TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1115
TAR
Decreto cautelare 2 marzo 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 12 aprile 2022
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990 - violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata. obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo vaccinale, anche per categorie di lavoratori come il personale militare, sia giustificato da un bilanciamento ragionevole degli interessi, in nome del principio di solidarietà e della tutela della salute pubblica. Ha anche considerato che le mansioni di 'addetto pattuglie' implicano contatti frequenti con terzi, smentendo l'affermazione del ricorrente di svolgere mansioni a basso rischio.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata. mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    La Corte ha ritenuto che la mancata previsione del tampone come alternativa alla vaccinazione non sia irragionevole o sproporzionata, in quanto la vaccinazione è stata considerata la soluzione più idonea per la tutela della salute pubblica e la riduzione della circolazione del virus.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. d.lgs. n. 66/2010 - violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte ha escluso la disparità di trattamento, affermando che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancata vaccinazione è una conseguenza della libera scelta del lavoratore di non sottoporsi a vaccinazione, mentre la sospensione per procedimento penale o disciplinare è una misura cautelare a tutela dell'interesse pubblico. Ha inoltre specificato che l'assegno alimentare non è costituzionalmente obbligato in casi di rifiuto vaccinale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter d. l. 44/2021 ss.mm. ii; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento

    La Corte ha ritenuto che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sia una misura legittima e proporzionata, in linea con i principi costituzionali e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, finalizzata alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del d. l. n. 1/2022, del d. l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d. l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del regolamento europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte ha escluso che i vaccini anti-Covid-19 siano in fase di sperimentazione clinica ai sensi del Regolamento UE 536/2014, ma rientrino in un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA). Ha altresì chiarito che le autorità competenti hanno attestato la qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini, e che la sospensione dalla retribuzione è una conseguenza della libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, non un condizionamento illecito.

  • Accolto
    Legittimità degli atti impugnati

    Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo legittimi gli atti amministrativi e le norme contestate dal ricorrente. Di conseguenza, ha escluso la configurabilità di una responsabilità dell'Amministrazione e l'ingiustizia del danno lamentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1115
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1115
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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