Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott. Gabriele Sordi Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1525/23 del Ruolo V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Maria Luisa C.F._1
Missiaggia, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Veneto 169
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Bucciante, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II n. 294
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
Avv. , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, con studio in Roma, via Antonio Toscani 95, nella sua qualità C.F._3
di curatore speciale della minore rappresentata e difesa da se Persona_1
stessa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Toscani 95
APPELLATA
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma intervenuto
1
avente a oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2489/2023 pubblicata il 14 febbraio 2023 a definizione del procedimento di separazione personale tra i coniugi ed iscritto al n. R.G. 17355/2020. Controparte_1 Parte_1
Conclusioni
Per l'appellante principale:
- In via immediata e urgente: - Accolta l'istanza del del 2 febbraio 2024, Pt_1
nominare un nuovo curatore speciale per la minore in luogo della Persona_1
curatrice del primo grado Avv. che ha espresso pareri senza Controparte_2
aver visto la minore da ben due anni.
➢ In via preliminare: - Accogliere l'eccezione di nullità per omesso ascolto obbligatorio della minore e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo per disporre detto adempimento nelle forme protette e per l'integrazione della CTU così come richiesta in via istruttoria.
- In via principale e nel merito, dichiarato inammissibile/rigettato l'appello incidentale della sia con riferimento alla domanda di affidamento super esclusivo, sia con CP_1
quella di aumento del contributo di mantenimento per tutti i motivi di cui alla presente narrativa al punto B.
- Disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori o, in subordine, disporre l'affidamento di ai Sevizi Sociali. - Revocare la pronuncia di Persona_1
addebito della separazione al signor Parte_1
➢ In via istruttoria - Dichiarare inammissibili le richieste istruttorie della CP_1
perché tardive, avendo la difesa della stessa rinunciato in sede di comparsa conclusionale agli accertamenti della Guardia di Finanza sulle capacità reddituali del
In difetto, rigettare tali richieste perché in ogni caso esplorative e destituite di Pt_1 ogni fondamento, avendo l'appellante prodotto tutto quanto richiesto dall'adita Corte.
- Ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. In particolare: In accoglimento dell'istanza del signor ichiesta con memoria difensiva e depositata il 28 giugno Pt_1
2022, PREVIO ASCOLTO DELLA MINORE IN MODALITA' PROTETTA, disporre che la CTU nominata nel processo di prime cure integri la CTU al fine ad oggi di “verificare quale sia allo stato la condizione psicoemotiva della minore e quale il suo rapporto con il padre”, al fine del miglior regime di affidamento e collocamento della minore.
IN OGNI CASO con vittoria di spese competenze e onorari come per legge, tenuto conto anche della soccombenza della in ordine all'appello incidentale. CP_1
Per l'appellata-appellante incidentale:
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- rigettare l'appello principale;
- disporre, in favore della dott.ssa l'affido esclusivo rafforzato (csd. Controparte_1
Affido super-esclusivo) della minore Persona_1
- in riforma della sentenza di primo grado- stabilire diverso e più elevato assegno di mantenimento in favore della minore con diritto della stessa a Persona_1 percepire le differenze, in numerario, dalla data dell'udienza presidenziale al momento della sentenza di appello. In via gradata, perequare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della minore alle attuali -incrementate- capacità reddituali del padre.
Per il Curatore speciale della minore: conferma della sentenza impugnata e, quindi, per espressa volontà della minore la conferma dell'affidamento esclusivo della medesima alla madre con conferma delle modalità e dei tempi di permanenza con il padre, così come disposti dal Giudice di prime cure. Chiede il rigetto della richiesta CTU ovvero l'integrazione della CTU redatta dalla dott.ssa ) e la richiesta di ascolto della minore per tutti i motivi esposti. Attesa Per_2
la relazione positiva chiede che gli incontri padre figlia proseguano e che siano CP_3
intensificati, seppure con gradualità, al fine di far recuperare il rapporto tra la minore e il padre;
rigetto delle istanze e delle conclusioni del dott. elativamente alla revoca e alla Pt_1
sostituzione della scrivente curatrice perché fuori luogo, irrilevanti ai fini di questo procedimento sub.1 e sulle quali non si accetta il contraddittorio.
Fatto
Con ricorso del 20 marzo 2023 ha appellato la sentenza in oggetto, con Parte_1
la quale il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda di separazione personale proposta da , aveva così disposto: Controparte_1
“- dichiara la separazione personale di e , coniugati Controparte_1 Parte_1
in Roma in data 19.6.2009, con addebito al marito;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00950, parte I, serie 03);
- affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla CP_1
- conferma l'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre come vigente e di cui all'ordinanza presidenziale, dunque euro 500,00 mensili, oltre Istat fin qui
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maturato e per il futuro, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla CP_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate e quelle di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno. Si comunichi anche ai Servizi
Sociali”;
L'appellante a sostegno della proposta impugnazione ha formulato i seguenti motivi:
• Nullità della sentenza per omesso ascolto della persona di età minore richiesto da parte resistente;
• Omessa contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'affidamento esclusivo della persona di età minore alla madre;
• Omessa contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'addebito della separazione al signor Pt_1
Il ha concluso chiedendo, in via cautelare, anche inaudita altera parte, di Pt_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, nel merito, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori o, in subordine, di disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali. Persona_1
Con ordinanza del 15 giugno 2023 questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare formulata dall'appellante.
, costituendosi in giudizio in data 6 febbraio 2024, ha contestato punto Controparte_1
per punto i motivi di gravame, chiedendone il rigetto e, in via incidentale, ha invocato l'affido esclusivo “rafforzato” della minore e l'aumento del contributo paterno per il mantenimento della figlia.
Il Curatore Speciale, costituendosi in giudizio con memoria depositata il 5 febbraio 2024, ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo della minore alla madre con conferma delle modalità e dei tempi di permanenza con il padre, così come disposti dal Giudice di prime cure e, in via di urgenza, ha sollecitato la nomina di uno specialista per un percorso individuale e personale di come più volte da quest'ultima richiesto, Persona_1
rappresentando contestualmente la necessità di richiedere, nelle more, all'equipe dei
Servizi Sociali dott.ssa l'individuazione, ove possibile, di un Persona_3
professionista che potesse dare ascolto alla minore in uno spazio suo personale.
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Lo stesso Curatore, preso atto della relazione positiva del , ha chiesto che gli CP_3
incontri padre-figlia proseguissero e che fossero intensificati, seppure con gradualità, al fine di far recuperare il rapporto.
Con istanza depositata in data 12 marzo 2024 la Curatrice Speciale della minore, Avv.
ha chiesto con urgenza a questa Corte, inaudita altera parte, di “conferire CP_2
ai Servizi sociali del Comune di Roma, I Municipio [equipe Sterpa - Cardinale] mandato perché individuino ed indichino una professionista idonea ad accogliere la minore e ad offrirle lo spazio proprio ed il supporto individuale (dalla stessa ragazza) più volte richiesto. Li autorizzi, quindi, ad incaricare la individuanda professionista, perché prenda in carico e segua la minore senza necessità di autorizzazione da parte dei genitori”.
Con decreto depositato in data 25 marzo 2024 questa Corte ha fissato per la trattazione della sola istanza del Curatore l'udienza del 9 maggio 2024, in forma cartolare.
Il con sua memoria autorizzata depositata il 19 aprile 2024 e con note scritte Pt_1 sostitutive dell'udienza depositate il 3 maggio 2024 ha chiesto di:
“Sollevare la curatrice speciale Avv. dal proporre richieste in nome e per CP_2 conto della minore , per la pendenza dell'istanza di sostituzione della stessa, Persona_1
dettata dalla documentata incompatibilità della curatrice nel suo ruolo;
Provata la pendenza del procedimento penale, così come l'ostilità della curatrice nei confronti del la assoluta mancanza di contatti con la minore in violazione delle Pt_1
raccomandazioni CNF, provvedere in via urgente ed inaudita altera parte alla sostituzione dell'avv. ed alla nomina di un nuovo curatore;
CP_2
Adottare i provvedimenti maggiormente rispondenti all'interesse della minore Per_1
, e nel caso anche individuare uno spazio di sostegno psicologico come da
[...] conclusioni della relazione dei Servizi Sociali depositata in appello il 1° febbraio 2024”.
, con note sostitutive dell'udienza depositate il 3 maggio 2024, ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle istanze del NI estranee alla richiesta urgente sulla quale era stato instaurato il contraddittorio per l'udienza del 9 maggio 2024 e ha insistito per l'accoglimento della richiesta formulata in via di urgenza dal Curatore, siccome motivata, documentalmente supportata e pienamente rispondente all'interesse della minore.
