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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14473/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
FERRARIS
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“ respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente produrre e documentare, previa eventuale CTU contabile volta a determinare l'esatto ammontare dei crediti e degli interessi eventualmente dovuti, in quanto non prescritti, nel merito, in via principale accertata e confermata la nullità dell'atto di pignoramento n.
11084202400003747/001, ormai perento, accertare e dichiarare la prescrizione delle cartelle poste
a fondamento del pignoramento che qui si riportano, per le ragioni di cui in premessa: a) cartella n.
110 2008 0022898683000;b) cartella n. 110 2011 0063278121000; c) cartella n. 110 2011
0089898559000; d) cartella n. 110 2012 0012236161000; e) …omissis… f) cartella n. 110 2014
0007738664000; g) cartella n. 110 2015 0019772544000. conseguentemente, dichiarare la nullità di dette cartelle;
conseguentemente, dichiarare che la signora nulla deve all' in relazione alle stesse;
Pt_1 CP_3 in subordine dichiarare la signora tenuta al versamento a favore dell' della sola minor Pt_1 CP_3 somma che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese tutte di lite, oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge e distrazione delle stesse a favore del patrono antistatario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha convenuto in giudizio (nel seguito ), Controparte_1 CP_3 per proporre opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis DPR 602/73 n.
11084202400003747/001 (notificatale in data 26.1.2024 da , che poneva in esecuzione CP_3
l'ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di € 90.907,94.
A tal fine esponeva di aver proposto la fase cautelare dell'opposizione ex art 615 co 2 c.p.c. davanti al G.E. il quale con ordinanza del 19.6.2024 aveva dichiarato il non luogo a provvedere per essere inutilmente decorso il termine di 60 giorni dal pignoramento senza che il terzo Controparte_2 avesse versato le somme fatte oggetto di pignoramento diretto.
In diritto, l'attrice ha riproposto i motivi di opposizione già formulati davanti al giudice dell'esecuzione e in particolare: ex art 617 c.p.c. vizi formali propri dell'atto di pignoramento che non risulta motivato ed ha richiamato sommariamente le cartelle esattoriali;
ex art 615 c.p.c. la prescrizione dei crediti interessi e sanzioni azionati con il detto pignoramento (tutte le cartelle, eccezion fatta per quella notificata nel 2023, di cui alla lettera e), risulterebbero prescritte alla data della presunta notifica dell'avviso di mora, in via subordinata, risulterebbero comunque prescritte, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla notifica della cartella alla presunta notifica dell'avviso di mora le cartelle di pagamento n. 11020080022898683000 e n. 11020110063278121000, sopra riportate alle lettere a) e b), per complessivi euro 49.765, 06).
L'atto di citazione è stato ritualmente notificato ai convenuti ad in data 7.8.2024 e a CP_3 CP_2
dopo l'ordine del giudice in data 29.11.2024.
[...]
Non si sono costituite in giudizio né né che sono state dichiarate contumaci. CP_3 Controparte_2
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice, rilevata la natura documentale della causa ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. In data 2.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione. Dopo un rinvio dettato dalla necessità di disporre il contradditorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice con termine ex art 101 c.p.c., all'udienza del 12.12.2025 la parte attrice ha discusso la causa richiamando le conclusioni già rassegnate ed il giudice ha trattenuto la causa a decisione ex art 281 sexies co 3 c.p.. 2. In via preliminare, l'azione proposta dall'attrice quale opposizione all'esecuzione ex art. 616, c.p.c. deve essere riqualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. 2, c.p.c. per la parte in cui censura l'illegittimità del pignoramento per vizi di forma (pto 6 pag 4 dell'atto introduttivo) ed ex art
615 co 2 c.p.c. per la parte in cui eccepisce la prescrizione dei crediti azionati. Premesso che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risiede nel fatto che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto stesso del creditore a procedere all'esecuzione (o, nell'esecuzione forzata per espropriazione, la pignorabilità del beni), mentre con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta la correttezza dell'esecuzione come processo, tramite la deduzione di vizi formali degli atti esecutivi e degli atti preliminari all'esecuzione, si osserva che nel caso di specie parte attrice non si è limitata a contestare la correttezza del procedimento che ha portato alla formazione degli atti dell'esecuzione ma ha altresì censurato il diritto del creditore di procedere esecutivamente. Così riqualificata l'opposizione, si deve rilevare che per la parte i cui motivi si risolvono in una opposizione agli atti esecutivi essa è tardiva rispetto al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, la parte opponente dà atto della notifica del pignoramento in data 26.1.2024
e della successiva impugnativa depositata solo al 28.3.2024 davanti al G.E. e, quindi, oltre il termine di decadenza di venti giorni. L'opposizione ex art 617 c.p.c. è inammissibile.
3. Sempre in via preliminare occorre rilevare che parte attrice ha introdotto il presente giudizio oltre il termine di 30 giorni assegnato dal G.E. con l'ordinanza del 19.6.2024. Sostiene che il provvedimento conclusivo della fase cautelare non gli sia stato comunicato e ne aveva avuto conoscenza solo il 15.7.2024. Effettivamente dal doc 4 prodotto, nominato “schermata fascicolo telematico fase cautelare” non risulta la notifica del provvedimento conclusivo. L'opposizione ex art
615 c.p.c. deve pertanto ritenersi tempestiva perché la notifica dell'atto introduttivo è del 7.8.2024.
4. Con ordinanza del 27.10.2025 questo giudice aveva sollevato d'ufficio la questione della possibile dichiarazione di improcedibilità della domanda per difetto della fase cautelare obbligatoria, richiamando sul punto Cass n. 25170 del 2018.
Condivisibilmente l'attrice con la memoria ex art 101 c.p.c. ha sostenuto che la fase cautelare si era svolta correttamente dinnanzi al G.E. (nel proc. Es. RG 2218/24) concluso con ordinanza del
19.6.2024 e la successiva fase di merito, introdotta con ricorso ex art 616 c.p.c. (RG 12847/24) notificato il 6.8.2024, si era chiusa con la dichiarazione di estinzione a seguito di rinuncia agli atti del
7.8.2024 notificata all' in pari data;
il secondo, e presente, giudizio di merito RG 14473/24 CP_3 risulterebbe pertanto fondarsi sulla medesima fase cautelare del primo Es. RG 2218/24 alla quale la parte non aveva mai espressamente rinunciato.
Nel merito l'opposizione è fondata. Con un primo e unico motivo di opposizione l'attrice sostiene che il credito portato da tutte le cartelle, eccezion fatta per quella notificata nel 2023, di cui alla lettera e), risultano prescritte alla data della presunta notifica dell'avviso di mora del 14.4.2023. In particolare, evidenzia che per la cartella n.
110 2008 0022898683000 dal 2008 la prima notificazione interveniva il 14.04.2023, oltre 15 anni dopo;
per la cartella n. 110 2011 0063278121000 dal 2011 la prima notificazione interveniva il
14.04.2023, oltre 12 anni dopo;
per la cartella n. 110 2011 0089898559000 dal 2013 la prima notificazione interveniva il 14.04.2023, oltre 10 anni;
per la cartella n. 110 2012 0012236161000 dal
2013 la prima notificazione interveniva il 14.04.2023, oltre 10 anni;
per la cartella n. 110 2014
0007738664000 dal 2014 la prima notificazione interveniva il 14.04.2023, oltre 9 anni dopo;
per la cartella n. 110 2015 0019772544000 dal 2015 la prima notificazione interveniva il 14.04.2023, oltre
8 anni dopo. Ritenendo applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. e, conseguentemente, il termine di prescrizione quinquennale sostiene che tutti i crediti per IVA, IRPEF, IRAP e TARI e per le sanzioni e gli interessi risultavano, alla data della notifica del pignoramento e dell'avviso di mora, interamente prescritti.
Nel caso in esame, pertanto, il contribuente opponente eccepisce un fatto estintivo, la prescrizione del credito azionato, intervenuto in un momento successivo alla notifica delle cartelle esattoriali tra il 2008 e il 2025 con le quali l'Agente della Riscossione ha azionato il credito di natura erariale.
Poiché la prospettazione dell'attore è nel senso di fa decorrere il dies a quo per calcolare la prescrizione quinquennale del credito dalla notifica delle singole cartelle, che assume essersi validamente perfezionata, e non pone più quale motivo di accertamento la loro validità, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (vd sul punto SS.UU. n. 16986/22) perché l'opposizione non è “recuperatoria”.
La ripartizione dell'onere di allegazione e della prova in caso di eccezione di prescrizione è la seguente: il debitore deve indicare il termine di decorrenza della prescrizione e l'individuazione del termine applicabile;
il creditore deve indicare il diverso termine e/o gli atti utili con efficacia interruttiva dello stesso.
Con riguardo ai crediti tributari, come confermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n.
8120/21 “I crediti di imposta sono (..), in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente”.
Gli altri diversi crediti azionati con il pignoramento impugnato (TARI, Camera di commercio, interessi e sanzioni) si prescrivono, come indicato dal debitore nell'opposizione, in cinque anni.
La mancata costituzione dell'opposto non consente di individuare, dalla data di notifica delle CP_3 singole cartelle indicate nell'atto di pignoramento, l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Al momento dell'avviso di mora, notificato il 14.4.2023 erano pertanto interamente decorsi i termini di prescrizione.
Alla luce delle ragioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere dichiarata fondata e il credito dichiarato estinto per prescrizione.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (D.M. 55/2014 e s.m.i., scaglione fino ad €
260.000,00, complessità minima, fasi di studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Per la fase sommaria non sono liquidate le spese in quanto la pronuncia è stata, correttamente, quella di non luogo a provvedere. Non vi sono invece domande nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione ex art 617 c.p.c.;
Accoglie l'opposizione ex art 615 c.p.c. e per l'effetto:
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della procedura esecutiva per cui è opposizione e sottesi al pignoramento n. 11084202400003747/001 (notificato in data 26.1.2024) limitatamente alle cartelle n. 110 2008 0022898683000, n. 110 2011 0063278121000, n. 110 2011
0089898559000, n. 110 2012 0012236161000, n. 110 2014 0007738664000 e n. 110 2015
0019772544000);
Dichiara tenuta e condanna l' convenuta opposta a rimborsare a Controparte_1 parte attrice opponente le spese del giudizio, che liquida in € 759,00 per esposti e in € 4400,00 per compensi (di cui euro 1300,00 fase studio, euro 900,00 fase introduttiva ed euro 2200,00 fase decisionale), oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Torino il 15.12.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris