CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 15803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15803 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23316/2018) proposto da: ST GE IO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti IO Gozzoli, Raimondo Putzolu e Giammaria Camici, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
- ricorrente -
contro AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO di BARGA (P.I.: 016506640467), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Romano Zipolini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla v. Caio Mario, n. 27, presso lo studio dell’Avv. Francesco Magni;
- controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere relatore DO Carrato;
udite le conclusioni del P.G, in persona del Sostituto procuratore generale DO IC, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avv.ti Putzolu Raimondo, per il ricorrente, e Zipolini Romano, per la controricorrente. R.G.N. 23316/2018 U.P. 06/04/2023 LOCAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15803 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 06/06/2023 2 di 8 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto notificato nel maggio 2014 l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Barga (in breve A.S.B.U.C.), sulla premessa di essere proprietaria di terreni con sovrastante fabbricato adibito ad uso rifugio alpino con adiacenti accessori (in località “Lago Santo” nel territorio del Comune di Pieve Pelago-MO) e di averli concessi in locazione, con contratto in data 3 marzo 2001 (registrato il 21 marzo 2001), al sig. AL EO IO, titolare della ditta individuale “Rifugio RC”, intimava sfratto per morosità nei confronti di quest’ultimo, citandolo dinanzi al Tribunale di Modena per il mancato pagamento dei canoni locatizi a far data dal marzo 2013, chiedendo la conseguente convalida dello sfratto. L’intimato si costituiva opponendosi all’invocata convalida, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale dell’intimante e, nel merito, contestava che, nella fattispecie, tra le parti fosse intercorso un effettivo contratto di locazione, trattandosi, piuttosto, di un atto di concessione di beni immobili appartenenti al demanio civico. Il giudice, provvedendo sulla relativa istanza dell’intimante, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva dell’esame delle eccezioni del convenuto-opponente. Previo mutamento del rito, il giudizio proseguiva nel merito e veniva definito dal Tribunale adito con sentenza n. 222/2017 di accoglimento della domanda attorea per grave inadempimento dell’intimato conduttore. 2. Decidendo sul gravame interposto dal citato AL e nella costituzione dell’appellata A.S.B.U.C., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte felsinea disattendeva, in primo luogo, il motivo sulla contestata sussistenza della legittimazione attiva della società appellata sul presupposto che la stessa si trovava pacificamente nella disponibilità di fatto del complesso immobiliare oggetto di contratto, da cui la legittimità dell’esperibilità dell’azione di risoluzione dalla stessa intrapresa, per effetto della natura personale del rapporto di locazione. 3 di 8 Il giudice di appello riteneva, altresì, priva di fondamento la doglianza relativa alla supposta illegittimità della delibera del Comune di Barga n. 130/1996, istitutiva dell’A.S.B.U.C., e alla sua mancata disapplicazione. La Corte di seconde cure ravvisava, poi, l’infondatezza del motivo riguardante la controversa natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti, confermando la statuizione del primo giudice sulla corretta riconducibilità ad un contratto di locazione in virtù degli elementi che lo avevano caratterizzato e rientranti nello schema negoziale previsto dall’art. 1571 c.c. (cessione in godimento di un immobile da parte dell’ente locatore, che ne aveva la disponibilità, in favore dell’appellante dietro il versamento di un corrispettivo a titolo di canone e per un periodo di tempo convenzionalmente determinato). Infine, la Corte emiliana respingeva il motivo di appello concernente la prospettata giustificazione addotta a sostegno del mancato pagamento dei canoni, siccome insussistente. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il AL EO IO. Ha resistito con controricorso l’intimata A.S.B.U.C. Con ordinanza interlocutoria n. 35977/2022 la trattazione del ricorso veniva rimessa all’odierna pubblica udienza, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 822, 824 e 825 c.c., avuto riguardo al mancato rilievo – nell’impugnata sentenza – dell’appartenenza al demanio civico dei beni oggetto della “convenzione” da lui sottoscritta con l’A.S.B.U.C. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla qualifica di “concessione” attribuita dalle parti all’accordo del 3 marzo 2011, nonché dai presupposti del medesimo accordo esposti nelle premesse della convenzione. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il vizio riconducibile all’errata applicazione dell’art. 658 c.p.c., sul presupposto che, nel caso di specie, non avrebbe potuto 4 di 8 essere introdotto un procedimento di sfratto per morosità con riferimento alla predetta “convenzione”. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il difetto di “legitimatio ad causam” e di “legitimatio ad processum” dell’A.S.B.U.C., avuto riguardo all’esperimento del procedimento di convalida di sfratto sull’(asserito) errato presupposto della conclusione di un contratto di locazione tra le parti, ricadendosi, invece, nella ipotesi di una concessione di un bene facente parte del demanio civico. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi infondato e deve, perciò, essere respinto. Posto che la motivazione centrale dell’impugnata sentenza riguarda proprio la qualificazione, la natura e l’oggetto della convenzione intercorsa tra le parti (attività rientrante nelle prerogative del giudice di merito: cfr. tra le tante, Cass. n. 14355/2016 e Cass. n. 10745/2022), la Corte di appello, pur dando atto della denominazione formale all’accordo come “convenzione per la concessione dei beni facenti parte delle proprietà collettive della Comunità di Barga siti in località “Lago Santo”, ha correttamente rilevato come – sulla scorta delle specifiche clausole previste e del relativo obbligo assunto dal AL – fosse chiaro che le parti avevano inteso stipulare un contratto di locazione, concordando un canone mensile ed una scadenza (con la previsione di ulteriori clausole tipiche di un contratto di tal fatta, quali, ad esempio, quelle relative all’aggiornamento Istat, all’avviamento commerciale, alle modalità di rinnovo tacito del contratto e alla tempistica per formalizzare un’eventuale disdetta), rispetto al quale era stato, perciò, legittimamente introdotto il procedimento di sfratto per morosità a causa dell’inadempimento dello stesso conduttore. La Corte di appello – proprio con riguardo alle prospettazioni del AL – ha escluso che il contratto investisse un bene propriamente appartenente al demanio necessario in relazione a quanto disposto negli artt. 822 e 824 c.c., avendo accertato che non era emerso alcuno dei presupposti per attribuirlo al patrimonio indisponibile in relazione all’art. 826 c.c., poiché non era risultata l’emissione di alcun provvedimento amministrativo da cui era emersa la specifica volontà dell’Ente competente di destinare lo stesso bene ad un pubblico servizio (v., per tutte, Cass. SU n. 6019/2016), ponendo, altresì, in risalto che la stessa scelta del contraente non era scaturita da alcun 5 di 8 procedimento amministrativo, ma aveva costituito il frutto di un libero accordo tra le parti. Peraltro, la Corte felsinea – quale ulteriore riscontro della riconducibilità della natura giuridica della predetta “convenzione” a quella di un contratto di locazione – ha accertato che quest’ultimo fu stipulato allo scopo di definire in via transattiva una precedente controversia che si era venuta ad incardinare sul pregresso rapporto originariamente iniziato nel 1937 tra tale RC Tullio ed il Comune di Barga (prima della costituzione dell’A.S.B.U.C., sopravvenuta nel 1996), in cui, a seguito della morte del RC intervenuta nel settembre 1989, era subentrata RC TA, la quale – con scrittura privata registrata l’8 novembre 1991 – aveva ceduto al AL EO IO l’azienda avente ad oggetto l’esercizio denominato “Rifugio RC” e, quindi, la posizione giuridica a detto rapporto ricollegabile. Oltretutto, la concessione in godimento al AL mediante il concluso contratto di locazione dell’immobile gravato da uso civico – la cui amministrazione era, per l’appunto, gestita dall’odierna controricorrente - era avvenuta in conformità alla destinazione concreta impressa al bene in senso corrispondente all'esercizio del predetto uso, in modo tale, perciò, da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene medesimo e con la predeterminazione di una durata temporanea del vincolo contrattuale, senza, quindi, incorrere nella violazione di norme imperative, tale da comportarne la nullità (cfr. Cass. n. 11276/2020 e Cass. n. 29344/2021). 6. Il secondo motivo si profila inammissibile. Con esso, infatti, si introduce la questione dell’omesso esame, da parte della Corte di appello, degli indici di natura pubblicistica che si sarebbero dovuti ritenere emergenti dal testo della convenzione intercorsa tra le parti;
