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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5380/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Chemollo Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Dora ZAPPIA Parte_1 C.F._1 parte ricorrente
contro
(C.F. ), con l'avv. Roberta ORLANDI Controparte_1 C.F._2
parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: separazione giudiziale personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori.
3) Confermare il collocamento prevalente della minore presso la sig.ra e l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale sita in Venezia in via Castellana, 64/e Zelarino alla ricorrente. Confermare altresì gli oneri abitativi in capo alla sig.ra così come disposto con l'ordinanza del 20.6.2023. Parte_1
pag. 1 di 8 4) Rispetto al regime di incontri padre figlia confermare quanto deciso nel procedimento sub RG 5380-2/2023.
5) Disporre inoltre che, rispetto al giorno di Natale la figlia stia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore così come il 31 dicembre, compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi. Disporre la medesima turnazione per il giorno di
Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”.
6) Per quanto riguarda le altre festività nel corso dell'anno (vacanze di Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, i ponti scolastici e le feste della città di Venezia) disporre che trascorra Per_1 la giornata secondo il sistema dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi.
7) Stabilire l'obbligo di contribuzione a carico del sig. per la figlia in Euro 400,00 Controparte_1 mensili o altra ritenuta congrua dal giudice. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , tramite Parte_1 accredito su postepay IBAN [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
8) Disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia. 9) Rigettare tutte le domanda ex adverso formulate perché infondate e non provate. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il resistente:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. stabilire il regime di affidamento della minore che sarà ritenuto più idoneo nell'interesse della bambina, Per_1 valutando quello dell'affidamento esclusivo al padre a fronte della condotta materna pregiudizievole, di reiterata sottrazione della minore alla frequentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, di precarietà e trascuratezza rispetto ai suoi bisogni primari ordinari (stabilità abitativa e continuità di rapporto affettivo con l'altra figura genitoriale) e, durante i periodi di sottrazione, specifici (psicomotricità e sostegno scolastico) nonchè di violazione protratta, ancora in atto, del dovere di condivisione della genitorialità;
3. disporre il collocamento prevalente di presso il padre nella casa familiare sita in Venezia – Zelarino via Per_1
Castellana 64/E disponendone l'assegnazione al signor che, a tal fine, reperirà un'attività lavorativa in CP_1 orario confacente alla minore e riprenderà a proprio carico il pagamento del mutuo della casa.
Stabilire il turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto più adeguato;
4. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia con spese straordinarie al 50% in base al protocollo di Venezia, come in atto;
5. disporre che abbia sempre con sé, il documento di identità nel passaggio dalla madre al padre;
Per_1
6. condannare la signora alle spese ed onorari di causa, compresi quelli per il procedimento cautelare reso Pt_1 necessario dalla seconda interruzione dei rapporti padre – figlia e quello reso necessario dal rifiuto della di Pt_1 riconoscere due pernotti settimanali della figlia con il padre. Il sig. integrerà, appena possibile, la CP_1 documentazione finanziaria con il nuovo contratto di lavoro, in quanto quello attuale avrà scadenza al 30 giugno e
i pagamenti per l'alloggio in comodato precario.”
pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/4/2023, che ha contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 12/3/2014 con rito civile a Venezia, oltre che successivamente con rito canonico CP_1
a Caltanissetta il 12/9/2015, e dal quale è nata il [...] la figlia , ha Persona_2 riferito che dopo alcuni anni la convivenza tra i coniugi era divenuta insopportabile in ragione di numerosi litigi ed anche dei maltrattamenti subiti dal marito.
In ragione di tali maltrattamenti, ha in particolare rappresentato di aver richiesto il 20/2/2023
l'intervento delle FF.OO., e di aver in tale occasione, grazie all'intervento, lasciato insieme alla figlia l'abitazione coniugale, sita in Venezia – Zelarino, via Castellana n. 64/e, trovando rifugio Per_1
a casa di amici, e di aver il giorno dopo sporto denuncia contro il marito, asserendo di aver ricevuto dallo stesso, oltre ad urla e minacce, anche degli spintoni;
inoltre, il le avrebbe anche CP_1 posto una mano sulla fronte dicendole che aveva la testa vuota e si sarebbe anche temporaneamente appropriato del suo cellulare affermando di volerlo rompere. Riferisce ancora la ricorrente che in seguito egli l'abbia altresì minacciata di sottrarle con la forza la figlia e che in un episodio specifico, il 13/4/2023, abbia anche afferrato quest'ultima per un braccio fuori dalla scuola, turbandola.
Sulla base di tali allegazioni e della denuncia presentata, la ricorrente ha richiesto l'emissione di un ordine di protezione con allontanamento immediato del resistente dalla casa coniugale e con divieto di avvicinamento a sé ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
inoltre, sia in via cautelare che provvisoria e nel merito, ha istato per l'affidamento esclusivo della figlia, per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e per la disposizione di un contributo mensile a carico di quest'ultimo per il mantenimento indiretto ordinario della minore pari ad € 400,00 soggetti a rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, nonché nel merito per la dichiarazione di separazione personale, con vittoria di spese. Quanto alle visite padre
– figlia, ha istato in ricorso per lo svolgimento in forma protetta, sino a diversa indicazione dei
Servizi sociali, e poi gradualmente in forma libera secondo il piano genitoriale allegato.
Si è costituito il resistente, negando di aver posto in atto le aggressioni sopra descritte e sostenendo che improvvisamente e senza ragione la bbia cominciato ad insultarlo accusandolo di essere Pt_1 un nullafacente mentre invece lei lavorava.
In particolare il ha spiegato di aver svolto in passato per anni la professione di CP_1 barbiere in proprio e di aver poi cessato nel 2021 tale attività a causa di contrasti insorti con la proprietà del locale, e di essere alla ricerca di un nuovo immobile ove poter riaprire il negozio, tuttavia non riuscendovi a causa principalmente dell'indisponibilità di finanziamenti.
Ha inoltre fatto presente e documentato di percepire una pensione militare di € 900,00 mensili e di aver in ogni caso, anche nel periodo di inattività lavorativa, con tale indennità continuato a pagare i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare allo stesso esclusivamente intestata, dell'importo mensile di € 392,40, e le relative utenze.
pag. 3 di 8 Secondo il resistente, le false accuse della moglie e le denunce dalla stessa presentate nei suoi confronti sarebbero spiegabili unicamente dalla volontà di privarlo del godimento della casa, al fine forse di coabitarci con il fratello fatto venire dalla Moldavia, avendo già ottenuto con il matrimonio la cittadinanza italiana, ed ha infatti sostenuto che la moglie abbia sempre mostrato disinteresse nei suoi confronti, avendolo peraltro squalificato di fronte alla figlia.
Quanto alla figlia ha sottolineato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con lei e di Per_1 aver da sempre svolto diligentemente il ruolo paterno, avendola accudita tenendola con sé nel negozio prima dell'inizio della scuola, portandola poi a scuola ed avendo inoltre presenziato alle visite pediatriche, aiutandola nei compiti scolastici, portandola un giorno a settimana ad una psicomotricista, essendo nata prematura, ed alle lezioni di sostegno di matematica. Per_1
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione alla moglie, aggiungendo che gli abbia impedito i rapporti con la figlia, portandola con sé in luogo ignoto e non consentendogli di vederla nemmeno in occasione dell'uscita dalla scuola o per telefono, salvo un'unica occasione in cui gli aveva concesso di stare con lei per un'ora e mezzo.
Quanto al proprio diritto di visite con la figlia, ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento in forma protetta ed ha istato al contempo per l'ordine di divieto di espatrio della figlia da parte della madre, oltre che per la presa in carico con supporto psicologico della minore da parte del Servizio sociale.
In punto di affidamento, ha rimesso ogni valutazione al Tribunale, al quale ha chiesto tuttavia di valutare quello esclusivo a sé a fronte della condotta materna dallo stesso rimarcata quale pregiudizievole nei confronti della minore per aver agito al fine di privarla del diritto alla bigenitorialità ed anche avendola privata del sostegno psicomotorio alla stessa necessario.
Per le medesime ragioni ha richiesto a sua volta l'assegnazione a sé della casa coniugale ed, in caso di affidamento condiviso, il collocamento prevalente della minore presso di sé, con previsione di un contributo per il mantenimento indiretto ordinario della figlia a carico della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale.
Con decreto del 20/4/2023 ex art. 473 bis. 40 c.p.c. è stata fissata la prima udienza con termini abbreviati, si è provveduto a richiedere gli atti d'intervento e d'indagine alla P.G. ed al P.M. ed è stata disposta la presa in carico dei Servizi sociali di Venezia-Zelarino con deposito di relazione.
Il P.M. ha depositato copia degli atti di indagine il 19/5/2023. Con successivo decreto del G.I.P. del 22/2/2024 è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale (N. 6483/2023 R.G.N.R.) instaurato a carico del resistente, nonostante l'opposizione presentata dalla ricorrente, essendo stata ritenuta la condotta attinente alle vicende conflittuali relative al rapporto personale tra i coniugi.
La relazione dei Servizi sociali ha dato atto di quanto riferito dalle parti e dalla figlia, nonché del buon rapporto della minore con entrambi i genitori, ragion per cui ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per regolamentarsi le visite in forma libera da parte del padre.
pag. 4 di 8 Alla prima udienza di comparizione del 20/6/2023 sono stati sentiti separatamente i coniugi ed all'esito, con ordinanza resa in pari data, è stata rigettata la richiesta di ordine di protezione e disposto in via di provvedimenti temporanei ed urgenti: l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affidamento condiviso di ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre - avendo la minore dichiarato ai Servizi sociali di sentirsi bene a vedere il padre uno o due giorni a settimana – e conseguentemente l'assegnazione alla madre della casa familiare, ed è stato disposto il monitoraggio da parte dei Servizi sociali delle visite in forma libera padre – figlia a fine settimana alternati, dal venerdì al sabato sera e per due pomeriggi a settimana per due/tre ore nonché per due settimane non consecutive nel periodo estivo;
si è inoltre limitato il contributo del padre al mantenimento della minore, stante lo stato di disoccupazione e la necessità di reperire un alloggio in locazione, alla sola quota del 50% del spese straordinarie;
si è inoltre confermata l'assunzione da parte della egli oneri relativi alla casa coniugale, incluso il pagamento delle Pt_1 rate mensili del mutuo, stante la disponibilità dalla stessa espressa in tal senso;
si è infine demandato ai Servizi sociali di relazionare sull'andamento delle visite padre – figlia e di valutare la capacità genitoriale dei coniugi ed il miglior regime di affidamento e collocamento della minore.
Nelle more del rinvio disposto per la disamina della relazione all'udienza del 5/3/2024, con richiesta depositata il 23/12/2023, la ricorrente ha dedotto di avere il ricorrente posto in essere atti persecutori nei suoi confronti e di essersi pertanto rivolta al centro antiviolenza, avendo ivi trovato rifugio insieme alla figlia, ed ha quindi istato in via urgente, anche inaudita altera parte, per la sospensione delle viste libere tra padre e figlia e per lo svolgimento delle stesse in forma protetta e spazio neutro.
Con decreto del 28/12/2023, ritenuta l'insussistenza di elementi per provvedere inaudita altera parte,
è stata rimessa ogni determinazione al Giudice delegato che, con ordinanza del 13/2/2024 resa nel sub-procedimento n. 5380-1/2023 R.G, tenuto conto delle memorie nel frattempo depositate dalle parti su detta istanza, nonché del mancato reperimento di un alloggio e di un'attività lavorativa da parte del ricorrente ed al contempo dell'assenza di elementi per accogliere l'istanza di svolgimento degli incontri padre – figlia in forma protetta, ha confermato lo svolgimento di tali incontri in forma libera per due/tre ore in due pomeriggi a settimana, sospendendo il diritto di permanenza della figlia con il padre a fine settimana alternati per l'indisponibilità di luogo idoneo, rigettato la richiesta del ricorrente di disporsi il divieto di espatrio della minore da parte della madre – per insussistenza di elementi da cui trarre un pericolo di sottrazione e sulla base anzi del rilevato buon radicamento della madre sul territorio - e confermato i restanti provvedimenti temporanei già assunti.
La relazione di aggiornamento dei Servizi sociali disposta all'esito del subprocedimento e depositata l'8/5/2024 ha dato atto che il si trovava all'epoca tuttora privo di alloggio, avendo CP_1 tuttavia da poco reperito un'attività lavorativa a turni di guardia notturna presso CIVIS.
pag. 5 di 8 Alla successiva udienza del 6/6/2024 si è preso atto anche del reperimento di un alloggio da parte del resistente a Spinea (VE), nonché dell'avvenuto rientro della ella casa coniugale e le parti Pt_1 hanno raggiunto un accordo sulle visite prevedente il diritto del padre di tenerla con sé in forma libera a settimane alternate il sabato dalle 16:00 alle 21:00 e la domenica dalle 11:00 alle 21:00, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dalle 18:00 - al termine degli appuntamenti con la psicologa – fino alle 21.00, con impegno del padre a lasciare la figlia sul portone della casa familiare e della madre ad aspettarla sulla porta di casa senza scendere le scale.
All'udienza del 24/9/2024 le parti hanno concordato su un ampliamento delle visite settimanali della figlia con diritto del padre a vederla e tenerla con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 o dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00 con preparazione della cena, ed è stato modificato il giorno del fine settimana passando da quello venerdì sera - sabato sera alla domenica, orario 7.30 - 17.00. Hanno altresì concordato il rilascio da parte del padre della carta di identità della minore su delega della madre.
All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno concordemente stabilito i tempi di permanenza della minore con il padre nel periodo delle ferie natalizie. Si è quindi rinviato al 25/2/2025 per l'ascolto della minore, alla quale, preso atto della sua non volontà di essere sentita senza i genitori, si è rinviato per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 25/9/2025.
Nel frattempo il ricorrente ha depositato istanza il 31/3/2025 di ampliamento, anche inaudita altera parte, del regime di visita padre – figlia, documentando inoltre di aver ottenuto dall'11/3/2025
l'assegnazione di un alloggio in comodato gratuito presso il centro Don Vecchi, con pagamento degli oneri per € 350,00 mensili. Tale istanza ha portato all'apertura dell'ulteriore sub-procedimento
N. 2380-2/2025 R.G., nel quale, rigettata l'istanza inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, si è raggiunto all'udienza del 4/6/2025 l'accordo di ulteriore ampliamento delle visite paterne seguente: lunedì 16:30 – 19:00; mercoledì dalle 16:30 con pernotto e riaccompagnamento al centro estivo o a scuola;
venerdì 16:30 – 19:00; sabato dalle 19:00 alla domenica alle ore 18:30 e per due settimane anche consecutive nel periodo estivo.
All'udienza del 25/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito nei termini di legge di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle conclusioni precisate il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie e quest'ultima alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, mentre il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ritiene il Collegio che, innanzitutto, sussistano i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, essendo incontestato ed evidente da quanto suesposto il venir meno della comunione materiale e spirituale, oltre che della convivenza tra gli stessi a decorrere dal momento in cui la ricorrente ha lasciato assieme alla figlia la casa coniugale.
pag. 6 di 8 Quanto al regime di affidamento della minore, si ritiene che ne vada confermato l'affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e regolamentata la frequentazione della minore con il padre in aderenza agli accordi raggiunti da ultimo tra le parti all'udienza del 4/6/2025, con ulteriore regolamentazione paritaria ed alternata per quanto attiene alle feste natalizie e pasquali.
Sull'affidamento, va osservato infatti, oltre al fatto che la ricorrente ha modificato in sede di precisazione delle conclusioni la propria domanda iniziale, non insistendo sull'affidamento esclusivo, e che il resistente ha dal canto suo rimesso sul punto, sin dalla propria costituzione, la decisione al Tribunale – pur istando affinché venga valutato quello dell'affidamento esclusivo al padre – che non sussistono fondate ragioni idonee a derogare alla regola, “da seguire, a meno di circostanze talmente gravi che possano mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico fisico del minore” (ex multis Cass. 6535/2019) dell'affidamento condiviso tra i genitori della figlia Per_1 non ravvisandosi la prova del compimento di condotte per la stessa pregiudizievoli da parte di alcuno dei genitori.
Quanto invece alla decisione di confermarsi il collocamento prevalente presso la madre, ad essa si giunge tenuto conto degli elementi già evidenziati in sede di provvedimenti provvisori ed assunti anche sulla base delle condivisibili constatazioni e conclusioni dei Servizi sociali, risultando del resto, anche tenuto conto delle successive relazioni e di quanto evincibile dal complesso degli atti e documenti processuali, che l'attuale collocamento della minore sia idoneo a tutelare il suo benessere psico fisico e che l'attuale regime di frequentazione con il padre garantisca in modo appropriato il diritto alla bigenitorialità.
Dal collocamento prevalente presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale sita in
Venezia-Zelarino, via Castellana n. 64/e alla stessa, onde coabitarvi con la minore nei tempi di permanenza presso di sé.
Quanto alla misura del contributo del padre al mantenimento indiretto ordinario della minore, va osservato che, diversamente da quanto disposto all'epoca dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., , in cui il resistente era privo di reddito da lavoro, attualmente lo stesso gode di una retribuzione media che si aggira intorno agli € 700,00, a cui si aggiunge l'importo della pensione militare, così giungendosi ad introiti intorno a complessivi € 1.600,00, e che lo stesso non è gravato dal pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, essendo la relativa obbligazione stata assunta dalla moglie nel corso del processo e confermata in sede di precisazione delle conclusioni, circostanza che controbilancia peraltro la richiesta di tenersi in conto, a vantaggio del marito proprietario, del valore locativo dell'immobile.
pag. 7 di 8 Tenuto conto dei redditi della ricorrente, la quale percepisce una retribuzione media di circa
€.1.200,00 ed è onerata delle spese della casa familiare e della maggior parte del contributo diretto ordinario al mantenimento della minore, si ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno da versarsi alla madre da parte del padre per il contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia in € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, ed all'assegno unico universale, si ritiene congrua la suddivisione in pari misura tra i genitori.
In ragione della reciproca soccombenza ravvisabile nel rigetto delle domande della ricorrente di emissione degli ordini di protezione e di revoca delle visite in forma libera padre-figlia, nonché delle domande del resistente di collocamento prevalente presso di sé della figlia e di assegnazione della casa coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre veda e tenga con sé la figlia, durante la settimana: il lunedì dalle 16:30 alle
19:00, il mercoledì dalle 16:30, con pernotto e riaccompagnamento al centro estivo o a scuola la mattina seguente, il venerdì dalle 16:30 alle 19:00; nel fine settimana: in via alternata con la madre, dalle ore 19:00 del sabato fino alle ore 18:30 della domenica;
durante il periodo estivo: per due settimane anche consecutive, previo accordo da raggiungersi entro fine maggio;
nelle festività natalizie: per una settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre ore 15:00 o dal 31 dicembre ore 15:00 al 6 gennaio, in via alternata con la madre;
nelle festività pasquali: il giorno di Pasqua quando la minore sia stata con la madre il giorno del Natale precedente, ed altrimenti il giorno di Pasquetta;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Venezia-Zelarino, via Castellana 64/e e gli arredi ivi contenuti alla madre, la quale provvederà al pagamento delle relative spese, incluso il rateo del mutuo contratto per l'acquisto;
DISPONE che il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento indiretto ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
DISPONE che l'assegno unico sia attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Enrico Chemollo Giudice rel. dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Dora ZAPPIA Parte_1 C.F._1 parte ricorrente
contro
(C.F. ), con l'avv. Roberta ORLANDI Controparte_1 C.F._2
parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
in punto: separazione giudiziale personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori.
3) Confermare il collocamento prevalente della minore presso la sig.ra e l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale sita in Venezia in via Castellana, 64/e Zelarino alla ricorrente. Confermare altresì gli oneri abitativi in capo alla sig.ra così come disposto con l'ordinanza del 20.6.2023. Parte_1
pag. 1 di 8 4) Rispetto al regime di incontri padre figlia confermare quanto deciso nel procedimento sub RG 5380-2/2023.
5) Disporre inoltre che, rispetto al giorno di Natale la figlia stia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore così come il 31 dicembre, compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi. Disporre la medesima turnazione per il giorno di
Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”.
6) Per quanto riguarda le altre festività nel corso dell'anno (vacanze di Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, i ponti scolastici e le feste della città di Venezia) disporre che trascorra Per_1 la giornata secondo il sistema dell'alternanza con l'uno o l'altro genitore compatibilmente con i turni di lavoro degli stessi.
7) Stabilire l'obbligo di contribuzione a carico del sig. per la figlia in Euro 400,00 Controparte_1 mensili o altra ritenuta congrua dal giudice. Tale somma dovrà essere versata alla sig.ra , tramite Parte_1 accredito su postepay IBAN [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
8) Disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia. 9) Rigettare tutte le domanda ex adverso formulate perché infondate e non provate. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il resistente:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. stabilire il regime di affidamento della minore che sarà ritenuto più idoneo nell'interesse della bambina, Per_1 valutando quello dell'affidamento esclusivo al padre a fronte della condotta materna pregiudizievole, di reiterata sottrazione della minore alla frequentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, di precarietà e trascuratezza rispetto ai suoi bisogni primari ordinari (stabilità abitativa e continuità di rapporto affettivo con l'altra figura genitoriale) e, durante i periodi di sottrazione, specifici (psicomotricità e sostegno scolastico) nonchè di violazione protratta, ancora in atto, del dovere di condivisione della genitorialità;
3. disporre il collocamento prevalente di presso il padre nella casa familiare sita in Venezia – Zelarino via Per_1
Castellana 64/E disponendone l'assegnazione al signor che, a tal fine, reperirà un'attività lavorativa in CP_1 orario confacente alla minore e riprenderà a proprio carico il pagamento del mutuo della casa.
Stabilire il turno di responsabilità della madre che sarà ritenuto più adeguato;
4. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia con spese straordinarie al 50% in base al protocollo di Venezia, come in atto;
5. disporre che abbia sempre con sé, il documento di identità nel passaggio dalla madre al padre;
Per_1
6. condannare la signora alle spese ed onorari di causa, compresi quelli per il procedimento cautelare reso Pt_1 necessario dalla seconda interruzione dei rapporti padre – figlia e quello reso necessario dal rifiuto della di Pt_1 riconoscere due pernotti settimanali della figlia con il padre. Il sig. integrerà, appena possibile, la CP_1 documentazione finanziaria con il nuovo contratto di lavoro, in quanto quello attuale avrà scadenza al 30 giugno e
i pagamenti per l'alloggio in comodato precario.”
pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/4/2023, che ha contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 12/3/2014 con rito civile a Venezia, oltre che successivamente con rito canonico CP_1
a Caltanissetta il 12/9/2015, e dal quale è nata il [...] la figlia , ha Persona_2 riferito che dopo alcuni anni la convivenza tra i coniugi era divenuta insopportabile in ragione di numerosi litigi ed anche dei maltrattamenti subiti dal marito.
In ragione di tali maltrattamenti, ha in particolare rappresentato di aver richiesto il 20/2/2023
l'intervento delle FF.OO., e di aver in tale occasione, grazie all'intervento, lasciato insieme alla figlia l'abitazione coniugale, sita in Venezia – Zelarino, via Castellana n. 64/e, trovando rifugio Per_1
a casa di amici, e di aver il giorno dopo sporto denuncia contro il marito, asserendo di aver ricevuto dallo stesso, oltre ad urla e minacce, anche degli spintoni;
inoltre, il le avrebbe anche CP_1 posto una mano sulla fronte dicendole che aveva la testa vuota e si sarebbe anche temporaneamente appropriato del suo cellulare affermando di volerlo rompere. Riferisce ancora la ricorrente che in seguito egli l'abbia altresì minacciata di sottrarle con la forza la figlia e che in un episodio specifico, il 13/4/2023, abbia anche afferrato quest'ultima per un braccio fuori dalla scuola, turbandola.
Sulla base di tali allegazioni e della denuncia presentata, la ricorrente ha richiesto l'emissione di un ordine di protezione con allontanamento immediato del resistente dalla casa coniugale e con divieto di avvicinamento a sé ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
inoltre, sia in via cautelare che provvisoria e nel merito, ha istato per l'affidamento esclusivo della figlia, per l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e per la disposizione di un contributo mensile a carico di quest'ultimo per il mantenimento indiretto ordinario della minore pari ad € 400,00 soggetti a rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, nonché nel merito per la dichiarazione di separazione personale, con vittoria di spese. Quanto alle visite padre
– figlia, ha istato in ricorso per lo svolgimento in forma protetta, sino a diversa indicazione dei
Servizi sociali, e poi gradualmente in forma libera secondo il piano genitoriale allegato.
