologie autorizzate (ossia terre e rocce da scavo qualificabili come “sottoprodotto” ed aggregati riciclati qualificabili come “rifiuti cessati”);
- non sussiste neppure la condotta di “deposito incontrollato”, perché i materiali sono stati sistemati in coerenza con le previsioni progettuali di ripristino morfologico del sito; tanto è vero che non si sono mai registrate situazioni di degrado dello stato dei luoghi, come da vari sopralluoghi eseguiti sia dall’Ente Regione Liguria che dal Dipartimento Arpal della Spezia-Genova.
8.5. La società ripropone il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio (dichiarato assorbito dal giudice di primo grado), deducendo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg. l. 241/1990, in relazione all’art. 3 della medesima legge, nonché dell’art. 54 d.lgs. 267/2000; eccesso di potere per difetto e/o falsità del presupposto e/o travisamento; difetto di istruttoria e/o di motivazione, manifesta illogicità; sviamento.
Evidenzia che il provvedimento impugnato, si fonda sulla relazione resa in sede di incidente probatorio dal perito (dott. -OMISSIS-) nominato dal giudice per le indagini preliminari, le cui conclusioni, a giudizio della società, sarebbero errate.
La società passa a contestare analiticamente le risultanze della perizia redatta dal dott. -OMISSIS- sia sotto il profilo della stabilità del sito, che sotto il profilo della contaminazione.
8.6. Nell’appello incidentale, la società ripropone le censure formulate nel primo e nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, assorbite dal giudice di primo grado.
8.6.1. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti aveva dedotto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 - nonies , comma 2, l. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l. 18 marzo 1968 n. 249; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.; violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità dell’azione amministrativa; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione.
Aveva evidenziato che la convalida è il provvedimento con il quale l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere di autotutela ed all’esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento viziato (come tale, annullabile), emendandolo dai vizi che lo affliggono.
Il potere di convalida può essere esercitato anche rispetto ad un atto oggetto di ricorso giurisdizionale pendente.
Evidenzia che, nel caso di specie, il vizio che l’amministrazione comunale ha inteso sanare non è meramente formale, ma sostanziale, riguardando la violazione e/o falsa applicazione di una norma di legge, ossia l’art. 192, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, che prevede che “ il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
A giudizio della società, l’unico vizio formale sanabile in pendenza di giudizio è quello della incompetenza, perché l’art. 6 della l. 18 marzo 1968, n. 249, tuttora vigente, consente espressamente la convalida in pendenza solo in questo caso (“ alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale ”).
L’atto di convalida emesso in corso di giudizio su un vizio non convalidabile vanificherebbe il diritto di difesa del ricorrente, andando illegittimamente a sanare, ex post, un atto in parte qua viziato, frustando l’interesse ad ottenere una decisione di annullamento di un provvedimento ritualmente impugnato sul punto.
8.6.2. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la società aveva dedotto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies , comma 2, l. 241/1990 sotto altro profilo; eccesso di potere; contraddittorietà; illogicità; ingiustizia grave e manifesta; disparità di trattamento; sviamento.
L’atto di convalida, oltre ad indicare (i) il provvedimento, (ii) il vizio da emendare e (iii) l’animus convalidandi, deve indicare anche (iv) le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano l’esercizio del potere di convalida e che devono emergere nel provvedimento.
Nel caso di specie, tale requisito mancherebbe, non avendo il Comune indicato, in maniera precisa e puntuale, quale sarebbe l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di convalida.
Contesta le ragioni allegate dalla amministrazione comunale (la natura vincolata del provvedimento adottato; le ragioni di tutela ambientale; etc.).
Sostiene che la sussistenza o meno di un interesse pubblico al riesercizio del potere amministrativo non può derivare o dipendere dalla natura vincolata o meno del provvedimento cui il potere stesso si riferisce; nel caso di specie, il contenuto dell’ordinanza n. 34/2020 non sarebbe vincolato, essendo stato preceduto da ampia istruttoria.
Fa rilevare che l’art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dispone che i controlli svolti della p.a. debbono essere effettuati in contraddittorio con i privati interessati: l’esigenza di un effettivo contraddittorio e la necessità di partecipazione del privato al procedimento dimostrerebbero l’esistenza di un ampio margine di discrezionalità amministrativa.
Contesta anche il termine di 12 mesi il termine assegnato dal provvedimento di convalida per la rimozione dei rifiuti, che dimostrerebbe l’assenza di pericolo concreto e/o imminente di contaminazione delle matrici ambientali.
10. Con ordinanza n. 8930/2023 la trattazione della causa già fissata per l’udienza pubblica del 12 ottobre 2023 è stata differita, per ragione di connessione con la causa avente R.G. n. 3328/2021.
