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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8946 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
LICA ITAL
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 9022/2025 R.G., promossa da:
(), rappresentata e difesa, come daParte _1 (C.F. C.F. 1 procura in atti, dall'avv. Antonietta Chiariello ( Codice Fiscale_2 ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antimo alla Via Roman. 157,
ricorrente contro Controparte_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), come da mandato generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ratei assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.04.2025, la ricorrente in epigrafe premetteva che: già percettrice dell'assegno di invalidità civile, in data 07.03.2023 veniva sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88), ovvero nella misura del 50%; non condividendo l'esito di detta visita, proponeva innanzi alla sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis del D. L. 98/11, che veniva iscritto al N. R. G. 16581/2023, ed affidato alla cognizione del Giudice Dott. Mozzillo Davide,
a conclusione del quale veniva accertata la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del75%, a decorrere dalla data di revisione, ossia 07/03/2023;
quindi provvedeva a notificare via pec, in data 05/11/2024 tramite, gli enti abilitati alle sedi territorialmente competenti, ed ancor prima tramite indirizzo pec in data
25/10/2024, il decreto di omologa in una alla CTU a firma del Dott. Per_1 ed al modello AP70 contenente l'indicazione di tutti i dati socio-economici necessari ai fini della liquidazione della prestazione, nonché l'indicazione del codice IBAN su cui effettuare il pagamento;
dalla data della notifica del decreto di omologa, della CTU e del modello AP70, nonostante ripetuti solleciti 1 CP_1 non provvedeva al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità maturati.
Tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di: "1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante riconosciuta con decreto di omologa R.G. Parte_1
16581/2023 del 22/09/2024, emesso dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro e
Previdenza, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, a godere dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di revisione, ossia
07/03/2023; 2. Condannare, per l'effetto, l' CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la Direzione
Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi 55, al pagamento, in favore della ricorrente, sig.ra Parte_1 dei ratei dell'assegno mensile di assistenza di cui alle
,
leggi 509/88 e 124/98 e succ. modificazioni, con decorrenza dalla data di revisione, ossia 07.03.2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge". Vinte le spese di lite. Si costituiva l' CP_1 deducendo che in data 01 settembre 2025 era stata spedita la comunicazione di liquidazione con il Mod. TE08, della prestazione n. 07276698, Cat. Inv. Civ. In pari data era stata calcolata la prestazione dal 01 aprile
2023 fino al 31 agosto 2025 e con la rata di settembre e precisamente con valuta del 22 settembre 2025 era stata messa in pagamento la rata della prestazione corrente, oltre interessi e arretrati, per cui all'esito dell'accertamento del pagamento dei ratei arretrati, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, spese secondo giustizia.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_1 del dovuto, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente, insistendo per la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Orbene, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento delle somme di cui è causa.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell'CP_1 che con la sua condotta ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_1 al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
A.
compensa per metà le spese di lite e condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese B.
di lite nella misura residua che liquida in complessivi euro 935,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente, antistatario.
Napoli, così deciso in data 03/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 9022/2025 R.G., promossa da:
(), rappresentata e difesa, come daParte _1 (C.F. C.F. 1 procura in atti, dall'avv. Antonietta Chiariello ( Codice Fiscale_2 ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Antimo alla Via Roman. 157,
ricorrente contro Controparte_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), come da mandato generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Ratei assegno invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.04.2025, la ricorrente in epigrafe premetteva che: già percettrice dell'assegno di invalidità civile, in data 07.03.2023 veniva sottoposta a visita di revisione, a seguito della quale veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88), ovvero nella misura del 50%; non condividendo l'esito di detta visita, proponeva innanzi alla sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis del D. L. 98/11, che veniva iscritto al N. R. G. 16581/2023, ed affidato alla cognizione del Giudice Dott. Mozzillo Davide,
a conclusione del quale veniva accertata la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del75%, a decorrere dalla data di revisione, ossia 07/03/2023;
quindi provvedeva a notificare via pec, in data 05/11/2024 tramite, gli enti abilitati alle sedi territorialmente competenti, ed ancor prima tramite indirizzo pec in data
25/10/2024, il decreto di omologa in una alla CTU a firma del Dott. Per_1 ed al modello AP70 contenente l'indicazione di tutti i dati socio-economici necessari ai fini della liquidazione della prestazione, nonché l'indicazione del codice IBAN su cui effettuare il pagamento;
dalla data della notifica del decreto di omologa, della CTU e del modello AP70, nonostante ripetuti solleciti 1 CP_1 non provvedeva al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità maturati.
Tutto ciò premesso adiva l'intestato Tribunale al fine di: "1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante riconosciuta con decreto di omologa R.G. Parte_1
16581/2023 del 22/09/2024, emesso dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro e
Previdenza, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, a godere dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla data di revisione, ossia
07/03/2023; 2. Condannare, per l'effetto, l' CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la Direzione
Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi 55, al pagamento, in favore della ricorrente, sig.ra Parte_1 dei ratei dell'assegno mensile di assistenza di cui alle
,
leggi 509/88 e 124/98 e succ. modificazioni, con decorrenza dalla data di revisione, ossia 07.03.2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge". Vinte le spese di lite. Si costituiva l' CP_1 deducendo che in data 01 settembre 2025 era stata spedita la comunicazione di liquidazione con il Mod. TE08, della prestazione n. 07276698, Cat. Inv. Civ. In pari data era stata calcolata la prestazione dal 01 aprile
2023 fino al 31 agosto 2025 e con la rata di settembre e precisamente con valuta del 22 settembre 2025 era stata messa in pagamento la rata della prestazione corrente, oltre interessi e arretrati, per cui all'esito dell'accertamento del pagamento dei ratei arretrati, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, spese secondo giustizia.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_1 del dovuto, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente, insistendo per la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Orbene, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento delle somme di cui è causa.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell'CP_1 che con la sua condotta ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_1 al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
A.
compensa per metà le spese di lite e condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese B.
di lite nella misura residua che liquida in complessivi euro 935,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente, antistatario.
Napoli, così deciso in data 03/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)