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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4226/2023 R.G.L. promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Liborio Pirrone Balsamo, Parte_1
Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termini Imerese (Pa), Viale Belvedere, 2.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via
Laurana n. 59, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'ente.
-RESISTENTE
Oggetto: corresponsione ratei pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato domanda all' finalizzata alla corresponsione Controparte_2
dei ratei della pensione di inabilità, sospesa dal mese di agosto 2019 e,
1 successivamente, riconosciuta con sentenza n. 133/2023 emessa da questo Tribunale in data 01.02.2023, con la quale l'istituto previdenziale era stato condannato alla restituzione della somma di € 17.315,86, illegittimamente trattenuta dall' ed alla CP_1
ricostituzione della pensione di inabilità a far data dal mese di agosto 2019, lamentava di non avere ottenuto il ripristino del trattamento pensionistico nonché la liquidazione di quanto allo stesso spettante.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che l è tenuta, CP_1
giusta sentenza n. 133/2023 del Tribunale di Termini Imerese sez. Lavoro, al ripristino della pensione di inabilità da agosto 2019. Conseguentemente condannare
l' a corrispondere al ricorrente la somma di € 19.116,77, o quella che risulterà CP_1
nel corso del giudizio, con gli interessi come per legge, oltre le somme maturate successivamente ad ottobre 2023. Condannare l' ex art. 96 c.p.c. al risarcimento CP_1
dei danni da “lite temeraria” cagionati al ricorrente, danni che si quantificano in via equitativa in € 5.000,00 ovvero nell'importo diverso, minore o maggiore, ritenuto di giustizia. Condannare l' ex art. 96 comma 4 c.p.c. al pagamento, in favore delle CP_1
casse delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 Condannare l' al pagamento dei compensi professionali, CP_1
spese generali, CPA ed IVA” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio, evidenziando di aver liquidato la prestazione con CP_1
provvedimento del 27.09.2024; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 12 marzo 2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, i procuratori delle parti hanno chiesto, nelle note autorizzate, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Orbene, atteso che l' ha provveduto in data 27 settembre 2024 a liquidare la CP_1
prestazione spettante al ricorrente, con decorrenza dal 1° agosto 2019 (cfr. prod.
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. CP_1
2 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti solo in seguito all'instaurazione del presente procedimento (il ricorso è stato depositato nel mese di dicembre 2023 e l' ha CP_1
provveduto nel mese di settembre 2024), costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n.
27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 13.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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