11. Con nota depositata in data 30 settembre 2024, il difensore della società -OMISSIS-, dopo aver ripercorso l’iter processuale, ha evidenziato che per entrambe le cause RG n. 3328/2021 e RG 8805/2021 non risulta ancora fissata la nuova udienza pubblica per l’ulteriore trattazione.
Tanto premesso, ha evidenziato che il giudizio penale (che ha coinvolto tanto i legali rappresentanti della società -OMISSIS- quanto quelli di -OMISSIS-s.r.l.) si è concluso con l’assoluzione del sig. -OMISSIS-(e del sig. -OMISSIS-) con formula piena, nonché di tutti gli altri imputati, “ perché i reati ... non sussistono ”.
Dalle motivazioni della sentenza emergerebbe, da un lato, l’insussistenza di eventi contaminanti, l’insussistenza dei fatti contestati e l’assenza di responsabilità di tutti gli imputati e, dall’altro, l’inattendibilità della perizia del consulente de g.i.p., dott. -OMISSIS-.
Ha evidenziato che il giudizio tributario promosso dalle società -OMISSIS- e -OMISSIS-avverso il provvedimento della Provincia spezzina prot. n. 17738 del 17 luglio 2021 (con il quale era stata irrogata una sanzione di € 358.972,00, per “ omesso versamento del tributo speciale per il previsto deposito in discarica dei rifiuti solidi, .... ”) si è concluso con sentenza favorevole per entrambe le società.
A giudizio del difensore della società -OMISSIS- s.r.l. sia la sentenza del Tribunale penale di La Spezia sia la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di La Spezia avrebbero escluso la natura di “rifiuto” del materiale abbancato da parte di -OMISSIS-, su cui essenzialmente si fondano le ordinanze del Comune di -OMISSIS- (n. 34/2020 e n. 61/2020).
A giudizio del difensore della società il contenuto delle predette sentenze sarebbe idoneo ad “ indirizzare anche gli esiti del giudizio amministrativo tuttora pendente, muovendo dai medesimi presupposti che sono stati ampiamente smentiti tanto in sede penale quanto in quella tributaria, senza necessità di svolgere ulteriori indagini – sondaggi geognostici finalizzati al riconoscimento ed alla caratterizzazione geotecnica del materiale messo a dimora in cava, come richiesto dal verificatore e come autorizzato dal CDS e che il Comune non ha ancora provveduto ad effettuare ”.
La società ha inoltre evidenziato di aver trasmesso, a mezzo pec in data 22 dicembre 2023, la documentazione relativa al collaudo, informando l’amministrazione comunale in merito alla consequenziale ripresa dei lavori presso la ex cava -OMISSIS-.
Con successiva nota prot. n. 1881 del 7.2.2024, il Comune ha riscontrato la suddetta comunicazione, affermando che “ la documentazione depositata non ottempera all’ordinanza citata ” (n.d.r. la ordinanza c.u. n. 26 del 16.05.2019), in quanto, secondo la tesi comunale, “ non è stata effettuata alcuna opera di messa in sicurezza ”.
Avverso tale nota -OMISSIS- ed -OMISSIS-hanno proposto ricorso al T.a.r. Liguria, che, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione del giudizio, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il predetto giudizio e quello pendente davanti al Consiglio di Stato
Tanto premesso, con riguardo ai giudizi R.G. n. 3328/2021 e R.G. n. 8805/2021, la società ha formulato la seguente richiesta:
“ - valutare se, sulla base dei nuovi elementi sopravvenuti (collaudo, sentenza penale, sentenza tributaria), sia ancora necessario l’espletamento della verificazione, per come disposta con ordinanza n. -OMISSIS-,
- in alternativa, e sempre tenuto conto del contenuto delle sopravvenute sentenze e del collaudo, consentire al Collegio di poter assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, che permettano al Verificatore di concludere celermente la disposta verificazione, senza ulteriori dilazioni ”.
Nella memoria depositata in data 5 novembre 2024, la società -OMISSIS-, oltre a ribadire le richieste già formulate, ha evidenziato che -OMISSIS-(la società che fornisce i materiali di riempimento dell’area di cava, derivanti dalle lavorazioni degli inerti, per la riqualificazione ambientale del sito e che nel 2016 ha acquistato tutte le quote di -OMISSIS- s.r.l.), in conseguenza della paralisi dell’attività necessaria al conferimento di materiali nella cava -OMISSIS-, è stata ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale con sentenza di omologa da parte del Tribunale di La Spezia (procedura n. 11/2022); le cause della crisi originerebbero dalle vicende giudiziarie ed amministrative pendenti tra -OMISSIS- ed il Comune di -OMISSIS-.