senonché, questa denuncia non attiene propriamente ad un fatto storico, come tale riconducibile al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e rilevante se non considerato dal giudice di merito ed attinente a circostanza decisiva, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti), quanto, piuttosto, alla critica della interpretazione che di tale convenzione ha fatto il giudice di secondo grado, la cui confutazione, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta propriamente valere attraverso la motivata prospettazione della violazione 6 di 8 dei criteri ermeneutici, in primo luogo di quelli previsti, in via principale, dagli artt. 1362 e 1636 c.c. In ogni caso, nell’impugnata sentenza, è stato dato conto – per quanto illustrato nella risposta del primo motivo - del complessivo esame del testo della controversa convenzione e della interpretazione dello stesso, da ritenersi, per quanto sopra rilevato, legittima e corretta. 7. Anche il terzo e quarto motivo, esaminabili unitariamente siccome connessi, sono privi di fondamento e vanno respinti. Invero, una volta acclarato che la convenzione conclusa tra le parti era riconducibile ad un contratto di locazione, è consequenziale affermare che legittimamente l’A.S.B.U.C. aveva esperito il procedimento di sfratto per morosità a fronte dell’inadempimento, pacificamente sussistente ed accertato (come tale legittimante l’adottata pronuncia di risoluzione), del AL e che – alla stregua della giurisprudenza costante di questa Corte – la circostanza che l’A.S.B.U.C. non fosse formalmente proprietaria del bene concesso in locazione non poteva impedire la stipula del contratto locatizio (caratterizzantesi come contratto di natura personale), sussistendo in capo alla stessa la legittimazione sostanziale a concluderlo, avendo la disponibilità dell’immobile (in base ad un titolo non contrario all’ordine pubblico), quale ente gestore dei beni appartenenti alla collettività del cittadini del Comune di Barga, con la correlata legittimazione sostanziale e processuale ad intentare la procedura di sfratto. E’, al riguardo, opportuno evidenziare come sia pacifico (cfr., ad es., Cass. n. 8411/2006 e Cass. n. 22346/2014) che il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo. 7 di 8 In ogni caso, quanto alla dedotta questione del pregiudizio che il ricorrente assume di aver subìto dall’asserito improprio utilizzo del rito locatizio, occorre evidenziare che il AL non ha affatto rappresentato quale tipo di pregiudizio avesse in concreto RT (cfr., ad es., Cass. n. 1201/2012 e Cass. n. 23682/2017), dovendosi, in contrario, rilevare che l’adozione del procedimento di convalida di sfratto e la conseguente trattazione e decisione della causa nel successivo giudizio di merito (a cognizione piena), venutosi ad instaurare (a seguito del mutamento di rito) per effetto dell’opposizione dello stesso odierno ricorrente all’avversa richiesta di convalida, non hanno leso il diritto di difesa dello stesso AL, il quale – per come risultante dallo svolgimento dello stesso processo di appello – aveva potuto attuare pienamente le sue difese, risultando assicurato un effettivo contraddittorio con la controparte. Con specifico riguardo alla questione involta dal quarto motivo, va posto in risalto come la giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 10837/2021) abbia recentemente chiarito che, in tema di amministrazione dei patrimoni collettivi e dei diritti di uso civico, la loro connotazione pubblicistica non interferisce con la natura giuridica privata dei relativi enti esponenziali, tra i quali rientra l'A.S.B.U.C. (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico), la cui autorganizzazione resta improntata sul modello delle associazioni private. Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanza n. 12482/2020) hanno aggiunto che la stessa espressa qualificazione normativa rinvenibile nell'indicato art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017 (con la quale è stato regolamentato un terzo ordinamento civile della proprietà, ovvero quello della c.d. proprietà collettiva) comporta che a detti enti (tra i quali si include l'odierna controricorrente) debba essere conferito il carattere giuridico di associazione privata, specificandosi, per l’appunto, che la connotazione pubblicistica che rivestono i diritti civici non interferisce con la prevista natura giuridica privata di tali enti, i quali, benché associazioni private, sono legittimati a contribuire alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonché alla realizzazione di interessi di uguale natura. Allo stesso modo non ricopre al riguardo alcuna influenza la circostanza dei termini in cui viene individuato dal successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 168/2017 l'oggetto degli stessi enti, laddove risulta 8 di 8 stabilito che il regime giuridico dei beni collettivi (costituenti il patrimonio o demanio civico) resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-forestale. In altre parole, la natura pubblica dei beni non incide sulla connotazione privatistica - come espressamente prevista dalla stessa legge - degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all'attività gestionale e alla struttura interna organica. 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giuste e obiettive ragioni, in dipendenza della peculiarità della controversia e della problematicità delle questioni giuridiche involte dal ricorso, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6
- ricorrente -
contro AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO di BARGA (P.I.: 016506640467), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Romano Zipolini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla v. Caio Mario, n. 27, presso lo studio dell’Avv. Francesco Magni;
- controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere relatore DO Carrato;
udite le conclusioni del P.G, in persona del Sostituto procuratore generale DO IC, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avv.ti Putzolu Raimondo, per il ricorrente, e Zipolini Romano, per la controricorrente. R.G.N. 23316/2018 U.P. 06/04/2023 LOCAZIONE Civile Sent. Sez. 2 Num. 15803 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 06/06/2023 2 di 8 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto notificato nel maggio 2014 l’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Barga (in breve A.S.B.U.C.), sulla premessa di essere proprietaria di terreni con sovrastante fabbricato adibito ad uso rifugio alpino con adiacenti accessori (in località “Lago Santo” nel territorio del Comune di Pieve Pelago-MO) e di averli concessi in locazione, con contratto in data 3 marzo 2001 (registrato il 21 marzo 2001), al sig. AL EO IO, titolare della ditta individuale “Rifugio RC”, intimava sfratto per morosità nei confronti di quest’ultimo, citandolo dinanzi al Tribunale di Modena per il mancato pagamento dei canoni locatizi a far data dal marzo 2013, chiedendo la conseguente convalida dello sfratto. L’intimato si costituiva opponendosi all’invocata convalida, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto della legittimazione sostanziale e processuale dell’intimante e, nel merito, contestava che, nella fattispecie, tra le parti fosse intercorso un effettivo contratto di locazione, trattandosi, piuttosto, di un atto di concessione di beni immobili appartenenti al demanio civico. Il giudice, provvedendo sulla relativa istanza dell’intimante, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva dell’esame delle eccezioni del convenuto-opponente. Previo mutamento del rito, il giudizio proseguiva nel merito e veniva definito dal Tribunale adito con sentenza n. 222/2017 di accoglimento della domanda attorea per grave inadempimento dell’intimato conduttore. 2. Decidendo sul gravame interposto dal citato AL e nella costituzione dell’appellata A.S.B.U.C., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 2989/2017 (pubblicata il 19 gennaio 2018), lo rigettava, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte felsinea disattendeva, in primo luogo, il motivo sulla contestata sussistenza della legittimazione attiva della società appellata sul presupposto che la stessa si trovava pacificamente nella disponibilità di fatto del complesso immobiliare oggetto di contratto, da cui la legittimità dell’esperibilità dell’azione di risoluzione dalla stessa intrapresa, per effetto della natura personale del rapporto di locazione. 3 di 8 Il giudice di appello riteneva, altresì, priva di fondamento la doglianza relativa alla supposta illegittimità della delibera del Comune di Barga n. 130/1996, istitutiva dell’A.S.B.U.C., e alla sua mancata disapplicazione. La Corte di seconde cure ravvisava, poi, l’infondatezza del motivo riguardante la controversa natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti, confermando la statuizione del primo giudice sulla corretta riconducibilità ad un contratto di locazione in virtù degli elementi che lo avevano caratterizzato e rientranti nello schema negoziale previsto dall’art. 1571 c.c. (cessione in godimento di un immobile da parte dell’ente locatore, che ne aveva la disponibilità, in favore dell’appellante dietro il versamento di un corrispettivo a titolo di canone e per un periodo di tempo convenzionalmente determinato). Infine, la Corte emiliana respingeva il motivo di appello concernente la prospettata giustificazione addotta a sostegno del mancato pagamento dei canoni, siccome insussistente. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il AL EO IO. Ha resistito con controricorso l’intimata A.S.B.U.C. Con ordinanza interlocutoria n. 35977/2022 la trattazione del ricorso veniva rimessa all’odierna pubblica udienza, in prossimità della quale la difesa del ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 822, 824 e 825 c.c., avuto riguardo al mancato rilievo – nell’impugnata sentenza – dell’appartenenza al demanio civico dei beni oggetto della “convenzione” da lui sottoscritta con l’A.S.B.U.C. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla qualifica di “concessione” attribuita dalle parti all’accordo del 3 marzo 2011, nonché dai presupposti del medesimo accordo esposti nelle premesse della convenzione. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il vizio riconducibile all’errata applicazione dell’art. 658 c.p.c., sul presupposto che, nel caso di specie, non avrebbe potuto 4 di 8 essere introdotto un procedimento di sfratto per morosità con riferimento alla predetta “convenzione”. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – il difetto di “legitimatio ad causam” e di “legitimatio ad processum” dell’A.S.B.U.C., avuto riguardo all’esperimento del procedimento di convalida di sfratto sull’(asserito) errato presupposto della conclusione di un contratto di locazione tra le parti, ricadendosi, invece, nella ipotesi di una concessione di un bene facente parte del demanio civico. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi infondato e deve, perciò, essere respinto. Posto che la motivazione centrale dell’impugnata sentenza riguarda proprio la qualificazione, la natura e l’oggetto della convenzione intercorsa tra le parti (attività rientrante nelle prerogative del giudice di merito: cfr. tra le tante, Cass. n. 14355/2016 e Cass. n. 10745/2022), la Corte di appello, pur dando atto della denominazione formale all’accordo come “convenzione per la concessione dei beni facenti parte delle proprietà collettive della Comunità di Barga siti in località “Lago Santo”, ha correttamente rilevato come – sulla scorta delle specifiche clausole previste e del relativo obbligo assunto dal AL – fosse chiaro che le parti avevano inteso stipulare un contratto di locazione, concordando un canone mensile ed una scadenza (con la previsione di ulteriori clausole tipiche di un contratto di tal fatta, quali, ad esempio, quelle relative all’aggiornamento Istat, all’avviamento commerciale, alle modalità di rinnovo tacito del contratto e alla tempistica per formalizzare un’eventuale disdetta), rispetto al quale era stato, perciò, legittimamente introdotto il procedimento di sfratto per morosità a causa dell’inadempimento dello stesso conduttore. La Corte di appello – proprio con riguardo alle prospettazioni del AL – ha escluso che il contratto investisse un bene propriamente appartenente al demanio necessario in relazione a quanto disposto negli artt. 822 e 824 c.c., avendo accertato che non era emerso alcuno dei presupposti per attribuirlo al patrimonio indisponibile in relazione all’art. 826 c.c., poiché non era risultata l’emissione di alcun provvedimento amministrativo da cui era emersa la specifica volontà dell’Ente competente di destinare lo stesso bene ad un pubblico servizio (v., per tutte, Cass. SU n. 6019/2016), ponendo, altresì, in risalto che la stessa scelta del contraente non era scaturita da alcun 5 di 8 procedimento amministrativo, ma aveva costituito il frutto di un libero accordo tra le parti. Peraltro, la Corte felsinea – quale ulteriore riscontro della riconducibilità della natura giuridica della predetta “convenzione” a quella di un contratto di locazione – ha accertato che quest’ultimo fu stipulato allo scopo di definire in via transattiva una precedente controversia che si era venuta ad incardinare sul pregresso rapporto originariamente iniziato nel 1937 tra tale RC Tullio ed il Comune di Barga (prima della costituzione dell’A.S.B.U.C., sopravvenuta nel 1996), in cui, a seguito della morte del RC intervenuta nel settembre 1989, era subentrata RC TA, la quale – con scrittura privata registrata l’8 novembre 1991 – aveva ceduto al AL EO IO l’azienda avente ad oggetto l’esercizio denominato “Rifugio RC” e, quindi, la posizione giuridica a detto rapporto ricollegabile. Oltretutto, la concessione in godimento al AL mediante il concluso contratto di locazione dell’immobile gravato da uso civico – la cui amministrazione era, per l’appunto, gestita dall’odierna controricorrente - era avvenuta in conformità alla destinazione concreta impressa al bene in senso corrispondente all'esercizio del predetto uso, in modo tale, perciò, da non determinare l'alterazione della qualità originaria del bene medesimo e con la predeterminazione di una durata temporanea del vincolo contrattuale, senza, quindi, incorrere nella violazione di norme imperative, tale da comportarne la nullità (cfr. Cass. n. 11276/2020 e Cass. n. 29344/2021). 6. Il secondo motivo si profila inammissibile. Con esso, infatti, si introduce la questione dell’omesso esame, da parte della Corte di appello, degli indici di natura pubblicistica che si sarebbero dovuti ritenere emergenti dal testo della convenzione intercorsa tra le parti;
