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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, NO CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.283/2023”
TRA
( , elettivamente domiciliata in Mate- Parte_1 CodiceFiscale_1 ra via Einaudi n° 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Albanese (c.f.
) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti; C.F._2
-APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato elettivamente in Policoro via Gran San Bernardo n° 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Celano ( ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3 giusto mandato in atti;
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 22/12/2023, , titolare dell'unità immobi- Parte_1 liare in catasto al foglio 5, particella 1302 sub. 49, ubicato nel Comune di Policoro e fa-
1 cente parte del consorzio di urbanizzazione ha impugnato la sentenza n. 283 CP_1 resa il 14/10/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato l'opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 44/2022 di pagamento della somma complessiva di €
1.299,46, oltre interessi e spese legali, richiesto dal per gli oneri Controparte_1 deliberati dall'assemblea in data 24/7/2021 e del 7/11/2021.
A sostegno del gravame, la ha dedotto, in via preliminare, l'omessa declaratoria Pt_1 di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine di notifica ex art. 644 c.p.c., assumendo che il giudice del procedimento monitorio aveva erroneamen- te rimesso in termini l'appellato, a norma dell'art. 153 c.p.c., per la rinotifica del decreto ingiuntivo, laddove una corretta interpretazione della norma avrebbe imposto di consi- derare il consorzio irrimediabilmente decaduto dal termine, per avere eseguito la notifi- ca del provvedimento monitorio al precedente domicilio, senza verificare l'effettiva re- sidenza anagrafica, ciò che rendeva intempestiva la notifica successiva, eseguita peraltro ben oltre il termine di 60 giorni dall'emissione dell'atto impositivo.
Inoltre, l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, evi- denziando, in relazione al periodo di assunzione delle suddette delibere assembleari,
l'indisponibilità del bene, in ragione dell'intervenuto subentro in tutti i rapporti dell'amministratore giudiziale, nominato a seguito di sottoposizione dell'immobile a sequestro preventivo nell'ambito di procedimento penale: pertanto, ha sostenuto che le somme pretese dall'appellato andassero richieste a detto amministratore (cui erano state trasmesse le convocazioni delle assemblee dei soci del ), previo accertamento CP_1 delle stesse in sede concorsuale, a norma dell'art.52 D.Lgs.159/2011, innanzi al giudice delegato che aveva disposto l'applicazione della misura ablativa,.
Infine, la ha eccepito l'illegittimità delle delibere poste a fondamento della pre- Pt_1 tesa creditoria del 24/7/2021 di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 e preventivo del 2022, nonché del 7/11/2021 di previsione di contri- buto straordinario a carico dei consorziati, per omessa comunicazione della convocazio- ne delle stesse e dei relativi verbali, la cui esistenza era stata da lei verificata solo con l'esame del fascicolo del procedimento monitorio. A tal fine ha evidenziato che il Tri- bunale di Matera aveva annullato con efficacia erga omnes altre delibere del CP_1 per lo stesso motivo e sostenuto l'illegittimità dell'art. 15 dello statuto che
[...] escludeva la partecipazione all'assemblea dei soci morosi, mancando peraltro nei bilan-
2 ci approvati una relazione esplicativa ed un'analitica indicazione delle singole voci di entrata e di spesa, sicché ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la decla- ratoria di invalidità delle delibere del 24/7/2021 e del 7/11/2021, con vittoria di spese legali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'incensurabilità della sentenza impu- gnata, attese:
1) la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice del procedimento monitorio gli aveva concesso nuovo termine per la rinotifica del decreto ingiuntivo, assumendo di es- sere incorso nella decadenza per un verso, a causa della condotta della stessa consorzia- ta che, in violazione dell'art. 16 statuto,, aveva omesso di comunicare l'intervenuta va- riazione di residenza anagrafica, per altro verso, in ragione della dicitura di temporanea assenza del destinatario riportata sulla comunicazione di deposito della notifica dall'addetto all'ufficio postale e ribadendo che, indipendentemente dall'inefficacia del decreto ingiuntivo, doveva essere valutata la fondatezza della sua domanda;
2) la legittimazione passiva della al pagamento degli oneri ingiunti, stante la Pt_1 riferibilità degli stessi a periodi non ricompresi in quello di amministrazione giudiziaria e l'intervenuta iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo solo dopo la revoca dell'amministratore e il ritorno dell'ingiunta nella disponibilità dell'immobile sequestra- to;
3) l'intempestività e l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere consortili, erro- neamente dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale eccezione e non con ap- posita domanda riconvenzionale, peraltro oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento monitorio;
4) la validità e l'efficacia delle delibere contestate, stante la regolare convocazione della consorziata all'assemblea del 24/7/2021 (raccomandata del 9/6/2021), nonché dell'amministratore giudiziale alla riunione del 7/11/2021 (pec del 30/9/2021);
5) la legittimità delle delibere adottate sulla base della documentazione contabile, posta a disposizione dei singoli consorziati, non avendo peraltro la negato di avere frui- Pt_1 to dei servizi del . CP_1
Pertanto l'appellato ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudi- zio.