Con ordinanza del 9/14 maggio 2024 questa Corte, ritenendo che il supporto psicologico della minore mediante terapia individuale si rendesse assolutamente indispensabile e urgente, sia perché rispondente alla volontà in tal senso più volte espressamente manifestata da sia perché utile ad assicurare a quest'ultima uno spazio Persona_1
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autonomo nel quale elaborare il proprio vissuto e poter riflettere circa i rapporti con il padre, mediante il supporto di un professionista esperto idoneo a guidarla nel necessario percorso di recupero della relazione con il genitore e tenuto conto della alta conflittualità ancora esistente tra i genitori e della difficoltà per gli stessi di individuare concordemente, nel superiore interesse della figliola, un professionista al quale affidare , ha Persona_1
incaricato il Servizio Sociale del I Municipio del Comune di Roma Capitale di individuare un professionista idoneo ad accogliere la minore e ad offrire alla Persona_1
stessa lo spazio proprio ed il supporto individuale da lei più volte richiesto, mediante terapia individuale, assegnando termine fino al 30 settembre 2024 per l'invio di una relazione aggiornata sulla situazione della minore e del relativo nucleo familiare, anche con riferimento all'andamento della terapia. Ha confermato, quindi, l'udienza del 10 ottobre 2024, poi sostituita con provvedimento presidenziale del 12 settembre 2024 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il Procuratore Generale in data 25 settembre 2024 ha concluso nel modo che segue:
“esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale in ordine ai provvedimenti di affidamento della figlia minore e chiede la conferma di quelli adottati dal Giudice di primo grado;
esprime parere favorevole all'accoglimento parziale dell'appello principale e chiede la riforma della sentenza appellata con il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito;
chiede nel resto la conferma della sentenza appellata”.
Il P.G. ha formulato le seguenti considerazioni: non è configurabile la nullità della sentenza di primo grado per omesso ascolto diretto della minore, sia perché questa, alla data di precisazione delle conclusioni, non aveva ancora compiuto 12 anni (non vi era quindi l'obbligo di sentirla da parte del giudice), sia perché era stata comunque sentita nel corso del presente procedimento dai Persona_1
Servizi Sociali e dal CTU e le sue ragioni erano state comunque sostenute in giudizio per mezzo del Curatore Speciale;
quanto al regime di affidamento della minore, appaiono condivisibili le argomentazioni del provvedimento di primo grado, in considerazione dell'estrema conflittualità tra le parti che sconsiglia di disporre l'affidamento condiviso per evitare ulteriori, continui, ricorsi alle istituzioni, anche giudiziarie, per l'adozione delle decisioni relative alla minore, essendo quest'ultima già esasperata dall'attuale situazione, perché continuamente sottoposta a procedimenti istituzionali;
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non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di affidamento esclusivo
“rafforzato” alla madre, dovendosi, viceversa, privilegiare ogni tentativo per migliorare la capacità genitoriale di entrambe le parti e di recuperare il ruolo paterno.
Il Servizio Sociale con relazioni del 25 e del 30 settembre 2024 ha riferito che la minore nel mese di settembre 2024 ha avviato un percorso individuale con la Dott.ssa Per_4
.
[...]
Alla luce delle ultime relazioni del , il Servizio ha inoltre accolto la richiesta CP_3
congiunta di potersi frequentare in forma libera, secondo un calendario non Parte_2
ingessato e non prestabilito, ma concordato dai due. , sentita dagli AASS, è Persona_1
apparsa contenta di queste nuove modalità di frequentazione e complessivamente più serena.
Le parti hanno depositato nei termini le note ex art. 127 ter c.p.c., insistendo per le rispettive conclusioni;
solo il Curatore speciale ha modificato parzialmente le proprie richieste, chiedendo:
“la conferma della sentenza impugnata e, quindi, per espressa volontà della minore la conferma dell'affidamento esclusivo della medesima alla madre con conferma delle modalità e dei tempi di permanenza con il padre, in forma più libera ovvero così come disposti dal Giudice di prime cure. Chiede il rigetto della richiesta CTU ovvero la richiesta integrazione della CTU redatta dalla dott.ssa ) e la richiesta di Per_2 ascolto della minore per tutti i motivi esposti”.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024 questa Corte, ritenuto, quanto alla istanza avanzata dal di sostituzione della persona della Curatrice Speciale, che dagli atti del Pt_1
procedimento non emergevano elementi di allarme o criticità tali da far trapelare la sussistenza di un conflitto di interessi o di una mala gestio nello svolgimento dell'incarico da parte dell'avv. e considerato, inoltre, che il procedimento penale CP_2
instaurato sulla base della denuncia formulata dall'odierno appellante per il delitto di calunnia asseritamente commesso ai suoi danni dalla Curatrice si era concluso con provvedimento di archiviazione del 24 giugno 2024 a firma del GIP Dott.ssa Maddalena
Cipriani, sicché era venuto meno il presupposto sul quale si fondava la domanda di sostituzione del Curatore, ritenuti, in ogni caso, infondati gli ulteriori rilievi portati dal a sostegno dell'istanza di sostituzione del Curatore, rigettava l'istanza di Pt_1
sostituzione formulata dal Pt_1
Con la stessa ordinanza, questa Corte ha escluso la necessità di disporre una integrazione di consulenza tecnica di ufficio eseguita in primo grado dalla dottoressa Per_2
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ritenendo del tutto esaustivo l'elaborato peritale esaminato dal Tribunale e non essendo, medio tempore, intervenute significative modifiche della situazione di fatto valutata dal tecnico dell'ufficio.