Si è costituito il resistente, negando di aver posto in atto le aggressioni sopra descritte e sostenendo che improvvisamente e senza ragione la bbia cominciato ad insultarlo accusandolo di essere Pt_1 un nullafacente mentre invece lei lavorava.
In particolare il ha spiegato di aver svolto in passato per anni la professione di CP_1 barbiere in proprio e di aver poi cessato nel 2021 tale attività a causa di contrasti insorti con la proprietà del locale, e di essere alla ricerca di un nuovo immobile ove poter riaprire il negozio, tuttavia non riuscendovi a causa principalmente dell'indisponibilità di finanziamenti.
Ha inoltre fatto presente e documentato di percepire una pensione militare di € 900,00 mensili e di aver in ogni caso, anche nel periodo di inattività lavorativa, con tale indennità continuato a pagare i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare allo stesso esclusivamente intestata, dell'importo mensile di € 392,40, e le relative utenze.
pag. 3 di 8 Secondo il resistente, le false accuse della moglie e le denunce dalla stessa presentate nei suoi confronti sarebbero spiegabili unicamente dalla volontà di privarlo del godimento della casa, al fine forse di coabitarci con il fratello fatto venire dalla Moldavia, avendo già ottenuto con il matrimonio la cittadinanza italiana, ed ha infatti sostenuto che la moglie abbia sempre mostrato disinteresse nei suoi confronti, avendolo peraltro squalificato di fronte alla figlia.
Quanto alla figlia ha sottolineato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con lei e di Per_1 aver da sempre svolto diligentemente il ruolo paterno, avendola accudita tenendola con sé nel negozio prima dell'inizio della scuola, portandola poi a scuola ed avendo inoltre presenziato alle visite pediatriche, aiutandola nei compiti scolastici, portandola un giorno a settimana ad una psicomotricista, essendo nata prematura, ed alle lezioni di sostegno di matematica. Per_1
Sulla base di tali allegazioni, il ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione alla moglie, aggiungendo che gli abbia impedito i rapporti con la figlia, portandola con sé in luogo ignoto e non consentendogli di vederla nemmeno in occasione dell'uscita dalla scuola o per telefono, salvo un'unica occasione in cui gli aveva concesso di stare con lei per un'ora e mezzo.
Quanto al proprio diritto di visite con la figlia, ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti per lo svolgimento in forma protetta ed ha istato al contempo per l'ordine di divieto di espatrio della figlia da parte della madre, oltre che per la presa in carico con supporto psicologico della minore da parte del Servizio sociale.
In punto di affidamento, ha rimesso ogni valutazione al Tribunale, al quale ha chiesto tuttavia di valutare quello esclusivo a sé a fronte della condotta materna dallo stesso rimarcata quale pregiudizievole nei confronti della minore per aver agito al fine di privarla del diritto alla bigenitorialità ed anche avendola privata del sostegno psicomotorio alla stessa necessario.
Per le medesime ragioni ha richiesto a sua volta l'assegnazione a sé della casa coniugale ed, in caso di affidamento condiviso, il collocamento prevalente della minore presso di sé, con previsione di un contributo per il mantenimento indiretto ordinario della figlia a carico della moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale.
Con decreto del 20/4/2023 ex art. 473 bis. 40 c.p.c. è stata fissata la prima udienza con termini abbreviati, si è provveduto a richiedere gli atti d'intervento e d'indagine alla P.G. ed al P.M. ed è stata disposta la presa in carico dei Servizi sociali di Venezia-Zelarino con deposito di relazione.
Il P.M. ha depositato copia degli atti di indagine il 19/5/2023. Con successivo decreto del G.I.P. del 22/2/2024 è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale (N. 6483/2023 R.G.N.R.) instaurato a carico del resistente, nonostante l'opposizione presentata dalla ricorrente, essendo stata ritenuta la condotta attinente alle vicende conflittuali relative al rapporto personale tra i coniugi.
La relazione dei Servizi sociali ha dato atto di quanto riferito dalle parti e dalla figlia, nonché del buon rapporto della minore con entrambi i genitori, ragion per cui ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per regolamentarsi le visite in forma libera da parte del padre.
pag. 4 di 8 Alla prima udienza di comparizione del 20/6/2023 sono stati sentiti separatamente i coniugi ed all'esito, con ordinanza resa in pari data, è stata rigettata la richiesta di ordine di protezione e disposto in via di provvedimenti temporanei ed urgenti: l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affidamento condiviso di ai genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre - avendo la minore dichiarato ai Servizi sociali di sentirsi bene a vedere il padre uno o due giorni a settimana – e conseguentemente l'assegnazione alla madre della casa familiare, ed è stato disposto il monitoraggio da parte dei Servizi sociali delle visite in forma libera padre – figlia a fine settimana alternati, dal venerdì al sabato sera e per due pomeriggi a settimana per due/tre ore nonché per due settimane non consecutive nel periodo estivo;
si è inoltre limitato il contributo del padre al mantenimento della minore, stante lo stato di disoccupazione e la necessità di reperire un alloggio in locazione, alla sola quota del 50% del spese straordinarie;
si è inoltre confermata l'assunzione da parte della egli oneri relativi alla casa coniugale, incluso il pagamento delle Pt_1 rate mensili del mutuo, stante la disponibilità dalla stessa espressa in tal senso;
si è infine demandato ai Servizi sociali di relazionare sull'andamento delle visite padre – figlia e di valutare la capacità genitoriale dei coniugi ed il miglior regime di affidamento e collocamento della minore.
