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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2025
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BULGARELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA CAMATTA 1 41121 MODENA presso il difensore avv. BULGARELLI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GHELFI LUCA elettivamente domiciliato in RUA PIOPPA, 2 41121 MODENA presso il difensore avv. GHELFI LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, intimava lo sfratto per morosità a Parte_1 [...]
alla quale aveva concesso in locazione un immobile situato in Controparte_1
Fiorano Modenese, lamentando il mancato pagamento dei canoni da agosto 2024 a febbraio 2025, per l'importo complessivo di € 23.980,04.
Si costituiva dando atto di aver sanato la morosità dopo la notifica CP_1 della citazione. pagina 1 di 3 Il Giudice, a seguito dell'opposizione, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento di rito, ex art. 667 e 447-bis c.p.c., assegnando i termini per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 426 c.p.c. e termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissando infine l'udienza di discussione del giorno 25.6.2025 con modalità cartolare. Le parti depositavano le rispettive note.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Rispetto alla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva espressa, si rileva che, al di là delle questioni circa l'ammissibilità di tale domanda, nel merito, non sussista prova dei relativi presupposti.
Come noto, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. presuppone una previa manifestazione di volontà da parte dell'avente diritto di avvalersi della clausola nonché la sussistenza di un inadempimento, sebbene non sia richiesta una valutazione circa la gravità del medesimo: l'esclusione dell'indagine sull'importanza dell'inadempimento non elimina la necessità che l'inadempimento sia imputabile, sulla base delle regole generali di cui all'art. 1218 c.c., tenendo dunque conto del comportamento dell'obbligato, dell'interesse del creditore e applicando il principio della buona fede.
Più nello specifico, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il creditore non possa provocare la risoluzione servendosi di detta clausola qualora abbia mostrato un atteggiamento tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento sulla sua volontà di mantenere fermo il vincolo contrattuale (C. 10.3.2011, n. 5734; C. 24.11.2010, n. 23824), in coerenza con il divieto di abuso del diritto, i principi di affidamento, di buona fede e di non contraddizione.
Ora, nel caso di specie, risulta che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata manifestata dalla parte attrice per la prima volta solamente con l'atto di citazione, senza che risulti alcun atto (recettizio) precedente, nemmeno in termini di anticipazione o avvertimento.
Inoltre, come eccepito dalla convenuta, risulta che, di fatto, sia sempre stata riservata dalla locatrice un'ampia tolleranza, la quale, infatti, nonostante il tempo trascorso, non risulta che abbia richiesto nemmeno il pagamento di uno o più canoni, né, tantomeno, abbia dichiarato l'intenzione di risolvere il contratto, ciò in ragione, verosimilmente, degli investimenti rispettivamente posti in essere dalle parti per l'attività di ristorazione esercitata nei locali oggetto di locazione, oltre che per i rapporti pregressi, alla luce di fatti specifici non specificatamente contestati.
Si rileva che, a fronte della notifica dell'atto di citazione il 18.2.2025 con la dichiarazione (contenuta nelle conclusioni) di avvalersi della clausola risolutiva espressa, parte conduttrice provvedeva al pagamento a titolo di canoni in data 1 e il 12 marzo, a conferma delle prospettazioni di parte convenuta;
né, rispetto pagina 2 di 3 all'esattezza dell'adempimento, rileva il mancato pagamento della quota parte di imposta di registro (stante il suo valore esiguo, tenuto conto del debito complessivo), né delle spese legali (debito non certo e liquido in tale momento).
Rispetto alla domanda in via subordinata di risoluzione per grave inadempimento, parimenti, non risulta la “non scarsa importanza” dell'inadempimento del conduttore, considerato che, se da un punto di vista oggettivo risulta il mancato pagamento di diversi canoni, dall'altra parte, come detto, risulta manifestata una abituale tolleranza e non risultano richieste di pagamento da parte della locatrice, anche tenuto conto dei rapporti pregressi tra le parti (ove risultano altre inadempienza per importi ben maggiori, senza che sia stata fornita specifica allegazione al riguardo circa le iniziative intraprese).
In definitiva, si ritiene che, in coerenza con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e, in generale, nell'esercizio dei diritti potestativi, non sussistano i presupposti, allo stato, per accertare o dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando che la tolleranza manifestata in precedenza non costituisce una rinuncia implicita e definitiva ad avvalersi della clausola risolutiva per il futuro, avendo rilevanza il comportamento concludente solamente rispetto allo specifico inadempimento tollerato.
Sussistono i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e, comunque, della necessità di attivare il giudizio da parte della conduttrice per ottenere il pagamento del dovuto (sebbene in assenza dei presupposti ulteriori per la risoluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA tutte le domande.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite.