3 L'appello è infondato.
Appare anzitutto privo di rilevanza il primo motivo di gravame, atteso che per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'eccepita inefficacia del provvedimento monitorio ad opera dell'opponente per lamentata illegittimità dell'ordinanza di rimessione in termini, non impedisce l'esame nel merito della domanda, poiché nel giudizio previsto dall'art. 645 c.p.c. deve essere in ogni caso valutata la pretesa creditoria, a prescindere dall'efficacia del decreto opposto (Cass.Civ.Sez.III sent.29/2/2016 n.3908). Infatti,
l'inefficacia del provvedimento rimuove l'intimazione di pagamento espressa e la con- seguente natura di titolo esecutivo del decreto, ma non elide la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, la cui fondatezza deve essere comunque va- gliata dal giudice dell'opposizione. All'uopo del tutto inconferente appare il richiamo operato dalla Segreto ad un precedente (Cass. Civ. n.927/2022) che riguarda il rito ap- plicabile per le opposizioni in tema di locazione di immobili urbani.
Del pari non condivisibile è l'assunto dell'appellante sulla carenza di legittimazione passiva, in senso sostanziale, intesa come non attribuibilità dell'obbligazione relativa al pagamento di oneri consortili.
Invero, costituisce circostanza incontroversa e documentata dal verbale di riconsegna dell'11/2/2022 in atti che il sequestro preventivo dell'unità immobiliare facente parte del sia stato revocato in data 20/1/2022, ovvero prima del ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo: ne consegue che la misura cautelare reale disposta nell'ambito del procedimento penale n.2363/2017 R.G.N.R. Procura Repubblica Matera si era ormai definita con la riconsegna del bene alla proprietaria del bene e che l'eventuale pretesa creditoria dell'appellato non poteva che essere rivolta nei confronti della stessa, trattan- dosi di obbligazione propter rem per la quale, in ragione dell'atto negoziale di adesione al consorzio, sorge in capo alla titolare del diritto dominicale il dovere di contribuire al- le spese per la manutenzione e le gestione del comprensorio, quantunque maturate nel periodo pregresso.
L'eccezione di merito sollevata dalla non considera, peraltro, che la procedura Pt_1 concorsuale prevista dall'art.52 D.Lgs.159/2011 presuppone la confisca del bene, in modo che i creditori possano, previa insinuazione, concorrere al riparto e vedere in tal modo soddisfatta la loro pretesa, laddove la revoca del sequestro implica che l'appellante abbia nuovamente acquisito la disponibilità giuridica e materiale
4 dell'immobile, sicché debba essere rivolta nei suoi confronti la domanda di pagamento degli oneri consortili, a nulla rilevando che gli stessi possano essere deliberati nel perio- do in cui il bene era sottoposto alla misura ablativa.
La circostanza dedotta dall'opponente, quindi, legittima la stessa (ove sussistenti i pre- supposti) alla proposizione di eventuale azione risarcitoria per danni conseguenti all'indebita adozione della misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale, an- che riferibili alle spese sostenute nel periodo in cui non ha avuto la disponibilità mate- riale e giuridica del bene, ma non consente al di far valere la sua pretesa me- CP_1 diante insinuazione in una procedura concorsuale alla quale non è acquisito il bene, an- che per i crediti prededucibili, ossia maturati nel corso della stessa, atteso il trasferimen- to dell'obbligazione alla che aveva la disponibilità dell'immobile al momento Pt_1 della domanda.
Infine, non può trovare l'accoglimento il terzo motivo di impugnazione: va premesso, infatti, che la Segreto ha chiesto con l'atto di opposizione dichiararsi la nullità delle de- libere (con esplicita domanda da qualificarsi come riconvenzionale) dell'assemblea del adottate in data 24/7/ 2021 e 7/11/2021, in cui era previsto il pa- Controparte_1 gamento degli oneri oggetto della pretesa fatta valere in giudizio per omessa convoca- zione e mancata trasmissione dei verbali assembleari.