12. Con memoria depositata in data 18 novembre 2024, il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato che la sentenza del Tribunale della Spezia (che ha assolto gli imputati) non fa stato nel giudizio amministrativo.
In particolare, ha evidenziato che l’oggetto del giudizio pendente davanti al Coniglio di Stato R.G. n. 3328/2021 concerne la legittimità del provvedimento sindacale emesso in tema di stabilità del rilevato, aspetto non esaminato dal Tribunale penale in quanto estraneo al capo d'imputazione.
Per quanto riguarda il giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato R.G. n. 8805/2021, ha fatto rilevare che il giudice penale è stato chiamato a verificare la sussistenza del reato di cui all’art. 256, comma terzo, d.lgs. n. 152/2006 per aver realizzato e gestito una discarica abusiva; la difesa del Comune contesta le conclusioni dell’Arpal.
Del pari, il Comune di -OMISSIS- ha evidenziato il carattere non dirimente del collaudo effettuato, in quanto non preceduto dalla messa in sicurezza.
13. Con memoria depositata in data 15 settembre 2025, la società -OMISSIS- s.r.l. ha ribadito la conformità del materiale utilizzato ai valori tabellari di cui alla tabella 1 dell’allegato del titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
14. Con memorie e repliche le parti costituite in giudizio hanno ribadito le rispettive prospettazioni difensive.
15. Con nota depositata in data 15 ottobre 2025, il difensore del Comune di -OMISSIS- e il difensore della società -OMISSIS- s.r.l. hanno premesso che, nelle more del giudizio “ … le parti hanno raggiunto e formalizzato un accordo transattivo, volto alla definizione bonaria di entrambe le controversie, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa; 3. contestualmente, è stata predisposta e sottoscritta una nuova Convenzione, finalizzata alla regolamentazione degli interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione definitiva del sito denominato “ex Cava -OMISSIS-”;4… 5. gli accordi tra le parti sono stati formalizzati in data 14 ottobre 2025, anche a seguito di delibera G.C. n. 214 del 7 ottobre 2025 e delibera Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2025 ”; sulla base di questa premessa, hanno dichiarato di rinunciare “ agli atti dei giudizi pendenti nanti codesto Ecc.mo Giudicante ed iscritti al ruolo generale n. 3328/21 ed 8805/21 (chiamati all' udienza pubblica del 16 ottobre 2025) a spese integralmente compensate ”.
16. Con nota depositata in data 15 ottobre 2025, il difensore della società -OMISSIS- s.r.l. ha dichiarato di “ aderire alla dichiarazione di rinuncia depositata in data 15.10.2025 da parte del Collega Avv. Riccardo Birga, difensore del Comune di -OMISSIS- ”.
17. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
18. Ritiene il Collegio che l’atto di rinuncia irrituale (non sottoscritto direttamente dalle parti e non notificato alle controparti) “ agli atti dei giudizi pendenti nanti codesto Ecc.mo Giudicante ed iscritti al ruolo generale n. 3328/21 ed 8805/21 ”, debba essere riqualificato come attestazione processualmente rilevante da cui il Collegio può ricavare il sopravvenuto difetto di interesse e, quindi, dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello.
Ciò risulta evidente dalla bozza di accordo depositata in giudizio (in data 13 ottobre 2025) nella quale le parti costituite (Comune di -OMISSIS-; società -OMISSIS- s.r.l.) dichiarano di rinunciare agli atti dei giudizi di appello R.G. n. 3328/2021 e n. 8805/2021 , precisando tuttavia che “ … in esito alle rinunce agli atti dei giudizi, risultano privi di efficacia e da intendersi annullati i seguenti provvedimenti:
- ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 26 data 16 maggio 2019;
- ordinanze sindacali n. 34 in data 30 giugno 2020 e n. 61 in data 7 ottobre 2020; … ”.
La rinuncia si riferisce solo agli atti del giudizio di appello (principale e incidentale) e non si estende al ricorso di primo grado (per effetto del cui accoglimento, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento delle ordinanze sindacali impugnate).
Alla stregua di quanto sopra affermato, l’appello principale e l’appello incidentale devono conseguentemente essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse (in relazione a quanto dichiarato dai difensori delle parti e agli accordi intervenuti tra le parti, depositati in giudizio).
19. Conformemente alla richiesta formulata dalle parti in tal senso, le spese di lite relative al presente grado di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, sia l’appello principale, che l’appello incidentale.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei nominativi delle persone fisiche citate in parte motiva della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG ON, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
OL RO, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL RO | IG ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.