Infine, sempre con la suddetta ordinanza è stato disposto l'ascolto della minore, è stato incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di depositare in tempo utile per l'udienza del 13 marzo 2025 una relazione aggiornata sulle dinamiche dell'intero nucleo familiare, nonché sull'andamento della terapia psicologica intrapresa dalla minore e del percorso di sostegno alla genitorialità dei signori presso la struttura Parte_3
“Famiglie in Centro” e, in relazione all'appello incidentale spiegato dalla è CP_1
stato disposto il deposito, a cura di entrambe le parti, della documentazione fiscale e bancaria, oltre che di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il tutto aggiornato all'attualità.
Alla udienza del 13 marzo 2025 si è proceduto all'audizione della minore in forma protetta, alla presenza dei soli componenti del Collegio giudicante, previa sollecitazione, ai difensori delle parti e al Curatore, di fornire alla Corte eventuali suggerimenti in ordine agli argomenti da trattare in sede di ascolto. Le parti, personalmente comparse, i loro difensori e il Curatore della Minore hanno contestualmente assistito, nell'aula di udienza, alle riprese audiovisive dell'audizione, effettuata nella attigua sala, destinata a camera di consiglio.
ha dichiarato quanto segue: Persona_1
Frequento il primo anno di scienze umane e mi piacerebbe fare l'insegnante. La scuola si trova a Piazza Mazzini. Vado bene a scuola, ho preso 10 ad inglese, mi piace studiare, mi piacerebbe fare la maestra d'asilo, i bimbi mi piacciono molto, ho una cuginetta di 4-
5- anni e le faccio da baby-sitter. Quando ero piccola avevo la baby-sitter. Vado e torno da scuola da sola. Mi farebbe piacere iniziare tennis, mi avrebbe fatto piacere fare pallavolo a Labaro ma non è possibile a causa della distanza da casa, visto che abito in
Via Crescenzio. Da parte di mamma ho solo mia nonna materna e poi ci sono i nonni paterni, in particolare mio nonno paterno è un po' assente. La sorella di mia mamma è morta mentre mio padre ha un fratello che ha una figlia, mia cugina. Mamma fa Per_5
la psicologa e AP fa il consulente di lavoro. Vado a scuola a piedi, torno a casa con
l'autobus con la mia migliore amica e poi pranzo a casa alcuni giorni con mamma ed altri con mia nonna materna. Spesso vado a casa delle mie amiche e loro alcune volte sono venute a dormire a casa mia, questo sabato andrò a dormire a casa di una mia amica. In estate, a giugno, sto sempre con la mia migliore amica ad Ariano, il mese di
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luglio lo trascorro a Fregene in una casa che prende mamma e io sto con nonna, ad agosto parto con mamma e nonna per andare al paese di nonna . Mamma lavora Per_6
a casa il lunedì e martedì, il mercoledì lavora a presso uno studio, giovedì e Per_7
venerdì lavora a Monteverde. Papà lavora allo studio in zona San Giovanni. Mi trovo bene con la dott.ssa . L'anno scorso io e AP ci vedevamo il martedì, in questi Per_4
mesi mia nonna paterna è stata ricoverata e io e lui ci siamo visti da lei durante la settimana. Quest'estate non ho trascorso le vacanze con AP, nella settimana ci incontriamo a San Giovanni e stiamo un po' in giro, di solito mangiamo insieme. Io sto molto bene a vedere AP qualche volta nella settimana e poi torno a casa, per ora sto bene così. Non frequento molto mia nonna paterna e quando vedo il fratello di mio padre passo del tempo solo con mia cugina , con lei ho un rapporto molto speciale. Ho Per_5 un'altra cuginetta da parte di AP ma ha solo 1 anno.
