Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa Lazzarini (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ida Ciurlo (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Chiavari (GE) il 28/09/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
e prende atto delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di GENOVA (GE) in Via Medici Del Vascello
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 7/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà della moglie Parte_1
resterà nella piena ed esclusiva sua disponibilità, eccetto gli effetti personali, n. 1 credenza a vetri (sala) n. 3 divani bianchi, n.2 tavoli a bandello, n. 1 tavolo a mezza luna, tutti i quadri eccetto quelli della madre della signora (n. 3) di proprietà del signor che Pt_1 CP_1
saranno trasferiti alla data del 30/11/2024; con la precisa specifica che il letto divano in legno antico della nonna della deve restare nella casa ex coniugale in quanto Parte_3
di proprietà della medesima;
3. ha lasciato la casa ed ha consegnato le chiavi alla signora i due CP_1 Pt_1
mazzi di chiavi ancora in suo possesso e l'orologio di acciaio Baume et Mercier di proprietà della signora seppur non riparato e la cui riparazione sarà a cura della signora Pt_1 Pt_1
I coniugi in base al detto accordo come intervenuto tra le rispettive difese, hanno diviso in ragione del 50 % le spese dell'appartamento consistenti in amministrazione ordinaria e Tari, mentre i consumi propriamente intesi come utenze di luce, gas, sono e restano a carico esclusivo dell'unico fruitore dell'immobile signor che provvederà, come di fatto ha CP_1
già provveduto a pagare dalla separazione di fatto (aprile 2024) fino al mese di 30 novembre
2024;
4. I coniugi ricorrenti sono autonomi economicamente e tali si riconoscono, dichiarano inoltre di aver risolto ogni altra questione economica in essere tra i medesimi, compresa la consegna degli effetti personali e degli arredi di cui sopra elencati.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti per le quali la
[...]
è stata provvisoriamente ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato. Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 48, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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