Art. 12. Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria). 1. All' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 65 del D.P.R. n. 335/1z982, come modificato dalla presente legge, risulta il seguente:
"Art. 65. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso la questura e gli uffici dipendenti). - Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell' art. 31, numeri 2 , 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal questore, il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettorei e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovraintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e le preture sono competenti degli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall' art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 ".
- Il testo dell' art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 271/1989 e' il seguente:
"2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo d'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione".
" Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 ".
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 65 del D.P.R. n. 335/1z982, come modificato dalla presente legge, risulta il seguente:
"Art. 65. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso la questura e gli uffici dipendenti). - Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell' art. 31, numeri 2 , 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal questore, il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettorei e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovraintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e le preture sono competenti degli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall' art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271 ".
- Il testo dell' art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 271/1989 e' il seguente:
"2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo d'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione".