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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1813/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione di rilascio di fondi illegittimamente occupati e di risarcimento del danno tra
(C.F. Parte_1
), difesa dall'avvocato Giuseppe Arcuri C.F._1
Parte appellante – appellata incidentale e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), (C.F.: C.F._5 Parte_5
), difesi dagli avvocati Davide Dell'Aquila e C.F._6
AN GA
Parte appellata - appellante incidentale
1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per l' : “1) Previo il Parte_1
rigetto delle avverse conclusioni, eccezioni e difese, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello accogliere l'appello proposto dall'
[...]
, in persona del suo Presidente, legale Parte_1
rappresentante p.t., e conseguentemente annullare parzialmente la sentenza n. 165/2021 pubbl. il 08/04/2021, RG n. 3558/2008, Repert. n.
273/2021, emessa l'08/04/2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Civile, in persona della Dott.ssa Alessia Iavazzo, in quanto affetta da ultrapetizione nella parte in cui condanna l'appellante a corrispondere, in favore dei Sigg.ri , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e , la somma di € 3.468,75
[...] Parte_4 Parte_5
a titolo di indennità di occupazione legittima dei beni meglio descritti in narrativa, oltre interessi legali dal 15/10/1999 sino al rilascio degli stessi;
2) In ogni caso, riconoscere l'illegittima, per i motivi superiormente dedotti, l'applicazione degli artt. 16-20 L. 22/10/1971 n. 865 per la quantificazione della medesima indennità di occupazione legittima;
2) Condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'Amministrazione
Provinciale di , delle competenze difensive e delle spese del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Per , , e IA: “Voglia Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
l'adìta On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in accoglimento di questo appello incidentale e in riforma e integrazione dell'appellata sentenza, così provvedere:
2 - eliminare la condanna della Provincia di Vibo Valentia, alla somma di euro 3.468,75 oltre interessi legali dal 15.10.1999 sino al rilascio dei beni a titolo di indennità per l'occupazione legittima del terreno, siccome giammai richiesta dai convenuti;
- dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare, ai sensi l'art. 59 L.
n. 69/2009, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione al fine di consentire agli appellati Sigg. la riproposizione delle CP_1
domande come sopra riportate al n. 1 dello svolgimento del processo;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e avevano CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
citato in giudizio la Provincia di Vibo Valentia, il e la Controparte_2
società (già , deducendo di CP_3 Controparte_4
essere comproprietari e possessori pro quota di un terreno sito nel
Comune di Polia (VV).
Avevano esposto che, con concessione edilizia rilasciata dal
Comune di in data 7 aprile 1998, era stata autorizzata la CP_2
realizzazione di un impianto idroelettrico, e che con determina n. 41/1999 lo stesso Comune aveva disposto l'occupazione dei terreni necessari ai lavori, autorizzando la società a immettersi nel Controparte_4
possesso anche di parte dei loro fondi.
Avevano rappresentato, tuttavia, che l'impianto non era mai stato realizzato, i lavori erano rimasti in stato di quiescenza e, successivamente, la era stata dichiarata fallita con sentenza n. 604/2006; e CP_3
che era decorso inutilmente il termine per l'adozione del decreto di esproprio, con conseguente perdita di efficacia ex tunc del decreto di occupazione d'urgenza.
3 Avevano, quindi, chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 260.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Si era costituito il eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato, e chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda.
Si era costituita altresì la Provincia di Vibo Valentia sollevando analoghe eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione,
e chiedendo in ogni caso il rigetto delle pretese avversarie. Cont La società non si era costituita.
Espletata la fase istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, gli attori, all'udienza del 7 marzo 2017, avevano limitato la propria domanda risarcitoria alla somma di euro 124.162,35, di cui € 121.557,49 per la somma necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi ed € 2.604,86 per la perdita del valore dei frutti non percepiti, per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Con la sentenza n. 165/2021, resa l'8 aprile 2021 a definizione del giudizio n. 3558/2008 r.g.a.c., il Tribunale di Lamezia Terme aveva: a) dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che le domande di restituzione dei terreni e di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la richiesta di indennità per l'occupazione legittima spettasse al giudice ordinario;
b) condannato l'amministrazione provinciale di al pagamento dell'indennità di occupazione Parte_1
legittima per € 3.468,75; c) compensato le spese tra attori e amministrazione provinciale di;
d) condannato gli attori al Parte_1
pagamento delle spese a favore del atteso il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultimo.