Nelle more del rinvio disposto per la disamina della relazione all'udienza del 5/3/2024, con richiesta depositata il 23/12/2023, la ricorrente ha dedotto di avere il ricorrente posto in essere atti persecutori nei suoi confronti e di essersi pertanto rivolta al centro antiviolenza, avendo ivi trovato rifugio insieme alla figlia, ed ha quindi istato in via urgente, anche inaudita altera parte, per la sospensione delle viste libere tra padre e figlia e per lo svolgimento delle stesse in forma protetta e spazio neutro.
Con decreto del 28/12/2023, ritenuta l'insussistenza di elementi per provvedere inaudita altera parte,
è stata rimessa ogni determinazione al Giudice delegato che, con ordinanza del 13/2/2024 resa nel sub-procedimento n. 5380-1/2023 R.G, tenuto conto delle memorie nel frattempo depositate dalle parti su detta istanza, nonché del mancato reperimento di un alloggio e di un'attività lavorativa da parte del ricorrente ed al contempo dell'assenza di elementi per accogliere l'istanza di svolgimento degli incontri padre – figlia in forma protetta, ha confermato lo svolgimento di tali incontri in forma libera per due/tre ore in due pomeriggi a settimana, sospendendo il diritto di permanenza della figlia con il padre a fine settimana alternati per l'indisponibilità di luogo idoneo, rigettato la richiesta del ricorrente di disporsi il divieto di espatrio della minore da parte della madre – per insussistenza di elementi da cui trarre un pericolo di sottrazione e sulla base anzi del rilevato buon radicamento della madre sul territorio - e confermato i restanti provvedimenti temporanei già assunti.
La relazione di aggiornamento dei Servizi sociali disposta all'esito del subprocedimento e depositata l'8/5/2024 ha dato atto che il si trovava all'epoca tuttora privo di alloggio, avendo CP_1 tuttavia da poco reperito un'attività lavorativa a turni di guardia notturna presso CIVIS.
pag. 5 di 8 Alla successiva udienza del 6/6/2024 si è preso atto anche del reperimento di un alloggio da parte del resistente a Spinea (VE), nonché dell'avvenuto rientro della ella casa coniugale e le parti Pt_1 hanno raggiunto un accordo sulle visite prevedente il diritto del padre di tenerla con sé in forma libera a settimane alternate il sabato dalle 16:00 alle 21:00 e la domenica dalle 11:00 alle 21:00, oltre ai due pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dalle 18:00 - al termine degli appuntamenti con la psicologa – fino alle 21.00, con impegno del padre a lasciare la figlia sul portone della casa familiare e della madre ad aspettarla sulla porta di casa senza scendere le scale.
All'udienza del 24/9/2024 le parti hanno concordato su un ampliamento delle visite settimanali della figlia con diritto del padre a vederla e tenerla con sé nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 o dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00 con preparazione della cena, ed è stato modificato il giorno del fine settimana passando da quello venerdì sera - sabato sera alla domenica, orario 7.30 - 17.00. Hanno altresì concordato il rilascio da parte del padre della carta di identità della minore su delega della madre.
All'udienza del 17/12/2024 le parti hanno concordemente stabilito i tempi di permanenza della minore con il padre nel periodo delle ferie natalizie. Si è quindi rinviato al 25/2/2025 per l'ascolto della minore, alla quale, preso atto della sua non volontà di essere sentita senza i genitori, si è rinviato per la rimessione della causa al Collegio all'udienza del 25/9/2025.
Nel frattempo il ricorrente ha depositato istanza il 31/3/2025 di ampliamento, anche inaudita altera parte, del regime di visita padre – figlia, documentando inoltre di aver ottenuto dall'11/3/2025
l'assegnazione di un alloggio in comodato gratuito presso il centro Don Vecchi, con pagamento degli oneri per € 350,00 mensili. Tale istanza ha portato all'apertura dell'ulteriore sub-procedimento
N. 2380-2/2025 R.G., nel quale, rigettata l'istanza inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, si è raggiunto all'udienza del 4/6/2025 l'accordo di ulteriore ampliamento delle visite paterne seguente: lunedì 16:30 – 19:00; mercoledì dalle 16:30 con pernotto e riaccompagnamento al centro estivo o a scuola;
venerdì 16:30 – 19:00; sabato dalle 19:00 alla domenica alle ore 18:30 e per due settimane anche consecutive nel periodo estivo.
All'udienza del 25/9/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito nei termini di legge di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle conclusioni precisate il resistente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie e quest'ultima alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, mentre il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ritiene il Collegio che, innanzitutto, sussistano i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, essendo incontestato ed evidente da quanto suesposto il venir meno della comunione materiale e spirituale, oltre che della convivenza tra gli stessi a decorrere dal momento in cui la ricorrente ha lasciato assieme alla figlia la casa coniugale.
pag. 6 di 8 Quanto al regime di affidamento della minore, si ritiene che ne vada confermato l'affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e regolamentata la frequentazione della minore con il padre in aderenza agli accordi raggiunti da ultimo tra le parti all'udienza del 4/6/2025, con ulteriore regolamentazione paritaria ed alternata per quanto attiene alle feste natalizie e pasquali.
Sull'affidamento, va osservato infatti, oltre al fatto che la ricorrente ha modificato in sede di precisazione delle conclusioni la propria domanda iniziale, non insistendo sull'affidamento esclusivo, e che il resistente ha dal canto suo rimesso sul punto, sin dalla propria costituzione, la decisione al Tribunale – pur istando affinché venga valutato quello dell'affidamento esclusivo al padre – che non sussistono fondate ragioni idonee a derogare alla regola, “da seguire, a meno di circostanze talmente gravi che possano mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico fisico del minore” (ex multis Cass. 6535/2019) dell'affidamento condiviso tra i genitori della figlia Per_1 non ravvisandosi la prova del compimento di condotte per la stessa pregiudizievoli da parte di alcuno dei genitori.
Quanto invece alla decisione di confermarsi il collocamento prevalente presso la madre, ad essa si giunge tenuto conto degli elementi già evidenziati in sede di provvedimenti provvisori ed assunti anche sulla base delle condivisibili constatazioni e conclusioni dei Servizi sociali, risultando del resto, anche tenuto conto delle successive relazioni e di quanto evincibile dal complesso degli atti e documenti processuali, che l'attuale collocamento della minore sia idoneo a tutelare il suo benessere psico fisico e che l'attuale regime di frequentazione con il padre garantisca in modo appropriato il diritto alla bigenitorialità.
Dal collocamento prevalente presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale sita in
Venezia-Zelarino, via Castellana n. 64/e alla stessa, onde coabitarvi con la minore nei tempi di permanenza presso di sé.
Quanto alla misura del contributo del padre al mantenimento indiretto ordinario della minore, va osservato che, diversamente da quanto disposto all'epoca dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., , in cui il resistente era privo di reddito da lavoro, attualmente lo stesso gode di una retribuzione media che si aggira intorno agli € 700,00, a cui si aggiunge l'importo della pensione militare, così giungendosi ad introiti intorno a complessivi € 1.600,00, e che lo stesso non è gravato dal pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, essendo la relativa obbligazione stata assunta dalla moglie nel corso del processo e confermata in sede di precisazione delle conclusioni, circostanza che controbilancia peraltro la richiesta di tenersi in conto, a vantaggio del marito proprietario, del valore locativo dell'immobile.
pag. 7 di 8 Tenuto conto dei redditi della ricorrente, la quale percepisce una retribuzione media di circa
€.1.200,00 ed è onerata delle spese della casa familiare e della maggior parte del contributo diretto ordinario al mantenimento della minore, si ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno da versarsi alla madre da parte del padre per il contributo indiretto al mantenimento ordinario della figlia in € 350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per_1
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, ed all'assegno unico universale, si ritiene congrua la suddivisione in pari misura tra i genitori.
In ragione della reciproca soccombenza ravvisabile nel rigetto delle domande della ricorrente di emissione degli ordini di protezione e di revoca delle visite in forma libera padre-figlia, nonché delle domande del resistente di collocamento prevalente presso di sé della figlia e di assegnazione della casa coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione integrale le spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che il padre veda e tenga con sé la figlia, durante la settimana: il lunedì dalle 16:30 alle
19:00, il mercoledì dalle 16:30, con pernotto e riaccompagnamento al centro estivo o a scuola la mattina seguente, il venerdì dalle 16:30 alle 19:00; nel fine settimana: in via alternata con la madre, dalle ore 19:00 del sabato fino alle ore 18:30 della domenica;
durante il periodo estivo: per due settimane anche consecutive, previo accordo da raggiungersi entro fine maggio;
nelle festività natalizie: per una settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre ore 15:00 o dal 31 dicembre ore 15:00 al 6 gennaio, in via alternata con la madre;
nelle festività pasquali: il giorno di Pasqua quando la minore sia stata con la madre il giorno del Natale precedente, ed altrimenti il giorno di Pasquetta;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Venezia-Zelarino, via Castellana 64/e e gli arredi ivi contenuti alla madre, la quale provvederà al pagamento delle relative spese, incluso il rateo del mutuo contratto per l'acquisto;
DISPONE che il padre versi alla madre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento indiretto ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
DISPONE che l'assegno unico sia attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero pag. 8 di 8