Sentenza 9 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2019, n. 37371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37371 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2018 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 23 aprile 2018 il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità di LI EL in riferimento al reato previsto e punito dall'art. 650 cod.pen., con condanna alla pena di euro duecento di ammenda. In fatto, al LI è contest la inottemperanza ad una ordinanza sindacale del 2 luglio 2009 (notificata il giorno seguente), relativa alla corretta gestione di una stalla e allo smaltimento del letame.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - LI EL, deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 157 e 158 cod.pen. Si rappresenta, nell'atto di ricorso, che il termine per ottemperare ai contenuti della ordinanza sindacale - pari a giorni sessanta dalla notifica - era quello del 1 settembre 2009. La natura istantanea del reato, pacificamente ritenuta in giurisprudenza, comporta la estinzione per prescrizione - non rilevata dal Tribunale - alla data del 2 ottobre 2015, tenendosi conto delle sospensioni intervenute durante il giudizio di primo grado. Si evidenzia, altresì, la omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.
3. La decisione impugnata va annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione, maturata in data antecedente alla pronunzia del dispositivo.
3.1 Va precisato che il reato di cui all'art. 650 cod.pen. si consuma al momento della decorrenza del termine concesso per l'ottemperanza ai contenuti del provvedimento amministrativo (così Sez. I n. 49646 del 1.10.2014, rv 261263) e l'eventuale protrazione della condotta omissiva può essere oggetto di considerazione solo se questa costituisce oggetto di ulteriore contestazione a norma dell'art. 516 cod.pen. Nel caso in esame, pertanto, è pacificamente intervenuto l'effetto estintivo, posto che il termine per l'adempimento è decorso il 3 settembre del 2009 e non vi è stata alcuna contestazione suppletiva (nella contestazione si compie riferimento alla data dell'accertamento, ma ciò appare del tutto irrilevante per quanto detto sopra).L'effetto estintivo è maturato in data 2 ottobre 2015, così come indicato dal ricorrente, atteso che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo (comprensivo di interruzioni) è pari ad anni cinque. Non vi è possibilità alcuna di adozione di formula di proscioglimento più favorevole, atteso quanto emerso in sede di merito circa l'assenza di interventi idonei a realizzare l'ottemperanza ai contenuti dell'ordinanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 18 giugno 2019 Il Consigliere estensore Presidente Raffaello Magi Gius p e Santalu