In proposito si reputa che il vizio di omessa convocazione del singolo associato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1137 c.c. in tema di condominio di edifici -cui deve assimilarsi il per la manutenzione e gestione di unità immobiliari facenti parte CP_1 del medesimo complesso con parti comuni, quale il per effetto del Controparte_1 disposto dell'art.1137 bis c.c. (cfr.Cass.Civ. ord.8/7/2021 n,19558)- integri i presupposti per l'annullamento della delibera, essendo la categoria della nullità residuale, limitata soltanto a quelle deliberazioni prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile o il- lecito, oppure che non rientra nelle competenze assembleari (Cass. Civ. SS.UU. sent.14/4/2021 n.9869) e che in tal senso deve qualificarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, come correttamente evidenziato dalla stessa in sede di grava- me.
Proprio in tale arresto giurisprudenziale è stato chiarito che nel giudizio di opposizione proposto per il pagamento di oneri condominiali l'opponente sia legittimato a proporre azione riconvenzionale per far valere la nullità o l'annullabilità della deliberazione da
5 cui sia sorto il relativo onere, ma nel caso di annullamento la relativa proposizione pre- suppone il rispetto del termine di trenta giorni a far data dal momento in cui se ne abbia conoscenza, alla stregua di quanto previsto dall'art.1137 c.c..
Nel caso specifico va condivisa la tesi dell'appellante per la quale il termine per l'impugnativa delle delibere consortili non possa decorrere dalla notifica del decreto in- giuntivo, non potersi porsi a carico del preteso debitore l'onere di verificare il contenuto del fascicolo monitorio e incombendo viceversa sul la trasmissione al singolo CP_1 associato della convocazione dell'assemblea (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent.2/8/2016
n.16081).
Nondimeno, dalla documentazione prodotta dal si evince che la Controparte_1 convocazione dell'assemblea del 24/7/2021 è stata regolarmente inviata alla Segreto con raccomandata ricevuta il 9/7/2024 e che il verbale della relativa delibera sia stata debi- tamente trasmesso all'indirizzo di posta elettronica il 24/9/2024 Email_1 ed è da tale data deve farsi decorrere il termine per l'impugnativa della stessa. In propo- sito non può condividersi l'argomento addotto dall'appellante che ha negato la riferibili- tà a lei di tale dominio, dal momento che dal documento n.4 del fascicolo della stessa opponente si evince come la il 1/7/2021 avesse inviato da detto indirizzo una Pt_1 nota al per informarlo della volontà di corrispondere gli oneri consortili già CP_1 maturati e richiedere il pagamento delle spese legali relative ad altro giudizio. Deve, in- fatti, ritenersi che il consorzio abbia fatto affidamento sulla provenienza del messaggio dalla ed abbia conseguentemente risposto al suddetto indirizzo, senza che rilevi Pt_1 la generica contestazione dell'appellante sulla non attribuibilità a sé del dominio, attesa la prova indiretta della cennata riferibilità, quale rilevabile dal messaggio di posta elet- tronica trasmesso il 1/7/2021 (cfr. Cass. Civ. Sez.I ord. 17/7/2019 n.19155).
Quanto alla delibera del 7/11/2021 di previsione di contributo straordinario a carico dei consorziati, la stessa risulta pacificamente comunicata all'amministratore giudiziale con pec del 20/11/2021: tale comunicazione all'unico soggetto legittimato in quel momento per effetto del sequestro preventivo in atto rende tardiva impugnativa proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., non potendo certo pretendersi che il fosse ob- Controparte_1 bligato alla trasmissione del verbale anche al soggetto privato della disponibilità mate- riale e giuridica dell'unità immobiliare in ragione dell'adozione della misura cautelare.
6 La tardività dell'impugnativa delle delibere rende superfluo l'esame dei motivi posti dalla a fondamento della domanda riconvenzionale ed impone la conferma Pt_1 dell'impugnata sentenza.
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese legali seguono la soccombenza dell'appellante e si determinano, in base ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 1.500,00 per onorari (€ 300 studio, € 300 atto introduttivo, € 450 istruttoria ed € 450 fase deci- sionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R. 115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 22/12/2023 al avverso la sentenza Controparte_1
283 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 14/10/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle spese le- Controparte_1 gali che liquida in € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
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SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n.283/2023”
TRA
( , elettivamente domiciliata in Mate- Parte_1 CodiceFiscale_1 ra via Einaudi n° 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Albanese (c.f.
) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti; C.F._2
-APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato elettivamente in Policoro via Gran San Bernardo n° 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Celano ( ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3 giusto mandato in atti;
– APPELLATO–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 22/12/2023, , titolare dell'unità immobi- Parte_1 liare in catasto al foglio 5, particella 1302 sub. 49, ubicato nel Comune di Policoro e fa-
1 cente parte del consorzio di urbanizzazione ha impugnato la sentenza n. 283 CP_1 resa il 14/10/2023 dal Giudice di Pace di Pisticci che aveva rigettato l'opposizione av- verso il decreto ingiuntivo n. 44/2022 di pagamento della somma complessiva di €
1.299,46, oltre interessi e spese legali, richiesto dal per gli oneri Controparte_1 deliberati dall'assemblea in data 24/7/2021 e del 7/11/2021.
A sostegno del gravame, la ha dedotto, in via preliminare, l'omessa declaratoria Pt_1 di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inosservanza del termine di notifica ex art. 644 c.p.c., assumendo che il giudice del procedimento monitorio aveva erroneamen- te rimesso in termini l'appellato, a norma dell'art. 153 c.p.c., per la rinotifica del decreto ingiuntivo, laddove una corretta interpretazione della norma avrebbe imposto di consi- derare il consorzio irrimediabilmente decaduto dal termine, per avere eseguito la notifi- ca del provvedimento monitorio al precedente domicilio, senza verificare l'effettiva re- sidenza anagrafica, ciò che rendeva intempestiva la notifica successiva, eseguita peraltro ben oltre il termine di 60 giorni dall'emissione dell'atto impositivo.
Inoltre, l'appellante ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, evi- denziando, in relazione al periodo di assunzione delle suddette delibere assembleari,
l'indisponibilità del bene, in ragione dell'intervenuto subentro in tutti i rapporti dell'amministratore giudiziale, nominato a seguito di sottoposizione dell'immobile a sequestro preventivo nell'ambito di procedimento penale: pertanto, ha sostenuto che le somme pretese dall'appellato andassero richieste a detto amministratore (cui erano state trasmesse le convocazioni delle assemblee dei soci del ), previo accertamento CP_1 delle stesse in sede concorsuale, a norma dell'art.52 D.Lgs.159/2011, innanzi al giudice delegato che aveva disposto l'applicazione della misura ablativa,.
Infine, la ha eccepito l'illegittimità delle delibere poste a fondamento della pre- Pt_1 tesa creditoria del 24/7/2021 di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 e preventivo del 2022, nonché del 7/11/2021 di previsione di contri- buto straordinario a carico dei consorziati, per omessa comunicazione della convocazio- ne delle stesse e dei relativi verbali, la cui esistenza era stata da lei verificata solo con l'esame del fascicolo del procedimento monitorio. A tal fine ha evidenziato che il Tri- bunale di Matera aveva annullato con efficacia erga omnes altre delibere del CP_1 per lo stesso motivo e sostenuto l'illegittimità dell'art. 15 dello statuto che
[...] escludeva la partecipazione all'assemblea dei soci morosi, mancando peraltro nei bilan-
2 ci approvati una relazione esplicativa ed un'analitica indicazione delle singole voci di entrata e di spesa, sicché ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la decla- ratoria di invalidità delle delibere del 24/7/2021 e del 7/11/2021, con vittoria di spese legali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'incensurabilità della sentenza impu- gnata, attese:
1) la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice del procedimento monitorio gli aveva concesso nuovo termine per la rinotifica del decreto ingiuntivo, assumendo di es- sere incorso nella decadenza per un verso, a causa della condotta della stessa consorzia- ta che, in violazione dell'art. 16 statuto,, aveva omesso di comunicare l'intervenuta va- riazione di residenza anagrafica, per altro verso, in ragione della dicitura di temporanea assenza del destinatario riportata sulla comunicazione di deposito della notifica dall'addetto all'ufficio postale e ribadendo che, indipendentemente dall'inefficacia del decreto ingiuntivo, doveva essere valutata la fondatezza della sua domanda;
2) la legittimazione passiva della al pagamento degli oneri ingiunti, stante la Pt_1 riferibilità degli stessi a periodi non ricompresi in quello di amministrazione giudiziaria e l'intervenuta iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo solo dopo la revoca dell'amministratore e il ritorno dell'ingiunta nella disponibilità dell'immobile sequestra- to;
3) l'intempestività e l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere consortili, erro- neamente dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale eccezione e non con ap- posita domanda riconvenzionale, peraltro oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento monitorio;
4) la validità e l'efficacia delle delibere contestate, stante la regolare convocazione della consorziata all'assemblea del 24/7/2021 (raccomandata del 9/6/2021), nonché dell'amministratore giudiziale alla riunione del 7/11/2021 (pec del 30/9/2021);
5) la legittimità delle delibere adottate sulla base della documentazione contabile, posta a disposizione dei singoli consorziati, non avendo peraltro la negato di avere frui- Pt_1 to dei servizi del . CP_1
Pertanto l'appellato ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudi- zio.