4 Il Tribunale aveva inoltre ritenuto improponibili le domande verso la atteso l'intervenuto fallimento. CP_3
L'Amministrazione provinciale di ha impugnato la Parte_1
sentenza limitatamente alla parte in cui è stata condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 3.468,75 oltre interessi legali dal
15/10/1999 sino al rilascio dei beni, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea qualificazione della domanda e vizio di motivazione: il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come volta anche al riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, nonostante dagli atti (citazione, memorie ex art. 183 c.p.c. e conclusioni) emergesse in modo univoco come gli attori avessero chiesto esclusivamente la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, con esclusione di ogni pretesa indennitaria;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio dispositivo (art. 115 c.p.c.): il tribunale si sarebbe pronunciato su una domanda mai proposta;
3) erronea quantificazione dell'indennità e falsa applicazione di legge: in ogni caso, la liquidazione dell'indennità sarebbe stata effettuata in base agli artt. 16 e 20, comma 3, L. 865/1971, norme non più vigenti poiché abrogate dal D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs.
302/2002, con conseguente violazione di legge e vizio di motivazione.
, , e si sono CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
costituiti, proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di gravame: 1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 59 L. n. 69/2009, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo correttamente dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria per l'occupazione illegittima dei terreni, ha omesso di indicare il giudice munito di giurisdizione, così impedendo la tempestiva riassunzione della causa con conservazione degli effetti sostanziali e processuali;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
5 pronunciato, poiché essi non avevano proposto nessuna domanda di indennità per occupazione legittima era stata proposta.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e, ai sensi dell'art. 59 L. n. 69/2009, l'indicazione del giudice munito di giurisdizione per consentire la riproposizione della domanda.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito Controparte_2
e dev'esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, essendo state le comparse e le memorie già depositate successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre precisare che la sentenza impugnata è divenuta cosa giudicata in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande restitutoria e risarcitoria.
L'appello principale è fondato, così come il motivo d'appello incidentale relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Effettivamente dalla lettura di tutti gli atti di parte attrice del giudizio di primo grado emerge che gli attori hanno chiesto la restituzione del bene e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima - per come, tra l'altro, ribadito in sede d'appello incidentale -, non anche l'indennità per occupazione legittima.
Ne discende che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione provinciale di al Parte_1
pagamento dell'indennità da occupazione legittima, è affetta dal vizio di ultrapetizione e, dunque, nulla.
6 Inammissibile è, invece, la domanda oggetto d'appello incidentale relativa all'indicazione, a integrazione della pronuncia impugnata, del giudice munito di giurisdizione.
La motivazione e il dispositivo si integrano, poiché la portata precettiva di una sentenza dev'essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga una decisione che, pur di contenuto incompleto, sia chiaramente e univocamente integrabile dalla seconda (Cass. Sez. I, ord. 12 settembre
2002, n. 26802).
Nella sentenza impugnata, nel dispositivo vi è la pronuncia sul difetto di giurisdizione, nella parte motivazionale è indicato chiaramente che il giudice di primo grado ha ritenuto munito di giurisdizione il giudice amministrativo.
Ne consegue che è inammissibile la domanda di riforma della sentenza con l'indicazione del giudice munito di giurisdizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di
, , e , avuto riguardo CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
all'esito complessivo della lite, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento
(da € 1.101 a € 5.200), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Nulla occorre statuire sulle spese in relazione all'appellato non costituito.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
7 - accoglie l'appello principale e accoglie parzialmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'Amministrazione provinciale al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
- dichiara inammissibile nel resto l'appello incidentale;
- condanna , , e a CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
rifondere all le spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.378,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna , e al CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
pagamento a favore dell Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese tra le parti costituite e il Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA HI VA FE
8
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1813/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione di rilascio di fondi illegittimamente occupati e di risarcimento del danno tra
(C.F. Parte_1
), difesa dall'avvocato Giuseppe Arcuri C.F._1
Parte appellante – appellata incidentale e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_3
), (C.F.: C.F._4 Parte_4
), (C.F.: C.F._5 Parte_5
), difesi dagli avvocati Davide Dell'Aquila e C.F._6
AN GA
Parte appellata - appellante incidentale
1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Parte appellata non costituita
Conclusioni delle parti
Per l' : “1) Previo il Parte_1
rigetto delle avverse conclusioni, eccezioni e difese, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello accogliere l'appello proposto dall'
[...]
