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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3713/2024, promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da
[...]
e , entrambi con avv. Parte_1 Parte_2
PAULA NOVILLO;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore _1
, nato in data [...] da una loro relazione, senza convivenza. Pt_2
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“- Il figlio da e SI verrà affidato esclusivamente alla madre e avrà residenza abituale _1 Pt_2 con collocamento esclusivo presso la stessa.
– Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con la Parte_2 sig.ra di almeno 72 ore e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute, di Parte_1 sport del medesimo.
– Disporre che il genitore sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, Parte_2 Pt_2 mediante versamento a favore della sig.ra dell'importo di Euro 350,00 mensili e/o della somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto ill.mo Tribunale a far decorrere dalla data delle domanda, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sulla seguente carta prepagata Postepay n.
pagina 1 di 2 5333172769770649 intestata alla madre. Suddetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
– Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come Parte_2 da Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.5.2015 noto alle parti;
in deroga al succitato Protocollo le richieste di condivisione e di rimborso delle spese avverranno a mezzo posta elettronica semplice ovvero messaggio
telefonico, debitamente corredate dalla documentazione contabile.
– Disporre in favore della madre nella misura del 100% l'assegno unico per il minore e/o qualsivoglia beneficio
Statale/Regionale/Comunale a favore del minore, onerando il padre alla produzione documentale laddove necessaria alla domanda.
– Autorizzare sin d'ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore anche in assenza del consenso paterno”.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse, senza che occorra l'ascolto del minore interessato, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, né ravvisando elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Anche la previsione dell'esclusività dell'affido appare giustificata, alla luce del rappresentato disinteresse e scarso coinvolgimento nella vita del figlio del padre, che ha costituito altro e separato nucleo familiare già dal
1995, senza mai convivere con il minore. Inoltre, l'affido esclusivo alla madre appare maggiormente idoneo a preservare l'equilibrio e corretto sviluppo del figlio, considerandone altresì la patologia sofferta e le connesse condizioni di invalidità (gli è stato diagnosticato disturbo dello spettro autistico).
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 13/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3713/2024, promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da
[...]
e , entrambi con avv. Parte_1 Parte_2
PAULA NOVILLO;
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore _1
, nato in data [...] da una loro relazione, senza convivenza. Pt_2
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“- Il figlio da e SI verrà affidato esclusivamente alla madre e avrà residenza abituale _1 Pt_2 con collocamento esclusivo presso la stessa.
– Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desidera, previo accordo con la Parte_2 sig.ra di almeno 72 ore e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, di salute, di Parte_1 sport del medesimo.
– Disporre che il genitore sig. provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, Parte_2 Pt_2 mediante versamento a favore della sig.ra dell'importo di Euro 350,00 mensili e/o della somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia da Codesto ill.mo Tribunale a far decorrere dalla data delle domanda, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sulla seguente carta prepagata Postepay n.
pagina 1 di 2 5333172769770649 intestata alla madre. Suddetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
– Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie come Parte_2 da Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.5.2015 noto alle parti;
in deroga al succitato Protocollo le richieste di condivisione e di rimborso delle spese avverranno a mezzo posta elettronica semplice ovvero messaggio
telefonico, debitamente corredate dalla documentazione contabile.
– Disporre in favore della madre nella misura del 100% l'assegno unico per il minore e/o qualsivoglia beneficio
Statale/Regionale/Comunale a favore del minore, onerando il padre alla produzione documentale laddove necessaria alla domanda.
– Autorizzare sin d'ora il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore anche in assenza del consenso paterno”.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse, senza che occorra l'ascolto del minore interessato, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, né ravvisando elementi di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Anche la previsione dell'esclusività dell'affido appare giustificata, alla luce del rappresentato disinteresse e scarso coinvolgimento nella vita del figlio del padre, che ha costituito altro e separato nucleo familiare già dal
1995, senza mai convivere con il minore. Inoltre, l'affido esclusivo alla madre appare maggiormente idoneo a preservare l'equilibrio e corretto sviluppo del figlio, considerandone altresì la patologia sofferta e le connesse condizioni di invalidità (gli è stato diagnosticato disturbo dello spettro autistico).
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 13/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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