3 L'appello è infondato.
Appare anzitutto privo di rilevanza il primo motivo di gravame, atteso che per pacifico orientamento giurisprudenziale, l'eccepita inefficacia del provvedimento monitorio ad opera dell'opponente per lamentata illegittimità dell'ordinanza di rimessione in termini, non impedisce l'esame nel merito della domanda, poiché nel giudizio previsto dall'art. 645 c.p.c. deve essere in ogni caso valutata la pretesa creditoria, a prescindere dall'efficacia del decreto opposto (Cass.Civ.Sez.III sent.29/2/2016 n.3908). Infatti,
l'inefficacia del provvedimento rimuove l'intimazione di pagamento espressa e la con- seguente natura di titolo esecutivo del decreto, ma non elide la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, la cui fondatezza deve essere comunque va- gliata dal giudice dell'opposizione. All'uopo del tutto inconferente appare il richiamo operato dalla Segreto ad un precedente (Cass. Civ. n.927/2022) che riguarda il rito ap- plicabile per le opposizioni in tema di locazione di immobili urbani.
Del pari non condivisibile è l'assunto dell'appellante sulla carenza di legittimazione passiva, in senso sostanziale, intesa come non attribuibilità dell'obbligazione relativa al pagamento di oneri consortili.
Invero, costituisce circostanza incontroversa e documentata dal verbale di riconsegna dell'11/2/2022 in atti che il sequestro preventivo dell'unità immobiliare facente parte del sia stato revocato in data 20/1/2022, ovvero prima del ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo: ne consegue che la misura cautelare reale disposta nell'ambito del procedimento penale n.2363/2017 R.G.N.R. Procura Repubblica Matera si era ormai definita con la riconsegna del bene alla proprietaria del bene e che l'eventuale pretesa creditoria dell'appellato non poteva che essere rivolta nei confronti della stessa, trattan- dosi di obbligazione propter rem per la quale, in ragione dell'atto negoziale di adesione al consorzio, sorge in capo alla titolare del diritto dominicale il dovere di contribuire al- le spese per la manutenzione e le gestione del comprensorio, quantunque maturate nel periodo pregresso.
L'eccezione di merito sollevata dalla non considera, peraltro, che la procedura Pt_1 concorsuale prevista dall'art.52 D.Lgs.159/2011 presuppone la confisca del bene, in modo che i creditori possano, previa insinuazione, concorrere al riparto e vedere in tal modo soddisfatta la loro pretesa, laddove la revoca del sequestro implica che l'appellante abbia nuovamente acquisito la disponibilità giuridica e materiale
4 dell'immobile, sicché debba essere rivolta nei suoi confronti la domanda di pagamento degli oneri consortili, a nulla rilevando che gli stessi possano essere deliberati nel perio- do in cui il bene era sottoposto alla misura ablativa.
La circostanza dedotta dall'opponente, quindi, legittima la stessa (ove sussistenti i pre- supposti) alla proposizione di eventuale azione risarcitoria per danni conseguenti all'indebita adozione della misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale, an- che riferibili alle spese sostenute nel periodo in cui non ha avuto la disponibilità mate- riale e giuridica del bene, ma non consente al di far valere la sua pretesa me- CP_1 diante insinuazione in una procedura concorsuale alla quale non è acquisito il bene, an- che per i crediti prededucibili, ossia maturati nel corso della stessa, atteso il trasferimen- to dell'obbligazione alla che aveva la disponibilità dell'immobile al momento Pt_1 della domanda.
Infine, non può trovare l'accoglimento il terzo motivo di impugnazione: va premesso, infatti, che la Segreto ha chiesto con l'atto di opposizione dichiararsi la nullità delle de- libere (con esplicita domanda da qualificarsi come riconvenzionale) dell'assemblea del adottate in data 24/7/ 2021 e 7/11/2021, in cui era previsto il pa- Controparte_1 gamento degli oneri oggetto della pretesa fatta valere in giudizio per omessa convoca- zione e mancata trasmissione dei verbali assembleari.