All'esito dell'audizione, questa Corte si è riservata di decidere la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in ordine alla richiesta di sostituzione del Curatore speciale della minore e di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado questa Corte si è già pronunciata con ordinanza del 10 ottobre 2024, alla quale si rinvia.
Con il primo motivo di appello, lamenta la nullità della sentenza Parte_1
impugnata per omesso ascolto della minore nel coso del giudizio di primo grado.
Recentemente la Suprema Corte ha affermato che In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto
è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo
(Cassazione civile sez. I, 21/11/2023, n. 32290).
Rileva questa Corte che nata il [...], all'epoca della Persona_1 instaurazione del giudizio di primo grado e dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio aveva appena dieci anni. Tenuto conto dell'età della minore, il relativo ascolto
è stato delegato al consulente tecnico nominato dal Tribunale.
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La piccola era stata già molto provata dalle vicende che avevano interessato la sua famiglia dopo la separazione dei genitori, come si rileva dal contenuto della relazione del c.t.u. .
Lo stato psicologico della bambina è stato oggetto di approfondita valutazione da parte della dr.ssa in sede di espletamento della consulenza tecnica. Per_2
Inoltre, la situazione personale e familiare della minore è stata sempre costantemente monitorata dal competente Servizio Sociale, mediante visite domiciliari, osservazioni e colloqui diretti.
Ritiene questa Corte che in ragione dei plurimi e invasivi interventi effettuati sulla minore nel corso del giudizio di primo grado, l'audizione di da parte del Tribunale Persona_1 avrebbe significativamente inciso sull'equilibrio della bambina, all'epoca ancora infra- dodicenne, senza apportare alla stessa alcun concreto vantaggio, sicché deve ritenersi che correttamente il primo giudice non abbia proceduto alla relativa audizione.
Sul punto, si ritiene pertanto di dover pienamente condividere la scelta operata dal
Tribunale, posto che l'audizione avrebbe arrecato sicuro pregiudizio al già precario equilibrio della minore, già duramente provata dal conflitto dei suoi genitori e dalle ricadute di tale conflitto sulla sua vita, prematuramente segnata da eventi che certamente ne hanno caratterizzato il percorso.
Nel corso del presente grado, questa Corte, ritenuto opportuno che la minore, ormai ultra- dodicenne, potesse liberamente esprimersi in merito alla vicenda in esame, ha disposto l'ascolto di , la quale con evidente maturità e capacità di discernimento ha Persona_1
liberamente espresso la sua opinione sugli attuali rapporti con i genitori e sugli incontri con il padre, che attualmente per sua libera scelta la ragazza incontra una o due volte alla settimana.
Per quanto esposto, il motivo si rileva privo di fondamento.
Con il secondo motivo, il lamenta la omessa, contraddittoria e insufficiente Pt_1
motivazione relativamente alla decisione di affidamento esclusivo della minore alla madre.
Al riguardo, l'appellante deduce che tutto l'impianto accusatorio della era CP_1
rimasto privo di riscontri probatori. In particolare, il c.t.u. nominato dal Tribunale aveva escluso, con riferimento al sia l'incapacità di controllare gli impulsi sia tendenze Pt_1
aggressive esterne, e nel rapporto relazionale del con la figlia lo stesso c.t.u. Pt_1
aveva riscontrato nel suddetto buone capacità riflessive e cognitive, tanto da aver indicato quale miglior regime di affidamento quello condiviso.
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Osserva questa Corte che nel giudizio di primo grado il Tribunale ha nominato quale CTU la Dott.ssa incaricandola di svolgere i seguenti approfondimenti: Per_2
1. “Dica il CTU - esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e la figlia minore e i loro eventuali C.T.P., acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, accessi alle strutture scolastiche e colloqui con educatori ed insegnanti – quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.
In particolare il CTU:
2. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:
– profilo di personalità delle parti;
– capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo al minore;
– capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;
– capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
– capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.
3. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.
4. Valuti lo stato di benessere psicologico della figlia e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico.
5. Proceda all'ascolto della minore.
6. Proponga, all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse
e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.
7. Proponga i tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
8. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.
9. Qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, il CTU provvederà, coadiuvato dai CCTTPP, a prendere contatti con questi onde redigere, in
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accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto d'intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice. In assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il CTU, i CCTTPP e i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio.
Il CTU, all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affido condiviso”.
