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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 149 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Domenico
Colaci, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla Via Trento n. 3 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Carnovale;
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maria Galati, presso il cui studio, in Filadelfia (VV), alla Via F. Stocco n. 29, ha eletto domicilio;
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 637/2018 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme il 22.11.2018 nell'ambito del proc. 1866/2018 R.G.A.C. – contratto di subappalto.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 10.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva all'intestato Tribunale Controparte_1 di ingiungere alla il pagamento della somma di euro 49.323,51 oltre interessi ex Controparte_2 art. 5 D.lgs. n. 231/2002 nonché spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di un contratto di subappalto di manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione del Comune di Filadelfia. Il Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 637/2018 del 22.11.2018, ingiungeva alla Controparte_2 il chiesto pagamento di euro 49.323,51, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo predetto (notificato il 18.12.2018) veniva tempestivamente opposto dalla CP_3
(nel frattempo subentrata alla , che chiedeva la declaratoria Parte_1 Controparte_2 l'annullamento e/o revoca totale o parziale dell'ingiunzione, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria e comunque la non dovutezza della somma ingiunta infondata sia sotto il profilo dell'an che del quantum. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito del fascicolo processuale e della comparsa di costituzione, la che contestava quanto dedotto Controparte_4 ex adverso, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza del 24.09.2019 il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale autorizzata. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025, svoltasi in modalità cartolare secondo il modello procedimentale della “trattazione scritta”, con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 2 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione/ negoziazione assistita. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va pertanto accolta. Ai fini della decisione occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002). Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 20613/2011). L'onere della prova del credito incombe sempre sul creditore opposto, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria avanzata da controparte (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda del creditore opposto avuto riguardo al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria. A fondamento della propria domanda la società opposta ha prodotto in atti copiosa documentazione tra cui allegati da cui si evince che tra le due società è intercorso un contratto di subappalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione installati nel territorio del Comune di Filadelfia, stipulato in data 22.09.2008 e cessato con comunicazione formale dell'opponente in data 04.04.2014 (cfr. lettera in originale depositata nel fasc. di parte opposta). Da ciò ne consegue che sulla scorta del contratto d'appalto principale intercorso tra la CP_2
e il , è stato stipulato il successivo contratto di subappalto tra le parti in
[...] Parte_2 causa. Tale assunto non appare contestato anche perché provato sia documentalmente che in corso d'istruttoria. È stato provato, pertanto, il titolo costitutivo del diritto. La parte opponente sostiene però che il resosi inadempiente alla corresponsione Parte_2 del corrispettivo contrattuale (riferito al contratto di appalto principale), avesse contestato l'inadempimento dell'appaltatrice rilevando la cattiva esecuzione dei lavori e dei servizi affidati in subappalto. Deduce l'opponente che l'Ente Comunale abbia più volte contestato l'inadempimento dell'appaltatrice, minacciando la risoluzione del contratto e che tali contestazioni derivavano dalla cattiva esecuzione dei lavori e dei servizi affidati in subappalto alla;
che nonostante ciò, si CP_1 era provveduto a saldare in favore dell'opposta la somma di euro 37.150,00 mediante bonifico effettuato in data 18.7.2013 ( per un importo di € 20.000,00 a saldo della fattura n. 17 dell'8.10.2010 ; di euro 10.530,00 e in acconto , per i restanti euro 9.470,00, sulla fattura n. 12 del 09.08.2012 di euro 24.694,01). Allegava, inoltre, tutti i pagamenti effettuati in favore dell'opposta dal 2010 al gennaio 2019. Ribadiva inadempimento dell'opposta nell'esecuzione dei servizi. Va premesso che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta dall'attrice è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore di allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente. Tanto detto va rilevato che le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo nel procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito. Ne deriva che la fattura commerciale, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata (così Tribunale Messina, sez. II, 18/03/2021, n. 571; vedi anche Tribunale di Milano n. 689/2021: “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito " oggetto di registrazione”). Va pertanto dato seguito al principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui sebbene la fattura costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa quale atto unilaterale non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà quindi esser dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal creditore opposto (ex multis Cass. n. 9542/2018). Nel caso di specie la società opponente ha contestato immediatamente l'an della pretesa creditoria della controparte per inadempimento della prestazione. In tale caso spetta alla parte opposta provare di avere assolto in modo diligente la propria prestazione. Nel corso dell'istruttoria, i testimoni escussi non sono stati in grado di rispondere in modo specifico sulla correttezza delle prestazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice. Le doglianze mosse dal alla parte opponente (e conseguentemente e indirettamente anche Pt_2 alla parte opposta) sono state provate durante l'escussione del teste Arch. che ha Testimone_1 riferito che vennero inoltrate contestazioni per iscritto sia da parte del che del Consorzio Pt_2
ET (si rimanda alla deposizione per completezza). Per le suesposte ragioni, l'opposizione va accolta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (D.M. n. 147/2022, valori minimi, tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 149/2019, pendente tra
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, - opponente- contro Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, - opposta- disattesa ogni contraria istanza,
[...] deduzione ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 637/2018 reso dal Tribunale di Lamezia Terme il 22.11.2018 nell'ambito del proc. 1866/2018 R.G.A.C e notificato il 18.12.2018; 2) condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente, delle spese del giudizio che liquida in € 3.809,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Lamezia Terme, 14.11.2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Leone