In proposito si reputa che il vizio di omessa convocazione del singolo associato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1137 c.c. in tema di condominio di edifici -cui deve assimilarsi il per la manutenzione e gestione di unità immobiliari facenti parte CP_1 del medesimo complesso con parti comuni, quale il per effetto del Controparte_1 disposto dell'art.1137 bis c.c. (cfr.Cass.Civ. ord.8/7/2021 n,19558)- integri i presupposti per l'annullamento della delibera, essendo la categoria della nullità residuale, limitata soltanto a quelle deliberazioni prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile o il- lecito, oppure che non rientra nelle competenze assembleari (Cass. Civ. SS.UU. sent.14/4/2021 n.9869) e che in tal senso deve qualificarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, come correttamente evidenziato dalla stessa in sede di grava- me.
Proprio in tale arresto giurisprudenziale è stato chiarito che nel giudizio di opposizione proposto per il pagamento di oneri condominiali l'opponente sia legittimato a proporre azione riconvenzionale per far valere la nullità o l'annullabilità della deliberazione da
5 cui sia sorto il relativo onere, ma nel caso di annullamento la relativa proposizione pre- suppone il rispetto del termine di trenta giorni a far data dal momento in cui se ne abbia conoscenza, alla stregua di quanto previsto dall'art.1137 c.c..
Nel caso specifico va condivisa la tesi dell'appellante per la quale il termine per l'impugnativa delle delibere consortili non possa decorrere dalla notifica del decreto in- giuntivo, non potersi porsi a carico del preteso debitore l'onere di verificare il contenuto del fascicolo monitorio e incombendo viceversa sul la trasmissione al singolo CP_1 associato della convocazione dell'assemblea (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent.2/8/2016
n.16081).
Nondimeno, dalla documentazione prodotta dal si evince che la Controparte_1 convocazione dell'assemblea del 24/7/2021 è stata regolarmente inviata alla Segreto con raccomandata ricevuta il 9/7/2024 e che il verbale della relativa delibera sia stata debi- tamente trasmesso all'indirizzo di posta elettronica il 24/9/2024 Email_1 ed è da tale data deve farsi decorrere il termine per l'impugnativa della stessa. In propo- sito non può condividersi l'argomento addotto dall'appellante che ha negato la riferibili- tà a lei di tale dominio, dal momento che dal documento n.4 del fascicolo della stessa opponente si evince come la il 1/7/2021 avesse inviato da detto indirizzo una Pt_1 nota al per informarlo della volontà di corrispondere gli oneri consortili già CP_1 maturati e richiedere il pagamento delle spese legali relative ad altro giudizio. Deve, in- fatti, ritenersi che il consorzio abbia fatto affidamento sulla provenienza del messaggio dalla ed abbia conseguentemente risposto al suddetto indirizzo, senza che rilevi Pt_1 la generica contestazione dell'appellante sulla non attribuibilità a sé del dominio, attesa la prova indiretta della cennata riferibilità, quale rilevabile dal messaggio di posta elet- tronica trasmesso il 1/7/2021 (cfr. Cass. Civ. Sez.I ord. 17/7/2019 n.19155).
Quanto alla delibera del 7/11/2021 di previsione di contributo straordinario a carico dei consorziati, la stessa risulta pacificamente comunicata all'amministratore giudiziale con pec del 20/11/2021: tale comunicazione all'unico soggetto legittimato in quel momento per effetto del sequestro preventivo in atto rende tardiva impugnativa proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., non potendo certo pretendersi che il fosse ob- Controparte_1 bligato alla trasmissione del verbale anche al soggetto privato della disponibilità mate- riale e giuridica dell'unità immobiliare in ragione dell'adozione della misura cautelare.
6 La tardività dell'impugnativa delle delibere rende superfluo l'esame dei motivi posti dalla a fondamento della domanda riconvenzionale ed impone la conferma Pt_1 dell'impugnata sentenza.
A norma dell'art.91 c.p.c., le spese legali seguono la soccombenza dell'appellante e si determinano, in base ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore dell'appellante, in € 1.500,00 per onorari (€ 300 studio, € 300 atto introduttivo, € 450 istruttoria ed € 450 fase deci- sionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R. 115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 22/12/2023 al avverso la sentenza Controparte_1
283 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 14/10/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle spese le- Controparte_1 gali che liquida in € 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18/12/2025.
Il Giudice
NO Catalani
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