L'indagine del c.t.u., confluita nella relazione depositata in data 8 gennaio 2021, ha evidenziato che: i Sigg.ri e “appaiono entrambi due persone evolute e Pt_1 CP_1 con buone capacità sia cognitive che riflessive”, non presentano aspetti psicopatologici, risultano “entrambi capaci di fornire uno spazio fisico e ambientale adatto alla figlia, entrambi mostrano un evidente attenzione a lei e ai suoi bisogni con un'organizzazione strutturale idonea alla minore”; “Per quanto riguarda il padre non si evincono difficoltà nel tutelare il rapporto di sua figlia con la madre né con la famiglia d'origine, praticamente costituita solo dalla nonna materna, come parente più prossimo. Nella madre di è evidente un atteggiamento di fiducia nei confronti della famiglia Persona_1
d'origine del marito, che lei stessa ha proposto per assistere alle visite della bambina con il AP (in sostituzione degli assistenti sociali). Sulla tutela del rapporto con la famiglia
d'origine paterna, non si ravvedono quindi difficoltà”.
La consulenza ha concluso riconoscendo la necessità per entrambi i genitori di essere sostenuti per uscire dalla spirale del conflitto e favorire un livello di comunicazione più sereno ed evoluto, così come per di essere supportata al fine di migliorare il Persona_1
rapporto con il padre, minato da una dinamica madre-figlia escludente nei confronti del
Pt_1
Entrambi gli aspetti sono stati ora affrontati dalla famiglia con il supporto dei Servizi
Sociali competenti, avendo il e la iniziato una terapia genitoriale e Pt_1 CP_1
avviato un percorso individuale di sostegno psicologico: i frutti di tale lavoro Persona_1
di supporto si riscontrano nella attuale apertura di verso la figura paterna, Persona_1
ma altrettanto non si può dire, allo stato, con riferimento ai genitori, tra i quali, tuttavia, nonostante l'intrapreso percorso di sostegno genitoriale, permane ancora un alto livello di conflittualità.
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Ciò posto, va rilevato che nella specie il primo giudice ha ritenuto di non dover condividere le conclusioni del c.t.u. proprio in ragione della grave conflittualità e incomunicabilità tra le parti emersa dall'accertamento peritale, considerata dal Tribunale fattore ostativo all'affidamento condiviso ipotizzato dal consulente.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, La mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012; Cass. n.
18559/2016).
Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che il grave conflitto genitoriale ancora in atto tra i genitori integri una situazione obiettivamente pregiudizievole al sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della minore, attualmente in età adolescenziale, giustificando pienamente la disposta deroga al regime dell'affidamento condiviso. Ed invero, un siffatto regime comporterebbe inevitabilmente l'acuirsi della conflittualità tra i genitori, i quali dovrebbero continuamente confrontarsi anche sulle situazioni relative alle questioni quotidiane, laddove si consideri che anche con l'affidamento esclusivo disposto dal giudice si è rivelato difficile l'avvio del percorso terapeutico individuale più volte richiesto dalla minore e consigliato anche dalle dottoresse e del CP_4 CP_5
Consultorio Familiare, tanto che nel corso del presente giudizio si è reso necessario l'intervento di questa Corte per assicurare a l'avvio della terapia psicologica Persona_1
individuale, con incarico al Servizio Sociale di conferire direttamente l'incarico a un professionista a tal fine individuato, senza necessità di autorizzazione da parte dei genitori.
Il ritardato avvio del percorso per la mancata condivisione, da parte del delle Pt_1
scelte della madre in merito ai professionisti ai quali affidare la minore, ha irrimediabilmente nuociuto allo stato psicologico di rallentando il Persona_1
superamento delle criticità riconducibili alla situazione familiare.
Nella attuale situazione, in cui, come si rileva dall'ultima relazione del Servizio Sociale,
ha finalmente intrapreso la terapia psicologica e i genitori hanno iniziato un Persona_1
percorso di sostegno presso la struttura “Famiglie in Centro” , eventuali contrasti che
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potrebbero insorgere tra i genitori su scelte non condivise concernenti la minore si rifletterebbero inevitabilmente su quest'ultima, menomando il percorso che ella sta effettuando con positivi risultati e alterando l'equilibrio del rapporto padre-figlia che si sta lentamente ristabilendo. Si ritiene, quindi, all'attualità maggiormente rispondente all'interesse della minore il mantenimento dell'attuale regime di affidamento, che potrà in futuro subire modifiche, laddove la situazione si stabilizzi positivamente, grazie ai percorsi intrapresi dalla ragazza e dai suoi genitori.
