Art. 3.
Il primo comma dell'art. 4 del citato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente:
"Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive".
Il primo comma dell'art. 4 del citato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente:
"Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive".