Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7827/2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ENZA C.F._1
DANIELA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a PATERNÒ (CT) il 29/05/1979 C.F. , CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.9.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 08/06/2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale, chiedendo la pronuncia della separazione personale dalla moglie CP_1
[...]
Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio non sono nati figli e che l'unione matrimoniale è cessata a causa di incompatibilità di carattere e incomprensioni.
1
Assegnare la casa coniugale, di proprietà dei genitori della resistente alla sig.ra ; Disporre che nessun assegno venga versato CP_1 da alcun coniuge per il mantenimento dell'altro; ordinare alla sig.ra il CP_1
pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1
€.1.100,00riscosso dalla sig.ra per la vendita del motociclo Yamaha Motor CP_1
targato DH53726, acquistato in costanza di matrimonio;
ordinare alla sig.ra CP_1 il versamento dell'importo di €.6.700,00corrisposto dal con apposito
[...] Pt_1
prestito personale per spese odontoiatriche effettuate dalla sig.ra CP_1
ordinare alla sig.ra di pagare l'equivalente monetario dell'autoveicolo CP_1
Daimler Smart 451 targatoEF386LA cointestato alla sig.ra e alla madre CP_1
del ricorrente sig.ra nata a [...] il27/10/1959”. Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, , regolarmente citata, non si è costituita in CP_1
giudizio.
All'udienza presidenziale del 17.11.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione, la causa è transitata nella fase istruttoria.
All'udienza del 23.9.2024 il ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in tutte le domande formulate;
quindi il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di che, benchè CP_1
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
Il ricorrente ha formulato domande aventi ad oggetto la restituzione di somme da parte della coniuge;
tali domande vanno dichiarate inammissibili, essendo esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione o di
2 divorzio, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio
2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Stante la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 7827 /2022, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 9 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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