Il fatto che il sia stato assolto in primo grado (ma la decisione è stata impugnata Pt_1
dal P.M.) dall'imputazione di maltrattamenti a lui ascritta in relazione alle denunce formulate dalla per le quali in sede penale erano state adottate misure cautelari CP_1
e ordini di protezione, non riveste, poi, alcuna significativa incidenza relativamente al regime di affidamento esclusivo della minore, essendo stato tale regime disposto non già in relazione alle vicende penali del genitore, bensì a tutela dell'interesse della minore a non veder rallentate per inutili ostruzionismi l'adozione delle decisioni sulle questioni ordinarie che la riguardano, con inevitabili ricadute sul benessere psico-fisico della minore.
Il mancato recepimento, da parte del primo giudice, delle conclusioni formulate dal c.t.u. relativamente al regime di affidamento è stato adeguatamente e congruamente motivato, sicché non si ravvisano, a parere di questa Corte, i profili di censurabilità della decisione delineati dall'appellante.
Sul punto la decisione del primo grado deve essere, pertanto, pienamente condivisa.
Non ritiene questa Corte che ricorrano i presupposti per l'affidamento della minore al
Servizio Sociale, come richiesto dal non emergendo particolari criticità o Pt_1
comportamenti pregiudizievoli a carico della madre.
Inoltre, neppure può essere disposto l'affidamento c.d. esclusivo “rafforzato” della minore alla madre, come invocato con appello incidentale dalla in assenza di CP_1
comportamenti paterni idonei a giustificare un siffatto regime.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla pronuncia di addebito della separazione al Pt_1
Al riguardo, quest'ultimo deduce che le condotte aggressive del marito nei confronti della moglie non sarebbero state provate né nel giudizio di separazione né in quello penale, nel cui ambito, peraltro, non era neppure intervenuta condanna. Inoltre, non sarebbe stato dimostrato che il comportamento del aveva costituito la causa esclusiva della Pt_1
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fine del rapporto coniugale, stante la preesistenza di una crisi tra le parti, con l'avvio di una relazione della con altro uomo, durante la convivenza matrimoniale. CP_1
Il primo giudice ha motivato la propria decisione richiamando integralmente il contenuto della propria ordinanza del 6 aprile 2020, con la quale era stato disposto nei confronti del l'allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla moglie Pt_1
e ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima, a causa dei comportamenti aggressivi del denunciati dalla Nella suddetta ordinanza era stato Pt_1 CP_1
richiamato anche il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma, del 20 marzo 2020, con il quale, in relazione agli stessi fatti, nei confronti del era stata applicata la Pt_1
misura cautelare del divieto di avvicinamento alla e il divieto di avere con lei CP_1
qualsiasi contatto, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo di cui all'articolo 275 bis c.p.c.. Nella stessa ordinanza veniva anche richiamato il certificato del Pronto Soccorso del 4 marzo 2000, che certificava una ustione della di 2° CP_1
grado alla mano, giudicata guaribile in venti giorni. Inoltre, nell'ambito del procedimento per l'emissione dell'ordine di protezione era stata sentita la odierna appellata (la quale aveva integralmente confermato il contenuto della sua denuncia del 6 marzo 2020, ove esponeva di aver subito ad opera del marito pesanti ingiurie, la lesione alla mano per un'ustione provocatale dal on una teglia bollente;
tentativi di violenza sessuale), Pt_1
nonché la madre della suddetta, che aveva dichiarato di aver assistito ad aggressioni verbali del nei confronti della moglie, anche in presenza della figlioletta, e di Pt_1
aver notato, una volta, sulla coscia di sua figlia un livido, che secondo quanto riferitole dall'interessata le era stato provocato da un spinta del marito nel corso di un litigio.
Ritiene questa Corte che ai fini della dichiarazione di addebito il primo giudice abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. (n. Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351; Cass. Civ.,
Sez. I, n. 31901 del 10/12/2018; Cass. 22/03/2017 n. 7388).
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Con riferimento al caso di specie, ritiene questa Corte che il complesso delle emergenze istruttorie acquisite agli atti sia idoneo a dimostrare la sussistenza di gravi e reiterate condotte contrarie ai doveri coniugali, da parte dell'odierno appellante, che giustificano pienamente l'addebito della separazione al Pt_1
Quanto all'esito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale continuata e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie, osserva questa Corte che in relazione ai primi due reati il stato assolto con formula dubitativa, ai sensi dell'articolo 530 cpv c.p.c., Pt_1
con sentenza del Tribunale di Roma n. 10335/2023, ma tale pronuncia è stata impugnata in appello dal P.M., mentre per il delitto di lesioni personali il stato condannato Pt_1
alla pena di mesi quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ciò posto, ritiene questa Corte che anche dalla lettura della sentenza penale emergono, in merito alla vicenda in esame, seri indizi idonei a supportare la dichiarazione di addebito, in quanto costituenti obiettivi e concreti elementi di riscontro, che rafforzano le risultanze istruttorie del processo civile.