, in persona del suo Presidente, legale Parte_1
rappresentante p.t., e conseguentemente annullare parzialmente la sentenza n. 165/2021 pubbl. il 08/04/2021, RG n. 3558/2008, Repert. n.
273/2021, emessa l'08/04/2021 dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Civile, in persona della Dott.ssa Alessia Iavazzo, in quanto affetta da ultrapetizione nella parte in cui condanna l'appellante a corrispondere, in favore dei Sigg.ri , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e , la somma di € 3.468,75
[...] Parte_4 Parte_5
a titolo di indennità di occupazione legittima dei beni meglio descritti in narrativa, oltre interessi legali dal 15/10/1999 sino al rilascio degli stessi;
2) In ogni caso, riconoscere l'illegittima, per i motivi superiormente dedotti, l'applicazione degli artt. 16-20 L. 22/10/1971 n. 865 per la quantificazione della medesima indennità di occupazione legittima;
2) Condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'Amministrazione
Provinciale di , delle competenze difensive e delle spese del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
Per , , e IA: “Voglia Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
l'adìta On.le Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione, richiesta e conclusione rigettata, in accoglimento di questo appello incidentale e in riforma e integrazione dell'appellata sentenza, così provvedere:
2 - eliminare la condanna della Provincia di Vibo Valentia, alla somma di euro 3.468,75 oltre interessi legali dal 15.10.1999 sino al rilascio dei beni a titolo di indennità per l'occupazione legittima del terreno, siccome giammai richiesta dai convenuti;
- dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare, ai sensi l'art. 59 L.
n. 69/2009, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione al fine di consentire agli appellati Sigg. la riproposizione delle CP_1
domande come sopra riportate al n. 1 dello svolgimento del processo;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e avevano CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
citato in giudizio la Provincia di Vibo Valentia, il e la Controparte_2
società (già , deducendo di CP_3 Controparte_4
essere comproprietari e possessori pro quota di un terreno sito nel
Comune di Polia (VV).
Avevano esposto che, con concessione edilizia rilasciata dal
Comune di in data 7 aprile 1998, era stata autorizzata la CP_2
realizzazione di un impianto idroelettrico, e che con determina n. 41/1999 lo stesso Comune aveva disposto l'occupazione dei terreni necessari ai lavori, autorizzando la società a immettersi nel Controparte_4
possesso anche di parte dei loro fondi.
Avevano rappresentato, tuttavia, che l'impianto non era mai stato realizzato, i lavori erano rimasti in stato di quiescenza e, successivamente, la era stata dichiarata fallita con sentenza n. 604/2006; e CP_3
che era decorso inutilmente il termine per l'adozione del decreto di esproprio, con conseguente perdita di efficacia ex tunc del decreto di occupazione d'urgenza.
3 Avevano, quindi, chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 260.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Si era costituito il eccependo il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato, e chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda.
Si era costituita altresì la Provincia di Vibo Valentia sollevando analoghe eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione,
e chiedendo in ogni caso il rigetto delle pretese avversarie. Cont La società non si era costituita.
Espletata la fase istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, gli attori, all'udienza del 7 marzo 2017, avevano limitato la propria domanda risarcitoria alla somma di euro 124.162,35, di cui € 121.557,49 per la somma necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi ed € 2.604,86 per la perdita del valore dei frutti non percepiti, per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Con la sentenza n. 165/2021, resa l'8 aprile 2021 a definizione del giudizio n. 3558/2008 r.g.a.c., il Tribunale di Lamezia Terme aveva: a) dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che le domande di restituzione dei terreni e di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la richiesta di indennità per l'occupazione legittima spettasse al giudice ordinario;
b) condannato l'amministrazione provinciale di al pagamento dell'indennità di occupazione Parte_1
legittima per € 3.468,75; c) compensato le spese tra attori e amministrazione provinciale di;
d) condannato gli attori al Parte_1
pagamento delle spese a favore del atteso il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di quest'ultimo.