senonché, questa denuncia non attiene propriamente ad un fatto storico, come tale riconducibile al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (e rilevante se non considerato dal giudice di merito ed attinente a circostanza decisiva, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti), quanto, piuttosto, alla critica della interpretazione che di tale convenzione ha fatto il giudice di secondo grado, la cui confutazione, pertanto, avrebbe dovuto essere fatta propriamente valere attraverso la motivata prospettazione della violazione 6 di 8 dei criteri ermeneutici, in primo luogo di quelli previsti, in via principale, dagli artt. 1362 e 1636 c.c. In ogni caso, nell’impugnata sentenza, è stato dato conto – per quanto illustrato nella risposta del primo motivo - del complessivo esame del testo della controversa convenzione e della interpretazione dello stesso, da ritenersi, per quanto sopra rilevato, legittima e corretta. 7. Anche il terzo e quarto motivo, esaminabili unitariamente siccome connessi, sono privi di fondamento e vanno respinti. Invero, una volta acclarato che la convenzione conclusa tra le parti era riconducibile ad un contratto di locazione, è consequenziale affermare che legittimamente l’A.S.B.U.C. aveva esperito il procedimento di sfratto per morosità a fronte dell’inadempimento, pacificamente sussistente ed accertato (come tale legittimante l’adottata pronuncia di risoluzione), del AL e che – alla stregua della giurisprudenza costante di questa Corte – la circostanza che l’A.S.B.U.C. non fosse formalmente proprietaria del bene concesso in locazione non poteva impedire la stipula del contratto locatizio (caratterizzantesi come contratto di natura personale), sussistendo in capo alla stessa la legittimazione sostanziale a concluderlo, avendo la disponibilità dell’immobile (in base ad un titolo non contrario all’ordine pubblico), quale ente gestore dei beni appartenenti alla collettività del cittadini del Comune di Barga, con la correlata legittimazione sostanziale e processuale ad intentare la procedura di sfratto. E’, al riguardo, opportuno evidenziare come sia pacifico (cfr., ad es., Cass. n. 8411/2006 e Cass. n. 22346/2014) che il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell'efficacia di tale titolo. 7 di 8 In ogni caso, quanto alla dedotta questione del pregiudizio che il ricorrente assume di aver subìto dall’asserito improprio utilizzo del rito locatizio, occorre evidenziare che il AL non ha affatto rappresentato quale tipo di pregiudizio avesse in concreto RT (cfr., ad es., Cass. n. 1201/2012 e Cass. n. 23682/2017), dovendosi, in contrario, rilevare che l’adozione del procedimento di convalida di sfratto e la conseguente trattazione e decisione della causa nel successivo giudizio di merito (a cognizione piena), venutosi ad instaurare (a seguito del mutamento di rito) per effetto dell’opposizione dello stesso odierno ricorrente all’avversa richiesta di convalida, non hanno leso il diritto di difesa dello stesso AL, il quale – per come risultante dallo svolgimento dello stesso processo di appello – aveva potuto attuare pienamente le sue difese, risultando assicurato un effettivo contraddittorio con la controparte. Con specifico riguardo alla questione involta dal quarto motivo, va posto in risalto come la giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 10837/2021) abbia recentemente chiarito che, in tema di amministrazione dei patrimoni collettivi e dei diritti di uso civico, la loro connotazione pubblicistica non interferisce con la natura giuridica privata dei relativi enti esponenziali, tra i quali rientra l'A.S.B.U.C. (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico), la cui autorganizzazione resta improntata sul modello delle associazioni private. Le Sezioni unite di questa Corte (cfr. ordinanza n. 12482/2020) hanno aggiunto che la stessa espressa qualificazione normativa rinvenibile nell'indicato art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017 (con la quale è stato regolamentato un terzo ordinamento civile della proprietà, ovvero quello della c.d. proprietà collettiva) comporta che a detti enti (tra i quali si include l'odierna controricorrente) debba essere conferito il carattere giuridico di associazione privata, specificandosi, per l’appunto, che la connotazione pubblicistica che rivestono i diritti civici non interferisce con la prevista natura giuridica privata di tali enti, i quali, benché associazioni private, sono legittimati a contribuire alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonché alla realizzazione di interessi di uguale natura. Allo stesso modo non ricopre al riguardo alcuna influenza la circostanza dei termini in cui viene individuato dal successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 168/2017 l'oggetto degli stessi enti, laddove risulta 8 di 8 stabilito che il regime giuridico dei beni collettivi (costituenti il patrimonio o demanio civico) resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-forestale. In altre parole, la natura pubblica dei beni non incide sulla connotazione privatistica - come espressamente prevista dalla stessa legge - degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all'attività gestionale e alla struttura interna organica. 8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giuste e obiettive ragioni, in dipendenza della peculiarità della controversia e della problematicità delle questioni giuridiche involte dal ricorso, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6