Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n.10011/2024 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 14/1/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10011/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], codice fiscale residente in Parte_1 C.F._1
Marano di OL (NA), alla Via Marano Pianura n. 225, elettivamente domiciliato in OL, alla
Via Michelangelo Schipa n. 91, presso lo studio dell'Avv. Massimo Bernard Magli – codice fiscale
, p.e.c. – che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2 Email_1
di procura allegata APPELLANTE
E
(partita iva , nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1 P.IVA_1
per il territorio della Campania, con sede in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa nr.14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. e dott. , Controparte_2 Persona_1
giusta procura del 18/12/2014 per Notar di Treviso racc.30367 Persona_2
rep.186905, elett.te dom.ta in Volla (NA), al Viale Vesuvio n° 37, presso lo studio degli avv.ti
Gennaro Lettieri (C.F. ) ed Esther Lettieri (C.F. ), dai CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 666/2023 emessa dal Giudice di Pace di Procida
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi e verbale del 14/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato alla nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata dal FGVS, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Procida n.666/2023 con la quale il Giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata relativamente al sinistro del 14 gennaio 2021, alle ore 15,30, allorchè il , mentre Pt_1
attraversava la strada in OL, alla Via Foria, sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo, il cui conducente, dopo l'urto, si allontanava velocemente senza prestare soccorso;
in particolare il primo giudice ha ritenuto non provata la dedotta dinamica sulla base dell'unica testimonianza resa in giudizio da escusso in primo grado e in questa sede la società Tes_1
si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto e la sua procedibilità rispetto alla pubblicazione della sentenza, il 2/11/2023 e alla data di notifica dell'appello.
Premesso che i motivi di appello sono specifici e illustrati nel rispetto dell'art. 342 cpc e che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alla proponibilità della domanda e procedibilità, ritiene questo giudice che la sentenza vada confermata con rigetto del gravame. Occorre infatti evidenziare che l'azione ex art 2054 cc primo comma, a tenore del quale: “Il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno” comunque presuppone che l'attore provi i fatti posti a fondamento della domanda e quindi la dinamica del sinistro e la causa dei danni e delle lesioni riportate, nonché, nella fattispecie in esame, che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Non solo, ma, in presenza di una netta contestazione dei fatti da parte della società assicuratrice,
l'attore avrebbe dovuto provare, in modo certo e rassicurante, la dinamica del sinistro e le allegazioni riportate nell'atto di citazione, tanto più se si considera che l'ipotesi di sinistro causato da un veicolo sconosciuto è una fattispecie del tutto peculiare prevista dall'art. 283 lett A CdA,
che esige una prova particolarmente rigorosa, attesa l'inesistenza di un vero contraddittore che possa confutare le allegazioni del soggetto che assume di essersi leso a causa di una manovra di un veicolo rimasto non identificato, e ciò al fine di evitare false rappresentazioni della realtà e frodi.
Sul punto giova richiamare il recente orientamento della S.C. che ha sancito: “In tema di sinistri
stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro
ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi
dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi
per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o
meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della
vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia
stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e
non imputabili a negligenza della vittima” ( ord Cass n. 9873/2021), “ord Cass n. 27541/2016 e sent Cass n. 23434/2014 e da tali pronunce emerge il principio in base al quale appare necessaria la prova rigorosa, non della denuncia o della querela, ma sicuramente dell'effettivo verificarsi di un sinistro imputabile ad un veicolo rimasto sconosciuto per cause non addebitabili alla vittima. Ora, nella fattispecie in esame l'istante, al fine di comprovare i fatti posti a fondamento della domanda ed in particolare la dinamica e il coinvolgimento di un veicolo rimasto non identificato,
come suo onere ex art. 2697 cc, non ha prodotto alcun elemento documentale ma solo le dichiarazioni di un unico teste che nulla ha riferito in ordine al comportamento del presunto veicolo investitore, nulla ha dichiarato sulla dinamica successiva al presunto investimento ed inoltre è stato molto generico in tutta la sua deposizione;
se si valuta, poi, che il nominativo del teste non è stato neppure indicato negli atti antecedenti al processo, che l'attore ha subito lesioni molto lievi ( solo una ITP al 75% , al 50% e al 25% di 15 giorni ciascuno) che gli avrebbero consentito di denunciare il fatto nell'immediatezza per rendere più agevoli le ricerche, ne deriva che, parere di questo giudice, non sia stata fornita una prova rassicurante dei fatti dedotti in giudizio nel senso che non appaiono sufficienti a comprovare le allegazioni attoree le mere dichiarazioni di un unico teste in assenza di altri elementi probatori favorevoli alla ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata dall'appellante stante l'irrilevanza della C.T.U. sul punto ( non potendo una consulenza medica fondare la prova della dinamica), con la conseguenza che il gravame è infondato e va rigettato.
Le spese di secondo grado liquidate, in base al DM 55/2014 , scaglione fino ad € 5.200,00 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni , seguono la soccombenza.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello .
Condanna a pagare le spese del secondo grado in favore della Parte_1 Controparte_1
nella qualità di Impresa Designata per €1.300,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuta parte appellante a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione .
OL 17/1/2025 Il Giudice