4 Il Tribunale aveva inoltre ritenuto improponibili le domande verso la atteso l'intervenuto fallimento. CP_3
L'Amministrazione provinciale di ha impugnato la Parte_1
sentenza limitatamente alla parte in cui è stata condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 3.468,75 oltre interessi legali dal
15/10/1999 sino al rilascio dei beni, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) erronea qualificazione della domanda e vizio di motivazione: il Tribunale ha qualificato la domanda attorea come volta anche al riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, nonostante dagli atti (citazione, memorie ex art. 183 c.p.c. e conclusioni) emergesse in modo univoco come gli attori avessero chiesto esclusivamente la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, con esclusione di ogni pretesa indennitaria;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio dispositivo (art. 115 c.p.c.): il tribunale si sarebbe pronunciato su una domanda mai proposta;
3) erronea quantificazione dell'indennità e falsa applicazione di legge: in ogni caso, la liquidazione dell'indennità sarebbe stata effettuata in base agli artt. 16 e 20, comma 3, L. 865/1971, norme non più vigenti poiché abrogate dal D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs.
302/2002, con conseguente violazione di legge e vizio di motivazione.
, , e si sono CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
costituiti, proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di gravame: 1) violazione e/o erronea applicazione dell'art. 59 L. n. 69/2009, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo correttamente dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria per l'occupazione illegittima dei terreni, ha omesso di indicare il giudice munito di giurisdizione, così impedendo la tempestiva riassunzione della causa con conservazione degli effetti sostanziali e processuali;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
5 pronunciato, poiché essi non avevano proposto nessuna domanda di indennità per occupazione legittima era stata proposta.
Hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione e, ai sensi dell'art. 59 L. n. 69/2009, l'indicazione del giudice munito di giurisdizione per consentire la riproposizione della domanda.
Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito Controparte_2
e dev'esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, essendo state le comparse e le memorie già depositate successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre precisare che la sentenza impugnata è divenuta cosa giudicata in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande restitutoria e risarcitoria.
L'appello principale è fondato, così come il motivo d'appello incidentale relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Effettivamente dalla lettura di tutti gli atti di parte attrice del giudizio di primo grado emerge che gli attori hanno chiesto la restituzione del bene e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima - per come, tra l'altro, ribadito in sede d'appello incidentale -, non anche l'indennità per occupazione legittima.
Ne discende che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione provinciale di al Parte_1
pagamento dell'indennità da occupazione legittima, è affetta dal vizio di ultrapetizione e, dunque, nulla.
6 Inammissibile è, invece, la domanda oggetto d'appello incidentale relativa all'indicazione, a integrazione della pronuncia impugnata, del giudice munito di giurisdizione.
La motivazione e il dispositivo si integrano, poiché la portata precettiva di una sentenza dev'essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga una decisione che, pur di contenuto incompleto, sia chiaramente e univocamente integrabile dalla seconda (Cass. Sez. I, ord. 12 settembre
2002, n. 26802).
Nella sentenza impugnata, nel dispositivo vi è la pronuncia sul difetto di giurisdizione, nella parte motivazionale è indicato chiaramente che il giudice di primo grado ha ritenuto munito di giurisdizione il giudice amministrativo.
Ne consegue che è inammissibile la domanda di riforma della sentenza con l'indicazione del giudice munito di giurisdizione.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di
, , e , avuto riguardo CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
all'esito complessivo della lite, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili – in ragione della non complessità delle difese – dello scaglione di riferimento
(da € 1.101 a € 5.200), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Nulla occorre statuire sulle spese in relazione all'appellato non costituito.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
7 - accoglie l'appello principale e accoglie parzialmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'Amministrazione provinciale al pagamento dell'indennità di occupazione legittima;
- dichiara inammissibile nel resto l'appello incidentale;
- condanna , , e a CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
rifondere all le spese di Parte_1
lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.378,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna , e al CP_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
pagamento a favore dell Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese tra le parti costituite e il Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA HI VA FE
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