Modena, 27 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BULGARELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA CAMATTA 1 41121 MODENA presso il difensore avv. BULGARELLI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GHELFI LUCA elettivamente domiciliato in RUA PIOPPA, 2 41121 MODENA presso il difensore avv. GHELFI LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, intimava lo sfratto per morosità a Parte_1 [...]
alla quale aveva concesso in locazione un immobile situato in Controparte_1
Fiorano Modenese, lamentando il mancato pagamento dei canoni da agosto 2024 a febbraio 2025, per l'importo complessivo di € 23.980,04.
Si costituiva dando atto di aver sanato la morosità dopo la notifica CP_1 della citazione. pagina 1 di 3 Il Giudice, a seguito dell'opposizione, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento di rito, ex art. 667 e 447-bis c.p.c., assegnando i termini per l'integrazione degli atti introduttivi ex art. 426 c.p.c. e termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissando infine l'udienza di discussione del giorno 25.6.2025 con modalità cartolare. Le parti depositavano le rispettive note.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è infondata.
Rispetto alla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. a seguito dell'esercizio di clausola risolutiva espressa, si rileva che, al di là delle questioni circa l'ammissibilità di tale domanda, nel merito, non sussista prova dei relativi presupposti.
Come noto, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. presuppone una previa manifestazione di volontà da parte dell'avente diritto di avvalersi della clausola nonché la sussistenza di un inadempimento, sebbene non sia richiesta una valutazione circa la gravità del medesimo: l'esclusione dell'indagine sull'importanza dell'inadempimento non elimina la necessità che l'inadempimento sia imputabile, sulla base delle regole generali di cui all'art. 1218 c.c., tenendo dunque conto del comportamento dell'obbligato, dell'interesse del creditore e applicando il principio della buona fede.
Più nello specifico, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il creditore non possa provocare la risoluzione servendosi di detta clausola qualora abbia mostrato un atteggiamento tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento sulla sua volontà di mantenere fermo il vincolo contrattuale (C. 10.3.2011, n. 5734; C. 24.11.2010, n. 23824), in coerenza con il divieto di abuso del diritto, i principi di affidamento, di buona fede e di non contraddizione.
Ora, nel caso di specie, risulta che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata manifestata dalla parte attrice per la prima volta solamente con l'atto di citazione, senza che risulti alcun atto (recettizio) precedente, nemmeno in termini di anticipazione o avvertimento.
Inoltre, come eccepito dalla convenuta, risulta che, di fatto, sia sempre stata riservata dalla locatrice un'ampia tolleranza, la quale, infatti, nonostante il tempo trascorso, non risulta che abbia richiesto nemmeno il pagamento di uno o più canoni, né, tantomeno, abbia dichiarato l'intenzione di risolvere il contratto, ciò in ragione, verosimilmente, degli investimenti rispettivamente posti in essere dalle parti per l'attività di ristorazione esercitata nei locali oggetto di locazione, oltre che per i rapporti pregressi, alla luce di fatti specifici non specificatamente contestati.
Si rileva che, a fronte della notifica dell'atto di citazione il 18.2.2025 con la dichiarazione (contenuta nelle conclusioni) di avvalersi della clausola risolutiva espressa, parte conduttrice provvedeva al pagamento a titolo di canoni in data 1 e il 12 marzo, a conferma delle prospettazioni di parte convenuta;
né, rispetto pagina 2 di 3 all'esattezza dell'adempimento, rileva il mancato pagamento della quota parte di imposta di registro (stante il suo valore esiguo, tenuto conto del debito complessivo), né delle spese legali (debito non certo e liquido in tale momento).
Rispetto alla domanda in via subordinata di risoluzione per grave inadempimento, parimenti, non risulta la “non scarsa importanza” dell'inadempimento del conduttore, considerato che, se da un punto di vista oggettivo risulta il mancato pagamento di diversi canoni, dall'altra parte, come detto, risulta manifestata una abituale tolleranza e non risultano richieste di pagamento da parte della locatrice, anche tenuto conto dei rapporti pregressi tra le parti (ove risultano altre inadempienza per importi ben maggiori, senza che sia stata fornita specifica allegazione al riguardo circa le iniziative intraprese).
In definitiva, si ritiene che, in coerenza con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e, in generale, nell'esercizio dei diritti potestativi, non sussistano i presupposti, allo stato, per accertare o dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando che la tolleranza manifestata in precedenza non costituisce una rinuncia implicita e definitiva ad avvalersi della clausola risolutiva per il futuro, avendo rilevanza il comportamento concludente solamente rispetto allo specifico inadempimento tollerato.
Sussistono i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e, comunque, della necessità di attivare il giudizio da parte della conduttrice per ottenere il pagamento del dovuto (sebbene in assenza dei presupposti ulteriori per la risoluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA tutte le domande.
2. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite.
Modena, 27 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 3 di 3