In particolare, la gravità dell'episodio attestato dal referto del Pronto Soccorso e dalle dichiarazioni della persona offesa integra, senza alcun dubbio, il nesso di causalità tra la condotta violenta del e il determinarsi della intollerabilità della convivenza tra Pt_1
le parti, trattandosi di un fatto particolarmente grave e allarmante che di per sé solo determina la intollerabilità della convivenza, senza necessità di comparazione con i comportamenti dell'altro coniuge.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 14 gennaio 2011 n. 817).
Sul punto, la sentenza impugnata è del tutto corretta e non merita censure.
L'appello principale deve essere, pertanto, rigettato.
Con il proposto gravame incidentale, la chiede di disporre l'affidamento CP_1
esclusivo” rafforzato ” della minore alla madre, e su tale punto questa Corte si è già innanzi espressa.
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Inoltre, la appellante incidentale chiede di aumentare il contributo paterno per il mantenimento della figlia, deducendo, al riguardo, che la somma indicata in sentenza (€
500,00 al mese, oltre 50% della spese straordinarie) sarebbe stata determinata sulla base di una dichiarazione dei redditi del ideologicamente falsa, in quanto viziata dal Pt_1
ricorso a una società di comodo finalizzata a nascondere l'effettiva redditività dell'uomo, essendo i beni aziendali della stessa, nonché le relative rendite e i benefits, utilizzati esclusivamente dal In ogni caso, la deduce che il reddito personale Pt_1 CP_1 dell'appellante era molto aumentato rispetto all'anno 2020.
Ciò posto, va osservato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v., tra le tante, Cass. 10-7-2013 n. 17089).
L'art. 337 ter comma 4 c.c., norma cardine della regola di commisurazione del dovere di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli, indica il principio di proporzionalità come canone fondamentale, ancorandone l'applicazione a criteri concreti di determinazione (...Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrami i genitori 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore 4) le risorse economiche di entrambi i genitori 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..).
Ciò presuppone che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass.,1.3.2018 n. 4811).
Dovendo quindi procedersi alla valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va rilevato che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 3 marzo 2025 il a affermato di aver percepito i seguenti redditi Pt_1
netti: nell'anno 2021 € 39.559,00, nell'anno 2022 € 42.383,00 e nell'anno 2023 €
22.643,00; di essere proprietario di un immobile a Orbetello e di un terreno a Paliano;
di
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essere socio amministratore dello Studio NI srls;
di versare mensilmente un canone di locazione di € 1069,32.
Quanto dichiarato dall'appellante trova sostanziale conferma nella documentazione fiscale e bancaria depositata dall'interessato. Non si rende necessario un ulteriore approfondimento mediante indagini di G.F., come richiesto dall'appellata, posto che in mancanza di dati certi e di obiettivi elementi di riscontro rispetto alle allegazioni della l'accertamento avrebbe carattere meramente esplorativo. CP_1
La ha dichiarato redditi di € 24.739,00 nel 2022, di € 35.167,00 nel 2023 e di € CP_1
42.836,00 nel 2024. La stessa è proprietaria al 25% di un'abitazione in Sarnano (MC) in uso esclusivo alla madre ed è gravata da una rata mensile di € 283,91 per un finanziamento, con scadenza a maggio 2027, nonché da un canone mensile di locazione di € 1.300,00.
Ora, tenuto conto della quasi paritaria situazione economico-patrimoniale delle parti, dell'età della minore (quattordici anni e mezzo) nonché delle esigenze e dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, si reputa del tutto congruo l'importo del contributo posto a carico del per il mantenimento della figlia, non CP_6
giustificandosi, allo stato, un incremento che non trova fondamento né in una sopravvenuta modifica delle condizioni delle parti, né in ulteriori esigenze della minore.
Anche l'appello incidentale deve essere, pertanto, rigettato.
In ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, le spese del presente grado devono essere compensate per intero tra tutte le parti.
Al rigetto delle impugnazioni consegue, a carico di ciascuna parte, il raddoppio del contributo già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con ricorso depositato Parte_1
il 20 marzo 2023, nonché sull'appello incidentale formulato da con Controparte_1
memoria di costituzione depositata il 6 febbraio 2024, avverso la sentenza 2489/2023 emessa dal Tribunale di Roma 19 gennaio 2023 e pubblicata il 14 febbraio 2023, nel contradditorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente grado;
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3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante che dell'appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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